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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2484/2020 R.G. promossa da:
, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede a Lentini in via Nasso n. 15, rappresentato e difeso dall'AVV.
BRUNETTO VITO ANTONIO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. GIUNTONI GIORGIO Controparte_1 P.IVA_2
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06/04/2022 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13/06/2020 la proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 661/2020 (r.g. 896/2020), emesso dal Tribunale di Siracusa il 04/05/2020 e notificato il 07/05/2020, convenendo per sentire dichiarare la revoca o l'inefficacia Controparte_1
pagina 1 di 5 del d.i. n° 661/2020 in quanto il credito con esso fatto valere risulta essere inesistente, non provato o
comunque non dovuto. Deduceva quanto segue: la creditrice non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c.c., avendo versato in atti le sole fatture che non sarebbero prova delle prestazioni;
le fatture versate in atti recherebbero calcoli arbitrari e sarebbero comunque il risultato di un contegno illegittimo della fornitrice;
le fatture azionate in via monitoria sarebbero contraddittorie con ulteriori documenti contabili emessi dalla stessa come ad esempio la fattura n. M156619121 del 24/07/2015, con cui sarebbe CP_2
stato riconosciuto un credito a favore dell'utente di €. 46.915,20, non conteggiato nel saldo finale;
il credito reclamato non terrebbe assolutamente conto dei pagamenti già effettuati da nel corso degli anni, pari ad €. Pt_1
68.505,56., risultando così non solo infondato nell'an ma comunque infondato nel quantum.
Si costituiva parte opposta deducendo quanto segue: Tra e è intercorso un rapporto contrattuale di CP_2 Pt_1
somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza identificata dal POD1 n. IT001E00237058 (Codice cliente
800 032 889 795) sito in Contrada Pancala SN – 96013 Carlentini (SR) precedentemente rifornita da;
CP_3
presso l'indirizzo di fornitura gestiva una struttura di assistenza infermieristica e residenziale per anziani Pt_1
(Doc. 6 Visura camerale in proseguo fasci. Monitorio); la somministrazione di energia, avvenuta nell'ambito del mercato libero, è durata ininterrottamente dall'1/10/2009 (data di attivazione2) al 30/11/2014 (data di cessazione3);
né durante il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione (ben cinque anni!) né successivamente ha mai Pt_1
inviato alcun reclamo ad in particolare l'utente non ha mai formulato alcuna contestazione in merito CP_2
all'esistenza di un valido ed efficace contratto di somministrazione con al continuativo ricevimento CP_2
dell'energia elettrica richiesta, avvenuto senza interruzioni o disservizi di sorta;
al periodico ricevimento delle bollette;
alla corrispondenza della tariffa commerciale applicata da per il calcolo del prezzo delle CP_2
forniture a quella convenzionalmente concordata;
alla conformità dei kilowattora esposti nelle bollette a quelli effettivamente al regolare funzionamento dello strumento di misura.
Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI c cpc. All'esito venivano rigettate tutte le richieste istruttorie (prove orali e ordine di esibizione ex art. 210 cpc) in quanto inammissibili ed esplorative. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni veniva posta in decisione.
pagina 2 di 5 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata e conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere confermato,
per le seguenti ragioni:
Non vi è contestazione alcuna del rapporto di somministrazione né degli importi in esse contenuti. Nella nota del
3.4.2014 la ammette di voler pagare e di non potersi permettere uno stacco di energia elettrica vista l'attività Pt_1
svolta a servizio di persone anziane e non autosufficienti. Quindi non vi è mai stata alcuna contestazione del
Cont rapporto contrattuale con solo un dubbio sull'eccessiva onerosità del costo dell'energia. Ma non vi è mai stata una richiesta di verifica dei consumi né privatamente, tramite tecnici di fiducia, né in contraddittorio con la società di fornitura. Non vi è mai stata contestazione in merito a malfunzionamento del contatore e non vi è prova dei consumi effettivi secondo le deduzioni di parte opponente.
Il modello di prova imposto dal legislatore richiede che sia sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese. Il comma 1 dell'art.2697 c.c. si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al comma
2, la medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. La responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c Egli non deve provare, invece, ma solo allegare,
l'inadempimento del debitore.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di
pagina 3 di 5 inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). E ancora secondo
Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Alla luce di tale consolidato orientamento la parte opponente avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento o una causa di estinzione come nel caso di compensazione con pagamenti dallo stesso effettuati. Non vi è prova degli avvenuti pagamenti delle somme chieste in compensazione pertanto la domanda di compensazione non può essere accolta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod.
scaglione fino ad € 260.00,00 parametri minimi tutte le fasi
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
pagina 4 di 5 - Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 7.052,00
oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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