Legge 11 ottobre 1990, n. 289

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  • 1Paolo Ballanti
    Paolo Ballanti · https://www.lavoroediritti.com/

    Negli ultimi anni stanno prendendo piede nel mondo del lavoro gli Istituti Tecnici Superiori (in sigla ITS), nati nel 2010… Cos'è, cosa prevede e quali sono le agevolazioni di cui alla Legge 104 articolo 3, comma 1? La Legge 5… Il contratto di lavoro rappresenta sostanzialmente l'incontro tra l'esigenza aziendale di poter contare sullo svolgimento di una prestazione lavorativa manuale… Cos'è, come funziona e quali sono i termini di prescrizione dei crediti da lavoro dipendente? Quali sono i termini di… Elemento perequativo, questo sconosciuto. Sarà capitato a molti di sentir parlare, soprattutto in sede di rinnovo dei contratti collettivi, di… Il Decreto legislativo del 27 giugno 2022 …

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  • 2Misure di sostegno per i familiari
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Liste di attesa infinite per le visite mediche: come difendersi dalle pratiche illecite
    Veronica Schirripa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 4Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Misure di sostegno per i familiari
    https://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 11533
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 14/11/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 13123 /2024 tra e quali rappresentanti legali Parte_1 Parte_2 del minore ( AVV.LUCCI MARIO ) Persona_1 E in persona del legale rapp.te pt ( dott. ARAMINI FEDERICA ) CP_1 FATTO E DIRITTO L'istante premesso che con decreto di omologa il Tribunale ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza ex art 1 l 289/90, dedotto di non aver ottenuto …
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    • compensi professionali·
    • art. 1 l. 289/90·
    • pagamento ratei arretrati·
    • distrazione spese·
    • cessazione materia del contendere·
    • indennità di frequenza·
    • soccombenza virtuale

  • 2Trib. Gela, sentenza 30/01/2025, n. 45
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 30/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1348/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro TRA nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 , n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio CodiceFiscale_1 minore , nato a [...] il [...], c.f.: Persona_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._2 Eugenio Muscia, presso il cui studio hanno eletto domicilio ricorrente E Controparte_1 , …
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    • tutela dell'infanzia·
    • art. 445 c.p.c.·
    • invalidità civile·
    • disabilità minorile·
    • CTU·
    • indennità di frequenza·
    • stato di bisogno economico·
    • requisiti sanitari·
    • compensazione spese legali

  • 3Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 178
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO PRIMO GRADO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza dell'8.1.2024 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n°35962/2024 VERTENTE TRA c.f. , quale Parte_1 C.F._1 rappresentante legale del minore c.f. Persona_1 , elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo; - RICORRENTI – NEI CONFRONTI DI , in persona del Controparte_1 suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato e difeso dall'Avv. …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • art. 3 L. 104/92·
    • invalidità minore·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • mancato superamento limite reddituale·
    • handicap·
    • indennità di frequenza·
    • art. 1 L. 289/90·
    • compensazione spese legali

  • 4Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 158
    Provvedimento: N. 827 /2024 R.G. TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da , nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 nella qualità di genitori di , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 a SCIACCA (AG) il 17/04/1978, C. F. CodiceFiscale_3 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO CONTRO in persona …
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    • DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento)·
    • portatore di handicap·
    • invalidità civile·
    • art. 1 Legge 289/1990·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • art. 3 comma 1 Legge 104/1992·
    • indennità di frequenza·
    • requisiti sanitari·
    • revoca beneficio

  • 5Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8494
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11998/2025 R.G. controversie lavoro promossa da e Parte_1 Parte_2 , n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore [...] rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Jacopo Arcangeli per procura allegata al ricorso, - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio, - resistente - OGGETTO: ratei indennità di …
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    • scaglione di valore causa·
    • spese processuali·
    • interesse ad agire·
    • art. 1 legge n. 289/1990·
    • principio di causalità·
    • cessazione materia del contendere·
    • indennità di frequenza·
    • prestazioni assistenziali·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • art. 100 c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Beneficiari 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
    2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
    3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
    5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
  • Art. 2. Modalita' di concessione 1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e' presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi' apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
    2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
    3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. ((Qualora la predetta indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e' obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici)) .
    4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
  • Art. 3. Incompatibilita' 1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508 , nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 . Resta salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
    Note all' art. 3:
    - La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
    - La legge n. 18/1980 reca: "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
    - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente:
    "Art. 3 (Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.
    2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all' art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
    3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
    4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 .
    Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
    2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non reversibile dall' art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
    3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 ".