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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5091/2022 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
e la società rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv.to Giuseppe Pagnotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORI -
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Gian- CP_1 Controparte_2
franco Toscano, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sen- tenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplifi- cata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le que-
1 stioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole pro- blematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assor- bite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudi- cante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio,
e , rassegnando le seguenti conclusioni: a) in CP_1 Controparte_2
via preliminare, previa revoca dell'ordinanza cautelare del 07.08.2022 anche con riferimento alle spese del giudizio accertare e dichiarare che i resistenti sig.ri , e , hanno ricostruito e delocalizza- Controparte_3 Controparte_2
to in seguito ad una pratica SCIA inoltrata all Parte_3
protocollata al n. 34989 in data 17.11.2017, un intervento di ricostruzione di delocalizzazione con diversa sagoma di una consistenza immobiliare preesisten- te in aperta violazione delle distanze legali previste dalla legge e per l'effetto condannare i resistenti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) or- dinare, anche con decreto inaudita altera parte, ai coniugi sig.ri Parte_4
e l'immediata sospensione delle opere in corso, con la
[...] Controparte_2
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fissando termine per la instaura- zione del contraddittorio e confermando, all'esito, la già disposta sospensione;
c) condannare i resistenti alla rifusione delle competenze professionali, oltre accessori con attribuzione nonché delle competenze tecniche”.
Gli attori esponevano: di essere proprietari, rispettivamente, degli immobili ur- bani ad uso residenziale, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_3
il primo al Foglio 13, particella n.14 sub 06 ed il secondo al foglio 13 particella n. 1588, edifici confinanti al lato Est (rispetto al fabbricato di proprietà
[...]
) e al lato Nord (rispetto al fabbricato di proprietà della società Ca- Persona_1
marosa Srl), con il fabbricato in corso di costruzione di parte resistente, di titola- rità dei coniugi, sig. e sig.ra ; affermavano che i la- Controparte_3 CP_2
2 vori sarebbero iniziati in data 09.04.2018 e che l'intervento consisterebbe in la- vori di abbattimento e ricostruzione di diversa sagoma di una consistenza preesi- stente, mantenendo la stessa quota di campagna e parità di volume, precisando che “lo stato di avanzamento dei lavori del costruendo fabbricato, eseguiti dalla ditta , cristallizza una violazione delle distanze legali previste CP_1
dalle legge, che si sostanzia in uno sconfinamento nella proprietà dei ricorrenti, in quanto esso risulta posizionato rispetto alla proprietà di titolarità dei ricor- renti ad una distanza inferiore a metri 10,00”; precisavano che i suddetti inter- venti non corrisponderebbero ad operazioni di ricostruzione, così come rappre- sentati nell'originario grafico progettuale allegato alla pratica SCIA, in quanto la quota originaria del pavimento del locale deposito preesistente risulta variata con un innalzamento di circa 70 cm.; che in virtù di una successiva variante, protocollata al n. 36930/2018 risulterebbe una diversa distribuzione interna, con nuove aperture perimetrali;
la realizzazione di un bagno interno;
la realizzazione di n. 8 pilastrini di altezza pari ad 1,00 m., posizionati sul telaio di copertura;
la realizzazione di una ringhiera perimetrale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali preliminarmente eccepivano l'inammissibilità della proposta domanda e nel merito il rigetto in quanto infon- data.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata per la precisazione del- le conclusioni.
In data 3/10/2024 il GU si riservava la decisione.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo oc- corre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
Dalla CTU espletata nel corso della fase cautelare si è evidenziato che “il muro presente sui luoghi di causa è da considerarsi a tutti gli effetti muro di cinta”
3 (pagg. 9 e ss. della integrazione di perizia, riportando i relativi dati a sostegno); si aggiunga, in relazione al caso di specie, che “Nel caso, peraltro, di fondi a di- slivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e con- tenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del ter- rapieno o della scarpata;
pertanto, non può essere considerato come costruzione
(v. Cass. n. 7594/1995 e Cass. n. 8144/2001), ai fini dell'osservanza delle distan- ze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale”
(Cass., ord. n. 6766 del 2018, la quale ha respinto il ricorso proposto, ritenendo corretta la conclusione della Corte di merito: “con riferimento alla condizione di dislivello naturale tra i due fondi - per la parte in cui il muro costituiva conteni- mento della parete naturale o scarpata lo stesso non fosse qualificabile come co- struzione, mentre per la parte in sopraelevazione (per circa 83 cm.) rappresenta- va "muro di cinta" ai sensi dell'art. 878 c.c., che non costituisce costruzione e non va, quindi, considerato ai fini delle distanze legali siccome risultante di al- tezza inferiore a 3 metri”; con l'ulteriore precisazione che, secondo l'integrazione della relazione tecnica in atti e resa nel caso di specie, la parte in sopraelevazione è pari a 60 cm, oltre 90 cm: pag. 9, integrazione relazione tecni- ca).
La consulenza tecnica è esaustiva e risulta pertanto condivisibile.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata con conseguente conferma dell'ordinanza resa a definizione del giudizio n. RG 766/2019 in data 7/08/2022.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse seguono il prin- cipio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5091/2022 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
e la società rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv.to Giuseppe Pagnotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORI -
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Gian- CP_1 Controparte_2
franco Toscano, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sen- tenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplifi- cata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le que-
1 stioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole pro- blematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assor- bite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudi- cante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio,
e , rassegnando le seguenti conclusioni: a) in CP_1 Controparte_2
via preliminare, previa revoca dell'ordinanza cautelare del 07.08.2022 anche con riferimento alle spese del giudizio accertare e dichiarare che i resistenti sig.ri , e , hanno ricostruito e delocalizza- Controparte_3 Controparte_2
to in seguito ad una pratica SCIA inoltrata all Parte_3
protocollata al n. 34989 in data 17.11.2017, un intervento di ricostruzione di delocalizzazione con diversa sagoma di una consistenza immobiliare preesisten- te in aperta violazione delle distanze legali previste dalla legge e per l'effetto condannare i resistenti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) or- dinare, anche con decreto inaudita altera parte, ai coniugi sig.ri Parte_4
e l'immediata sospensione delle opere in corso, con la
[...] Controparte_2
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, fissando termine per la instaura- zione del contraddittorio e confermando, all'esito, la già disposta sospensione;
c) condannare i resistenti alla rifusione delle competenze professionali, oltre accessori con attribuzione nonché delle competenze tecniche”.
Gli attori esponevano: di essere proprietari, rispettivamente, degli immobili ur- bani ad uso residenziale, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_3
il primo al Foglio 13, particella n.14 sub 06 ed il secondo al foglio 13 particella n. 1588, edifici confinanti al lato Est (rispetto al fabbricato di proprietà
[...]
) e al lato Nord (rispetto al fabbricato di proprietà della società Ca- Persona_1
marosa Srl), con il fabbricato in corso di costruzione di parte resistente, di titola- rità dei coniugi, sig. e sig.ra ; affermavano che i la- Controparte_3 CP_2
2 vori sarebbero iniziati in data 09.04.2018 e che l'intervento consisterebbe in la- vori di abbattimento e ricostruzione di diversa sagoma di una consistenza preesi- stente, mantenendo la stessa quota di campagna e parità di volume, precisando che “lo stato di avanzamento dei lavori del costruendo fabbricato, eseguiti dalla ditta , cristallizza una violazione delle distanze legali previste CP_1
dalle legge, che si sostanzia in uno sconfinamento nella proprietà dei ricorrenti, in quanto esso risulta posizionato rispetto alla proprietà di titolarità dei ricor- renti ad una distanza inferiore a metri 10,00”; precisavano che i suddetti inter- venti non corrisponderebbero ad operazioni di ricostruzione, così come rappre- sentati nell'originario grafico progettuale allegato alla pratica SCIA, in quanto la quota originaria del pavimento del locale deposito preesistente risulta variata con un innalzamento di circa 70 cm.; che in virtù di una successiva variante, protocollata al n. 36930/2018 risulterebbe una diversa distribuzione interna, con nuove aperture perimetrali;
la realizzazione di un bagno interno;
la realizzazione di n. 8 pilastrini di altezza pari ad 1,00 m., posizionati sul telaio di copertura;
la realizzazione di una ringhiera perimetrale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali preliminarmente eccepivano l'inammissibilità della proposta domanda e nel merito il rigetto in quanto infon- data.
La causa veniva istruita solo documentalmente e rinviata per la precisazione del- le conclusioni.
In data 3/10/2024 il GU si riservava la decisione.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo oc- corre passare al merito della vicenda.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata per le motivazioni qui di seguito specificate.
Dalla CTU espletata nel corso della fase cautelare si è evidenziato che “il muro presente sui luoghi di causa è da considerarsi a tutti gli effetti muro di cinta”
3 (pagg. 9 e ss. della integrazione di perizia, riportando i relativi dati a sostegno); si aggiunga, in relazione al caso di specie, che “Nel caso, peraltro, di fondi a di- slivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e con- tenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del ter- rapieno o della scarpata;
pertanto, non può essere considerato come costruzione
(v. Cass. n. 7594/1995 e Cass. n. 8144/2001), ai fini dell'osservanza delle distan- ze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale”
(Cass., ord. n. 6766 del 2018, la quale ha respinto il ricorso proposto, ritenendo corretta la conclusione della Corte di merito: “con riferimento alla condizione di dislivello naturale tra i due fondi - per la parte in cui il muro costituiva conteni- mento della parete naturale o scarpata lo stesso non fosse qualificabile come co- struzione, mentre per la parte in sopraelevazione (per circa 83 cm.) rappresenta- va "muro di cinta" ai sensi dell'art. 878 c.c., che non costituisce costruzione e non va, quindi, considerato ai fini delle distanze legali siccome risultante di al- tezza inferiore a 3 metri”; con l'ulteriore precisazione che, secondo l'integrazione della relazione tecnica in atti e resa nel caso di specie, la parte in sopraelevazione è pari a 60 cm, oltre 90 cm: pag. 9, integrazione relazione tecni- ca).
La consulenza tecnica è esaustiva e risulta pertanto condivisibile.
Pertanto, sulla base di quanto detto, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata con conseguente conferma dell'ordinanza resa a definizione del giudizio n. RG 766/2019 in data 7/08/2022.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite esse seguono il prin- cipio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
4
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Rigetta la domanda attorea;
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
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