Articolo 61 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 60Articolo 62
Versione
15 gennaio 1954
Art. 61. Erogazione ed ammortamento del mutuo

I mutui vengono erogati a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.
I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralita' costanti in un periodo di tempo nomi eccedente i 30 anni.
Le semestralita' sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso dei capitale, del diritto di commissione a favore dell'ente o istituto mutuante nella misura, non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di un a speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'ente o l'istituto per futuro collocamento delle cartelle.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954