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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' udienza del 14/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 11135/2023; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Perna;
Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difesa dagli avv.ti CP_1
Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.06.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi 'illegittimità, nonché l'invalidità e l'inefficacia, della comunicazione
dell'11.6.2010, e per l'effetto
CP_1 annarsi l' alla emissione della nota di debito con rideterminazione del
CP_1 preteso indebito previdenziale, in base all'articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77e cioè al netto delle imposte e trattenute, tenendo conto degli importi da lui già versati dal e trattenuti dall' (anche mensilmente) a parziale estinzione
CP_1 dell'indebito; condannarsi l' a stabilire un piano di recupero dell'indebito
CP_1 residuo con trattenuta men e non superi il quinto della pensione erogata.”
In data 20.2.2024 l' , ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza CP_1 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda, poiché l'indebito n. 108823, comunicato in data 11/06/2010, pari alla somma di € 117.198,84 con causale “recupero rate di pensione Vo ed assegno straordinario Voeso a seguito di reintegro in Equitalia per sentenza (150/999)”, relativo al periodo intercorrente dal 01/12/2005 al 30/11/2009, era stato correttamente operato.
Autorizzato e disposto il deposito di note scritte, la causa veniva oggi così decisa.
La domanda proposta è fondata e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre precisare che, dai documenti versati in atti, il conteggio effettuato dall' in merito agli importi trattenuti e dunque già CP_1 versati dal ricorrente, risulta essere incompleto, non avendo l'istituto resistente imputato nei pagamenti effettuati dal ricorrente il versamento da lui corrisposto a mezzo bonifico nel 2009 della somma di Euro 15.220,59, pagamento che estingueva parzialmente l' indebito n. 0108823 a carico dell'istante, certificato dall' in data 10.6.2010. CP_1
Parimenti escluse dal conteggio effettuato dall' , risultano essere le CP_1 trattenute operate dall'istituto fino alla loro sospen a far data dal maggio 2024, così come stabilito da codesta autorità giudicante all'udienza del 6.3.2024. Pertanto, occorre evidenziare che il ricorrente ha già versato all'ente resistente una somma pari ad euro 86.779,07, di cui: euro 15.220,59, versati nel 2009 a mezzo bonifico bancario, euro 55.954,63 attraverso trattenute effettuate a partire dal 1.3.2026, sulla pensione di vecchiaia VO numero 10120552, dell'importo di euro 600,00 mensili, addebitando sulle varie mensilità corrisposte a dall'1.3.2016, per l'importo di Euro 600,00 mensili, ed euro 15.603,85, attraverso trattenute effettuate dall' sugli arretrati a lui dovuti. CP_1
Orbene, occorre altresì precisare che, analizzando i riepiloghi dei pagamenti effettuati dall' al ricorrente, nel periodo compreso dal dicembre 2005 al CP_1 novembre 2009, emerge che la somma totale percepita dall' , relativa Parte_1 sia all'assegno straordinario sia alla pensione VO 1010545 numero 01610012, è pari ad euro 102.195,14, detratte le somme già versate dal ricorrente, pari ad euro 86.779,07, il debito residuo dell'istante è pari ad euro 15.416,07, così come emerge dalla documentazione versata in atti dall' , e CP_1 segnatamente dal doc. denominato “debiti propri – calcolo della tratte su pensione”. Occorre altresì precisare che parte ricorrente non ha ricevuto un piano di recupero né nella comunicazione di indebito a lui effettuata dall' in data CP_1
11.06.2010, né con comunicazioni successive. Occorre, infine, precisare che il nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022 ha stabilito che la sola parte della pensione pignorabile è quella relativa al doppio della misura massima mensile prevista per l'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Considerando che dopo l'aggiornamento annuo, l'importo dell'assegno sociale relativo al 2023 è pari ad euro 534,41 euro per tredici mensilità; dunque, occorre garantire una somma minima vitale di sostentamento superiore a 1.069 Euro. Alla luce di tali precisazioni, è possibile pignorare esclusivamente la parte della mensilità della pensione che ecceda tale somma, considerando altresì il limite della pignorabilità di un quinto delle pensioni, previsto dal primo comma dell'articolo 69 della legge n. 153/1969, secondo cui “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni per
[...] di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_2 escluse, in questo caso omme dovute per interessi e sanzioni amministrative.” Pertanto, considerando che la pensione netta percepita dal ricorrente è pari ad euro 2.185,10, come emerge dalle allegazioni dello stesso istante, il pignoramento avrà ad oggetto esclusivamente la parte che supera la somma pari al doppio dell'assegno sociale, ovvero 1.069,00, tale somma potrà poi essere pignorata parimenti solo per un quinto, determinando così una trattenuta mensile pari ad euro 223,22Euro. Orbene, per i suesposti motivi, la trattenuta attuale effettuata dall' sulla CP_1 pensione del ricorrente è illegittima e dovrà pertanto essere ridet ata a norma di legge dall' . con un piano di recupero CP_1
Inoltre, il debito gravante sul ricorrente pari ad euro 102.195,14 dovrà essere compensato ex art. ex art. 1246 c.c. con la somma di euro 86.779,07 che l'istante ha già versato in favore dell'ente resistente, ad estinzione parziale della somma da lui dovuta, pertanto l' dovrà stabilire un piano di recupero per CP_1 la somma residua di euro 15.220,59 Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara l'illegittimità della comunicazione dell'11.6.2010, e per l'effetto CP_1 condanna l' alla emissione della not debito con rideterminazione CP_1 dell'indebito previdenziale, al netto degli importi già versati dal ricorrente e trattenuti dall' mensilmente, per la parziale estinzione dell'indebito; CP_1
-Condanna l' a stabilire un piano di recupero dell'indebito residuo, CP_1 prevedendo rattenute mensili che non superino il quinto della pensione erogata al ricorrente.
-Condanna l' a compensare gli importi trattenuti dallo stesso istituto e di CP_1 quelli già ve al ricorrente a parziale estinzione del proprio indebito.
- Condanna altresì l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in e .667,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 14/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' udienza del 14/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 11135/2023; promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Perna;
Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difesa dagli avv.ti CP_1
Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.06.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi 'illegittimità, nonché l'invalidità e l'inefficacia, della comunicazione
dell'11.6.2010, e per l'effetto
CP_1 annarsi l' alla emissione della nota di debito con rideterminazione del
CP_1 preteso indebito previdenziale, in base all'articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77e cioè al netto delle imposte e trattenute, tenendo conto degli importi da lui già versati dal e trattenuti dall' (anche mensilmente) a parziale estinzione
CP_1 dell'indebito; condannarsi l' a stabilire un piano di recupero dell'indebito
CP_1 residuo con trattenuta men e non superi il quinto della pensione erogata.”
In data 20.2.2024 l' , ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza CP_1 della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda, poiché l'indebito n. 108823, comunicato in data 11/06/2010, pari alla somma di € 117.198,84 con causale “recupero rate di pensione Vo ed assegno straordinario Voeso a seguito di reintegro in Equitalia per sentenza (150/999)”, relativo al periodo intercorrente dal 01/12/2005 al 30/11/2009, era stato correttamente operato.
Autorizzato e disposto il deposito di note scritte, la causa veniva oggi così decisa.
La domanda proposta è fondata e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre precisare che, dai documenti versati in atti, il conteggio effettuato dall' in merito agli importi trattenuti e dunque già CP_1 versati dal ricorrente, risulta essere incompleto, non avendo l'istituto resistente imputato nei pagamenti effettuati dal ricorrente il versamento da lui corrisposto a mezzo bonifico nel 2009 della somma di Euro 15.220,59, pagamento che estingueva parzialmente l' indebito n. 0108823 a carico dell'istante, certificato dall' in data 10.6.2010. CP_1
Parimenti escluse dal conteggio effettuato dall' , risultano essere le CP_1 trattenute operate dall'istituto fino alla loro sospen a far data dal maggio 2024, così come stabilito da codesta autorità giudicante all'udienza del 6.3.2024. Pertanto, occorre evidenziare che il ricorrente ha già versato all'ente resistente una somma pari ad euro 86.779,07, di cui: euro 15.220,59, versati nel 2009 a mezzo bonifico bancario, euro 55.954,63 attraverso trattenute effettuate a partire dal 1.3.2026, sulla pensione di vecchiaia VO numero 10120552, dell'importo di euro 600,00 mensili, addebitando sulle varie mensilità corrisposte a dall'1.3.2016, per l'importo di Euro 600,00 mensili, ed euro 15.603,85, attraverso trattenute effettuate dall' sugli arretrati a lui dovuti. CP_1
Orbene, occorre altresì precisare che, analizzando i riepiloghi dei pagamenti effettuati dall' al ricorrente, nel periodo compreso dal dicembre 2005 al CP_1 novembre 2009, emerge che la somma totale percepita dall' , relativa Parte_1 sia all'assegno straordinario sia alla pensione VO 1010545 numero 01610012, è pari ad euro 102.195,14, detratte le somme già versate dal ricorrente, pari ad euro 86.779,07, il debito residuo dell'istante è pari ad euro 15.416,07, così come emerge dalla documentazione versata in atti dall' , e CP_1 segnatamente dal doc. denominato “debiti propri – calcolo della tratte su pensione”. Occorre altresì precisare che parte ricorrente non ha ricevuto un piano di recupero né nella comunicazione di indebito a lui effettuata dall' in data CP_1
11.06.2010, né con comunicazioni successive. Occorre, infine, precisare che il nuovo Decreto Aiuti Bis convertito in Legge in vigore dal 22 settembre 2022 ha stabilito che la sola parte della pensione pignorabile è quella relativa al doppio della misura massima mensile prevista per l'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Considerando che dopo l'aggiornamento annuo, l'importo dell'assegno sociale relativo al 2023 è pari ad euro 534,41 euro per tredici mensilità; dunque, occorre garantire una somma minima vitale di sostentamento superiore a 1.069 Euro. Alla luce di tali precisazioni, è possibile pignorare esclusivamente la parte della mensilità della pensione che ecceda tale somma, considerando altresì il limite della pignorabilità di un quinto delle pensioni, previsto dal primo comma dell'articolo 69 della legge n. 153/1969, secondo cui “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_2
derivanti da indebite prestazioni per
[...] di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_2 escluse, in questo caso omme dovute per interessi e sanzioni amministrative.” Pertanto, considerando che la pensione netta percepita dal ricorrente è pari ad euro 2.185,10, come emerge dalle allegazioni dello stesso istante, il pignoramento avrà ad oggetto esclusivamente la parte che supera la somma pari al doppio dell'assegno sociale, ovvero 1.069,00, tale somma potrà poi essere pignorata parimenti solo per un quinto, determinando così una trattenuta mensile pari ad euro 223,22Euro. Orbene, per i suesposti motivi, la trattenuta attuale effettuata dall' sulla CP_1 pensione del ricorrente è illegittima e dovrà pertanto essere ridet ata a norma di legge dall' . con un piano di recupero CP_1
Inoltre, il debito gravante sul ricorrente pari ad euro 102.195,14 dovrà essere compensato ex art. ex art. 1246 c.c. con la somma di euro 86.779,07 che l'istante ha già versato in favore dell'ente resistente, ad estinzione parziale della somma da lui dovuta, pertanto l' dovrà stabilire un piano di recupero per CP_1 la somma residua di euro 15.220,59 Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Dichiara l'illegittimità della comunicazione dell'11.6.2010, e per l'effetto CP_1 condanna l' alla emissione della not debito con rideterminazione CP_1 dell'indebito previdenziale, al netto degli importi già versati dal ricorrente e trattenuti dall' mensilmente, per la parziale estinzione dell'indebito; CP_1
-Condanna l' a stabilire un piano di recupero dell'indebito residuo, CP_1 prevedendo rattenute mensili che non superino il quinto della pensione erogata al ricorrente.
-Condanna l' a compensare gli importi trattenuti dallo stesso istituto e di CP_1 quelli già ve al ricorrente a parziale estinzione del proprio indebito.
- Condanna altresì l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1 lite, che liquida in e .667,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 14/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio