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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5128/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5128/2024 R.G. LAVORO
TRA
, c.f.: , nata il [...] a [...], nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore , nata a Persona_1
Frattamaggiore (NA) il 02.10.2009, c.f. , rapp.te e difese dagli avv.ti Michela C.F._2
De Risi e Massimo Scala, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe nella qualità, esponeva che con Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, relativo al giudizio R.G.
n. di r. g. 1455/2022, del 3.02.2023 veniva riconosciuto in favore della figlia minore Persona_1 il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 13.07.2021; che l' nonostante il decorso dei termini di legge dalla data di CP_1 notifica del 6.02.2023 del decreto di omologa, non aveva ancora provveduto a liquidare i ratei maturati relativi alla suddetta prestazione.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non riscossi a titolo di indennità di frequenza con decorrenza dal 13.07.2021, oltre interessi come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'intervenuto pagamento della CP_1 prestazione a partire dal mese di maggio 2024, comprensivo degli arretrati maturati, come da prospetto di liquidazione in atti e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' con la decorrenza di legge, come CP_1 dichiarato dai procuratori costituiti.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti (Modello TE08 del 11.04.2024 e cassetto previdenziale con pagamento da maggio 2024), deve ritenersi che l'avvenuto pagamento della prestazione, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5128/2024 R.G. LAVORO
TRA
, c.f.: , nata il [...] a [...], nella Parte_1 C.F._1 qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore , nata a Persona_1
Frattamaggiore (NA) il 02.10.2009, c.f. , rapp.te e difese dagli avv.ti Michela C.F._2
De Risi e Massimo Scala, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe nella qualità, esponeva che con Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, relativo al giudizio R.G.
n. di r. g. 1455/2022, del 3.02.2023 veniva riconosciuto in favore della figlia minore Persona_1 il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa del 13.07.2021; che l' nonostante il decorso dei termini di legge dalla data di CP_1 notifica del 6.02.2023 del decreto di omologa, non aveva ancora provveduto a liquidare i ratei maturati relativi alla suddetta prestazione.
Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non riscossi a titolo di indennità di frequenza con decorrenza dal 13.07.2021, oltre interessi come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'intervenuto pagamento della CP_1 prestazione a partire dal mese di maggio 2024, comprensivo degli arretrati maturati, come da prospetto di liquidazione in atti e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la sopravvenuta liquidazione della provvidenza economica oggetto di causa da parte dell' con la decorrenza di legge, come CP_1 dichiarato dai procuratori costituiti.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione in atti (Modello TE08 del 11.04.2024 e cassetto previdenziale con pagamento da maggio 2024), deve ritenersi che l'avvenuto pagamento della prestazione, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano