Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 novembre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 2011 |
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Cassazione civile sez. lav., 08/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 08/03/2010), n.5553 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente – Dott. D'AGOSTINO Giancarlo – Consigliere – Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. MELIADO' Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 7294-2007 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli …
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L'INPS torna sulla riforma della disabilità e chiarisce come dovranno essere gestite, dal 1° giugno 2026, le domande di riconoscimento… L'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sulle agevolazioni auto legge 104, con un nuovo intervento pubblicato sul portale ufficiale… La Legge 104 è da oltre trent'anni il punto di riferimento per l'assistenza e i diritti delle persone con disabilità… Quando si parla di permessi Legge 104 molti lavoratori hanno ancora dubbi: valgono solo durante l'orario di lavoro o possono… Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia segna un punto fermo nei rapporti tra datori di lavoro e… L'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 definisce la …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 508Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I SIRACUSA Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3206/2024 tra C.F. e Parte_1 C.F._1 [...] , n.q. di genitori esercenti responsabilità Parte_2 CodiceFiscale_2 genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 GIUSEPPE BONGIOVANNI, giusta procura in atti - Ricorrenti- contro , cod. Controparte_1 …Leggi di più...
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- 2. Trib. Marsala, sentenza 08/10/2024, n. 735Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 577 /2024 Oggi 08/10/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle perti Il Giudice dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 577/2024 del …Leggi di più...
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- 3. Trib. Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 357Provvedimento: RG 1413/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da (C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2 quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sassari, Viale Umberto I n. 42; RICORRENTE contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n. 68; CONVENUTO OGGETTO: opposizione …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1043Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 7189/2024 del R.G. Tra e , nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...] nato il [...] a San Giorgio a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Per_1 Stefano Palomba; ricorrente E , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti; CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Beneficiari 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. - Art. 2. Modalita' di concessione 1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e' presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi' apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)) .
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza. - Art. 3. Incompatibilita' 1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508 , nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 . Resta salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
Note all' art. 3:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- La legge n. 18/1980 reca: "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 3 (Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all' art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .
Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ".