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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 946/'16 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “proprietà”
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato a margine Parte_1
dell'atto di citazione dall' Avv. Carmine GONNELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia alla Via XXIV Maggio n° 235;
-attrice-
E
a Volturno Via Baccarecce, contumace;
Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione del 10 luglio 2016, per ministero dell' Parte_1
Avv. Carmine GONNELLA, conveniva in giudizio innanzi Questo Tribunale CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia il Giudice adito,
[...]
disattesa e reietta ogni contraria istanza, in via preliminare, ordinare alla sig.ra
di provvedere alla rimozione dei paletti illegittimamente ed Controparte_1
arbitrariamente apposti su parte del terreno sito in agro di a Volturno CP_1
(Is) identificato in catasto terreni al foglio n. 18 particella 50 in proprietà della
sig.ra ; 2) Nel merito provvedere alla esatta individuazione, e Parte_2
delimitazione dei confini esistenti tra le proprietà fondiarie meglio individuate al
catasto terreni del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) al Foglio n. 18 particella
50 appartenente alla sig.ra ed al foglio 18 particella 310 di Parte_2
proprietà della sig.ra ; 3) In ogni caso con vittoria di spese, Controparte_1
diritti e onorari di causa, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario come per legge”.
L'attrice, nel proprio libello introduttivo del presente giudizio, esponeva
2 di essere, tra le altre cose, comproprietaria del terreno ubicato in a CP_1
Volturno (IS) alla località Baccarecce, identificata al catasto terreni del Comune
di a Volturno (IS) al Foglio n. 18 particella 50, pervenuto nella CP_1
disponibilità della parte attrice nel 1991, in virtù di atto di successione ereditaria.
La convenuta, benchè regolarmente evocata in Controparte_1
giudizio rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU tecnica tesa a verificare l'esatta individuazione dei confini tra le proprietà appartenenti alle parti controvertenti del presente giudizio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Questo Giudice osserva che al fine del decidere va valutato il comportamento processuale della convenuta che è rimasta contumace nel presente giudizio.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale l'assoluta inerzia processuale del convenuto può essere valutata dal giudice in senso favorevole alla domanda attorea, confermando le circostanze addotte a sostegno della tesi medesima. Nel caso in cui i convenuti non partecipano al giudizio, si può
desumere che questi non hanno “idonee ragioni da far valere a loro
giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice, con ciò dando ulteriore
fondatezza alla domanda attorea” (Tribunale Genova, sentenza 11 novembre
2005).
3 Questo Giudice ritiene far propria la CTU espletata nel corso del giudizio,
redatta dal geom. , in quanto ben elaborata e immune da vizi logici. Persona_1
La domanda attorea risulta confermata dalle conclusioni alle quali perviene il CTU designato, che testualmente recita: “Sulla base delle
considerazioni, del rilievo e dei confronti sopra descritti, tenuto conto
dell'errore cartografico e della tolleranza stimabile nella misura del 2 – 3 % in
più e in meno, si può affermare che la recinzione esistente per il primo tratto
(punti 102,103) corrisponde sul confine catastale delle particelle per poi
proseguire interamente sulla particella n. 50 così come riportato sul grafico
allegato. La superficie residua appartenente alla p.lla n 50 risulta essere di mq
21,00. Tanto si è relazionato in adempimento all' incarico ricevuto. Infine si
precisa che verrà ripristinata la linea di confine originale con l'apposizione di
paletti di ferro”.
Questo Giudice ritiene che i confini tra le proprietà fondiarie meglio individuate al catasto terreni del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) al Foglio
n. 18 p.lla n° 50, appartenente alla sig.ra , ed al foglio 18 p.lla Parte_2
310, di proprietà della sig.ra , sono quelli esattamente Controparte_1
individuati e delimitati dal CTU incaricato con l'apposizione dei relativi paletti.
Pertanto, la convenuta va condannata all'immediata rimozione della recinzione realizzata sul terreno di proprietà dell'attrice identificato al foglio 18
p.lla 50 ed all'immediata restituzione, libera da ogni cosa, in favore della SI.ra
4 , della porzione della predetta particella. Parte_2
Per il governo delle spese segue il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 946/'2016 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
, concernente proprietà, cosi provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta i confini cosi come in motivazione;
3) condanna la convenuta, , all'immediata rimozione della Controparte_1
recinzione realizzata sul terreno di proprietà dell'attrice identificato al foglio 18 p.lla 50
ed all'immediata restituzione, libera da ogni cosa, in favore dell'attrice, Parte_2
;
[...]
4) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della metà delle spese di giudizio e liquida detta metà da versare all'attore nella somma di € 5.070,00,
di cui € 70,00 per spese vive, ed € 5000.00 per onorari, oltre I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F.;
5) pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia il 30 Marzo 2015.
5 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 946/'16 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “proprietà”
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato a margine Parte_1
dell'atto di citazione dall' Avv. Carmine GONNELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Quest'ultimo in Isernia alla Via XXIV Maggio n° 235;
-attrice-
E
a Volturno Via Baccarecce, contumace;
Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione del 10 luglio 2016, per ministero dell' Parte_1
Avv. Carmine GONNELLA, conveniva in giudizio innanzi Questo Tribunale CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia il Giudice adito,
[...]
disattesa e reietta ogni contraria istanza, in via preliminare, ordinare alla sig.ra
di provvedere alla rimozione dei paletti illegittimamente ed Controparte_1
arbitrariamente apposti su parte del terreno sito in agro di a Volturno CP_1
(Is) identificato in catasto terreni al foglio n. 18 particella 50 in proprietà della
sig.ra ; 2) Nel merito provvedere alla esatta individuazione, e Parte_2
delimitazione dei confini esistenti tra le proprietà fondiarie meglio individuate al
catasto terreni del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) al Foglio n. 18 particella
50 appartenente alla sig.ra ed al foglio 18 particella 310 di Parte_2
proprietà della sig.ra ; 3) In ogni caso con vittoria di spese, Controparte_1
diritti e onorari di causa, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario come per legge”.
L'attrice, nel proprio libello introduttivo del presente giudizio, esponeva
2 di essere, tra le altre cose, comproprietaria del terreno ubicato in a CP_1
Volturno (IS) alla località Baccarecce, identificata al catasto terreni del Comune
di a Volturno (IS) al Foglio n. 18 particella 50, pervenuto nella CP_1
disponibilità della parte attrice nel 1991, in virtù di atto di successione ereditaria.
La convenuta, benchè regolarmente evocata in Controparte_1
giudizio rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU tecnica tesa a verificare l'esatta individuazione dei confini tra le proprietà appartenenti alle parti controvertenti del presente giudizio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Questo Giudice osserva che al fine del decidere va valutato il comportamento processuale della convenuta che è rimasta contumace nel presente giudizio.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale l'assoluta inerzia processuale del convenuto può essere valutata dal giudice in senso favorevole alla domanda attorea, confermando le circostanze addotte a sostegno della tesi medesima. Nel caso in cui i convenuti non partecipano al giudizio, si può
desumere che questi non hanno “idonee ragioni da far valere a loro
giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice, con ciò dando ulteriore
fondatezza alla domanda attorea” (Tribunale Genova, sentenza 11 novembre
2005).
3 Questo Giudice ritiene far propria la CTU espletata nel corso del giudizio,
redatta dal geom. , in quanto ben elaborata e immune da vizi logici. Persona_1
La domanda attorea risulta confermata dalle conclusioni alle quali perviene il CTU designato, che testualmente recita: “Sulla base delle
considerazioni, del rilievo e dei confronti sopra descritti, tenuto conto
dell'errore cartografico e della tolleranza stimabile nella misura del 2 – 3 % in
più e in meno, si può affermare che la recinzione esistente per il primo tratto
(punti 102,103) corrisponde sul confine catastale delle particelle per poi
proseguire interamente sulla particella n. 50 così come riportato sul grafico
allegato. La superficie residua appartenente alla p.lla n 50 risulta essere di mq
21,00. Tanto si è relazionato in adempimento all' incarico ricevuto. Infine si
precisa che verrà ripristinata la linea di confine originale con l'apposizione di
paletti di ferro”.
Questo Giudice ritiene che i confini tra le proprietà fondiarie meglio individuate al catasto terreni del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) al Foglio
n. 18 p.lla n° 50, appartenente alla sig.ra , ed al foglio 18 p.lla Parte_2
310, di proprietà della sig.ra , sono quelli esattamente Controparte_1
individuati e delimitati dal CTU incaricato con l'apposizione dei relativi paletti.
Pertanto, la convenuta va condannata all'immediata rimozione della recinzione realizzata sul terreno di proprietà dell'attrice identificato al foglio 18
p.lla 50 ed all'immediata restituzione, libera da ogni cosa, in favore della SI.ra
4 , della porzione della predetta particella. Parte_2
Per il governo delle spese segue il principio della soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G. O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 946/'2016 R. G. A. C. C. vertente tra e Parte_1
, concernente proprietà, cosi provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea;
2) accerta i confini cosi come in motivazione;
3) condanna la convenuta, , all'immediata rimozione della Controparte_1
recinzione realizzata sul terreno di proprietà dell'attrice identificato al foglio 18 p.lla 50
ed all'immediata restituzione, libera da ogni cosa, in favore dell'attrice, Parte_2
;
[...]
4) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della metà delle spese di giudizio e liquida detta metà da versare all'attore nella somma di € 5.070,00,
di cui € 70,00 per spese vive, ed € 5000.00 per onorari, oltre I.V.A. e C. A.P. come per legge e spese ex art. 15 T. F.;
5) pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia il 30 Marzo 2015.
5 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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