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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4147/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Tullio D'Alessio (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._3
Napoli, alla Via Broggia, n. 3, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Mancusi (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Carmen Rosita Cecchetti, in Durazzano, alla
Via San Pietro, n. 5;
e nei confronti di (C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Balletta (C.F.: , presso il cui studio, in Napoli, C.F._5
alla Via Scarlatti, n. 88, è elettivamente domiciliata;
APPELLATE avverso la sentenza n. 7411/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23.07.2019 e in pari data notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 20.09.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellanti, in opposizione a decreto ingiuntivo n.
3842/2015 (per € 19.252,98), l'ha disattesa, condannando gli opponenti alle spese di lite.
2. L'istante in monitorio, 16 Uno Finance S.r.l., aveva dedotto contratto di finanziamento sottoscritto dal (con la , quale Pt_1 Pt_2
coobbligata), nell'agosto del 2007, finalizzato all'acquisto di un'auto presso Controparte_2
2.1. Con il libello introduttivo il giudizio a quo, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di finanziamento, del quale, la sola , ne Pt_2
disconosceva la sottoscrizione.
2.2. L'opposta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della al fine Controparte_2
di essere garantita dell'importo ingiunto, nel caso di accoglimento dell'opposizione.
2.3. Il credito ingiunto, nel corso del giudizio a quo, subiva una serie di cessioni: da 16 Uno Finance S.r.l. a e, di seguito, da Parte_3
quest'ultima a Controparte_1 3. Il Tribunale, all'esito di istruzione tecnico-contabile, affidata al Dott.
Giovanni Ossani, e grafica, affidata all'Avv. Faiello, con la sentenza della cui impugnativa trattasi e per quanto ancora di rilevanza, disattese, perché viziate da genericità, le eccezioni di nullità per vessatorietà delle clausole inserite in contratto e per usura, ha rigettato, altresì, l'eccezione inerente alla asserita sottoscrizione apocrifa della , dal momento che “il CTU grafologo nominato Pt_2
nel presente giudizio ha dimostrato che tali firme sono autografe, con valutazione esaustiva dalla quale motivo di discostarsi;
la CTP della
ha inviato al CTU una relazione preliminare, cercando di Pt_2
dimostrare che le firme siano apocrife, ma quando il CTU avv. Faiello ha depositato la propria relazione, la CTP della opponente ha rinunciato all'incarico e nulla ha osservato su detta relazione, per cui non sono nemmeno state addotte dalla parte interessata ragioni per discostarsene” (V. pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Con il gravame, affidato a due ordini di motivi, gli appellanti insistono nella eccezione di nullità del contratto di finanziamento, per
“mancanza dei requisiti economici affidabili del coobbligato – garante”
(primo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione inerente alla sottoscrizione apocrifa della (secondo motivo). Pt_2
4.1. Hanno resistito sia la che l' Controparte_1 Controparte_2
Vinte le spese del grado.
4.2. All'udienza del 06.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1. La censura è dichiaratamente diretta a porre in discussione l'ordito motivazionale con il quale il Tribunale ha dato atto che sia il mutuatario che la coobbligata “sottoscrissero espressamente la dichiarazione di aver ricevuto copia conforme del modulo contrattuale
e del documento di sintesi compilati in ogni sua parte” (V. pag. 7 dell'atto di appello), ma l'appellante contesta l'affermazione, Pt_2
sul rilievo che “non avrebbe mai potuto sottoscrivere un contratto di finanziamento in quanto svolge la mansione di casalinga e non percepisce né adesso né all'epoca dei fatti alcuna retribuzione” (V. pag. 8 dell'atto di appello).
5.2. È manifesto il difetto di correlazione tra la parte censurata (sotto il profilo volitivo) ed il profilo argomentativo posto alla base della invocata riforma.
Il motivo, dunque, oltre a presentare profili di assoluta novità, in quanto giammai dedotto in primo grado, difetta senz'altro di decisività.
5.3. Inoltre, quand'anche la circostanza addotta dovesse trovare fattuale fondamento, la stessa giammai potrebbe essere posta a fondamento della invocata declaratoria di nullità (“per mancanza di una reale garanzia del credito”) del contratto di finanziamento, tra l'altro, sottoscritto dalla quale garante e non già quale parte Pt_2
mutuataria.
6. A miglior sorte non conduce la censura veicolata con il secondo motivo, con il quale la insiste nell'eccezione di sottoscrizione Pt_2
apocrifa, facendo carico al Tribunale dell'omesso esame di quanto opposto dal proprio CTP nelle battute iniziali delle operazioni peritali.
6.1. Mette conto, anzitutto, evidenziare che la valutazione della consulenza tecnica di parte costituisce "mero argomento di prova"
(Cass. n. 30364/2019) e, di conseguenza, giammai potrà integrare omesso esame di un fatto decisivo (Cass. n. 26305/2018), risolvendosi in un'allegazione difensiva di contenuto tecnico (Cass. n. 2063/2010). Inoltre, secondo il consolidato orientamento di legittimità, qualora il
Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (Cass. n.
28647/2013), e il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente.
Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio o dalla consulenza tecnica di parte sia emerso un fatto storico decisivo e siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il Giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n.
30364/2019).
Da tali principi consegue che per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui, come nella specie, il Giudice dichiari di condividere il merito, è anzitutto, necessario che la parte alleghi di aver mosso critiche alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al
Giudice a quo, ed evidenzi quale "fatto storico" decisivo abbia omesso di esaminare il Tribunale, "fatto storico" che, come già detto, non può essere costituito dalla consulenza di parte.
6.2. Ciò premesso, si è evidenziato che l'appellante, se da un lato denuncia contraddittorietà delle risultanze peritali, dall'altro lato, fa carico al Tribunale di aver acriticamente recepito dette risultanze, senza indicare perché le critiche del CTP non fossero state ritenute convincenti. 6.3. La Corte, tuttavia, non ravvisa nella relazione peritale del CTU alcuna contraddittorietà, evidenziandosi, peraltro, che le conclusioni alle quali è giunto il Perito sono rimaste prive di specifiche contestazioni da parte del CTP, che aveva rinunciato all'incarico.
7. L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna degli appellanti, in solido tra loro ed in favore dell'appellata
[...]
delle spese del presente grado, che, tenuto conto del CP_1
valore della causa (di poco inferiore ai 20 mila euro), dell'attività svolta dalle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
7.1. Nei rapporti, invece, tra parte appellante e l'appellata CP_2
le spese vanno integralmente compensate, dal momento che
[...]
l'appellata è stata evocata ai soli fini della integrazione del litisconsorzio necessario processuale del presente grado.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 20.09.2019, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 7411/2019 del G.U.
[...] Controparte_2
del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado, che liquida in Controparte_1
complessivi € 4.237,00, oltre rimborso spese generali al 15,00%,
Cassa Avv.ti ed IVA come per legge;
- compensa integralmente tra gli appellanti e l'appellata CP_2
le spese del presente grado;
[...]
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo