Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1529 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1529/2024 promossa in grado d'appello DA C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MICHELE LACERENZA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Bussero (MI), viale Europa n. 42.
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERO Controparte_1 P.IVA_2
OGGIONI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Monza, piazza S. Pietro Martire n. 1. APPELLATA CONCLUSIONI
PER Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni eventuale avversa istanza, domanda ed eccezione formulata anche in via di eventuale appello incidentale: 1) in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi esposti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2588/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Madalena Ciccone in data 16/11/2023 nel procedimento R.G. n. 9075/2020, pubblicata in data 20/11/2023 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado come precisate in fase di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del credito di € 7.524,88 oltre Iva vantato dall'opposta a titolo di maggiorazioni extra di cemento, per mancanza di prova dello stesso;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della opposta in virtù dei vizi e delle difformità riscontrate sulle opere commissionate;
c)
1
d) confermare la riduzione del prezzo delle opere pattuito tra le parti ai sensi dell'art. art. 1668 c.c nella misura accertata a seguito dell'istruttoria di primo grado;
e) in via riconvenzionale e subordinata rispetto alla richiesta di riduzione del prezzo condannare l'opposta ai sensi dell'art. art. 1668 c.c al pagamento in favore dell'opponente della somma accertata a seguito dell'istruttoria di primo grado a titolo di risarcimento dei danni subiti;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel corso del giudizio di primo grado
PER CP_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, per i motivi esposti, ogni contraria istanza, produzione ed eccezione respinte, richiamate tutte le domande, produzioni, eccezioni e difese in atti, riproposte espressamente le istanze, eccezioni e difese non affrontate dalla Sentenza di primo grado, senza alcuna accettazione del contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni avversarie, in via principale - dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di appello e confermare la Sentenza impugnata N. 2588/2023 del Tribunale di Monza;
- in ogni caso rigettare l'appello ed ogni avversa domanda e/o eccezione in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o prescritti e/o decaduti e/o infondati in fatto e/o in diritto. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria Si richiamano le produzioni in atti, come da fascicolo di primo grado già allegato. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2643/2020 emesso dal Tribunale di CP_1
Monza in favore di per l'importo di € 26.965,94, oltre interessi moratori CP_1 dal dovuto al saldo e spese legali della procedura, in forza del contratto con cui la società opposta aveva provveduto alla produzione, alla fornitura e alla posa in opera di pavimentazione industriale presso l'immobile di proprietà della società opponente sito in Cassina de' Pecchi. A sostegno della proposta opposizione, la società opponente deduceva di aver provveduto al pagamento di un importo complessivo di € 115.596,00 oltre Iva su un corrispettivo globale richiesto dalla società opposta di € 137.299,23 oltre Iva, trattenendo esclusivamente gli importi di € 22.103,23 oltre Iva (per un totale di € 26.965,94) di cui all'ultima fattura n. 23 dello 08.5.2020 in ragione della presenza nella predetta fattura di un extra addebito di € 7.524,88 oltre Iva richiesti per la creazione di uno spessore extra in cemento per complessivi 81 m3 non contabilizzati in contraddittorio con il direttore dei lavori nel documento di chiusura contabilità del cantiere del 26.3.2019, nonché della sussistenza di vizi nelle opere realizzate in appalto dall'opposta. Parte opponente chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità/inesistenza del credito di € 7.524,88 vantato dall'opposta a titolo di maggiorazioni extra di cemento, per mancanza di prova dello stesso, di dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta in ragione dei vizi e delle difformità riscontrate sulle opere commissionate, per l'effetto, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1460 e 1667 c.c., di revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto, da ultimo, di dichiarare la riduzione del prezzo delle opere pattuito tra le parti nella misura di € 17.793,70 ai sensi dell'art. 1668 c.c., con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Si costituiva chiedendo preliminarmente di accertare la Controparte_1 decadenza/prescrizione in capo all'opponente dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. o, in subordine, ex art. 1667 c.c., nel merito il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 26.965,94 a titolo di corrispettivo delle fatture ingiunte per le forniture di cui al cantiere di Cassina de' Pecchi, con vittoria di spese. Nel corso del giudizio venivano assunte prove testimoniali e veniva espletata la CTU. Con sentenza n. 2588/2023, pubblicata il 20.11.2023, il Tribunale di Monza così statuiva:
“Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2643/2020, emesso in data 20/10/2020;
3 - condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 20.432,56 Controparte_1 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite e di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u. geom. . Per_1
Preliminarmente, il Tribunale accertava la tempestività della denuncia dei vizi effettuata dalla ai sensi dell'art. 1667 c.c. e l'obbligo di garanzia Parte_1 per i vizi delle opere in capo alla CP_1
Dichiarava tenuta al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di € 7.524,88 oltre Iva a titolo di saldo lavori per la creazione di uno spessore extra in cemento per complessivi 81 metri cubi, riconoscendo il predetto importo come dovuto sia in quanto varianti necessarie ex art. 1660 c.c. imposte dallo stato dei luoghi e necessarie ai fini della fornitura di una pavimentazione a regola d'arte, sia in forza delle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti (in virtù delle quali, in caso di esubero di calcestruzzo per differenza degli spessori il materiale in più sarebbe stato conteggiato a parte). Quanto ai vizi della pavimentazione eseguita da lamentati da , sulla CP_1 Pt_1 scorta della CTU espletata, il giudice accertava la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate, con conseguente riduzione del prezzo, per un importo pari ad € 9.740,82 oltre Iva per un totale di € 11.883,80. Pertanto, il Tribunale, ritenuta l'opposizione parzialmente fondata, revocava il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 15.082,14, data dalla sottrazione della somma di € 11.883,80 di riduzione del prezzo dalla somma di € 26.965,94 richiesta in sede monitoria. Sull'importo dovuto di € 15.082,14, applicava poi gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data del sollecito della fattura del 14.10.2019, condannando
[...] al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1 CP_1
20.432,56 a titolo di capitale e interessi moratori oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, compensando le spese di lite e di CTU in ragione della reciproca soccombenza.
ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della Parte_1 sentenza, di dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza del credito di € 7.524,88 oltre Iva vantato dall'opposta a titolo di maggiorazioni extra di cemento, per mancanza di prova dello stesso. Si è costituita chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria Controparte_1 di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. All'udienza del 3.10.2024 il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 13.2.2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione è articolata in tre motivi.
4 1.Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna di al pagamento della somma di € 7.524,88 per Parte_1 il consumo extra di calcestruzzo. In particolare ritiene che erroneamente il Giudice di primo grado Parte_1 ha ritenuto che la realizzazione di un extra-spessore di 81 m3 di cemento in da parte dell'appellata si evinca “dal documento di chiusura CP_2 contabilità del cantiere del 26/03/2019, sottoscritto dal D.L., incaricato del committente, che, invece, esprime, da un punto di vista metrico-contabile, la superficie, in m2, della pavimentazione realizzata”. Assume che il primo giudice ha creato confusione tra l'unità di misura in metri quadri utilizzata per l'accertamento eseguito in contraddittorio in data 26.3.2019 (doc. 4 fasc. I grado) e l'unità di misura in metri cubi relativa allo spessore della pavimentazione realizzata, motivo per cui non potrebbe evincersi dal predetto documento di chiusura di cantiere alcuna prova dello spessore della pavimentazione e, dunque, dei metri cubi utilizzati.
Ad avviso di questa Corte, l'argomentazione di parte appellante non è condivisibile, avendo il primo giudice fondato la propria decisione non soltanto sul documento di chiusura di contabilità del cantiere del 26.3.2019, che esprime la superficie lavorata in m2 (m2 2009,35+2103,7), bensì anche sui contratti per cui è causa e sui DDT di consegna, in cui era indicato il quantitativo di metri cubi di calcestruzzo utilizzati in eccedenza rispetto allo spessore di 20 cm contrattualmente previsto.
E infatti, il quantitativo di calcestruzzo finale gettato accertato dal primo giudice è pari a 904 metri cubi considerati appunto i m2 complessivi di cui al documento di chiusura della contabilità, giungendosi peraltro ad uno spessore complessivo di 22 cm di media di poco superiore a quello contrattuale. Dunque, risulta corretto l'accertamento compiuto sul punto dal Tribunale che non ha fondato la decisione solo sui m2 di superficie né ha confuso i m2 con i m3.
Assume ancora l'appellante che l'uso di calcestruzzo in più non era stato autorizzato né era noto alla società ricorrente e che, pertanto, l'importo relativo non sarebbe dovuto.
Ritiene la corte che la censura non sia fondata. Va anzitutto rilevato che l'offerta di era calibrata su uno spessore di 20 CP_3 cm di cemento per un lavoro a regola d'arte con previsione che nel caso di
“differenza di spessori” il materiale in esubero fosse conteggiato a parte: erano, quindi, contrattualmente contemplate variazioni di spessore per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nella fattispecie, la differenza di spessore è risultata di circa 2 cm in più e, pertanto vi è stato consumo di materiale in più rispetto al quale ha chiesto il CP_3 rimborso ad un prezzo giudicato congruo dal ctu.
In base agli accordi intervenuti tra le parti, la qualità del cemento e anche l'esecuzione del lavoro era controllata dall'istituto italiano per il calcestruzzo (nella
5 specie responsabile era , che, come da testimonianza resa, ha Persona_2 monitorato le quantità di calcestruzzo utilizzato confermando l'utilizzo del materiale corrispondente alle bolle di consegna dallo stesso sottoscritte1 .
La necessità di utilizzo di maggiore spessore di Calcestruzzo per alcuni punti (“anche 30/35 cm di calcestruzzo”) è stato confermato dal medesimo teste che ha dichiarato che il sottofondo era irregolare;
il CTU dal canto suo ha accertato irregolarità nei piani di pendenza .
non ha, quindi, richiesto corrispettivi extra per la fornitura della CP_1 pavimentazione industriale tradizionale e post-tesa, ma ha semplicemente reclamato il rimborso del materiale utilizzato in eccedenza per differenza di spessori, non essendosi l'impresa occupata della preparazione del sottofondo ( di competenza di e come allegato da ). Pt_2 Pt_3 Pt_1
Aggiunge ancora che il rimborso del consumo extra di calcestruzzo non sarebbe Pt_1 dovuto a , poiché era a carico di quest'ultima l'obbligo di eseguire le CP_1 prove preliminari di piastra da eseguirsi secondo le norme CNR 146/1992 . Tuttavia, tali prove non attengono alla regolarità del sottofondo bensì alla sua capacità portante come dichiarato dal testeo – udienza 3/11/2021: “ADR: Per_2
Prima della gettata del calcestruzzo è stata verificata la regolarità del sottofondo ma non per quote altimetriche ma per portanza. Si controlla quanto quel terreno è capace di sopportare in termini di peso, ma non quanto fosse alto lo spessore della pavimentazione. Il metodo operativo di TENSO FLOOR è sempre questo. Ci interessa che la pavimentazione sia sostenuta dalla portanza del sottofondo piuttosto che l'altezza della pavimentazione”.
Dunque, deve concludersi che la misura contrattuale di 20 cm di spessore del calcestruzzo fosse una misura approssimativa da calibrare in concreto alle condizioni del sottofondo, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e non una misura fissa inderogabile se non previo accordo della committenza anche per minimi scostamenti: pertanto, l'eccedenza di 81,35 mc (data da 904 mc realizzati-822,61 mc preventivati) deve essere addebitata ad , come da pattuizioni contrattuali. Pt_1
L'appellante, a sostegno del proprio impianto difensivo, invoca le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, ad avviso di questa Corte, è proprio dalle stesse che si trae conferma dell'utilizzo di un quantitativo extra di calcestruzzo. Nello specifico, la testimonianza resa dal teste all'udienza del 3.11.2021, Per_2 come si è detto, ha confermato i capitoli da 6 a 13, relativi alla quantità espressa in metri cubi delle singole gettate di calcestruzzo, come risultanti dalle bolle di consegna dallo stesso sottoscritte, della memoria istruttoria di concetto CP_1 ribadito anche con riferimento al cap. N della controparte.
Il teste direttore dei lavori, ha reso una deposizione poco attendibile atteso Tes_1 che ha dichiarato che il piano di posa era regolare ( laddove invece il ha Per_2 dichiarato il contrario) ha affermato che in assenza di irregolarità (capitolo CP_4 del sottofondo nessun extra spessore di cemento è stato realizzato ma ha aggiunto anche che non era suo compito verificare la contabilità di cantiere e l'effettiva posa dei metri cubi indicati, sicchè nel complesso la testimonianza è scarsamente probante nel senso ritenuto da . Pt_1
Le medesime considerazioni valgono per i testi e i titolari delle due Pt_2 Pt_3 società che hanno realizzato i sottofondi, che hanno dichiarato che il sottofondo e il piano di posa della pavimentazione erano regolari e privi di dislivelli laddove, come si è detto anche il ctu ha accertato il contrario. Da ultimo, il teste (dipendente di , escusso all'udienza del Tes_2 CP_1
2.12.2021, ha confermato che nel sottofondo c' erano irregolarità e che il quantitativo di calcestruzzo gettato era 904 mc. Pertanto, alla luce di un'attenta disamina delle risultanze testimoniali (supportate, peraltro, dalla CTU espletata, che ha riconosciuto nella limitata area analizzata in relazione ai vizi lamentati, uno spessore di pavimentazione di 25 cm nel computo metrico), questa Corte ritiene provata, come già correttamente statuito sul punto dal primo giudice, la quantità di mc di calcestruzzo utilizzata in esubero e la conseguente differenza in più da rimborsare a CP_1
2. Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna di al pagamento degli interessi moratori Parte_1 sulle somme risultanti come dovute, in assenza di alcuna verifica di fatto delle circostanze esimenti previste dall'art. 3 del D. Lgs 231/2002. Secondo l'appellante sulla somma da corrispondere a non avrebbero dovuto essere calcolati CP_1 gli interessi moratori in quanto il ritardo nel pagamento del prezzo sarebbe stato causato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile ad
[...]
Parte_1
Tale causa non imputabile viene ravvisata nell'inadempimento di in CP_3 relazione ai vizi contestati.
7 Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento.
Va anzitutto premesso, che sin dal 2019 ha potuto beneficiare della Pt_1 pavimentazione ( i cui vizi sono stati ritenuti dal ctu mere imperfezioni estetiche che non ne hanno compromesso l'uso) senza corrispondere l'intero corrispettivo a e pertanto sono dovuti per legge gli interessi moratori sull'importo CP_1 capitale residuo. Infatti, “nell'ambito di un contratto di appalto, l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi e incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, e i relativi interessi di mora”( ex multis, Cass n. 6244/19 Cassazione civile sez. II, 17/04/2012, n.6009; Cassazione civile sez. II, 23/01/1999, n.644; Cassazione civile sez. II, 13/03/2007, n.5869). Sulle somme residue accertate in favore di correttamente, dunque, CP_1 il primo giudice ha riconosciuto gli interessi moratori.
, sempre nel secondo motivo, deduce un presunto errore di calcolo degli Pt_1 interessi moratori, allegando un proprio conteggio dalla data del 14/10/2019 alla data del 16/5/2023, ritenuta data di emissione della sentenza.
La doglianza è manifestamente infondata. considera infatti erroneamente il Pt_1
16/5/2023 quale data della Sentenza e termine finale del conteggio, mentre la sentenza è stata emessa il 16/11/2023 e non 16/5/2023. Il calcolo degli interessi moratori contenuto in sentenza è quindi corretto. Applicando sul capitale residuo di € 15.082,14 gli interessi moratori ex art.
4-5 D. lgs 231/2002, dalla data del 14/10/2019 (data del sollecito) sino alla data di emissione della sentenza del 16/11/2023, si arriva infatti all'importo conteggiato nella sentenza impugnata.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del tribunale di Monza n. 2588/23 del 16-11-23; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del grado che liquida in euro 3.300,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1
8 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 19/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rispetto alla bolla di consegna di cui al doc 32 sostiene che tale documento contenga la prova dell'utilizzo, in Pt_1 data 12/12/2018, di 210 metri cubi di calcestruzzo, anziché di 237 metri cubi come calcolati nel riepilogo sub doc. 12.
La censura non è fondata. Infatti,iIl doc. 32, nella prima pagina, riporta infatti solo il riepilogo dei metri cubi gettati con la pompa n. 36 dall'autobetoniera, pari appunto a 210 metri cubi. Questo riepilogo non comprende invece i metri cubi gettati direttamente “a canala”, cioè tramite scarico diretto dall'autobetoniera e senza l'utilizzo della pompa di 50 metri.Nelle pagine da 2 a 21 del Doc. 32 sono rappresentati i Documenti di Trasporto con i metri cubi gettati con la pompa n. 36 il 12/12/2018, nei diversi orari ivi indicati (ogni DDT contiene gettate per 10,5 metri cubi, pari alla portata dell'autobetoniera per singolo viaggio). Le pagine n. 22, 23 e 24 del Doc. 32 contengono invece gli ultimi metri cubi gettati non con la pompa (che infatti non viene indicata), ma tramite lo scarico diretto “a canala”: 10,5 + 10,5 + 6 mc = 27 metri cubi “a canala”, che, sommati ai 210 metri cubi gettati a pompa, porta ad un totale di 237 metri cubi utilizzati il 12/12/2018 nel cantiere di Cassina de' Pecchi. La testimonianza di conferma quanto risulta dai documenti predetti: Persona_2
“… la differenza fino a 237 metri cubi sono I metri di calcestruzzo che non sono stati scaricarti a pompa ma a scarico libero (“a canala”), cioè invece di utilizzare la pompa per arrivare alle zone più lontane, trattandosi di zone vicino alla strada vengono scaricati sempre tramite betoniera ma a canale. I metri bubi provengono dalla stessa betoniera. Sul cap. 11: è vero ... Questa gettata era tutta a scarico libero, non a pompa.” Pertanto i DDT in atti, confermati dalla prova testimoniale, contengono, per la data del 12/12/2018, 237 metri cubi di calcestruzzo e non 210 mc come sostiene erroneamente . Pt_1
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