Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 26 giugno 1958 e l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;
- per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1950 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 26 giugno 1958 e l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi;
- per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 18 luglio 1950 per i lavoratori addetti all'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Reggio Calabria, l'accordo collettivo 14 giugno 1958 per gli addetti alla trebbiatura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.