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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3944/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente via Tevere n. 3, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Megara n. 16, presso lo studio dell'avv. LAFACE DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.
136/F, presso lo studio dell'avv. D'ANGELO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 posta in decisione all'esito dell'udienza del 19.12.2024, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 01/09/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato in CP_1
FLORIDIA il 22/09/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FLORIDIA anno 1999, n. 73, Parte II, Serie B), premettendo che con decreto n. 279/07 del
Tribunale di Siracusa emesso il 29/06/2007, depositato il 3/7/2007, a seguito di ricorso congiunto era già stata pronuncia la separazione personale dei coniugi, poi riconciliatisi.
La ricorrente chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (13.3.2009), con collocamento presso la madre, cui assegnare la Per_1
casa coniugale sita in Siracusa in via Tevere n. 3 essendone la proprietaria esclusiva, o in subordine, porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo economico per le spese di locazione per l'immobile ove la stessa dovrebbe trasferirsi con il figlio;
chiedeva, altresì di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di euro 1.000,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso,
l'obbligo di provvedere al mantenimento esclusivo della figlia , ormai Per_2 maggiorenne e studentessa universitaria fuori sede, e l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 1.000,00.
Con comparsa depositata in data 11.11.2022 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi svolta dalla ricorrente, ma chiedendone l'addebito a quest'ultima, avendo la stessa assunto nel tempo una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio;
chiedeva, poi, di affidare in via esclusiva al padre il figlio minore , con collocamento presso se stesso e assegnazione della casa coniugale al Per_3
resistente, in quanto genitore collocatario del minore, o, in subordine, affidamento pagina 2 di 8 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, rendendosi disponibile in tal caso a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
infine chiedeva di porre a carico di entrambi il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
nella misura del 50% ciascuno, nonché il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza del 22.12.2022 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel suddetto provvedimento, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio minore nella misura mensile di € 1.100,00 (di cui euro 700,00 in favore della moglie ed euro 400,00 in favore del minore), nonché di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura mensile di euro 700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 9.3.2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrente insisteva in tutte le domande originarie, mentre parte resistente formulava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo di revocare l'obbligo posto a suo carico dal Presidente di contribuire al mantenimento della moglie e di condannare la stessa alla restituzione di tutto quanto versato in favore della stessa anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., per il resto insisteva delle domande originarie.
All'udienza del 9.3.2023 il Giudice Istruttore rilevava l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda con cui parte attrice chiedeva disporsi il rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
In data 4.7.2023 parte convenuta formulava istanza di modifica dell'ordinanza CP_ presidenziale chiedendo la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di provvedere al pagina 3 di 8 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 700,00, nonché di revocare il collocamento del minore presso la madre e, pertanto, di disporre l'affidamento o il Per_1
collocamento presso il padre, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento dei figli.
Disposta l'audizione del figlio minore al fine di assumere provvedimenti inerenti al Per_1 relativo collocamento, il Giudice Istruttore all'udienza del 24.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rigettava l'istanza del 4.7.2024 di parte convenut,a non essendo emersi dall'audizione del minore elementi nuovi o di pregiudizio tali da giustificare la modifica dell'ordinanza presidenziale sul punto.
All'udienza del 19.12.2024 i difensori delle parti rappresentavano che era stato raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario celebrato in Floridia (SR) in data 22/09/1999 di cui all'estratto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa dell'anno 1999, Parte 2 Serie B n. 73)
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , ancora adolescente, ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e con assegnazione alla stessa della casa coniugale in Siracusa vie Tevere n. 3, regolando i rapporti di frequentazione con il padre tenendo conto che le modalità di incontro verranno concordate tra il padre e il figlio con cadenza settimanale e due fine settimana al mese con relativo pernottamento;
oltre alle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, ad anni alterni un anno comprensivo del
Santo Natale e l'anno successivo comprensivo del Capodanno;
oltre alle vacanze estive per venti giorni consecutivi nel mese di luglio e venti giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare;
salvi diversi accordi tra i genitori.
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig. , con tutti Parte_1
gli arredi alla madre medesima con cui vive il figlio e allorquando la Per_1 Per_2 stessa rientra da Enna, ove frequenta l'Università ed ivi ha il domicilio.
4) La sig. rinuncia al mantenimento. Il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e , fino al raggiungimento della loro autosufficienza ed autonomia Per_2 Per_1
economica, è integralmente a carico del padre il quale provvederà direttamente a tutte le
pagina 4 di 8 loro esigenze ed inoltre, a titolo di concorso per le spese di vitto e alloggio del figlio minore collocato con la madre, corrisponderà alla stessa, a mezzo bonifico Per_1
bancario ed entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
l'assegno mensile per il mantenimento della figlia maggiorenne verrà versato dal padre Per_2
direttamente in favore della stessa, nella misura di euro 700,00 (settecento) così come già determinato dal Tribunale di Siracusa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Tutte le spese straordinarie per i figli e , nessuna esclusa - a titolo Per_2 Per_1
esemplificativo per esigenze medico sanitarie, per esigenze scolastiche e di formazione universitaria e post-universitaria e tutte le altre previste dalle Linee Guida in uso presso il
Tribunale di Siracusa - sono a carico esclusivo di che vi provvederà CP_1
direttamente.
6) Le parti convengono di procedere alla vendita della casa familiare di via Tevere n.3 di proprietà di su cui grava il Fondo Patrimoniale destinato a far fronte ai Parte_1
bisogni della famiglia, giusta atto pubblico del 22 novembre 2005 ai rogiti del Notaio dott.
n. 3536 del Repertorio e n. 1339 della Raccolta, registrato a Noto il Persona_4
25/11/2005 al n. 796 serie 1T e ciò al fine di impiegare il relativo ricavato per estinguere le posizioni debitorie di entrambi i coniugi nei confronti di (mutuo Controparte_2
gravante sulla casa, debiti scaduti cointestati ad entrambi i coniugi con gli Istituti di credito, per scoperture su c/c, fidi, prestiti;
a titolo esemplificativo debiti scaduti per la scopertura di c/c con Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, spese di condominio, cartelle di pagamento, Tari, servizio idrico, tasse di qualsiasi genere, nonché per estinguere i debiti gravanti su in relazione a fideiussioni bancarie dalla Parte_1
stessa prestate in relazione alla quota di proprietà di di cui è Parte_2 CP_1 amministratore, nei confronti di istituti di credito ed anche per imposte, sanzioni ecc…); convengono le parti che nel caso in cui, ultimati tutti i pagamenti, dovesse rimanere un residuo del ricavato prezzo, questo sarà diviso in ragione del 50% ciascuno.
7) Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa già eventualmente maturata e a tutti
i giudizi tra loro pendenti, nonché a qualsivoglia reciproca ragione di credito;
in
pagina 5 di 8 particolare, rinuncia nei confronti di al credito maturato a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento non corrisposto ed agli assegni non versati di cui all'atto di precetto notificato in data 9.08.2024, ad ogni ragione di credito ed alla procedura esecutiva incoata iscritta al n. 1042/2024 R.G. Es., nonché al credito di cui alla “cessione credito ”, così come ad ogni altra ragione di credito nei confronti di Parte_3 CP_1
anche se qui non espressamente menzionata;
in particolare, rinuncia nei CP_1 confronti di a tutte le richieste economiche avanzate nell'atto di citazione Parte_1
per opposizione al precetto notificatogli ad istanza di il 30.06.2023 Parte_1
(giudizio iscritto al n. 2781/2023 R.G.), dovendosi intendere tutti i pagamenti ivi indicati interamente e definitivamente a carico dello stesso;
rinuncia altresì all'atto di precetto relativo alle spese straordinarie di , ad ogni ragione di credito di cui al giudizio Per_2 di opposizione all'esecuzione iscritto al n. 2325/2024 R.G.) ed alla procedura esecutiva incoata iscritta al n. 1218/2024 R.G. Es.; rinuncia, altresì, al pignoramento dell'autovettura di , così come ad ogni altra ragione di credito nei Parte_1
confronti della stessa anche se qui non espressamente menzionata. Le parti provvederanno
a depositare istanze di rinuncia in tutti i giudizi pendenti, dando atto della intervenuta conciliazione.
8) Le parti si obbligano alla rimessione reciproca delle querele presentate, con rinuncia di entrambi alla costituzione di parte civile e al risarcimento del danno, spese compensate.
I difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 7.2.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto e la pacifica circostanza della cessazione della convivenza già da anni per aver il sig. intrapreso una convivenza con Pt_4
pagina 6 di 8 altra donna. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di addebito proposta da parte convenuta, la stessa deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, avuto anche riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle stesse (Cassazione civile sez. I,
03/12/2019, n.31571).
La responsabilità genitoriale e le questioni economiche
L'accordo complessivamente raggiunto dalle parti, ad avviso del Collegio, appare conforme all'interesse morale e materiale della prole.
Possono pertanto trovare accoglimento sia le conclusioni congiunte in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, e, in particolare, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come sopra riportata, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore, tenuto conto della sua età, a mantenere un equilibrato e costante rapporto con entrambi i genitori.
Nessuna statuizione va, invece, adottata in relazione all'affidamento e collocamento della figlia , in quanto maggiorenne. Per_2
Anche le conclusioni congiunte sulle questioni economiche, in quanto idonee a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché proporzionate alla capacità economica delle parti, come valutata dalle stesse.
Si dà atto della rinuncia da parte della sig.ra ella domanda di mantenimento Parte_1
per sé stessa avanzata.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
La casa coniugale
pagina 7 di 8 Possono essere recepiti gli accordi delle parti anche in relazione all'assegnazione della casa coniugale, sita in Siracusa, Via Tevere n. 3, alla signora in quanto Parte_1
genitore convivente con il figlio minorenne.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FLORIDIA il Parte_1 CP_1
22/09/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FLORIDIA anno 1999, n. 73, Parte II, Serie B), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 9.01.2025
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente via Tevere n. 3, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Megara n. 16, presso lo studio dell'avv. LAFACE DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.
136/F, presso lo studio dell'avv. D'ANGELO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 posta in decisione all'esito dell'udienza del 19.12.2024, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 01/09/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato in CP_1
FLORIDIA il 22/09/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FLORIDIA anno 1999, n. 73, Parte II, Serie B), premettendo che con decreto n. 279/07 del
Tribunale di Siracusa emesso il 29/06/2007, depositato il 3/7/2007, a seguito di ricorso congiunto era già stata pronuncia la separazione personale dei coniugi, poi riconciliatisi.
La ricorrente chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (13.3.2009), con collocamento presso la madre, cui assegnare la Per_1
casa coniugale sita in Siracusa in via Tevere n. 3 essendone la proprietaria esclusiva, o in subordine, porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo economico per le spese di locazione per l'immobile ove la stessa dovrebbe trasferirsi con il figlio;
chiedeva, altresì di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura mensile di euro 1.000,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso,
l'obbligo di provvedere al mantenimento esclusivo della figlia , ormai Per_2 maggiorenne e studentessa universitaria fuori sede, e l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 1.000,00.
Con comparsa depositata in data 11.11.2022 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi svolta dalla ricorrente, ma chiedendone l'addebito a quest'ultima, avendo la stessa assunto nel tempo una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio;
chiedeva, poi, di affidare in via esclusiva al padre il figlio minore , con collocamento presso se stesso e assegnazione della casa coniugale al Per_3
resistente, in quanto genitore collocatario del minore, o, in subordine, affidamento pagina 2 di 8 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, rendendosi disponibile in tal caso a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
infine chiedeva di porre a carico di entrambi il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
nella misura del 50% ciascuno, nonché il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza del 22.12.2022 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno secondo i tempi indicati nel suddetto provvedimento, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio minore nella misura mensile di € 1.100,00 (di cui euro 700,00 in favore della moglie ed euro 400,00 in favore del minore), nonché di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura mensile di euro 700,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 9.3.2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrente insisteva in tutte le domande originarie, mentre parte resistente formulava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo di revocare l'obbligo posto a suo carico dal Presidente di contribuire al mantenimento della moglie e di condannare la stessa alla restituzione di tutto quanto versato in favore della stessa anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., per il resto insisteva delle domande originarie.
All'udienza del 9.3.2023 il Giudice Istruttore rilevava l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda con cui parte attrice chiedeva disporsi il rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
In data 4.7.2023 parte convenuta formulava istanza di modifica dell'ordinanza CP_ presidenziale chiedendo la revoca dell'obbligo posto a carico del sig. di provvedere al pagina 3 di 8 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 700,00, nonché di revocare il collocamento del minore presso la madre e, pertanto, di disporre l'affidamento o il Per_1
collocamento presso il padre, con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento dei figli.
Disposta l'audizione del figlio minore al fine di assumere provvedimenti inerenti al Per_1 relativo collocamento, il Giudice Istruttore all'udienza del 24.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rigettava l'istanza del 4.7.2024 di parte convenut,a non essendo emersi dall'audizione del minore elementi nuovi o di pregiudizio tali da giustificare la modifica dell'ordinanza presidenziale sul punto.
All'udienza del 19.12.2024 i difensori delle parti rappresentavano che era stato raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della controversia:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario celebrato in Floridia (SR) in data 22/09/1999 di cui all'estratto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Siracusa dell'anno 1999, Parte 2 Serie B n. 73)
2) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , ancora adolescente, ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e con assegnazione alla stessa della casa coniugale in Siracusa vie Tevere n. 3, regolando i rapporti di frequentazione con il padre tenendo conto che le modalità di incontro verranno concordate tra il padre e il figlio con cadenza settimanale e due fine settimana al mese con relativo pernottamento;
oltre alle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, ad anni alterni un anno comprensivo del
Santo Natale e l'anno successivo comprensivo del Capodanno;
oltre alle vacanze estive per venti giorni consecutivi nel mese di luglio e venti giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare;
salvi diversi accordi tra i genitori.
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig. , con tutti Parte_1
gli arredi alla madre medesima con cui vive il figlio e allorquando la Per_1 Per_2 stessa rientra da Enna, ove frequenta l'Università ed ivi ha il domicilio.
4) La sig. rinuncia al mantenimento. Il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e , fino al raggiungimento della loro autosufficienza ed autonomia Per_2 Per_1
economica, è integralmente a carico del padre il quale provvederà direttamente a tutte le
pagina 4 di 8 loro esigenze ed inoltre, a titolo di concorso per le spese di vitto e alloggio del figlio minore collocato con la madre, corrisponderà alla stessa, a mezzo bonifico Per_1
bancario ed entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
l'assegno mensile per il mantenimento della figlia maggiorenne verrà versato dal padre Per_2
direttamente in favore della stessa, nella misura di euro 700,00 (settecento) così come già determinato dal Tribunale di Siracusa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5) Tutte le spese straordinarie per i figli e , nessuna esclusa - a titolo Per_2 Per_1
esemplificativo per esigenze medico sanitarie, per esigenze scolastiche e di formazione universitaria e post-universitaria e tutte le altre previste dalle Linee Guida in uso presso il
Tribunale di Siracusa - sono a carico esclusivo di che vi provvederà CP_1
direttamente.
6) Le parti convengono di procedere alla vendita della casa familiare di via Tevere n.3 di proprietà di su cui grava il Fondo Patrimoniale destinato a far fronte ai Parte_1
bisogni della famiglia, giusta atto pubblico del 22 novembre 2005 ai rogiti del Notaio dott.
n. 3536 del Repertorio e n. 1339 della Raccolta, registrato a Noto il Persona_4
25/11/2005 al n. 796 serie 1T e ciò al fine di impiegare il relativo ricavato per estinguere le posizioni debitorie di entrambi i coniugi nei confronti di (mutuo Controparte_2
gravante sulla casa, debiti scaduti cointestati ad entrambi i coniugi con gli Istituti di credito, per scoperture su c/c, fidi, prestiti;
a titolo esemplificativo debiti scaduti per la scopertura di c/c con Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, spese di condominio, cartelle di pagamento, Tari, servizio idrico, tasse di qualsiasi genere, nonché per estinguere i debiti gravanti su in relazione a fideiussioni bancarie dalla Parte_1
stessa prestate in relazione alla quota di proprietà di di cui è Parte_2 CP_1 amministratore, nei confronti di istituti di credito ed anche per imposte, sanzioni ecc…); convengono le parti che nel caso in cui, ultimati tutti i pagamenti, dovesse rimanere un residuo del ricavato prezzo, questo sarà diviso in ragione del 50% ciascuno.
7) Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa già eventualmente maturata e a tutti
i giudizi tra loro pendenti, nonché a qualsivoglia reciproca ragione di credito;
in
pagina 5 di 8 particolare, rinuncia nei confronti di al credito maturato a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento non corrisposto ed agli assegni non versati di cui all'atto di precetto notificato in data 9.08.2024, ad ogni ragione di credito ed alla procedura esecutiva incoata iscritta al n. 1042/2024 R.G. Es., nonché al credito di cui alla “cessione credito ”, così come ad ogni altra ragione di credito nei confronti di Parte_3 CP_1
anche se qui non espressamente menzionata;
in particolare, rinuncia nei CP_1 confronti di a tutte le richieste economiche avanzate nell'atto di citazione Parte_1
per opposizione al precetto notificatogli ad istanza di il 30.06.2023 Parte_1
(giudizio iscritto al n. 2781/2023 R.G.), dovendosi intendere tutti i pagamenti ivi indicati interamente e definitivamente a carico dello stesso;
rinuncia altresì all'atto di precetto relativo alle spese straordinarie di , ad ogni ragione di credito di cui al giudizio Per_2 di opposizione all'esecuzione iscritto al n. 2325/2024 R.G.) ed alla procedura esecutiva incoata iscritta al n. 1218/2024 R.G. Es.; rinuncia, altresì, al pignoramento dell'autovettura di , così come ad ogni altra ragione di credito nei Parte_1
confronti della stessa anche se qui non espressamente menzionata. Le parti provvederanno
a depositare istanze di rinuncia in tutti i giudizi pendenti, dando atto della intervenuta conciliazione.
8) Le parti si obbligano alla rimessione reciproca delle querele presentate, con rinuncia di entrambi alla costituzione di parte civile e al risarcimento del danno, spese compensate.
I difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 7.2.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto e la pacifica circostanza della cessazione della convivenza già da anni per aver il sig. intrapreso una convivenza con Pt_4
pagina 6 di 8 altra donna. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di addebito proposta da parte convenuta, la stessa deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, avuto anche riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle stesse (Cassazione civile sez. I,
03/12/2019, n.31571).
La responsabilità genitoriale e le questioni economiche
L'accordo complessivamente raggiunto dalle parti, ad avviso del Collegio, appare conforme all'interesse morale e materiale della prole.
Possono pertanto trovare accoglimento sia le conclusioni congiunte in ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, e, in particolare, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come sopra riportata, in quanto del tutto rispondenti all'interesse del minore, tenuto conto della sua età, a mantenere un equilibrato e costante rapporto con entrambi i genitori.
Nessuna statuizione va, invece, adottata in relazione all'affidamento e collocamento della figlia , in quanto maggiorenne. Per_2
Anche le conclusioni congiunte sulle questioni economiche, in quanto idonee a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché proporzionate alla capacità economica delle parti, come valutata dalle stesse.
Si dà atto della rinuncia da parte della sig.ra ella domanda di mantenimento Parte_1
per sé stessa avanzata.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
La casa coniugale
pagina 7 di 8 Possono essere recepiti gli accordi delle parti anche in relazione all'assegnazione della casa coniugale, sita in Siracusa, Via Tevere n. 3, alla signora in quanto Parte_1
genitore convivente con il figlio minorenne.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FLORIDIA il Parte_1 CP_1
22/09/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FLORIDIA anno 1999, n. 73, Parte II, Serie B), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLORIDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 9.01.2025
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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