Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18721/2019 R.G. promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MAUCERI FRANCESCO e , elettivamente domiciliato P.IVA_1
in VIA CONTE RUGGERO, 9 95129 Catania, presso il difensore avv. MAUCERI FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), domiciliato in VIA BALDUINO, 17 CATANIA;
CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PASSANISI GAETANO giusta procura in atti.
(C.F. , domiciliato in CORSO SICILIA, 56 CATANIA;
Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIULLI SALVATORE giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA PASUBIO, 33 CATANIA;
Parte_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. TITA MARCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, Parte_4 C.F._4
pagina 1 di 24
rappresentato e difeso dall'avv. CIRVILLERI SALVATORE giusta procura in atti.
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. , residente in Gela (CL), Rappresentato e difeso Parte_6 CodiceFiscale_6 dall'Avv. Riccardo Balsamo, giusta procura in atti, con dominio eletto presso lo studio professionale dello stesso, sito in Gela, nella Via Venezia, n. 369
D'ELIA (C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. e C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ),
[...] C.F._10
tutti quali eredi di , domiciliati in VIA BIAGIO CAMAGNA 32 REGGIO Persona_1
CALABRIA; rappresentati e difesi dall'avv. ARILLOTTA PAOLO FILIPPO giusta procura in atti.
CONVENUTI
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento Pt_1 Pt_1 [...]
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Parte_11
Materia di Imprese, coloro che avevano nel tempo assunto l'incarico di amministratore, di sindaco ovvero di liquidatore della società fallita, e segnatamente: , amministratore dal 7.2.2007 al Parte_3
27.2.2015; , amministratore dal 6.5.2010 al 13.9.2014; , Parte_6 Controparte_2
, e , quali eredi di , Parte_10 Parte_9 Parte_8 Persona_1
amministratore dal 4.5.2012 al 27.2.2015; amministratore dal 24.7.2012 al Parte_5
27.2.2015; amministratore dal 28.8.2013 al 27.2.2015; , sindaco dal Parte_2 CP_1
4.10.2013; a , liquidatore dal 5-3- 2015 fino alla pronunzia di fallimento ( sentenza Parte_4
Tribunale di Catania n. 76/2016).
pagina 2 di 24 La curatela deduceva a carico dei convenuti profili di responsabilità, che si sostanziavano nell'indebita ed eccessiva concessione di credito ai consorziati e nel mancato ribaltamento sui soci di una parte rilevante delle perdite sofferte.
Proponeva altresì azione revocatoria dell'atto di donazione dell'11.3.2016 in notaio Persona_2
di Lipari, trascritto il 18.03.2016 ai nn. 5438/7150, con il quale insieme alla moglie Parte_2
in regime di comunione legale dei beni, ha donato a la piena Controparte_3 CP_4
proprietà dei seguenti immobili: - abitazione di tipo civile sita in Messina via San Licandro n. 4 di vani
7,5; in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 56; - stalle, scuderie, rimesse autorimesse sita in Messina, via San Licandro n. 4, mq. 12, in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 12; - stalle, scuderie, rimesse autorimesse sita in Messina, via San Licandro n. 4, mq. 12, in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 65, deducendo che con tale atto il convenuto aveva agito al fine di pregiudicare le ragioni Parte_2
creditorie.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito - in accoglimento dell'azione di responsabilità-,” condannare i convenuti sopra indicati, in solido, ovvero ciascuno secondo le di loro responsabilità e spettanze, al risarcimento dei danni in premessa specificati per il complessivo importo di € 6.602.887,94, ovvero di quell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta dovuta, previa, occorrendo disposizione di ctu, con la rivalutazione e gli interessi legali a far tempo dalle condotte lesive. Condannarli, inoltre, sempre in solido, ovvero ciascuno secondo le di loro responsabilità e spettanze, al pagamento delle spese di causa - in accoglimento dell'azione revocatoria spiegata sub 7 dichiarare inefficace nei confronti della curatela l'atto di donazione dell'11.3.2016 in notaio di Lipari, Persona_2
trascritto il 18.03.2016 ai nn. 5438/7150, con cui il convenuto insieme alla moglie Parte_2
, in regime di comunione legale dei beni, ha donato al convenuto la Controparte_3 CP_4
piena proprietà degli immobili in premessa indicati, per quanto riferibili al suddetto convenuto, e con condanna dello stesso al pagamento delle spese di detta causa, in solido col donatario”.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti ( ad eccezione di , i quali nelle rispettive Parte_5
comparse contestavano in fatto e in diritto il fondamento delle proposte domande e ne chiedevano il rigetto.
Il convenuto seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_5
Assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, 6°co. cpc, con ordinanza del 7 aprile
2021 veniva disposta CTU contabile.
Espletata la CTU e depositata altresì la relazione integrativa ulteriormente richiesta, con istanza di sequestro ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. proposta in corso di causa la Curatela del Fallimento della chiedeva che il Tribunale, verificata la sussistenza Controparte_5
pagina 3 di 24 del fumus boni iuris che aveva in gran parte trovato conferma dall'esperita istruttoria, ed in particolare dalla disposta ctu,,e del periculum in mora, in considerazione dell'incapacità patrimoniale dei convenuti rispetto all'entità del debito loro attribuito nonché degli atti di dismissione del patrimonio eseguiti dai convenuti , e autorizzasse il CP_1 Parte_4 Parte_2
sequestro conservativo – anche presso terzi – su beni mobili, immobili e crediti sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000.000,00 per i convenuti e e fino ad euro Parte_4 CP_1
450.000.00 per;
e , Parte_3 Parte_5 Parte_2 Controparte_2 Pt_9
e , questi ultimi quali eredi di ,
[...] Parte_8 Parte_10 Persona_1
ovvero di quelle altre, anche maggiori, ritenute congrue.
Con ordinanza del 9 novembre 2023 il GI autorizzava la curatela ricorrente a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili o immobili o delle somme e cose a questi eventualmente dovute da terzi, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, sino alla concorrenza di € 310.000,00, nei confronti di , e di , Parte_3 Parte_5 Parte_2 Controparte_2 [...]
, e ( quest'ultimi quali eredi di ), e Parte_10 Parte_9 Parte_8 Persona_1 sino alla concorrenza della somma di € 1.860.00,00 nei confronti di e Parte_4 CP_1
[...]
La suddetta ordinanza veniva confermata dal Collegio adito in sede di reclamo, ad eccezione della posizione del convenuto ( per mancanza di periculum in mora) nei cui confronti il Parte_2
sequestro veniva revocato.
La causa di merito veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2024.
Indi all'udienza del 23 settembre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti die termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi Parte_5
in giudizio sebbene citato nelle forme di legge.
Ciò posto rileva il Collegio che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dato atto che nel corso del giudizio la controversia con il convenuto dott. è stata definita CP_1
transattivamente e precisava altresì che l'accordo transattivo è stato concluso con reciproca rinunzia ad ogni pretesa, con integrale compensazione delle spese legali e con l'esplicita pattuizione, in deroga all'art. 1304 c.c., che essa riguarda le quote di debito imputabili al convenuto che l'ha stipulato e non anche quelle degli altri debitori in solido convenuti nella detta causa, ai quali è pertanto precluso di poterne profittare.
pagina 4 di 24 Parte attrice ha quindi richiesto, concordemente alla difesa del convenuto , che venga CP_1
dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione reciproca delle spese legali ,così come espressamente pattuita in seno gli accordi stessi .
Ciò posto va pertanto dichiarata tra parte attrice e il citato convenuto la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto dell'intervenuta transazione tra le parti, non vi è alcun interesse ad una pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029).
Pacifico è quindi che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020), fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent. 21.08.2020).
pagina 5 di 24 La conseguenza nel caso di specie è la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro entrambe le parti precisato in tal senso le proprie conclusioni e spese compensate come richiesto dalle parti.
Va in conseguenza ordinato ex art. 2668 c.c. al Conservatore dei Registri immobiliari di Catania e di
Enna di procedere, con esonero di ogni responsabilità al rigurado, alla cancellazione delle trascrizioni eseguite dallo stesso contro in forza dell'ordinanza di sequestro Parte_1 CP_1
conservativo del 10.11.2023 n. rep. 1020/2023.
Venendo quindi all'esame del merito, deve osservarsi che il CTU, nella depositata relazione e nelle successive integrazioni ( le cui risultanze paiono al Collegio tutte condivisibili, essendo scevre da vizi logici e tecnici) , ha escluso la sussistenza dell'addebito imputato agli amministratori (con l'avallo del sindaco unico) per avere accordato ai soci/clienti del , in posizione di conflitto di interessi, nel CP_6
periodo 2012-2014, una eccessiva e irregolare dilazione dei giorni di pagamento delle forniture, con la conseguenza del mancato recupero dei crediti vantati per complessivi € 4.758.465,65, senza che fossero state intraprese attività finalizzate al loro recupero e senza il rilascio di idonee garanzie a tutela dei relativi crediti.
Rileva in proposito il Ctu che, dall'esame dei documenti in atti, il CdA non ha mai formalmente autorizzato alcuna dilazione di pagamento eccedente i limiti imposti dal regolamento;
l'operato dei componenti l'Organo gestorio non appare finalizzato, a discapito delle altre consorziate, all'autoconcessione di maggior credito o di più favorevoli termini di pagamento a beneficio ciascuna delle rispettive società delle quali erano espressione. Dalla lettura dei molteplici verbali del CdA trascritti sul relativo libro sociale in atti, non risultano essere state assunte, da parte dell'Organo di amministrativo, determinazioni riferite a una società consorziata con la partecipazione al voto di uno dei consiglieri direttamente interessato in quanto espressione della stessa e, quindi, in situazione di conflitto di interessi”.
In particolare nella sua disamina, il CTU, riferendosi alle posizioni allegate da parte attrice, e cioè ai
, e , ha messo in evidenza che, quanto al primo, erano state Parte_12 Pt_3 Parte_13
intraprese dal CdA dapprima misure restrittive delle forniture (dappoi sostanzialmente bloccate) così da limitarne l'entità e, in seguito, azioni legali recuperatorie del credito;
quanto ai secondi, che si trattava di posizioni di minor peso, e che i ritardi nei pagamenti delle forniture non potessero ritenersi anomali, ovvero irragionevoli, o eccessivi, rispetto al fatturato del , e comunque compensati dalla CP_6
maturazione di interessi.
Pertanto, il CTU ha ritenuto l'insussistenza di un nesso di causalità tra l'operato dell'Organo gestorio ed il danno lamentato da parte attrice, considerato che non risultava agli atti che il ritardo nei pagamenti pagina 6 di 24 aveva determinato l'irrecuperabilità delle somme dovute, né l'impossibilità dell'incasso di tali crediti o la conoscibilità di ciò da parte degli amministratori al tempo di riferimento di tali operazioni.
Il CTU ha escluso, ancora che tali condotte fossero state realizzate in posizione di conflitto di interessi perché non risultava che esse fossero mai state autorizzate dal CdA, né risultava che esse fossero finalizzate alla autoconcessione da parte dei componenti del CdA di identico trattamento a beneficio ciascuno delle rispettive società delle quali erano espressione.
All'esito di ciò, sul punto il CTU è pervenuto alla seguente conclusione: «In ultima analisi, quindi, all'esito delle verifiche e accertamenti rassegnate nelle pagine che precedono, lo scrivente non ritiene sussistente l'asserito atto di mala gestio ascritto ai convenuti componenti il CdA relativo all'asserita indebita concessione di credito ai consorziati dalla quale sarebbe derivato il mancato recupero di crediti verso i soci/clienti del per complessivi € 4.758.465,65.» CP_6
Tale conclusione appare del tutto condivisibile.
Invero in premessa va rilevato che la semplice concessione di una dilazione per il pagamento di una fornitura di merce comporta l'assunzione di un rischio assolutamente fisiologico nella pratica commerciale) e l'esistenza di alcuni crediti inesatti pari allo 0,5% rispetto ad un volume d'affari sviluppato dal costituisce una porzione esigua e fisiologica rispetto al normale volume delle CP_6
sofferenze.
Peraltro quanto rappresentato dalla curatela nell'atto di citazione in ordine alla asserita eccessiva concessione di credito da parte del CDA muove dall'implicito presupposto che la tempistica nei pagamenti, superiore a quella regolamentare, sia stata oggetto di una specifica concessione da parte dell'organo di governo.
A seguito delle difese proposte dai convenuti che non vi fu alcuna esplicita concessione di termini più lunghi per effettuare i pagamenti (salvo quella deliberata dal CDA a febbraio 2014 con la quale il termine per il pagamento venne portato da 40 a 50 giorni), con la comparsa conclusionale viene corretta l'impostazione muovendo dal presupposto che la responsabilità risiederebbe nel non aver adottato delle contromosse (blocco delle forniture, azioni di recupero) nei confronti dei soci- consorziati-inadempienti.
Orbene, premesso che parte attrice su tal punto non fa alcuna distinzione delle posizioni dei singoli consiglieri di amministrazione ( vedasi in particolare sul punto quanto rappresentato dalla difesa del circa la sensibile riduzione dei crediti del durante il periodo in cui ha ricoperto la Pt_2 CP_6
carica di amministratore), non può non osservarsi che nella specie manca la concreta dimostrazione della condotta illecita, sia commissiva (esplicita concessione di termini più lunghi per pagare) che pagina 7 di 24 omissiva (inerzia rispetto ad eventuali clienti-consorziati che non davano prova di voler rientrare nel debito).
Invero ciò che costituirebbe un addebito non sarebbe la mera continuazione delle forniture in sè considerata, bensì l'eventuale incremento dell'esposizione debitoria nonostante la continuazione delle forniture.
In ogni caso difetta la prova del nesso causale tra l'eventuale azione omissiva (derivante dal non aver adottato eventuali azioni a cautela del credito, quali il blocco delle forniture o azioni di recupero) e l'eventuale inesigibilità del credito.
Infatti, come ben evidenziato dal CTU, l'inesigibilità dedotta dalla curatela con riferimento al credito vantato nei confronti del , dei e , richiamando all'uopo il Parte_14 CP_7 Parte_13
contenuto di alcune transazioni (non necessariamente riferite a tali posizioni), non dimostra alcunchè, avendo dovuto trovare riscontro probatorio la circostanza che, se una determinata azione di recupero fosse stata intrapresa lo stesso giorno della scadenza della dilazione di pagamento, il credito sarebbe stato recuperato integralmente o che, di converso, non essendo state intraprese le azioni di recupero tempestivamente, il debitore, nel tempo perduto, è divenuto incapiente e/o insolvente.
Sul punto va evidenziato che, rispetto a tali conclusioni ed ai sottesi motivi, la stessa difesa di parte attrice , dopo avere contestato tali conclusioni in fase di osservazioni alla CTU, non ha coltivato sotto alcun profilo o aspetto tali asserzioni nella fase successiva al deposito della CTU definitiva , avendo peraltro richiesto il sequestro conservativo solo sulla base del secondo addebito contestato ai convenuti
( e cioè il mancato ribaltamento ai consorziati delle perdite riferite al periodo compreso dall'.
1.1.2015 al 19.5.2016) e non avendo peraltro reclamato l'ordinanza cautelare nella parte in cui, premesso che la richiesta di sequestro non era riferita all'addebito relativo alla indebita concessione ai soci di credito per il pagamento delle forniture, comunque si affermava che, sulla base della CTU, l'addebito in oggetto non era sussistente.
Per quanto concerne poi il secondo addebito prospettato in danno dei convenuti, e cioè il mancato ribaltamento ai consorziati delle perdite riferite al periodo compreso dal 01/01/2015 al 19/05/2016, va riaffermato quanto già rappresentato sul punto in seno all'ordinanza cautelare confermata in sede di reclamo , dalla quale non vi ragione di discostarsi, posto che la stessa è stata resa, come detto, sulla base delle risultanze della disposta CTU.
Si legge nel provvedimento citato quanto segue.
“ Ciò premesso giova rilevare in diritto che il funzionamento della società consortile ed i rapporti con i suoi consorziati sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consortile. Lo statuto ed il regolamento consortile di una società consortile possono prevedere, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c.,
pagina 8 di 24 nell'ambito ed in attuazione dello scopo consortile e del relativo oggetto sociale, che i soci – che fruiscono dei servizi della società – possano essere tenuti a contribuire alle spese ed ai costi della società ed a ripianare l'eventuale disavanzo della stessa;
le relative prescrizioni attuative e specifiche di tale forma di contribuzione possono essere legittimamente disciplinate anche nel solo regolamento consortile. Nelle società consortili organizzate in forma capitalistica, poi, i contributi pecuniari ulteriori
(rispetto ai conferimenti promessi) dei soci rappresentano degli apporti fuori capitale che si aggiungono ai conferimenti dei soci e trovano giustificazione nello scopo mutualisticoimprenditoriale perseguito e nella connessa e conseguente esigenza di assicurare costantemente alla società consortile le risorse finanziarie occorrenti alla copertura periodica di spese e costi di gestione, ovvero, in caso di disavanzo, al ripianamento delle perdite. L'impresa consorziata, pertanto, non viene spogliata della propria soggettività giuridica (e fiscale), essendo configurabile nei rapporti interni un mandato senza rappresentanza, atteso che la società consortile agisce in nome proprio per conto dei consorziati e l'attività dalla stessa posta in essere è imputabile direttamente ai consorziati. In conseguenza - non potendo il conseguire per la sua natura, sostanzialmente neutra, e funzione, oltre che per CP_6
scopo, alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate - l'ente consortile ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge e quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso poste in essere che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso con strutture proprie o con impiego di imprese terze CP_6
(cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13360; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26480; nonché v. n. 22790 del 2009;
Cass. n. 14780 del 2011; n. 14781 del 2011; n. 14782 del 2011; n. 13293 del 2011; n. 20778 del 2013;
n. 24014 del 2013; n. 1636 del 2014). Peraltro, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha avuto l'occasione di chiarire (Cass., sez. un., 14 giugno 2016, n. 12190; nonché Cass. 12 novembre 2020, n. 25518) che la causa consortile non è in sé ostativa allo svolgimento, in particolare da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. La società consortile, invero, può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro, da ciò derivando una diversa disciplina nell'assegnazione dei lavori o servizi, al fine di stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi. Diviene allora essenziale accertare la natura dei rapporti intercorsi tra l'ente consortile e la consorziata, con riguardo all'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Le diverse modalità, attraverso le quali viene svolta l'attività consortile, nonché la correlazione delle stesse con gli scopi di volta in volta perseguiti, impongono, infatti, l'accertamento in concreto circa i rapporti intercorsi. L'accertamento sulla natura delle operazioni o dei servizi, rispettivamente espletati dall'ente consortile e dalle consorziate, e sul rapporto pagina 9 di 24 sottostante all'assegnazione dei servizi alle consorziate medesime, costituisce, dunque, il presupposto imprescindibile per stabilire se debba avvenire, o no, il c.d. ribaltamento, integrale o parziale, dei costi e dei ricavi. Si tratta di accertamenti da compiere sulla base dello statuto consortile e delle concrete modalità di svolgimento del rapporto poste in essere nel corso della sua durata.
Ciò è del resto quanto corrisponde al corretto funzionamento di una consortile finalizzata alla miglior esecuzione di opere o servizi verso terzi cui i soci si siano impegnati, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, “… la fatturazione dei costi ai fini del ribaltamento deve essere eseguita dalla società consortile nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti … e non possono essere differiti al momento del pagamento da parte dei consorziati, né può ragionevolmente sostenersi che l'imputazione dei costi ad un esercizio piuttosto che ad un altro sia neutra ai fini impositivi, atteso che il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto la imputazione di un determinato costo ad un esercizio piuttosto che ad un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi” ... nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione del contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi“ (Cass.
Sez. 5 , Sentenza n. 18401 del 12/07/2018).
Orbene nella fattispecie in oggetto lo statuto sociale, all'art. 8 – Prestazioni dei soci, prevede che:
“Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'art. 2603 n. 3 c.c., l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile, in proporzione alla merce acquistata per la vendita rispetto al totale della merce acquistata per la vendita ai soci da parte della società, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere del consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale. 5 del
20/12/2011 a rogito Notaio , rep. n° 4019 6 del 20/12/2011. I soci sono inoltre tenuti: a. a Per_3
provvedere, nei termini e con le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento in proporzione alla merce acquistata per la vendita rispetto al totale della merce acquistata per la vendita ai soci da parte della società; b. a rifondere alla società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal consiglio di amministrazione, i costi sostenuti dalla società per loro conto: e ciò per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero nella pagina 10 di 24 proporzione sopra prevista qualora questi siano stati sostenuti nell' interesse collettivo dei soci o di più soci.”
Sempre lo statuto all'art. 34 – Bilancio e utili recita testualmente: “34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio, in conformità alle norme fissate dalla legge. 34.2 La società non ha finalità lucrative. Eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno accantonate in apposita riserva, salvo diversa decisione dei soci. Spetterà all'assemblea deliberare sulla copertura di eventuali disavanzi, adottando come base il criterio di proporzionalità indicato nel precedente art. 8 lett. a.” La sezione 7 del regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci in data 20/12/2011, in dettaglio prevede poi che: “7.1. Prezzo di cessione delle Merci ai Soci - Le cessioni di merci ai Soci verranno fatturate dalla Società al costo netto espresso alla corrispondente fattura di acquisto del relativo fornitore.
7.2. Copertura dei Costi di Gestione - 7.2.1. Stante la mancata applicazione di ricarichi come da punto 7.1, per la copertura dei costi di gestione, i Soci corrisponderanno al Ce.Di un importo percentuale sui rispettivi acquisti. Codesto importo verrà determinato dal CdA sulla base di conti economici di previsione annua con possibilità di revisione trimestrale;
7.2.2. I Soci si impegnano a garantire un minimo di acquisti in ragione d'anno sul cui ammontare, ancorché non raggiunto a consuntivo, saranno tenuti al pagamento della rispettiva quota dei costi di gestione, calcolata secondo quanto disposto dal precedente punto 7.2.1; 7.2.3. Le economie ed i premi realizzati sugli acquisti verranno utilizzati per la copertura anche parziale dei costi di gestione e distribuzione. Ai singoli Soci potranno essere addebitati ulteriori importi a titolo di conguaglio dei suddetti costi di gestione;
7.2.4.
Perdite ed utili conseguiti verranno disciplinati dallo Statuto nel rispetto delle norme civilistiche vigenti.
7.2.5. Per costi si intendono tutti i costi di normale necessità atti al buon funzionamento della
Società che vanno individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di logistica, movimentazione, per il trasporto da effettuare delle merci vendute ai punti vendita siano essi effettuati da terzi o in proprio, nei costi del personale, degli amministratori e organi di controllo se nominati, nei costi di servizio, (utenze Gas Luce Acqua Telefoniche e dati), contratti di assistenza tecnica e fiscale, eventuali imposte e tasse, costituzioni di fondi per preservare la Società da rischi e oneri, di volantinaggio, di marketing, svalutazioni di magazzino etc. etc.
7.2.6. I costi vanno ribaltati proporzionalmente al volume di affari espresso da ogni singola Società/Cliente consorziato, direttamente in fattura, fissati sulla base dell'esercizio precedente, e devono essere ritenuti in acconto e salvo conguaglio che si effettuerà ad ogni fine esercizio previo verifica degli stessi dopo le scritture di assestamento bilancio.”
pagina 11 di 24 Ciò premesso la curatela attrice lamenta il mancato ribaltamento ai consorziati dei costi di esercizio a decorrere dal 2013, limitando tuttavia la richiesta risarcitoria al periodo corrente dal 01/01/2015 al
19/05/2016, avendo il consulente della procedura accertato, all'esito delle verifiche condotte sulla contabilità tenuta dalla fallita, l'omesso ribaltamento di costi per € 300.576,16 afferenti il periodo compreso dal 01/01/2015 all'08/03/2015 (periodo ante liquidazione), e in € 1.543.846,13 quelli compresi dal 09/03/2015 e la dichiarazione di fallimento della società consortile (19/05/2016) e, così, per complessivi € 1.844.422,29.
Il CTU nominato nella relazione depositata e nelle successive integrazioni, in primo luogo ha affermato che nulla può ascriversi al convenuto , atteso che lo stesso in data 13/09/2014 aveva Parte_6
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente il CdA del , la cui cessazione CP_6
veniva regolarmente iscritta in data 30/09/2014 presso il Registro delle Imprese.
Rileva poi il Ctu che, dall'esame del libro giornale in atti e della documentazione disponibile, non risultano essere state mai redatte né una situazione dei conti alla data della liquidazione (periodo
01/01/2015 - 08/03/2015), né il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, né la situazione contabile aggiornata alla data del fallimento (19/5/2016), nonostante la previsione del secondo comma dell'art. 2487 -bis c.c. (“Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato……)
”e l'OIC 5 (Bilanci di liquidazione) che al paragrafo 3.4 riconosce al rendiconto della gestione degli amministratori la valenza di un vero e proprio bilancio di esercizio infra annuale, che riguarda la frazione d'anno esercizio corrente dall'ultimo bilancio approvato sino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (giorno a decorrere dal quale inizia la gestione liquidatoria), bilancio di esercizio da redigersi in base ai principi e criteri di cui all'art. 2423 e segg. c.c..
Sul punto il Ctu precisa che “dall'esame del libro giornale in atti, risultano trascritte in contabilità in data 08/03/2015 (ossia, il giorno precedente alla data di pubblicazione nel Registro Imprese della liquidazione e del liquidatore) una serie di registrazioni volte alla determinazione (a detta data) della consistenza del patrimonio sociale e del risultato della frazione di esercizio. In particolare, in data
08/03/2015 risultano contabilizzate dettagliate scritture di assestamento e di integrazione (tra le quali ammortamenti, ratei e risconti, fatture da emettere), nonché la valorizzazione delle rimanenze di magazzino a quella data. Pertanto, l'Organo gestorio, a prescindere dalla circostanza che avesse o meno redatto e consegnato al liquidatore una situazione dei conti alla data della liquidazione, stante le rilevazioni contabili di assestamento e di integrazione annotate sul libro giornale, aveva concretamente determinato l'entità del risultato della propria gestione (una perdita, al netto dei ristorni già addebitati,
pagina 12 di 24 di € 300.576,16). Sicché, per espressa combinazione delle previsioni statutarie e di quelle dell'art.
7.2.6. del regolamento consortile, quell'Organo gestorio era nelle perfette condizioni di ribaltare (a saldo della propria gestione, ma ancora in acconto per l'intero esercizio) e, quindi, di imputare, pro quota, ai consorziati tale risultato negativo (€ 300.576,16). Peraltro, giova ricordare che, in questo scorcio d'anno 2015 in cui era in carica il CdA, sulla scorta delle procedure aziendali in uso erano stato ribaltati ai consorziati costi di gestione nella misura di € 131.408,15.
Inoltre rileva il CTU che nessuna iniziativa risulta essere stata intrapresa da parte del Sindaco unico, rimasto silente sulla questione, con ciò venendo meno ai propri doveri di vigilanza e controllo e che il
Liquidatore non ha provveduto, come avrebbe dovuto, in sostituzione degli amministratori all'adempimento stabilito dal regolamento, proprio per distinguere la propria gestione da quella riferita ai precedenti amministratori..
Con riguardo, poi, al periodo liquidatorio, ove la perdita registrata dal 09/03/2015 ed il 19/05/2015 ammonta a € 1.450.590,70, precisa il CTU che, dall'analisi delle registrazioni annotate sul libro giornale di contabilità, risultano essere state eseguite in data 31/12/2015 tutte le scritture di assestamento e integrazione, nonché, la relativa chiusura dei conti economici (per la quantificazione del risultato dell'intero esercizio) e di quelli patrimoniali, così da aver determinato la reale consistenza nel patrimonio netto sociale a chiusura dell'esercizio 2015.
All'evidenza, quindi, l'omesso ribaltamento ai soci a consuntivo della perdita patita dal CP_6 nell'anno 2015, non ha dato evidenza dei crediti vantati da detto ultimo nei confronti (pro quota) dei singoli consorziati che, a loro volta, per espressa previsione statutaria, avrebbero dovuto intervenire a copertura di quelle spese non coperte dai ribaltamenti infra annuali in precedenza eseguiti.
Peraltro, il parziale (e in misura di gran lunga inferiore a quella dovuta) ribaltamento dei costi riferiti all'esercizio 2015 risulta essere stato puntualmente rilevato dallo stesso Commissario Giudiziale
(all'esito della verifica contabile eseguita dal Consulente della procedura Dott. ) in Persona_4
occasione della relazione ex art. 172 L.F., laddove aveva evidenziato al Tribunale Fallimentare che l'omesso ribaltamento dei costi di gestione (sia ante che post liquidazione) aveva determinato la mancata esposizione del relativo credito della proponente verso le consorziate, così producendosi una omissione di crediti tra le poste patrimoniali attive della Società proponente da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio”.
Aggiunge poi il CTU che “le medesime considerazioni valgono anche per le ulteriori perdite maturate nella frazione d'anno 2016 precedente al fallimento (01/01/2016 – 19/05/2016) risultanti dalla contabilità pari a € 93.255,43, relativamente ai quali nessun ribaltamento risulta essere stato eseguito alle consorziate”.
pagina 13 di 24 Conclude il CTU affermando che “la mancata rappresentazione dei crediti vantati dal nei CP_6 confronti delle società consorziate, scaturente dall'omesso ribaltamento dei costi per il maxi periodo corrente del 01/01/2015 al 19/05/2016 complessivi € 1.844.422,29, può ascriversi come segue: a) per il periodo dal 01/01/2015 al 08/03/2015, pari a € 300.576,16, in via solidale ai quattro componenti in carica il CdA , , e , al Sindaco Unico Parte_3 Persona_1 Parte_5 Parte_2
(Dott. ) e al Liquidatore (Dott. ), nulla potendo ascriversi al CP_1 Parte_4
convenuto avendo questi reso le proprie dimissioni dalla carica in data 13/09/2014 e Parte_6
successiva iscrizione in data 30/09/2014 presso il Registro delle Imprese;
b) per il periodo corrente dal
09/03/2015 al 19/05/2015, pari a € 1.543.846,13, in via solidale tra loro al Liquidatore (Dott. Parte_4
) e al Sindaco Unico (Dott. ), nulla potendo ascriversi ai componenti il CdA
[...] CP_1 in quanto cessati dalla carica”.
Orbene, alla luce di quanto accertato dal CTU nella relazione espletata e nelle successive integrazioni ( le cui risultanze paiono a questo Giudice del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici), va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei convenuti, non può porsi nella fattispecie in esame alcune questione relativa all'irrecuperabilità o meno del credito del CP_6
verso i soci, in quanto la richiesta del contributo ulteriore rispetto al conferimento iniziale non può essere avanzata dal curatore perché i suddetti contributi non risultano essere stati deliberati proprio in ragione della dedotta mancata previsione nei bilanci del ribaltamento dei costi ai consorziati.
In ogni caso può condividersi quanto argomentato dal CTU in ordine alla circostanza che le somme
(eventualmente) già incamerate dalla curatela in forza degli accordi transattivi occorsi con le consorziate attengono a pagamento crediti vantati dal non riferiti al mancato ribaltamento CP_6
dei costi, quanto piuttosto a crediti di altra natura nei confronti delle consorziate.
Le condotte descritte valgono indubbiamente a fondare la responsabilità per il periodo dal 01/01/2015 al 08/03/2015, pari a € 300.576,16, in via solidale ai quattro componenti in carica il CdA Pt_3
, , e , al Sindaco Unico (Dott. ). e
[...] Persona_1 Parte_5 Parte_2 CP_1 al Liquidatore (Dott. ), e per il periodo dal 09/03/2015 al 19/05/2015, pari a € Parte_4
1.543.846,13, in via solidale tra loro al Liquidatore (Dott. ) e al Sindaco Unico Parte_4
(Dott. ). CP_1
Va al riguardo rilevato che in questa sede grava sulla curatela ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di due necessarie condizioni:
1-la violazione dell'obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali;
2- l'esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dall'organo gestorio .
pagina 14 di 24 In particolare nella specie la curatela deve provare la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore e del liquidatore nonché l'esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri . Mentre compete al debitore l'onere di provare il corretto adempimento della propria obbligazione a fronte del dedotto inadempimento agli obblighi imposti dalla carica (Cfr.
Tribunale Catania, 12/01/2017, n. 140).
Nel caso in oggetto l'Organo gestorio, a prescindere dalla circostanza che avesse o meno redatto e consegnato al liquidatore una situazione dei conti alla data della liquidazione, stante le rilevazioni contabili di assestamento e di integrazione annotate sul libro giornale, aveva concretamente determinato l'entità del risultato della propria gestione (una perdita, al netto dei ristorni già addebitati, di € 300.576,16) e quindi , secondo le previsioni statutarie e quelle di cui all'art.
7.2.6. del regolamento consortile, era nelle condizioni di ribaltare (a saldo della propria gestione, ma ancora in acconto per l'intero esercizio) e, quindi, di imputare, pro quota, ai consorziati tale risultato negativo (pari a €
300.576,16).
Peraltro, giova ricordare che, nello scorcio d'anno 2015 in cui era in carica il CdA, sulla scorta delle procedure aziendali in uso, erano stato ribaltati ai consorziati costi di gestione nella misura di €
131.408,15.
Con riguardo, poi, al periodo liquidatorio, ove la perdita registrata dal 09/03/2015 ed il 19/05/2015 ammonta a € 1.450.590,70, dall'analisi delle registrazioni annotate sul libro giornale di contabilità, risultano essere state eseguite in data 31/12/2015 tutte le scritture di assestamento e integrazione, nonché la relativa chiusura dei conti economici (per la quantificazione del risultato dell'intero esercizio) e di quelli patrimoniali, così da aver determinato la reale consistenza nel patrimonio netto sociale a chiusura dell'esercizio 2015.
Del resto, per come risulta dalla contabilità, lo stesso Liquidatore in corso d'anno 2015 ed in relazione al periodo di liquidazione, ha ritenuto di dover ribaltare ai consorziati costi di gestione ammontanti a complessivi € 38.781,41.
All'evidenza, quindi, l'omesso ribaltamento ai soci a consuntivo della perdita patita dal CP_6 nell'anno 2015, non ha dato evidenza dei crediti vantati da detto ultimo nei confronti (pro quota) dei singoli consorziati che, a loro volta, per espressa previsione statutaria, avrebbero dovuto intervenire a copertura di quelle spese non coperte dai ribaltamenti infra annuali in precedenza eseguiti.
Peraltro, come correttamente osservato dal CTU, il mancato ribaltamento dei costi riferiti all'esercizio
2015 era già stato rilevato dallo Commissario Giudiziale in occasione della relazione ex art. 172 L.F.
pagina 15 di 24 La suddetta omissione poi è stata ritenuta dal Tribunale adito – unitamente ad altre circostanze-motivo di revoca dell'ammissione al concordato e conseguente dichiarazione di fallimento della Pt_1
E anche la Corte di Appello di Catania, in sede di reclamo, ha confermato l'obbligatorietà dei ribaltamenti dei costi alle consorziate (sia ante che post liquidazione) al fine della rilevazione del credito della Società nei confronti delle consorziate, così rigettando il reclamo e confermando il fallimento. In particolare la Corte, dopo aver provveduto alla disamina delle previsioni contenute sia nell'art. 8 dello statuto che ai punti 7.2.1 e 7.2.4 del regolamento della ha statuito che “La Pt_1
reclamante ha poi sostenuto che i costi sarebbero stati ribaltati solo in presenza di un bilancio, o comunque di una situazione contabile, approvata dai soci. Si tratta di un argomento, ad avviso della
Corte, privo di pregio. Invero, premesso che un bilancio infra annuale avrebbe potuto e dovuto essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, al fine di integrare, laddove ne fosse stata ritenuta la necessità, il presupposto formale per il ribaltamento dei costi, e che la mancanza di una situazione economica infra annuale approvata dall'assemblea va quindi ricondotta ad una precisa scelta della società in concordato (……) e premesso altresì che l'art.
7.2.6 del regolamento stabilisce che i costi vanno ribaltati proporzionalmente al volume di affari dei singoli soci (e nel caso di specie il 9 bilancio
2014 era stato certamente approvato), salvo conguaglio a fine esercizio, secondo la prospettiva rilevante ai fini del presente giudizio volto a verificare il ricorrere dei presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato, ciò che conta è soltanto, sotto il profilo sostanziale, l'accertamento della sussistenza, o meno, di fatti economici sussumibili tra i costi ribaltati sui soci in applicazione delle clausole statutarie (….) In altri termini, il bilancio approvato può bene essere assunto a base per effettuare il conguaglio dei costi da ribaltare ai soci quale fondamento, incontestabile, della misura delle singole imputazioni, ma ciò non significa di certo che l'obbligo in capo ai soci di versare i contributi nasca dal bilancio approvato. Nel caso in ispecie, giusta quanto sopra esposto, è stato dimostrato che già solo nella frazione di esercizio 2015 ante liquidazione sono maturati costi per €
521.417,70 che avrebbero dovuto essere ribaltati ai soci (……). I costi in questione però, anziché essere ribaltati sui soci dando così luogo a crediti nei confronti degli stessi dal cui recupero (anche parziale come in seguito si dirà) si sarebbero potute trarre risorse per il pagamento dei debiti sociali, sono rimasti privi di copertura con la conseguenza che il loro onere è stato direttamente scaricato sulla massa dei creditori sociali”.
Le medesime considerazioni fin qui svolte valgono anche per le ulteriori perdite maturate nella frazione d'anno 2016 precedente al fallimento (01/01/2016 – 19/05/2016) risultanti dalla contabilità pari a €
93.255,43, relativamente ai quali nessun ribaltamento risulta essere stato eseguito alle consorziate.
Invero il Liquidatore, sotto il profilo tecnico-contabile, era perfettamente nelle condizioni di ripartire pagina 16 di 24 tra i consorziati, tramite i ribaltamenti, le rispettive quote di perdita patita nell'esercizio 2015 a ciascuno spettanti. In merito, poi, alle modalità con le quali il liquidatore avrebbe dovuto conguagliare il risultato negativo di esercizio in assenza dell'approvazione del bilancio da parte dei soci, è sufficiente rilevare che lo statuto e il regolamento consortile prescrivono in dettaglio le modalità con le quali dar corso al conguaglio di fine anno, fermo restando – peraltro – che nelle società consortili, il bilancio di esercizio deve necessariamente chiudersi in pareggio e così portato in assemblea per l'approvazione dei soci, il che presuppone la prodromica imputazione a ciascun consorziato della relativa quota di competenza del risultato di esercizio.
Sul punto nella citata pronuncia della Corte di Appello si afferma: “Orbene, ritiene la Corte che sulla base dell'amplissima previsione contenuta nell'art. 8 dello statuto (secondo cui i soci hanno ) e sulla base dell'altrettanto ampia previsione contenuta nell'art.
7.2.1 e 7.2.4 del regolamento, riguardante i costi di funzionamento (che peraltro costituiscono, giusta anche la distinta – ed aggiuntiva – disposizione di cui all'art. 8 lett. a) e b) dello statuto, una voce che si assomma alle risorse che in via generale devono essere messe a disposizione della società, e non già una mera specificazione di esse), nella viga la regola secondo cui, fatta eccezione per i costi di acquisto Controparte_8
delle merci rivendute ai soci e quindi recuperati sotto forma di ricavi da vendita, tutti i restanti costi, se ed in quanto funzionali alla gestione del servizio consortile (ossia alla realizzazione dell'oggetto sociale) qualora non vengano coperti con altri proventi (……) debbano essere ribaltati ai soci. La detta interpretazione delle clausole statutarie e regolamentari trova del resto conferma nell'applicazione fattane dalla stessa società negli esercizi anteriori al 2015 in cui tutti i costi, ordinari e straordinari, sono stati coperti con contributi dei soci. Tanto premesso va evidenziato come non si rinvenga norma statutaria o regolamentare alcuna che disponga diversamente per il caso in cui la società sia stata posta in liquidazione” .……A ciò si aggiunga che, nemmeno può sostenersi che i costi della fase di liquidazione sarebbero del tutto svincolati dalla gestione del servizio consortile, atteso che si tratta comunque di costi sostenuti per la liquidazione di una organizzazione societaria nata per gestire il servizio in questione (che il servizio ha concretamente esercitato in favore dei soci), e che quindi sono in ultima analisi comunque strumentalmente ad esso riconducibili” fermi restando il ribaltamenti dei costi alle consorziate per complessivi € 170.189,56 eseguiti a tutto il 30/11/2015, le eventuali ulteriori differenze oggetto di richiamo da parte del sindaco, potevano essere dallo stesso rilevate in sede di verifica e relazione del Revisore Legale al progetto di bilancio d'esercizio 2015 ovvero alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione, documenti che alla data dell'ultima verifica operata dal
Revisore non erano stati ancora trasmessi dal Liquidatore in conseguenza dapprima della richiesta pagina 17 di 24 proroga di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e, successivamente, per l'intervenuta sentenza di fallimento”.
Alla luce di quanto detto i convenuti vanno condannati a pagare alla curatela attrice le seguenti somme:
, , , e Parte_3 Controparte_2 Parte_10 Parte_9 Parte_8
quali eredi con beneficio di inventario di , e
[...] Persona_1 Parte_5 Parte_2
€ 300.576,16, in via solidale;
€ 1.543.846,13, oltre alla Parte_4 Parte_4
rivalutazione monetaria (come da domanda, essendo credito di valore) secondo indici ISTAT dalla dichiarazione di fallimento e agli interessi con la medesima decorrenza, al tasso legale sub art. 1284, comma 3, c.c., sulla predetta sorte capitale per come sopra rivalutata di anno in anno.
Riguardo alla posizione della convenuta non si impone alcuna statuizione, Controparte_3
avendola la curatela all'evidenza proposto nei suoi confronti una mera litis denuntiatio rispetto alla domanda di revocatoria dell'atto di donazione dell'11.3.2016 in notaio di Lipari, Persona_2
trascritto il 18.03.2016 ai nn. 5438/7150, con cui il convenuto insieme alla moglie Parte_2
in regime di comunione legale dei beni, ha donato al convenuto la Controparte_3 CP_4
piena proprietà degli immobili in premessa indicati, per quanto riferibili al suddetto convenuto ( vedasi petitum ).
Con riferimento infine alla domanda di revocatoria va rilevato in premessa che i convenuti
[...]
e hanno eccepito tempestivamente nella prima difesa l'incompetenza per Pt_2 CP_4
territorio di questo Tribunale.
Si legge invero nella comparsa di costituzione quanto segue: “.1Incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania a conoscere della domanda revocatoria (art. 18 codice di procedura civile)
Preliminarmente, i deducenti rilevano che la domanda di revocatoria della donazione disposta il giorno 11.03.2016 dai coniugi e a favore del figlio, , Parte_2 Controparte_3 CP_4
andava proposta avanti al Tribunale civile di Messina, territorialmente competente a conoscere della controversia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 18 del codice di procedura civile. Tale norma, infatti, stabilisce che – salvo diversa disposizione di legge - il Giudice competente è sempre quello del luogo ove il convenuto ha la residenza. Poiché tutti e tre i convenuti, signori e , hanno le rispettive residenze a Messina, Parte_2 Controparte_3 CP_4 competente a conoscere dell'anzidetta domanda sarà – esclusivamente – il Tribunale civile di Messina.
E' al contempo agevole osservare che, nella fattispecie, non sussistono ragioni per derogare all'anzidetta disposizione e, conseguentemente, ritenere legittima l'instaurazione del procedimento avanti al Tribunale di Catania. Invero, la circostanza che nello stesso procedimento sia stata proposta altra domanda, finalizzata all'accertamento della responsabilità patrimoniali di uno dei donatari, non
pagina 18 di 24 sorregge alcuna esigenza di trattazione unitaria, non sussistendo tra le due domande alcun profilo di connessione, né di accessorietà”.
Sul punto osserva il Collegio che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto volta a provocare soltanto l'inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione patrimoniale, non incide sull'assetto della società e sull'entità del suo patrimonio, sicchè la relativa controversia non va ricompresa tra quelle devolute alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata, neppure tra quelle relative ai rapporti societari lato sensu intesi. Le sezioni specializzate non sono competenti a conoscere della suddetta azione, neppure per ragioni di connessione, ove detta azione sia esercitata cumulativamente a quella di responsabilità degli amministratori. Infatti, tra le due azioni sussistono elementi di mera connessione soggettiva e non anche di connessione oggettiva e/o qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 c.p.c.( Tribunale Bologna 4 agosto 2023)
Peraltro la Suprema Corte in una pronuncia resa in caso sovrapponibile al presente (sez. VI, n.
15982/2018) che ha affrontato la materia dell'azione revocatoria ordinaria esercitata contro l'amministratore di una società di capitali poi dichiarata fallita, svolta a tutela del credito della società per atti di mala gestio, ha sottolineato come in un tal caso l'azione revocatoria ordinaria si presenti come connessa all'azione di responsabilità sotto il solo profilo della connessione c.d. debole ex art. 33
c.p.c., non essendo le due azioni legate né dal titolo (che nella revocatoria è il credito, mentre nella azione di responsabilità è l'atto di mala gestio ) né dall'oggetto (che nella prima è l'atto dispositivo e la sua inefficacia, nella seconda il risarcimento) e come tale connessione non sia legame sufficiente fra le due domande, rilevante ex art. 3 comma 3 d.l.vo 168/2003.
Ciò posto va tuttavia verificata la corretta modalità di formulazione della relativa eccezione.
In particolare, si ricorda che il difetto di competenza territoriale derogabile non può essere rilevato d'ufficio, né può esserlo per un motivo d'incompetenza diverso da quello dedotto dalla parte e, conseguentemente, il convenuto ha l'onere di eccepire tempestivamente nel primo atto processuale l'incompetenza sotto tutti i profili possibili.
Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che "la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili" (cfr. Cass. n. 1594 del 24.01.2020), peraltro in linea con la generale massima giurisprudenziale per cui il convenuto è onerato in ogni caso di una specifica pagina 19 di 24 contestazione e, quindi, in caso di concorrenza di fori, deve contestare puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. già Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010).
Di conseguenza, l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento stante l'incompiutezza nella formulazione della stessa, che, come detto, ha fatto esclusivo riferimento al foro di cui all'art.18 cpc
Venendo all'esame della domanda giova ricordare che l'art. 2901, 1° comma c.c. stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”.
Orbene, chi agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione, ossia innanzitutto l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, in secondo luogo un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e infine un elemento soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Per quanto attiene ai requisiti oggettivi, si precisa innanzitutto che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità, in capo all'attore, di una ragione di credito, senza la necessità che esso sia certo, liquido, esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. La giurisprudenza, in relazione all'art. 2901 c.c., ha, infatti, accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Con riferimento all'ulteriore presupposto oggettivo dell'azione, il c.d. “eventus damni”, tale pregiudizio può essere sia attuale che potenziale e sussiste non solo quando l'atto compiuto dal debitore comporti una diminuzione reale ed effettiva del suo patrimonio, ma anche quando si profili una semplice variazione qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. (cfr., ex multis, Cass. n. 31654/2019).
pagina 20 di 24 Passando ora all'esame in astratto dei presupposti di carattere soggettivo, si precisa che ai fini della revoca di un atto dispositivo del patrimonio debitorio è necessario non solo che esso cagioni un pregiudizio, ma pure che sia compiuto dal debitore con la coscienza della sua dannosità per i creditori.
Tale particolare situazione psicologica è il c.d. consilium fraudis, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito. In relazione ad un atto posteriore al sorgere del credito il consilium fraudis viene individuato nella conoscenza del pregiudizio arrecato: è sufficiente, cioè, che il debitore sia consapevole che, col suo agire, sta riducendo la garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo, in danno ai creditori nel complesso considerati. Con riferimento invece all'atteggiamento psicologico del terzo, si è soliti parlare di scientia damni, ossia la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio che con l'atto sospetto il debitore ha arrecato alla consistenza della garanzia patrimoniale.
Ciò premesso, la prova della consapevolezza dell'eventus damni in capo al terzo può essere raggiunta a mezzo di presunzioni ove sussistano i requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., considerando altresì che in detta operazione “Il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (Cass., n. 12002 del 16.05.2017; Cass., n. 9059 del 12.04.2018).
A ciò si aggiunga che “nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve quindi rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 29489 del 14.11.2019; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30.05.2019).
Orbene alla luce degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, appare pienamente raggiunta la prova di tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione in oggetto.
Sussistenza del credito: tale presupposto, nel caso in esame, ricorre ampiamente in ragione di tutte le circostanze sopra riportate e, in particolare, alle descritte condotte di mala gestio contestate al convenuto Trattasi di debito proprio, derivante dalla colpevole condotta (anche Parte_2
omissiva) serbata in violazione della legge, dell'atto costitutivo e degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. L'atto di donazione di cui si chiede la revoca è peraltro successivo all'insorgenza pagina 21 di 24 del credito derivante dal compimento dei detti atti illeciti, posto che è stato Parte_2 amministratore di Komedis S.c.a.r.l dal 28.8.2013 al 27.2.2015 mentre l'atto di donazione di cui si chiede la revoca è del 18.3.2016.
Sul punto la suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito, anche eventuale, ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”. (Cass.
10-2-1996, n. 1050; Cass. 2-9-1996, n. 8013; Cass. 26-2-1986, n.1220).
A proposito della assenza di accertamenti definitivi del credito in argomento in relazione agli atti di mala gestio contestati è opportuno tenere presente l'orientamento ampiamente affermato in sede di legittimità secondo cui << il fatto che il credito sia contestato e/o eventuale, perché subordinato al verificarsi d i talune condizioni, o che sia litigioso, come dedotto dai ricorrenti, non è di ostacolo, a ché venga raggiunto dalla domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. (Cass. ss. u. 18/05/2004, n. 9440;
Cass 15/05/2018, n. 11755; Sez. 3 8779/2019);
- Pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni): tale presupposto ricorre atteso che dall'atto dispositivo di cui sopra deriva il decremento del patrimonio dell'amministratore e la maggiore difficoltà dell'eventuale esazione coattiva del credito nell'ambito della Parte_2
procedura esecutiva sul patrimonio residuo del debitore;
- Consapevolezza di pregiudicare, con l'atto di disposizione, l'interesse del creditore (c.d. scientia damni): Il convenuto era consapevole della propria responsabilità e del rilevante e conseguente Pt_2
danno per effetto dell' atto di disposizione gratuita del proprio patrimonio immobiliare. essendo del tutto evidente l'esclusivo intento del cedente di recare pregiudizio alle preesistenti ragioni dei propri creditori..
Ciò emerge dallo stretto collegamento temporale sussistente tra il cronicizzarsi della condizione di insolvenza della Komedis S.c.a.r.l. e l'atto dispositivo a titolo gratuito del 18/3/16: all'epoca dell'atto di disposizione in esame, infatti, la società versava in una situazione critica e si erano già manifestati i segnali dell'insolvenza che l'avrebbero portata in breve tempo alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/5/2016.
In proposito la suprema Corte ha chiaramente statuito che “ai fini della configurabilità della scientia damni per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di pagina 22 di 24 disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass.Civ. n. 17867/2007) .
Alla stregua di quanto precede appare evidente che sussistono tutte le condizioni per la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dell'atto di donazione dell'11.3.2016 in notaio Per_2
di Lipari, trascritto il 18.03.2016 ai nn. 5438/7150, risultando irrilevante la consapevolezza in
[...]
capo al terzo trattandosi di atto a titolo gratuito. CP_4
Le spese di giudizio ( ivi comprese le già liquidate spese di ctu) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18721/2019 RG , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra la Curatela attrice e il convenuto , CP_1
compensando le spese di lite tra le parti, e per l'effetto Ordina al Conservatore l'Uff. del Territorio di
Catania , con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alla cancellazione delle trascrizioni eseguite in forza dell'ordinanza di sequestro conservativo del 10.11.2023 n. rep. 1020/2023, ai nn. 57501 Reg. gen.
e 42819 Reg. part. del 24.11.2023 sui seguenti immobili: Unità negoz. 1) Caltagirone catasto fabbr. sez urb. Fl. 172 part. 207 sub -, natura A7- abitaz. in villini cons. 5,5 vani C.da S. Nicolò Le Canne sn P. T;
Unità negoz. 2) Immob. n.1 Caltagirone catasto fabbr. sez urb. Fl. 108 part. 1044 sub 35, natura A2- abitaz. tipo civile, cons. vani 6, Via Galileo Galilei n.18 P. 4; Immob. n.2 Caltagirone catasto fabbr. sez urb. Fl. 172 part. 207 sub -, natura A7- abitaz. in villini cons. 5,5 vani C.da S. Nicolò Le Canne sn P. T;
Unità negoz. 2) Immob. n.1 Caltagirone catasto fabbr. sez urb. Fl. 108 part. 1044 sub 18, natura C6 -
Stalle scuderie, rimesse, cons. 17 mq., Via Galileo Galilei n.18 P. T. e al Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alla cancellazione delle trascrizioni eseguite in forza dell'ordinanza di sequestro conservativo del
10.11.2023 n. rep. 1020/2023, trascritta presso l'Uff. del Territorio di Enna ai nn. 9237 Reg. gen. e Reg. part. 7991, del 01.12.2023, in favore di . sui segeunti Controparte_9
immobili: Unità negoz. n.1 : Immob. n.1 Comune Regalbuto (EN) in cat. fabbr. seaz urb. Fl. 51 part. 989 sub 4, natura A3 . abitaz. tipo economico cons. vani 3, c.da Sotto la Rocca sn, P. T;
Immob. n.2
Comune Regalbuto (EN) in cat. fabbr. seaz urb. Fl. 51 part. 989 sub 5, natura C2 . magazzini e locali deposito, cons. mq. 256, c.da Sotto la Rocca sn, P. T .
pagina 23 di 24 Rigetta la domanda nei confronti del convenuto e condanna la curatela attrice al Parte_6
rimborso delle spese di lite in suo favore, che liquida in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Condanna a pagare alla curatela attrice i convenuti , Parte_3 Parte_5 Parte_2
e , , e Parte_4 Controparte_2 Parte_10 Parte_9 Parte_8
quali eredi con beneficio di inventario di , in via solidale la somma di €
[...] Persona_1
300.576,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e il solo convenuto la Parte_4
somma di € 1.543.846,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del fallimento della dell'atto di donazione dell'11.3.2016 in notaio di Controparte_10 Persona_2
Lipari, trascritto il 18.03.2016 ai nn. 5438/7150, con il quale insieme alla moglie Parte_2
in regime di comunione legale dei beni, ha donato a la piena Controparte_3 CP_4
proprietà dei seguenti immobili: - abitazione di tipo civile sita in Messina via San Licandro n. 4 di vani
7,5; in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 56; - stalle, scuderie, rimesse autorimesse sita in Messina, via San Licandro n. 4, mq. 12, in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 12; - stalle, scuderie, rimesse autorimesse sita in Messina, via San Licandro n. 4, mq. 12, in catasto al foglio 102, p.lla 3130, sub. 65,
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna i convenuti , e Parte_3 Parte_5 Parte_2 Parte_4 [...]
, e , quali eredi con Controparte_2 Parte_10 Parte_9 Parte_8
beneficio di inventario di , al pagamento delle spese di lite , che liquida in € 3.399,00 per Persona_1 spese, € 7.600,00 oltre Iva e cpa per i compensi liquidati al CTU e € 50.500,00 per compensi professionali, anche relativi alla fase cautelare, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 17/4/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca
Il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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