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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12735 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza dell'11 dicembre 2025, in sostituzione del Dott. Ottavio Picozzi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi ex art. 429 1 comma c.p.c., nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al 5903 del Ruolo Generale Affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, con l'Avv.to Roberto Ranucci che lo rappresentata e Parte_1 difesa per procura in atti
- RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti in atti
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso Avviso di addebito Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver ricevuto il 4 gennaio 2024 comunicazione di avviso di addebito n. 39720230011425072000 per il pagamento di euro 3.447,51 a titolo di contributi ommessi per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti dal giugno 2021 al giugno 2022, di non aver mai ricevuto comunicazione da parte dell' di iscrizione nella suddetta CP_1 gestione previdenziale e di essere stato iscritto per i medesimi anni alla gestione separata quale lavoratore parasubordinato ( al..4 ),che pertanto doveva CP_1 applicarsi il criterio dell'attività prevalente disciplinato dalla legge n. 662/96 al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, ha chiesto al tribunale di;
In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della pretesa avanzata dall' per i motivi sopra esposti;
-In subordine, ricongiungere ad CP_1
un'unica gestione le imposte pretese, scomputando quanto già versato dall'odierno ricorrente”
Si è tempestivamente costituitosi l' che ha chiesto di verificare la CP_1 tempestività della proposizione dell'opposizione nel termine di 40 giorni, fissato dall' art. 24 D.Legs. 46/92 e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo che con comunicazione ricevuta dal ricorrente il 20 luglio 2021 era stato edotto il ricorrente della sua iscrizione nella gestione previdenziale commercianti quale esercente attività commerciale con obbligo di versamento dei contributi dovuti e che a seguito della comunicata dal ricorrente cessazione di attività di impresa, aveva preso atto di tanto, con decorrenza dal 24 giugno 2022.
Parte ha pertanto eccepito che l'iscrizione del ricorrente nella gestione CP_1 previdenziale separata era avvenuta in ragione dell'attività professionale svolta dallo stesso e non era incompatibile con l'attività di impresa svolta pure
Pag. 2 di 4 pacificamente dal ricorrente per il periodo indicato nell'Ava,in assenza di contestazioni mosse dal ricorrente sia sull'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti che sulla cancellazione operata dall' alla data indicata del 24 CP_1 giugno 2022.
Discussa la causa all'odierna udienza la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In ragione delle produzioni documentali offerte da parte ricorrente con deposito dell'8 settembre 2025 ed in assenza di altra prove documentali offerte dall' CP_1 da cui evincere una diversa data di ricezione dell'Ava, l'opposizione deve ritenersi tempestiva, in ragione del prodotto report di Poste che dà conto di consegna agli uffici postali di Roma in data 4 gennaio 2024.
Nel merito il ricorso non risulta meritevole di accoglimento alla luce delle ricezione da parte del ricorrente delle comunicazioni di sua iscrizione nella gestione previdenziale commercianti per l'attività imprenditoriale svolta quale imprenditore individuale, con partecipazione cioè diretta all'attività di impresa volta a ricerche di mercato e sondaggi di opinione codice ateco 73.2 richiamato dall' che attiene alla gestione previdenziale commercianti. Detta iscrizione CP_1 non risulta inoltre incompatibile con l'iscrizione nella gestione separata CP_1 atteso che dallo stesso estratto contributivo depositato da parte ricorrente risulta avvenuta per la diversa attività svolta di libero professionista e quindi per un ambito diverso. Come infatti ritenuto dalla Suprema Corte “ In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il
Pag. 3 di 4 principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.( Cass. 5452/17).
In definitiva l'opposizione proposta non merita di essere accolta ed in ragione della soccombenza della parte ricorrente la stessa va condannata alle spese di lite come in dispositivo in favore delle parti opposte, alla luce della natura e valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM
147/22 .
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 13 febbraio 2024 ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1 Respinge l'opposizione ;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1184
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza dell'11 dicembre 2025, in sostituzione del Dott. Ottavio Picozzi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi ex art. 429 1 comma c.p.c., nella causa civile di lavoro e previdenza iscritta al 5903 del Ruolo Generale Affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, con l'Avv.to Roberto Ranucci che lo rappresentata e Parte_1 difesa per procura in atti
- RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti in atti
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso Avviso di addebito Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver ricevuto il 4 gennaio 2024 comunicazione di avviso di addebito n. 39720230011425072000 per il pagamento di euro 3.447,51 a titolo di contributi ommessi per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti dal giugno 2021 al giugno 2022, di non aver mai ricevuto comunicazione da parte dell' di iscrizione nella suddetta CP_1 gestione previdenziale e di essere stato iscritto per i medesimi anni alla gestione separata quale lavoratore parasubordinato ( al..4 ),che pertanto doveva CP_1 applicarsi il criterio dell'attività prevalente disciplinato dalla legge n. 662/96 al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, ha chiesto al tribunale di;
In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della pretesa avanzata dall' per i motivi sopra esposti;
-In subordine, ricongiungere ad CP_1
un'unica gestione le imposte pretese, scomputando quanto già versato dall'odierno ricorrente”
Si è tempestivamente costituitosi l' che ha chiesto di verificare la CP_1 tempestività della proposizione dell'opposizione nel termine di 40 giorni, fissato dall' art. 24 D.Legs. 46/92 e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo che con comunicazione ricevuta dal ricorrente il 20 luglio 2021 era stato edotto il ricorrente della sua iscrizione nella gestione previdenziale commercianti quale esercente attività commerciale con obbligo di versamento dei contributi dovuti e che a seguito della comunicata dal ricorrente cessazione di attività di impresa, aveva preso atto di tanto, con decorrenza dal 24 giugno 2022.
Parte ha pertanto eccepito che l'iscrizione del ricorrente nella gestione CP_1 previdenziale separata era avvenuta in ragione dell'attività professionale svolta dallo stesso e non era incompatibile con l'attività di impresa svolta pure
Pag. 2 di 4 pacificamente dal ricorrente per il periodo indicato nell'Ava,in assenza di contestazioni mosse dal ricorrente sia sull'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti che sulla cancellazione operata dall' alla data indicata del 24 CP_1 giugno 2022.
Discussa la causa all'odierna udienza la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
In ragione delle produzioni documentali offerte da parte ricorrente con deposito dell'8 settembre 2025 ed in assenza di altra prove documentali offerte dall' CP_1 da cui evincere una diversa data di ricezione dell'Ava, l'opposizione deve ritenersi tempestiva, in ragione del prodotto report di Poste che dà conto di consegna agli uffici postali di Roma in data 4 gennaio 2024.
Nel merito il ricorso non risulta meritevole di accoglimento alla luce delle ricezione da parte del ricorrente delle comunicazioni di sua iscrizione nella gestione previdenziale commercianti per l'attività imprenditoriale svolta quale imprenditore individuale, con partecipazione cioè diretta all'attività di impresa volta a ricerche di mercato e sondaggi di opinione codice ateco 73.2 richiamato dall' che attiene alla gestione previdenziale commercianti. Detta iscrizione CP_1 non risulta inoltre incompatibile con l'iscrizione nella gestione separata CP_1 atteso che dallo stesso estratto contributivo depositato da parte ricorrente risulta avvenuta per la diversa attività svolta di libero professionista e quindi per un ambito diverso. Come infatti ritenuto dalla Suprema Corte “ In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della l. n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il
Pag. 3 di 4 principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.( Cass. 5452/17).
In definitiva l'opposizione proposta non merita di essere accolta ed in ragione della soccombenza della parte ricorrente la stessa va condannata alle spese di lite come in dispositivo in favore delle parti opposte, alla luce della natura e valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM
147/22 .
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 13 febbraio 2024 ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1 Respinge l'opposizione ;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1184
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 4 di 4