Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2006, n. 11525
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Sentenza 17 maggio 2006

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La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l'attribuzione dell'indennità "de qua" non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da "ipotonicità muscolare", aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2006, n. 11525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11525
    Data del deposito : 17 maggio 2006

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