CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza dell'8 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 88 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Potenza, alla via
Giovanni XXIII;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Scazzariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Genzano di Lucania, alla via Mazzini n. 34;
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive - appello avverso la sentenza n. 835/2022, pubblicata il 25/10/2022, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dr. Rosa Maria Verrastro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 835/2022, emessa dal tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, decisa in data
25.10.2022 e, per l'effetto, condannare la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 3.046,71, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, per i titoli di cui in narrativa, oltre al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo (da luglio a settembre 2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da riconoscere all'avvocato antistatario".
Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita: - rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile ed improponibile e condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/04/2023, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_1 spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 835/2022 emessa dal tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in data 25.10.2022, condannare la società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro
3.046,71, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, per i titoli di cui in narrativa, oltre al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo (da luglio a settembre 2017), con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da riconoscere all'avvocato antistatario.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 2 maggio 2024.
A seguito della notifica dell'appello, con memoria di costituzione depositata in data 24.04.2024, si costituiva in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., chiedendo che l'appello venisse rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza dell'8 maggio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la Corte
d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le motivazioni di cui al seguito.
La sentenza gravata è la n. 835/2022, pubblicata il 25.10.2022, del giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal volto al riconoscimento della Parte_1 retribuzione dovuta per il periodo luglio-settembre 2017, pari ad euro 3.046,71, compensando le spese di lite tra le parti. Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi, premessa la ricostruzione in fatto della vicenda, che, pur in costanza di comportamento pacificamente illecito da parte del datore di lavoro che riduceva e/o modificava unilateralmente la prestazione lavorativa, senza addivenire ad alcun accordo con il lavoratore, nonostante i tentativi in tal senso, non si potevano accogliere le pretese economiche di quest'ultimo, non essendo state queste formulate sub specie di risarcimento del danno ma di mancata percezione della dovuta retribuzione.
In tale direzione evidenziava il primo giudice che, una tale domanda, non poteva essere accolta, implicando la sinallagmaticità delle prestazioni, ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie, in assenza di controprestazione lavorativa da parte del per il periodo luglio-settembre 2017, per come Pt_1 rivendicato.
Questo, in sintesi, il pronunciamento del primo giudice, ritiene questa Corte di non poterlo condividere per le ragioni di cui al seguito.
Con decorrenza dal 2.09.2008 veniva instaurato tra la ed il rapporto di Controparte_1 Parte_1 lavoro a tempo parziale ed indeterminato per lo svolgimento della mansioni di autista di Scuolabus, per le aree del comune di Rionero in Vulture, coperte dal servizio per un totale di 35 ore settimanali, sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro.
Orbene, al di là della successione tra i vari accordi aziendali di cui si dà conto nella ricostruzione in fatto della sentenza impugnata come anche nella memoria di costituzione della società appellata, v'è da dire che, giammai, si è verificata una modifica delle condizioni contrattuali originariamente stipulate od una risoluzione del contratto di lavoro risalente al 2008 con il , contratto nel quale non era prevista la Pt_1 sospensione della retribuzione per il periodo di chiusura delle scuole né, tantomeno, la sospensione della prestazione delle attività contrattualmente disciplinate.
V'è da aggiungere poi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, che con missiva del
27.07.2018, vi era stata la messa a disposizione della prestazione lavorativa da parte del anche Pt_1 rispetto al periodo di cui si tratta, di talchè, in assenza di modifiche contrattuali in forma scritta, deve ritenersi arbitraria la condotta datoriale per come posta in essere. Tale conclusione, cui è addivenuto anche il primo giudice, non porta necessariamente a ritenere, per come da quest'ultimo sostenuto, che la domanda del dipendente dovesse essere formulata sub specie di risarcimento del danno. Ed invero, ritiene questa Corte che, nella vigenza di un contratto individuale di lavoro non modificato nelle sue prescrizioni con previsioni sostitutive né risolto ed a fronte della dichiarata disponibilità lavorativa del senza condizioni, la Pt_1 decisione datoriale di non fargli svolgere l'attività lavorativa per il periodo luglio-settembre 2017 non può riverberare i suoi effetti negativi sul piano retributivo, con la conseguenza che la somma richiesta a titolo di corrispettivo per il periodo suddetto deve ritenersi dovuta.
In considerazione di ciò, l'appello proposto deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi la società appellata al pagamento della somma complessiva lorda di euro
3.046,71, oltre interessi, nei confronti del . Parte_1
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, corrispondendole al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 88 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023 promosso da nei confronti Parte_1 della , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_2 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento della somma complessiva lorda di euro 3.046,71, oltre interessi;
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 3.982,00 (euro 2.059,00 per il primo grado ed euro
1923,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo