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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4190 per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Lorusso
e
CA ON, C.F. , nata ad [...] C.F._2
il 25.01.1993, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ruggeri
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
1 I procuratori sottoscritti, come sopra legittimati, ricorrono a codesto On.le
Tribunale, affinché, fissata udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c., siano recepiti i nuovi accordi intervenuti tra le parti ON AC e Parte_1
quali seguono:
1. a far data dall'agosto 2024, la signora accollata interamente Parte_2
il mutuo acceso sulla casa già coniugale, sita in Vicenza, Strada di Settecà n.
289 ed identificata catastalmente al NCEU Comune di Vicenza, Foglio 16,
Particella 133 sub 28 (A2) e 96 (C6).
Con tale accollo, la OR ON AC assume verso il IG
l'impegno di versare anche per suo conto la relativa rata Parte_1
integrale mensile a far data dall'agosto 2024;
2. l'assegnazione della medesima alla Ricorrente, che continuerà a risiedere ivi con i figli e con il compagno , permarrà; Persona_1
3. come già concordato in sede divorzile, dall'agosto 2024 il IG Pt_1
versa alla OR AC, entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla medesima, un assegno di contributo al mantenimento dei due figli e di mensili 600 euro Per_2 Per_3
(300 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dall'agosto 2025;
4. a far data dall'agosto 2024, la OR AC si fa e si farà carico esclusivo del rimborso verso la dell'intera rata di mutuo (pari a 460,00 CP_1
euro al mese circa). La OR AC, con riferimento alla casa già
2 coniugale, potrà optare per una delle seguenti ipotesi tra di loro alternative:
a) alienazione dell'immobile: in tal caso, il ricavato della vendita, al netto di quanto servirà ad estinguere il mutuo, sarà incassato direttamente ed integralmente dalla OR AC, con espressa rinuncia da parte del
IG a qualsiasi pretesa. Pt_1
Il prezzo della vendita non potrà inizialmente essere inferiore a 165.000,00
euro. Le parti concordano che esso diminuisca del 5% ogni tre mesi, ma non scenda al di sotto di 145.000,00 euro;
b) acquisto, da parte della OR AC o di persona da costei nominata,
del 50% della quota di spettanza del IG Pt_1
B 1) In tale ipotesi, laddove la OR AC ottenga la totale liberazione del IG e dei di lui genitori da ogni obbligo verso la Banca Pt_1
mutuante, il IG cederà immediatamente e gratuitamente la Pt_1
propria quota.
B 2) Diversamente (vale a dire se non si riesca ad ottenere la totale espromissione ovverosia liberazione in qualsiasi altro modo espressa del
IG e dei di lui genitori da ogni obbligo verso la banca mutuante), Pt_1
la cessione gratuita in suo favore della quota del IG avverrà una Pt_1
volta che ogni obbligo verso la che gravi su di lui o sui di lui genitori sia CP_1
estinto.
Laddove la OR AC omettesse di adempiere all'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo ed a ciò provvedesse il IG
3 l'intero importo della somma dal medesimo corrisposta, Pt_1
comprensiva delle spese tutte derivanti dal recupero del credito eseguito dalla
Banca, ovverosia addebitate a titolo d'interessi o per qualsiasi altra natura,
sarà addebitato alla OR AC, per cui la somma in questione dovrà
venire corrisposta al IG il quale potrà opporsi alla cessione della Pt_1
propria quota, fino a che l'importo in questione non gli sia versato.
Nel caso in cui la OR GI omettesse di adempiere all'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo e l'immobile fosse oggetto di pignoramento e vendita forzosa, nulla sarà dovuto dal IG il quale Pt_1
è espressamente sollevato da ogni obbligo di pagamento della rata di mutuo ed ogni spesa inerente all'immobile già familiare. Lo stesso dicasi per i genitori del IG Pt_1
Resta inteso che ogni spesa od onere relativo alla cessione dell'immobile graverà in via esclusiva sulla OR AC, fatta eccezione per le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile del padre del IG
, per la quale graverà sulle parti del presente Pt_1 Persona_4
accordo in misura uguale.
Le parti dichiarano che entrambe le facoltà concordemente attribuite alla
OR AC risultano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della controversia intervenuta sulle condizioni del divorzio che con il presente accordo viene definita e come tale deve essere valutata dal punto di vista dell'esenzione fiscale spettante sul conseguente, eventuale atto di cessione
4 del 50% dell'immobile in parola da parte del IG in favore Parte_1
della OR ON AC.
5. Ferme le altre condizioni concordate in sede di divorzio.
6. Ciascuna parte remunererà il proprio legale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.11.2024
e CA ON hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni economiche del loro divorzio di cui alla sentenza n. 1384/2023
pubblicata il 18.07.2023 dal Tribunale di Vicenza, con riferimento alla sorte della casa coniugale ed al pagamento del relativo mutuo.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n.
1384/2023 pubblicata il 18.07.2023 vengano modificate nei termini di cui in epigrafe;
b)ferme le altre condizioni concordate in sede di divorzio;
c) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza il 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4190 per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Lorusso
e
CA ON, C.F. , nata ad [...] C.F._2
il 25.01.1993, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ruggeri
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
1 I procuratori sottoscritti, come sopra legittimati, ricorrono a codesto On.le
Tribunale, affinché, fissata udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c., siano recepiti i nuovi accordi intervenuti tra le parti ON AC e Parte_1
quali seguono:
1. a far data dall'agosto 2024, la signora accollata interamente Parte_2
il mutuo acceso sulla casa già coniugale, sita in Vicenza, Strada di Settecà n.
289 ed identificata catastalmente al NCEU Comune di Vicenza, Foglio 16,
Particella 133 sub 28 (A2) e 96 (C6).
Con tale accollo, la OR ON AC assume verso il IG
l'impegno di versare anche per suo conto la relativa rata Parte_1
integrale mensile a far data dall'agosto 2024;
2. l'assegnazione della medesima alla Ricorrente, che continuerà a risiedere ivi con i figli e con il compagno , permarrà; Persona_1
3. come già concordato in sede divorzile, dall'agosto 2024 il IG Pt_1
versa alla OR AC, entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla medesima, un assegno di contributo al mantenimento dei due figli e di mensili 600 euro Per_2 Per_3
(300 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dall'agosto 2025;
4. a far data dall'agosto 2024, la OR AC si fa e si farà carico esclusivo del rimborso verso la dell'intera rata di mutuo (pari a 460,00 CP_1
euro al mese circa). La OR AC, con riferimento alla casa già
2 coniugale, potrà optare per una delle seguenti ipotesi tra di loro alternative:
a) alienazione dell'immobile: in tal caso, il ricavato della vendita, al netto di quanto servirà ad estinguere il mutuo, sarà incassato direttamente ed integralmente dalla OR AC, con espressa rinuncia da parte del
IG a qualsiasi pretesa. Pt_1
Il prezzo della vendita non potrà inizialmente essere inferiore a 165.000,00
euro. Le parti concordano che esso diminuisca del 5% ogni tre mesi, ma non scenda al di sotto di 145.000,00 euro;
b) acquisto, da parte della OR AC o di persona da costei nominata,
del 50% della quota di spettanza del IG Pt_1
B 1) In tale ipotesi, laddove la OR AC ottenga la totale liberazione del IG e dei di lui genitori da ogni obbligo verso la Banca Pt_1
mutuante, il IG cederà immediatamente e gratuitamente la Pt_1
propria quota.
B 2) Diversamente (vale a dire se non si riesca ad ottenere la totale espromissione ovverosia liberazione in qualsiasi altro modo espressa del
IG e dei di lui genitori da ogni obbligo verso la banca mutuante), Pt_1
la cessione gratuita in suo favore della quota del IG avverrà una Pt_1
volta che ogni obbligo verso la che gravi su di lui o sui di lui genitori sia CP_1
estinto.
Laddove la OR AC omettesse di adempiere all'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo ed a ciò provvedesse il IG
3 l'intero importo della somma dal medesimo corrisposta, Pt_1
comprensiva delle spese tutte derivanti dal recupero del credito eseguito dalla
Banca, ovverosia addebitate a titolo d'interessi o per qualsiasi altra natura,
sarà addebitato alla OR AC, per cui la somma in questione dovrà
venire corrisposta al IG il quale potrà opporsi alla cessione della Pt_1
propria quota, fino a che l'importo in questione non gli sia versato.
Nel caso in cui la OR GI omettesse di adempiere all'obbligo di pagamento integrale delle rate di mutuo e l'immobile fosse oggetto di pignoramento e vendita forzosa, nulla sarà dovuto dal IG il quale Pt_1
è espressamente sollevato da ogni obbligo di pagamento della rata di mutuo ed ogni spesa inerente all'immobile già familiare. Lo stesso dicasi per i genitori del IG Pt_1
Resta inteso che ogni spesa od onere relativo alla cessione dell'immobile graverà in via esclusiva sulla OR AC, fatta eccezione per le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile del padre del IG
, per la quale graverà sulle parti del presente Pt_1 Persona_4
accordo in misura uguale.
Le parti dichiarano che entrambe le facoltà concordemente attribuite alla
OR AC risultano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della controversia intervenuta sulle condizioni del divorzio che con il presente accordo viene definita e come tale deve essere valutata dal punto di vista dell'esenzione fiscale spettante sul conseguente, eventuale atto di cessione
4 del 50% dell'immobile in parola da parte del IG in favore Parte_1
della OR ON AC.
5. Ferme le altre condizioni concordate in sede di divorzio.
6. Ciascuna parte remunererà il proprio legale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.11.2024
e CA ON hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni economiche del loro divorzio di cui alla sentenza n. 1384/2023
pubblicata il 18.07.2023 dal Tribunale di Vicenza, con riferimento alla sorte della casa coniugale ed al pagamento del relativo mutuo.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n.
1384/2023 pubblicata il 18.07.2023 vengano modificate nei termini di cui in epigrafe;
b)ferme le altre condizioni concordate in sede di divorzio;
c) compensa le spese.
5 Così deciso in Vicenza il 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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