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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 171-1/2025 PU da:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LEONARDO elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VICOLO SAN DAMIANO 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SILVESTRI
LEONARDO
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
“ con sede legale in via Altopiano 9/3 Sasso Parte_1
Marconi (Bo) C.F. e P.I. P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 è stata proposta da
[...]
istanza di apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale nei confronti di “ deducendo Parte_1
pagina 1 di 5 il mancato pagamento della somma complessiva di euro 60.821,13 relativa a fatture per forniture.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
Quanto alla legittimazione dell'istante, l'esistenza del credito è comprovata dal riconoscimento del debito operato con le mail inoltrate nel corso del 2022 dal legale rappresentante della società convenuta al ricorrente (cfr doc. 8).
La documentazione versata in atti (cfr. fatture per forniture di laminati metallici non saldate relative all'anno 2021 e cartelle esattoriali) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
In ragione dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'anno
2021 – stante l'assenza del bilancio finale di liquidazione a fronte dello scioglimento della società deliberato in data 26.01.2022 - non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali, tenendo conto dei valori dei ricavi e dell'attivo ampiamente superiori ai limiti di legge.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) la cui nozione per le società in liquidazione, come nel caso di specie, deve adattarsi, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che “gli elementi attivi del patrimonio sociale siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”( cfr ex plurimis Cass. Sez I ord. 14183/2022).
pagina 2 di 5 Ed invero, dall'esame dalla documentazione acquisita (e in particolare dal bilancio relativo all'anno 2021) non può dubitarsi dello stato di insolvenza della società debitrice attesa la chiara eccedenza delle passività rispetto ai valori attivi, anche alla luce dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 929.404,64.
A fronte di tali risultanze la convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha dimostrato, come era suo onere, la capacità di soddisfare con il suo patrimonio i creditori sociali ( cfr Cass civ. n. 26167/2016 “ spetta al debitore indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di “ , con Parte_1 sede legale in Sasso Marconi (Bo) via Altopiano 9/3 C.F. e P.I. esercente, tra P.IVA_2
l'altro, l'attività di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Parte_3 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
pagina 3 di 5 a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 22/10/2025 ad ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 4 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 24/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 171-1/2025 PU da:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LEONARDO elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VICOLO SAN DAMIANO 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SILVESTRI
LEONARDO
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
“ con sede legale in via Altopiano 9/3 Sasso Parte_1
Marconi (Bo) C.F. e P.I. P.IVA_2
- resistente
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 è stata proposta da
[...]
istanza di apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale nei confronti di “ deducendo Parte_1
pagina 1 di 5 il mancato pagamento della somma complessiva di euro 60.821,13 relativa a fatture per forniture.
Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna.
Quanto alla legittimazione dell'istante, l'esistenza del credito è comprovata dal riconoscimento del debito operato con le mail inoltrate nel corso del 2022 dal legale rappresentante della società convenuta al ricorrente (cfr doc. 8).
La documentazione versata in atti (cfr. fatture per forniture di laminati metallici non saldate relative all'anno 2021 e cartelle esattoriali) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.
In ragione dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'anno
2021 – stante l'assenza del bilancio finale di liquidazione a fronte dello scioglimento della società deliberato in data 26.01.2022 - non vi è prova, anzi deve escludersi, l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali, tenendo conto dei valori dei ricavi e dell'attivo ampiamente superiori ai limiti di legge.
Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) la cui nozione per le società in liquidazione, come nel caso di specie, deve adattarsi, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che “gli elementi attivi del patrimonio sociale siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”( cfr ex plurimis Cass. Sez I ord. 14183/2022).
pagina 2 di 5 Ed invero, dall'esame dalla documentazione acquisita (e in particolare dal bilancio relativo all'anno 2021) non può dubitarsi dello stato di insolvenza della società debitrice attesa la chiara eccedenza delle passività rispetto ai valori attivi, anche alla luce dell'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 929.404,64.
A fronte di tali risultanze la convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha dimostrato, come era suo onere, la capacità di soddisfare con il suo patrimonio i creditori sociali ( cfr Cass civ. n. 26167/2016 “ spetta al debitore indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di “ , con Parte_1 sede legale in Sasso Marconi (Bo) via Altopiano 9/3 C.F. e P.I. esercente, tra P.IVA_2
l'altro, l'attività di fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà Parte_3 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
pagina 3 di 5 a v v e r t e il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 22/10/2025 ad ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 4 di 5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 24/06/2025
La Giudice Rel. Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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