TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1075 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18/9/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
(C.F. nato a [...] il [...] e residente al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 293 di TE VE;
(C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...] e residente a[...] di C.F._2
TE VE e (C.F. ) nata a [...] CP_2 C.F._3 il 1/10/1947 e residente al Corso Vittorio Emanuele n. 27 di TE VE, in qualità di eredi eredi di (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._4
l'l8/11/1938 e deceduto il 30/3/2019; tutti difesi e rappresentati per questo giudizio dall'avv.to Adriano
Cinque ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Cacciatori dell'Irno n. 3;
- Attori -
e a), C.F. e P.I. , con sede in TE VE, Piazza Controparte_3 P.IVA_1
Padre Giovanni da TE, in persona dell'Avv. Martino D'Onofrio, Sindaco pro-tempore, domiciliato nel presente giudizio in TE VE, via Del Carmine n. 17, presso lo studio dell'Avv. Corrado Curci
-Convenuto – con sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. ) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
C.F._5
- Terzo chiamato in causa-
pagina 1 di 7 OGGETTO: risarcimento danni lesione personale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius alle ore 8:00 circa del 14/2/2018, mentre attraversava a piedi Piazza Persona_1
Budetta di TE VE (nei pressi dell'ex distributore di benzina), inciampava su un tombino mal posizionato, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo subendo gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente soccorso da alcuni presenti e richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il Parte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura petrocanterica del femore sx, con attribuzione di una prognosi di 30 giorni lavorativi e 30 giorni clinici”. Il
16/2/2018 il paziente veniva poi trasferito presso il reparto di degenza in attesa dell'intervento chirurgico al femore.
Dopo l'intervento, affrontava il prescritto percorso riabilitativo di particolare Persona_1 complessità e durata al punto da incidere sulle ordinarie attività del danneggiato anche in ragione della necessaria assistenza per ogni sua esigenza.
Il ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Parte_1 [...]
che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto Controparte_3 all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, ed all'esito lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al Controparte_3 pagamento del risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 20/1/2021 chiedendo l'autorizzazione ai sensi CP_3 dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la quale compagnia assicuratrice dell'ente Controparte_5 locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni si costituiva con atto del 15/11/2024 eccependo in via CP_6 preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; la decadenza del diritto dell'ente alla chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
pagina 2 di 7 Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi e
CMU ed in data 18.09.24 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, principiando dalle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa, si esamina in primo luogo la ritenuta carenza di legittimazione attiva degli eredi di Persona_1
L'eccezione è infondata: l'esperimento dell'azione giudiziaria odierna, da parte dei chiamati alla successione ex art. 476 c.c., presuppone la volontà di accettare l'eredità del de cuius, non avendo il diritto di proporla se non nella qualità di eredi e pertanto detto atto equivale ad accettazione tacita di eredità.
Gli attori poi hanno fornito la prova del decesso di e la loro qualità di eredi, Persona_1 mediante la produzione degli atti dello stato civile da cui si evince il grado di parentela ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c., assolvendo l'onere ex art. all'art. 2697 c.c.
Per quanto concerne la nullità della citazione, è sufficiente evidenziare che nell'atto introduttivo risultano rappresentati in modo sufficiente tanto il petitum che la causa petendi della domanda attorea per cui l'eccezione è da rigettare.
Ugualmente vanno disattese le eccezioni avanzate dalla circa la prescrizione del Controparte_4 diritto dell'assicurato ex art. 2952 cc e la decadenza del diritto per violazione dell'art. 1913 c.c.
Con riferimento alla prima eccezione è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. civ., sez.
III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 289 con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione che
“decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendosi che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato (…) il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale”, quindi “il termine di prescrizione va ravvisato nel giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art.
2952 c.c., co. 3)” e non “in un fatto diverso e potenzialmente labile ed incerto, quale quello in cui il danneggiato avrebbe avuto conoscenza della mera intenzione del danneggiato di agire nei suoi confronti. La mera conoscenza degli addebiti di responsabilità contenuti in un atto ad altri indirizzato non equivale alla richiesta diretta del danneggiato e non dimostra né garantisce che una tale richiesta verrà effettivamente formulata”.
Pertanto, il dies a quo decorre solo dalla formale richiesta di risarcimento del danno riconducibile all'atto introduttivo di questo giudizio del 27/1/2020 a cui poi è seguita la richiesta di autorizzazione alla chiamata in terzo della compagnia assicuratrice nella piena vigenza del diritto.
Medesime conclusioni sussistono per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa per il mancato rispetto del disposto ex artt. 1913 e 1915 c.c. per condotta dolosa dell'ente nella gestione del sinistro anche per la fase istruttoria attinente alla terza chiamata in causa.
pagina 3 di 7 Ebbene, alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'assicuratore che avrebbe dovuto dimostrare il fine fraudolento dell'assicurato (il che invero già il 29/4/2020 aveva Controparte_3 comunicato all'assicurazione quanto accaduto.
Passando al merito della controversia, l'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
I testi e , testi oculari, hanno confermato la ricostruzione di parte Tes_1 Testimone_2 attrice in citazione;
il teste intervenuto successivamente all'evento quale Assistente Capo Testimone_3 dei Vigili Urbani in servizio presso il convenuto ha riferito di avere visto personalmente il sig. CP_3
ancora sul luogo e di aver, in seguito al proprio intervento, “rappresentato all'Ufficio Tecnico Persona_1 del di valutare la necessità di un eventuale intervento manutentivo sul tombino”. CP_3
Nella relazione di servizio sono accluse foto del riverso a terra dopo la causa e del punto Parte_1 in cui è inciampato. Dalla foto si evince che il tombino è malposizionato e posto in dislivello rispetto al marciapiede circostanze. Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez. IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.
Riconosciuta, quindi, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è possibile CP_3 procedere alla liquidazione del danno.
A tale scopo il CMU nominato, all'esito delle operazioni peritali dovute, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni refertate dai sanitari del pronto soccorso presso il quale l'attore era stato trasportato d'urgenza contestualmente alla caduta ossia: “lesione fratturativa pertrocanterica del femore pagina 4 di 7 sinistro i cui esiti, valutati ora per allora, risultarono essere di una limitazione funzionale antalgica nei movimenti dell'arto” ed ha così concluso:
“Dalla lesione né derivò una
- invalidità temporanea totale di circa 32 giorni.
- invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di circa 30 giorni.
- invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di circa 20 giorni.
- postumi invalidanti del 6% quale danno alla salute.
- Non ci sono spese mediche documentate.
Considerati i postumi le conseguenze sugli impegni quotidiani dell'individuo furono lievi. Nessuna conseguenza sulla vita di relazione ne danni estetici”.
La S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 ha enunciato il principio secondo cui
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto
a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale, conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta quindi attenuato. E' sufficiente allo scopo precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico- giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, lo scrivente Tribunale opera la liquidazione del danno avvalendosi delle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto: tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 32
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 pagina 5 di 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 6.954,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.693,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 12.170,00
Invalidità temporanea totale € 3.680,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.980,00
Totale generale: € 14.673,00
Totale con personalizzazione massima € 18.150,00
Tenuto conto dell'età avanzata della vittima, si ritiene di riconoscere un incremento mediano per personalizzazione del danno fissandolo definitivamente in € 16.000,00.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (14/2/2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La compagnia assicurativa è tenuta a manlevare l'ente territoriale convenuto in forza di polizza assicurativa.
Parti convenute vanno condannate altresì in solido alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice Gustavo Danise, sulla domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi di nei confronti del e della terza Persona_1 Controparte_3 pagina 6 di 7 chiamata ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così CP_7 definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso occorso al de cuius Controparte_3
liquida i danni non patrimoniali in favore degli attori, iure haereditatis, che si Persona_1 quantificano in € 16.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Per effetto della polizza assicurativa stipulata dal convenuto con la CP_3 Controparte_4
n.65/158010505, pone l'obbligazione di pagamento della somma di cui al capo 1) a carico della
Controparte_4
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti attrici che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.;
4) In forza della polizza assicurativa pone a carico della compagnia assicurativa terza chiamata l'obbligazione di pagamento di cui al Capo 3);
5) Pone a carico di parte convenuta – ed in garanzia a carico della compagnia terza chiamata – le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Salerno
03.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1075 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 18/9/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c vertente t r a
(C.F. nato a [...] il [...] e residente al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 293 di TE VE;
(C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...] e residente a[...] di C.F._2
TE VE e (C.F. ) nata a [...] CP_2 C.F._3 il 1/10/1947 e residente al Corso Vittorio Emanuele n. 27 di TE VE, in qualità di eredi eredi di (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._4
l'l8/11/1938 e deceduto il 30/3/2019; tutti difesi e rappresentati per questo giudizio dall'avv.to Adriano
Cinque ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via Cacciatori dell'Irno n. 3;
- Attori -
e a), C.F. e P.I. , con sede in TE VE, Piazza Controparte_3 P.IVA_1
Padre Giovanni da TE, in persona dell'Avv. Martino D'Onofrio, Sindaco pro-tempore, domiciliato nel presente giudizio in TE VE, via Del Carmine n. 17, presso lo studio dell'Avv. Corrado Curci
-Convenuto – con sede in Bologna alla via Stalingrado 45 cf in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Massimo
Zaccardo (cf. ) e dall'Avv. Pasquale Gargano;
C.F._5
- Terzo chiamato in causa-
pagina 1 di 7 OGGETTO: risarcimento danni lesione personale
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius alle ore 8:00 circa del 14/2/2018, mentre attraversava a piedi Piazza Persona_1
Budetta di TE VE (nei pressi dell'ex distributore di benzina), inciampava su un tombino mal posizionato, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente al suolo subendo gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente soccorso da alcuni presenti e richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il Parte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura petrocanterica del femore sx, con attribuzione di una prognosi di 30 giorni lavorativi e 30 giorni clinici”. Il
16/2/2018 il paziente veniva poi trasferito presso il reparto di degenza in attesa dell'intervento chirurgico al femore.
Dopo l'intervento, affrontava il prescritto percorso riabilitativo di particolare Persona_1 complessità e durata al punto da incidere sulle ordinarie attività del danneggiato anche in ragione della necessaria assistenza per ogni sua esigenza.
Il ascrivendo la responsabilità dell'evento e dei conseguenti danni al Parte_1 [...]
che, nella qualità di proprietario e custode della strada non aveva provveduto Controparte_3 all'eliminazione e/o alla segnalazione dell'insidia incorrendo in una condotta colposa ed omissiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., lo invitava ex artt. 2 e 3 d.l. 132/2014 a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tramite PEC del 2/3/2018 e del 2/7/2019, ma senza esito, ed all'esito lo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2051 e 2043 c.c. e la condanna dello stesso al Controparte_3 pagamento del risarcimento dei danni con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva con comparsa del 20/1/2021 chiedendo l'autorizzazione ai sensi CP_3 dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la quale compagnia assicuratrice dell'ente Controparte_5 locale, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
in via ulteriore, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva accertarsi la sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto a favore di controparte.
La compagnia di assicurazioni si costituiva con atto del 15/11/2024 eccependo in via CP_6 preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; la decadenza del diritto dell'ente alla chiamata in causa dell'assicurazione ex art. 1913 c.c. e – nel merito – l'infondatezza del fatto come descritto da parte attrice.
pagina 2 di 7 Instaurato regolarmente il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita con prova testi e
CMU ed in data 18.09.24 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, principiando dalle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa, si esamina in primo luogo la ritenuta carenza di legittimazione attiva degli eredi di Persona_1
L'eccezione è infondata: l'esperimento dell'azione giudiziaria odierna, da parte dei chiamati alla successione ex art. 476 c.c., presuppone la volontà di accettare l'eredità del de cuius, non avendo il diritto di proporla se non nella qualità di eredi e pertanto detto atto equivale ad accettazione tacita di eredità.
Gli attori poi hanno fornito la prova del decesso di e la loro qualità di eredi, Persona_1 mediante la produzione degli atti dello stato civile da cui si evince il grado di parentela ai sensi degli artt.
565 e ss. c.c., assolvendo l'onere ex art. all'art. 2697 c.c.
Per quanto concerne la nullità della citazione, è sufficiente evidenziare che nell'atto introduttivo risultano rappresentati in modo sufficiente tanto il petitum che la causa petendi della domanda attorea per cui l'eccezione è da rigettare.
Ugualmente vanno disattese le eccezioni avanzate dalla circa la prescrizione del Controparte_4 diritto dell'assicurato ex art. 2952 cc e la decadenza del diritto per violazione dell'art. 1913 c.c.
Con riferimento alla prima eccezione è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. civ., sez.
III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 289 con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione che
“decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto, aggiungendosi che la richiesta dell'indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la scissione dell'an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell'assicurato (…) il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale”, quindi “il termine di prescrizione va ravvisato nel giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art.
2952 c.c., co. 3)” e non “in un fatto diverso e potenzialmente labile ed incerto, quale quello in cui il danneggiato avrebbe avuto conoscenza della mera intenzione del danneggiato di agire nei suoi confronti. La mera conoscenza degli addebiti di responsabilità contenuti in un atto ad altri indirizzato non equivale alla richiesta diretta del danneggiato e non dimostra né garantisce che una tale richiesta verrà effettivamente formulata”.
Pertanto, il dies a quo decorre solo dalla formale richiesta di risarcimento del danno riconducibile all'atto introduttivo di questo giudizio del 27/1/2020 a cui poi è seguita la richiesta di autorizzazione alla chiamata in terzo della compagnia assicuratrice nella piena vigenza del diritto.
Medesime conclusioni sussistono per quanto concerne l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa per il mancato rispetto del disposto ex artt. 1913 e 1915 c.c. per condotta dolosa dell'ente nella gestione del sinistro anche per la fase istruttoria attinente alla terza chiamata in causa.
pagina 3 di 7 Ebbene, alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'assicuratore che avrebbe dovuto dimostrare il fine fraudolento dell'assicurato (il che invero già il 29/4/2020 aveva Controparte_3 comunicato all'assicurazione quanto accaduto.
Passando al merito della controversia, l'evento ed il nesso di causalità tra esso ed il danno di cui si chiede il risarcimento sono emersi dall'istruttoria processuale, con particolare riferimento alla prova testi ed alla documentazione in atti.
I testi e , testi oculari, hanno confermato la ricostruzione di parte Tes_1 Testimone_2 attrice in citazione;
il teste intervenuto successivamente all'evento quale Assistente Capo Testimone_3 dei Vigili Urbani in servizio presso il convenuto ha riferito di avere visto personalmente il sig. CP_3
ancora sul luogo e di aver, in seguito al proprio intervento, “rappresentato all'Ufficio Tecnico Persona_1 del di valutare la necessità di un eventuale intervento manutentivo sul tombino”. CP_3
Nella relazione di servizio sono accluse foto del riverso a terra dopo la causa e del punto Parte_1 in cui è inciampato. Dalla foto si evince che il tombino è malposizionato e posto in dislivello rispetto al marciapiede circostanze. Tali condizioni integrano un'insidia stradale che espone l'ente territoriale, quale proprietario della strada e custode, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c.
Sul punto appare utile richiamare Cass. sez. III 2477/2018 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso
e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”, a cui si può aggiungere Cass. sez. IV 30775/2017 per cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia segnalazione circa la presenza di una pavimentazione non omogenea e la non immediata percepibilità dell'insidia, consente di escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.
Riconosciuta, quindi, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è possibile CP_3 procedere alla liquidazione del danno.
A tale scopo il CMU nominato, all'esito delle operazioni peritali dovute, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni refertate dai sanitari del pronto soccorso presso il quale l'attore era stato trasportato d'urgenza contestualmente alla caduta ossia: “lesione fratturativa pertrocanterica del femore pagina 4 di 7 sinistro i cui esiti, valutati ora per allora, risultarono essere di una limitazione funzionale antalgica nei movimenti dell'arto” ed ha così concluso:
“Dalla lesione né derivò una
- invalidità temporanea totale di circa 32 giorni.
- invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di circa 30 giorni.
- invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di circa 20 giorni.
- postumi invalidanti del 6% quale danno alla salute.
- Non ci sono spese mediche documentate.
Considerati i postumi le conseguenze sugli impegni quotidiani dell'individuo furono lievi. Nessuna conseguenza sulla vita di relazione ne danni estetici”.
La S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 ha enunciato il principio secondo cui
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto
a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”.
Nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale, conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione dell'elaborato peritale risulta quindi attenuato. E' sufficiente allo scopo precisare che lo scrivente Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico- giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Sulla scorta delle conclusioni del CTU, lo scrivente Tribunale opera la liquidazione del danno avvalendosi delle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto: tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 80 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 32
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 pagina 5 di 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 6.954,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.693,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 12.170,00
Invalidità temporanea totale € 3.680,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.980,00
Totale generale: € 14.673,00
Totale con personalizzazione massima € 18.150,00
Tenuto conto dell'età avanzata della vittima, si ritiene di riconoscere un incremento mediano per personalizzazione del danno fissandolo definitivamente in € 16.000,00.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (14/2/2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU.
Sulla somma coì determinata matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La compagnia assicurativa è tenuta a manlevare l'ente territoriale convenuto in forza di polizza assicurativa.
Parti convenute vanno condannate altresì in solido alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice Gustavo Danise, sulla domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi di nei confronti del e della terza Persona_1 Controparte_3 pagina 6 di 7 chiamata ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così CP_7 definitivamente pronuncia:
1) In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, ritenuta la responsabilità esclusiva del nella causazione dell'evento dannoso occorso al de cuius Controparte_3
liquida i danni non patrimoniali in favore degli attori, iure haereditatis, che si Persona_1 quantificano in € 16.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
2) Per effetto della polizza assicurativa stipulata dal convenuto con la CP_3 Controparte_4
n.65/158010505, pone l'obbligazione di pagamento della somma di cui al capo 1) a carico della
Controparte_4
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti attrici che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché IVA e CPA in misura di legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.;
4) In forza della polizza assicurativa pone a carico della compagnia assicurativa terza chiamata l'obbligazione di pagamento di cui al Capo 3);
5) Pone a carico di parte convenuta – ed in garanzia a carico della compagnia terza chiamata – le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Salerno
03.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7