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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6593/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
(nato il [...]), per il tramite dei suoi genitori, Parte_1
esercenti la potestà, e , Controparte_1 Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Roberto COLICCHIA - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_3
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 giugno 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della indennità di accompagnamento (negata in sede amministrativa a seguito della visita di verifica effettuata in data 7 novembre 2023, nella quale era stata riconosciuta solo l'indennità di frequenza) e, conseguentemente, condannare l' al CP_3 pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla istanza, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_3
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_4 Controparte_5 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_3
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale titolare CP_3
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati
a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Controparte_6
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza CP_3
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Sentenza R.G. n° 6593/24 tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_3
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_7
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata
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Sentenza R.G. n° 6593/24 in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano uno stato di invalidità comunque non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In particolare, è stato accertato che il minore presenta un Parte_1
"disturbo combinato da deficit dell'attenzione ed iperattività di grado medio/grave, con associato disturbo dell'apprendimento della lettura e della scrittura" e che tale quadro clinico determina una condizione di minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 (come già riconosciuto in sede amministrativa), mentre le predette condizioni non sono tali da determinare un'impossibilità, pressoché assoluta, a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore né una gravissima difficoltà a compiere, senza un'assistenza continua, gli atti quotidiani della vita.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza
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Sentenza R.G. n° 6593/24 della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Ed invero, già in sede di ATP il CTU aveva ulteriormente precisato (a seguito di alcune osservazioni critiche formulate dal difensore di parte ricorrente, in mancanza peraltro di alcuna eventuale consulenza di parte) che:
✓ egli ha maturato esperienza ultraventennale nelle COMMISSIONI MEDICHE PER
L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE, Controparte_8
, anche in relazione alla specifica valutazione di minori, sotto il
[...] profilo medico-legale;
✓ il minore non si trova nelle condizioni previste dalla L. n. 18 dell'11 febbraio 1980, per l'indennità di accompagnamento, poiché è risultato in grado di assolvere autonomamente la ADL (Activities of Daily Living)
e le IADL (Instrumental Activities of Daily Living) in rapporto all'età ed al grado culturale;
✓ l'indennità di frequenza, invero, può correttamente applicarsi ai minori che presentano patologie o disturbi quali i DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, disturbi del linguaggio, diabete mellito giovanile, celiachia, alcune forme neoplastiche ecc.), essendo fuor di dubbio che nella specie il periziando si trova in questo ambito dell'invalidità civile;
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Sentenza R.G. n° 6593/24 ✓ il pregresso riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da giugno 2022, risale ad un decreto di omologa ex art. 445- bis cpc. in cui era stata ex professo prevista la revisione ad un anno, effettuata poi nel novembre 2023 con riconoscimento quale minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della L. 289/90;
✓ non appaiono esplicate le potenziali peculiarità degli ipotetici effetti collaterali della terapia farmacologica con “metilfenidato” prescritta al minore (ma di cui non è dimostrata l'effettiva somministrazione), rispetto a quelli di una qualsiasi terapia a lungo termine, non risultando peraltro che il quadro clinico sia peggiorato.
Sul punto, occorre anche osservare che – sebbene sia certamente non configurabile per la parte un “obbligo” di nominare un proprio tecnico di fiducia, non essendovi comunque alcuna preclusione a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio
(cfr. CASS. SEZ. I, 30 LUGLIO 2014 N° 17269) – nella specie appare tuttavia non irrilevante che le valutazioni espresse dal CTU non siano state oggetto di alcuna specifica confutazione da parte di un soggetto in possesso, nella materia del thema decidendum, di una particolare competenza tecnica, ma solo di argomentazioni di carattere non tecnico-giuridico formulate dal difensore di parte ricorrente.
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo (e sempre in mancanza di alcuna eventuale consulenza di parte), le conclusioni del CTU non sono cambiate, essendo stato ribadito, nella relazione integrativa (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS.
LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) che:
→ occorre distinguere la valutazione clinica eseguita ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici, dalla valutazione strettamente di tipo medico-
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Sentenza R.G. n° 6593/24 legale che ha una sua propria e specifica finalità, consistente nella stima di un danno esistente rispetto ai presupposti richiesti per le conseguenti valutazioni giuridiche;
→ quanto al farmaco “metilfenidato” (anche a voler superare il fatto che, allo stato, esso risulta solo prescritto, non evincendosi specifica documentazione relativa all'effettivo inizio di tale terapia), comunque si configurerebbe alla stregua di una ordinaria terapia farmacologica che non renderebbe necessaria un'assistenza continua;
→ il minore ha frequentato la 3ª classe della scuola primaria di 1° grado, con insegnante di sostegno didattico e con assistente educativo professionale socio-pedagogico, mentre l'eventuale trattamento logopedico e psicomotorio rientra nei canoni di quanto previsto dalla L. 11 ottobre
1990, n. 289 che prevede il beneficio dell'indennità di frequenza (nella specie già riconosciuto in via amministrativa), per i «mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute … difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età …», in relazione sia al
«ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione» (subordinatamente alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap, ex art. 1, co.
1-2), sia alla frequenza di «scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi» (ex art. 1, co. 3-4).
Si osserva, dunque, che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui si trova parte ricorrente, pur determinando significativi disturbi), non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che tali conclusioni del CTU siano condivisibili.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr. CASS.
LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO 2003, N.
10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata,
l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
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Sentenza R.G. n° 6593/24 ✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. LAV., 30 MARZO
2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L,
31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività
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Sentenza R.G. n° 6593/24 giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Con particolare riferimento alla posizione del soggetto minorenne, anche in tenera età, è poi da richiamare . 27 NOVEMBRE 2014 N° 25258, Controparte_7 secondo cui: « … la situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza
l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per
l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. n. 18 del
1980, art. 1), può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età a necessaria a un bambino sano della stessa età (Cass. 26 luglio 2011, n. 16362;
17 maggio 2006, n. 11525; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1377; Cass. 20 febbraio
2003, n. 2523; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2255; Cass. 17 maggio 2006, n.
11525; Cass. Sez. Unite 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che è ben possibile che determinate infermità, e in particolare quelle che riguardano il grado di intelligenza e le possibilità di maturazione psicologica, benché congenite, nella prima fascia di età, in cui tutti i soggetti hanno una autonomia limitata, non richiedano prestazioni di assistenza maggiori, rispetto a quelle necessarie per gli individui sani, in misura tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nel caso di specie … … la documentazione disponibile … … consentiva di propendere, con riguardo al periodo antecedente l'accertato peggioramento preso in considerazione dalla suddetta commissione, per una adeguata gestione degli aspetti comportamentali grazie al programma terapeutico-riabilitativo seguito dal minore e di ritenere che le esigenze dello stesso (nato il [...]), nei suddetti primi anni di vita (dal 18 settembre 2002 al 20 maggio 2008, e cioè
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Sentenza R.G. n° 6593/24 pressoché dai due ai sette anni), pur significative di una condizione differente rispetto a quella di un minore sano, non richiedessero tuttavia una prestazione di assistenza maggiore rispetto all'indennità di frequenza
(spettante ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età - L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 1). … …».
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che il CTU ha condivisibilmente evidenziato – alla stregua di quanto sopra riportato - che non si configura la impossibilità di eseguire gli atti della vita quotidiana, anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, ai fini altresì della salvaguardia della propria condizione psicofisica, ovviamente alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta e della diligenza ragionevolmente esigibile: non è dimostrato, dunque, che sussista una incapacità (non relativa a contesti episodici e contingenti, né eventuali, bensì) costantemente inerente al soggetto, in termini di essenzialità ed indispensabilità dell'aiuto.
Trattandosi di soggetto minorenne, in particolare, non risulta che – pur trovandosi certamente in una condizione differente rispetto a quella di un minore sano – le condizioni dell'istante richiedano una prestazione di assistenza maggiore rispetto a quelle per le quali è già prevista l'indennità di frequenza.
Inoltre, in relazione alla prescrizione di un particolare farmaco, nel caso in esame non risulta dimostrato – nemmeno in questa sede, sebbene le circostanze siano state evidenziate dal CTU fin dalla fase di ATP – che:
• il farmaco de quo venga effettivamente somministrato, essendo stata documentata solo la prescrizione (in data 18 aprile 2024), in cui
“si consiglia – avvio di trattamento farmacologico con Metilfenidato dopo accertamenti diagnostici specifici e consenso informato al farmaco”;
• si tratti di atti terapeutici che comunque presentino cadenza quotidiana e siano tali da configurare il requisito dell'inerenza
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Sentenza R.G. n° 6593/24 costante al soggetto (rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana, esplicando una funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate.
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni della parte ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò anche Controparte_7 se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_7
Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta
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Sentenza R.G. n° 6593/24 su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 N° 16284). CP_7
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR 115/2002
(pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che: «Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari, i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8 MARZO
2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
In particolare, deve rilevarsi che l'unica dichiarazione allegata al ricorso
(peraltro solo nella fase di ATPO) è stata effettuata esclusivamente in relazione al contributo unificato di iscrizione a ruolo, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e sulla base unicamente del presupposto reddituale ivi previsto, mentre nessuna dichiarazione risulta resa da parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art.
152 disp. att. cpc. (che, invece, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
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Sentenza R.G. n° 6593/24 prestazioni previdenziali: cfr. ex plurimis 5 AGOSTO 2016 N° Controparte_7
16515), ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste
(invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, d.P.R.
n° 115/2002).
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.).
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N° 6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per mezzo di CP_3 propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art.
152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del CP_3
d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.: cfr.
CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde CP_7
. NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 e N° 2210 del
[...]
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Sentenza R.G. n° 6593/24 2021).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_3 processuali, liquidate in complessivi €.2.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6593/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
(nato il [...]), per il tramite dei suoi genitori, Parte_1
esercenti la potestà, e , Controparte_1 Controparte_2
rappr. e dif. dall'avv. Roberto COLICCHIA - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_3
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 giugno 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della indennità di accompagnamento (negata in sede amministrativa a seguito della visita di verifica effettuata in data 7 novembre 2023, nella quale era stata riconosciuta solo l'indennità di frequenza) e, conseguentemente, condannare l' al CP_3 pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla istanza, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_3
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D.
L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n°
248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_4 Controparte_5 all' (con “subentro nei rapporti giuridici relativi alle funzioni .. trasferite”). CP_3
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale titolare CP_3
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati
a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Controparte_6
o del medesimo in solido con l' , all'onere delle spese legali, di consulenza CP_3
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Sentenza R.G. n° 6593/24 tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_3
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., Controparte_7
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 2019 N° 9876. Parte_2
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° Parte_2
30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata
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Sentenza R.G. n° 6593/24 in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano uno stato di invalidità comunque non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In particolare, è stato accertato che il minore presenta un Parte_1
"disturbo combinato da deficit dell'attenzione ed iperattività di grado medio/grave, con associato disturbo dell'apprendimento della lettura e della scrittura" e che tale quadro clinico determina una condizione di minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'indennità di frequenza, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 (come già riconosciuto in sede amministrativa), mentre le predette condizioni non sono tali da determinare un'impossibilità, pressoché assoluta, a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore né una gravissima difficoltà a compiere, senza un'assistenza continua, gli atti quotidiani della vita.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_2
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_2
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza
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Sentenza R.G. n° 6593/24 della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Ed invero, già in sede di ATP il CTU aveva ulteriormente precisato (a seguito di alcune osservazioni critiche formulate dal difensore di parte ricorrente, in mancanza peraltro di alcuna eventuale consulenza di parte) che:
✓ egli ha maturato esperienza ultraventennale nelle COMMISSIONI MEDICHE PER
L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE, Controparte_8
, anche in relazione alla specifica valutazione di minori, sotto il
[...] profilo medico-legale;
✓ il minore non si trova nelle condizioni previste dalla L. n. 18 dell'11 febbraio 1980, per l'indennità di accompagnamento, poiché è risultato in grado di assolvere autonomamente la ADL (Activities of Daily Living)
e le IADL (Instrumental Activities of Daily Living) in rapporto all'età ed al grado culturale;
✓ l'indennità di frequenza, invero, può correttamente applicarsi ai minori che presentano patologie o disturbi quali i DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, disturbi del linguaggio, diabete mellito giovanile, celiachia, alcune forme neoplastiche ecc.), essendo fuor di dubbio che nella specie il periziando si trova in questo ambito dell'invalidità civile;
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Sentenza R.G. n° 6593/24 ✓ il pregresso riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza da giugno 2022, risale ad un decreto di omologa ex art. 445- bis cpc. in cui era stata ex professo prevista la revisione ad un anno, effettuata poi nel novembre 2023 con riconoscimento quale minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi della L. 289/90;
✓ non appaiono esplicate le potenziali peculiarità degli ipotetici effetti collaterali della terapia farmacologica con “metilfenidato” prescritta al minore (ma di cui non è dimostrata l'effettiva somministrazione), rispetto a quelli di una qualsiasi terapia a lungo termine, non risultando peraltro che il quadro clinico sia peggiorato.
Sul punto, occorre anche osservare che – sebbene sia certamente non configurabile per la parte un “obbligo” di nominare un proprio tecnico di fiducia, non essendovi comunque alcuna preclusione a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio
(cfr. CASS. SEZ. I, 30 LUGLIO 2014 N° 17269) – nella specie appare tuttavia non irrilevante che le valutazioni espresse dal CTU non siano state oggetto di alcuna specifica confutazione da parte di un soggetto in possesso, nella materia del thema decidendum, di una particolare competenza tecnica, ma solo di argomentazioni di carattere non tecnico-giuridico formulate dal difensore di parte ricorrente.
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo (e sempre in mancanza di alcuna eventuale consulenza di parte), le conclusioni del CTU non sono cambiate, essendo stato ribadito, nella relazione integrativa (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS.
LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.) che:
→ occorre distinguere la valutazione clinica eseguita ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici, dalla valutazione strettamente di tipo medico-
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Sentenza R.G. n° 6593/24 legale che ha una sua propria e specifica finalità, consistente nella stima di un danno esistente rispetto ai presupposti richiesti per le conseguenti valutazioni giuridiche;
→ quanto al farmaco “metilfenidato” (anche a voler superare il fatto che, allo stato, esso risulta solo prescritto, non evincendosi specifica documentazione relativa all'effettivo inizio di tale terapia), comunque si configurerebbe alla stregua di una ordinaria terapia farmacologica che non renderebbe necessaria un'assistenza continua;
→ il minore ha frequentato la 3ª classe della scuola primaria di 1° grado, con insegnante di sostegno didattico e con assistente educativo professionale socio-pedagogico, mentre l'eventuale trattamento logopedico e psicomotorio rientra nei canoni di quanto previsto dalla L. 11 ottobre
1990, n. 289 che prevede il beneficio dell'indennità di frequenza (nella specie già riconosciuto in via amministrativa), per i «mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute … difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età …», in relazione sia al
«ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione» (subordinatamente alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap, ex art. 1, co.
1-2), sia alla frequenza di «scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi» (ex art. 1, co. 3-4).
Si osserva, dunque, che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui si trova parte ricorrente, pur determinando significativi disturbi), non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che tali conclusioni del CTU siano condivisibili.
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Sentenza R.G. n° 6593/24 In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr. CASS.
LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO 2003, N.
10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata,
l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
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Sentenza R.G. n° 6593/24 ✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. LAV., 30 MARZO
2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana
(CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L,
31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività
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Sentenza R.G. n° 6593/24 giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Con particolare riferimento alla posizione del soggetto minorenne, anche in tenera età, è poi da richiamare . 27 NOVEMBRE 2014 N° 25258, Controparte_7 secondo cui: « … la situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza
l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per
l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. n. 18 del
1980, art. 1), può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età a necessaria a un bambino sano della stessa età (Cass. 26 luglio 2011, n. 16362;
17 maggio 2006, n. 11525; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1377; Cass. 20 febbraio
2003, n. 2523; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2255; Cass. 17 maggio 2006, n.
11525; Cass. Sez. Unite 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che è ben possibile che determinate infermità, e in particolare quelle che riguardano il grado di intelligenza e le possibilità di maturazione psicologica, benché congenite, nella prima fascia di età, in cui tutti i soggetti hanno una autonomia limitata, non richiedano prestazioni di assistenza maggiori, rispetto a quelle necessarie per gli individui sani, in misura tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nel caso di specie … … la documentazione disponibile … … consentiva di propendere, con riguardo al periodo antecedente l'accertato peggioramento preso in considerazione dalla suddetta commissione, per una adeguata gestione degli aspetti comportamentali grazie al programma terapeutico-riabilitativo seguito dal minore e di ritenere che le esigenze dello stesso (nato il [...]), nei suddetti primi anni di vita (dal 18 settembre 2002 al 20 maggio 2008, e cioè
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Sentenza R.G. n° 6593/24 pressoché dai due ai sette anni), pur significative di una condizione differente rispetto a quella di un minore sano, non richiedessero tuttavia una prestazione di assistenza maggiore rispetto all'indennità di frequenza
(spettante ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età - L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 1). … …».
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che il CTU ha condivisibilmente evidenziato – alla stregua di quanto sopra riportato - che non si configura la impossibilità di eseguire gli atti della vita quotidiana, anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, ai fini altresì della salvaguardia della propria condizione psicofisica, ovviamente alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta e della diligenza ragionevolmente esigibile: non è dimostrato, dunque, che sussista una incapacità (non relativa a contesti episodici e contingenti, né eventuali, bensì) costantemente inerente al soggetto, in termini di essenzialità ed indispensabilità dell'aiuto.
Trattandosi di soggetto minorenne, in particolare, non risulta che – pur trovandosi certamente in una condizione differente rispetto a quella di un minore sano – le condizioni dell'istante richiedano una prestazione di assistenza maggiore rispetto a quelle per le quali è già prevista l'indennità di frequenza.
Inoltre, in relazione alla prescrizione di un particolare farmaco, nel caso in esame non risulta dimostrato – nemmeno in questa sede, sebbene le circostanze siano state evidenziate dal CTU fin dalla fase di ATP – che:
• il farmaco de quo venga effettivamente somministrato, essendo stata documentata solo la prescrizione (in data 18 aprile 2024), in cui
“si consiglia – avvio di trattamento farmacologico con Metilfenidato dopo accertamenti diagnostici specifici e consenso informato al farmaco”;
• si tratti di atti terapeutici che comunque presentino cadenza quotidiana e siano tali da configurare il requisito dell'inerenza
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Sentenza R.G. n° 6593/24 costante al soggetto (rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana, esplicando una funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate.
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni della parte ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato adeguatamente la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi
Non risultano rispettati, infatti, i requisiti minimi di siffatta dichiarazione la quale, invero, è inefficace se non sottoscritta dalla parte personalmente
(poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: cfr. 10 NOVEMBRE 2016 N° 22952; e ciò anche Controparte_7 se nell'ambito della dichiarazione tale impegno non sia espresso formalmente: cfr. 3 AGOSTO 2016 N° 16132). Controparte_7
Del resto, è sì ammissibile la dichiarazione sostitutiva materialmente redatta
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Sentenza R.G. n° 6593/24 su foglio separato, ma la sua efficacia è comunque subordinata al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia dato formalmente conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, essendo cioè necessario che la dichiarazione sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio e ritualmente prodotta con il medesimo (cfr. CASS. . 26 LUGLIO 2011 N° 16284). CP_7
D'altra parte, deve altresì rimarcarsi che l'art. 76, comma 2 del DPR 115/2002
(pure richiamato dall'art. 152 disp att. cod.proc.civ.) dispone che: «Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Pertanto, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari, i limiti di accesso sono elevati nella misura di €.1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, a compensazione del fatto che il reddito rilevante consiste nella somma dei redditi dei conviventi, compreso l'istante: la soglia di accesso così ottenuta va poi raddoppiata, in quanto il requisito reddituale per l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod.proc.civ. è pari al doppio di quanto previsto per il patrocinio a spese dello Stato (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 8 MARZO
2019 N° 6752).
Ed infatti, l'art. 152 disp. att. cpc., all'evidenza, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste, invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, relative invece al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
In particolare, deve rilevarsi che l'unica dichiarazione allegata al ricorso
(peraltro solo nella fase di ATPO) è stata effettuata esclusivamente in relazione al contributo unificato di iscrizione a ruolo, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e sulla base unicamente del presupposto reddituale ivi previsto, mentre nessuna dichiarazione risulta resa da parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art.
152 disp. att. cpc. (che, invece, si riferisce propriamente alla eventuale esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
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Sentenza R.G. n° 6593/24 prestazioni previdenziali: cfr. ex plurimis 5 AGOSTO 2016 N° Controparte_7
16515), ovviamente sulla base delle specifiche condizioni reddituali ivi previste
(invero diverse e più restrittive, rispetto a quelle di cui all'art. 9, co. 1-bis, d.P.R.
n° 115/2002).
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.).
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N° 6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per mezzo di CP_3 propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art.
152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del CP_3
d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.: cfr.
CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde CP_7
. NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 e N° 2210 del
[...]
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Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_3 processuali, liquidate in complessivi €.2.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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