Sentenza 27 giugno 2003
Massime • 1
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del D.Lgs n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge n. 118 del 1971), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d'età - con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto - giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10281 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (già Ministero del tesoro) e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei Ministri in carica, legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li difende;
- ricorrenti -
contro
NT AT;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n. 703 in data 31 gennaio 2001 (R.G. 1557/97);
sentiti, nella pubblica udienza del 1^ aprile 2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell'appello di AT EN contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha dichiarato la sussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 1999.
Preliminarmente, il Tribunale ha confermato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato, in relazione alla domanda proposta nei confronti del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro, il difetto di legittimazione passiva della prima amministrazione.
Nel merito, ha condiviso il giudizio tecnico del consulente tecnico nominato in grado di appello, secondo cui il progressivo aggravarsi del quadro patologico aveva cagionato, con la decorrenza sopra indicata, la necessità per l'assistita di avvalersi di aiuto per attendere ai propri bisogni primari.
La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) per due motivi. Non si è costituita l'assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'inammissibilità dell'accertamento di una mera situazione di fatto (sussistenza del requisito sanitario) nei confronti del Ministero dell'interno, competente esclusivamente per il riconoscimento del diritto al beneficio e l'erogazione delle prestazioni economiche.
1.2. In relazione a questo motivo di ricorso la Corte rileva il difetto del presupposto della soccombenza, perché, come riferito nell'esposizione dello svolgimento del processo, il Pretore aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno ed il Tribunale ha confermato la decisione, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata è stato reso nei confronti del solo Ministero del tesoro. Ne discende l'inammissibilità del ricorso dell'amministrazione dell'interno.
2. Il primo motivo del ricorso (da riferire, per quanto detto sopra, al solo Ministero del tesoro) denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, nonché vizio di motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria, per avere il Tribunale:
- ritenuto che fosse sufficiente, per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento, la mera difficoltà, ravvisata nella generica necessità di "aiuto per attendere ai propri bisogni primari";
- affermato che si era verificato un peggioramento rispetto alla situazione accertata nel giudizio di primo grado, senza fornire una congrua motivazione;
- omesso di considerare che, per i soggetti anziani (la EN era nata il 1^ luglio 1926), non è consentito tenere conto, ai fini della provvidenza in questione, degli impedimenti ascrivibili all'età e non a specifiche patologie.
2.1. La Corte giudica fondato il motivo di ricorso nei limiti precisati dalle considerazioni che seguono.
Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, tra le più recenti, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.
2.2. È stata, infatti, giudicata priva di fondamento la tesi secondo la quale i requisiti sarebbero diversi per i soggetti anziani, in virtù dell'art. 6 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che integra l'art. 2 della legge n. 118 del 1971 con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dal secondo comma dell'art. 2 L. 30 marzo 1971, n. 118 nel testo originario, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. 1339/1993; 931/1999;
8009/2001; 15303/2001;).
2.3. Da questa interpretazione, consolidata nella giurisprudenza della Corte, si è discostata una decisione (Cass. 4904/2001), che, nella parte in cui ha ritenuto che fossero sufficienti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, le "difficoltà persistenti", non può essere condivisa per le ragioni esposte, cui va aggiunto il rilievo che la delega attribuita dall'art. 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 509/1988, aveva ad oggetto esclusivamente la revisione delle minorazioni e categorie invalidanti, mentre solo la l. 508/1988 è intervenuta sull'istituto dell'indennità di accompagnamento.
2.4. Va anche ricordato che la necessità delle ulteriori condizioni richieste dall'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346 del 1989), che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale.
2.5. La sentenza impugnata non si è attenuta all'enunciato principio di diritto, avendo omesso di accertare se la EN, ancorché invalida al 100%, versasse in una condizione (non di difficoltà ma) di impossibilità alla deambulazione ovvero al compimento agli atti quotidiani della vita. Infatti, la relazione del consulente tecnico - cui il Tribunale ha rinviato e che forma perciò parte integrante della motivazione della sentenza impugnata -, dato atto che l'assistita era affetta da "cardiopatia ischemica, cataratta, lieve deterioramento psichico e litiasi biliare", si limita a valutare l'invalidità anche in relazione "alla necessità di aiuto per attendere ai propri bisogni primari".
2.6. È priva di fondamento, invece, la tesi dell'amministrazione secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di invalidità, che rappresenta il presupposto per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, non sarebbe consentito attribuire rilevanza alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età non derivanti da patologie specifiche, ma connaturali alla fascia di età considerata. L'infondatezza discende dall'affermata pertinenza della norma aggiunta dall'art. 6 d.lgs. 509/1988 all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, alle sole condizioni in presenza delle quali sussiste la situazione di invalidità civile, restando estranea all'istituto dell'indennità di accompagnamento, del quale soltanto si discute nel giudizio.
Più in generale, la giurisprudenza della Corte ha già osservato che la considerazione dei compiti e funzioni proprie dell'età non può legittimare una valutazione per fasce d'età, con la conseguenza di escludere l'indennità di accompagnamento quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche l'impossibilità di compiere senza assistenza le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento del beneficio (Cass. 4172/2001,).
3. In accoglimento nei limiti precisati del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio perché si proceda ad un nuovo esame che accerti, conformemente al principio di diritto precisato, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento. Il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno; accoglie il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2003