TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...]. Pop. Cinese) il 18.11.1992; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Wei Bin Wu.
e
, nato a [...]. Pop. Cinese) il 29.06.1988; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Savarese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Persona_1 importanza relati ne, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare di Via F. Borromini n. 10 in Fiumicino, con Pt_1 quanto in essa contenuto, unitamente al figlio minore;
Persona_1
4) il sig. si trasferirà nell'abitazione sita in Via egna 13, scala H, int. 17, Fiumicino, Per_1 che gli viene concessa in comodato d'uso gratuito;
5) i coniugi, entrambi con un proprio reddito, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6) il figlio resterà collocato anagraficamente ed in via prevalente con la madre presso l'abitazione Per_1 familiare F. Borromini n. 10, Fiumicino (RM) e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: - un giorno durante la settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita di scuola e ivi riaccompagnandolo il giorno dopo, nonché, a fine settimana alterni, prelevandolo di sabato mattina e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana in cui il weekend non è di competenza del padre è previsto un ulteriore pernotto, preferibilmente il mercoledì sera;
b) il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre e col padre, concordando max due giorni consecutivi;
e) durante il periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) per 14 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori ed in considerazione delle esigenze e dei desideri del figlio;
f) il genitore che intende trascorrere con il minore periodi al di fuori della propria residenza dovrà tempestivamente comunicare all'altro genitore l'indirizzo della località nella quale si recherà con il figlio, assicurando in ogni caso la possibilità di poter comunicare con quest'ultimo in qualsiasi momento;
7) ciascun genitore provvederà a sostenere tutte le spese ordinarie di mantenimento del figlio durante i rispettivi periodi di convivenza. Le spese di mantenimento straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno, tra le quali rientrano quelle di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, e devono essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, tenendo a riferimento anche quanto disposto dall'allegato Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ed il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Famiglia, n. 150/2015, che i genitori dichiarano di aver visionato e di condividere.
8) i genitori si rilasciano sin d'ora il rispettivo consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.
9) le spese del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...]. Pop. Cinese) il 18.11.1992; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Wei Bin Wu.
e
, nato a [...]. Pop. Cinese) il 29.06.1988; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Savarese.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Persona_1 importanza relati ne, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare di Via F. Borromini n. 10 in Fiumicino, con Pt_1 quanto in essa contenuto, unitamente al figlio minore;
Persona_1
4) il sig. si trasferirà nell'abitazione sita in Via egna 13, scala H, int. 17, Fiumicino, Per_1 che gli viene concessa in comodato d'uso gratuito;
5) i coniugi, entrambi con un proprio reddito, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6) il figlio resterà collocato anagraficamente ed in via prevalente con la madre presso l'abitazione Per_1 familiare F. Borromini n. 10, Fiumicino (RM) e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo la madre e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: - un giorno durante la settimana, preferibilmente il martedì, prelevandolo all'uscita di scuola e ivi riaccompagnandolo il giorno dopo, nonché, a fine settimana alterni, prelevandolo di sabato mattina e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
- durante la settimana in cui il weekend non è di competenza del padre è previsto un ulteriore pernotto, preferibilmente il mercoledì sera;
b) il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
c) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre e col padre, concordando max due giorni consecutivi;
e) durante il periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) per 14 giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori ed in considerazione delle esigenze e dei desideri del figlio;
f) il genitore che intende trascorrere con il minore periodi al di fuori della propria residenza dovrà tempestivamente comunicare all'altro genitore l'indirizzo della località nella quale si recherà con il figlio, assicurando in ogni caso la possibilità di poter comunicare con quest'ultimo in qualsiasi momento;
7) ciascun genitore provvederà a sostenere tutte le spese ordinarie di mantenimento del figlio durante i rispettivi periodi di convivenza. Le spese di mantenimento straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno, tra le quali rientrano quelle di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, e devono essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, tenendo a riferimento anche quanto disposto dall'allegato Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ed il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Famiglia, n. 150/2015, che i genitori dichiarano di aver visionato e di condividere.
8) i genitori si rilasciano sin d'ora il rispettivo consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.
9) le spese del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso