Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Parte_1 C.F._1
Pasquale Buonocore, delega in atti
-attore opponente- contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv.to con il proc. dom. avv.to Paolo Controparte_2
Zappa, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta di € 14.465,09, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la pagina 1 di 5
Contestava la determinazione presuntiva dei consumi operata dalla controparte a fronte della mancanza della misurazione della fornitura resa, lamentando che avesse portato a risultati spropositati, e lamentava l'indisponibilità della controparte a comporre stragiudizialmente la lite.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la società convenuta la quale, dopo aver precisato di svolgere solo la funzione di venditore dell'energia elettrica ai clienti finali - mentre la distribuzione era riservata alla società (già tenuta a Controparte_3 Controparte_4
comunicare al venditore i dati relativi all'energia consumata dal cliente finale - riferiva che in data 23.2.2011 due tecnici di avevano effettuato una Controparte_4
verifica presso la fornitura ad uso domestico intestata all'attore rilevando che il CE era aperto e manomesso e che la manomissione era stata realizzata sui circuiti elettronici del contatore allo scopo di alterare la normale registrazione dell'energia prelevata ed escludere la limitazione della potenza.
Esponeva poi che, a seguito dell'esame presso i propri laboratori del contatore asportato, il distributore aveva accertato che esso era affetto da un errore di misurazione del – 79,5% ossia che, per effetto della manomissione operata, aveva misurato solo il 20,5 % dei consumi.
Dava atto che si era pertanto proceduto a ricostruire i consumi prelevati irregolarmente applicando ai consumi registrati il coefficiente moltiplicativo correlato all'errore di misurazione accertato in sede di verifica (- 79,5%) per il solo periodo
24.2.2006-23.2.2011, in ragione del fatto che seppur l'abbassamento dei consumi era antecedente al 23.2.2006 si trattava di periodi coperti dalla prescrizione quinquennale.
Sosteneva pertanto la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, ed instava per il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 5 Esaurita l'istruttoria orale dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione non può essere accolta.
Merita premettere che nella specie non si verte nell'ipotesi di allaccio abusivo alla rete elettrica, bensì della manomissione del contatore installato presso l'utenza dell'attore, titolare della fornitura, giusto contratto in essere con la società opposta.
Non sono quindi conferenti al caso in esame i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte attrice nei propri atti conclusivi, visto che essi trattano espressamente i casi di allacci e derivazioni abusive ovvero di guasti al contatore.
A tal ultimo riguardo, infatti, la delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 200/99 citata da parte attrice, e per la quale la ricostruzione dei consumi va effettuata con riferimento agli ultimi 365 giorni antecedenti la data della verifica “del guasto” nel solo caso
(residuale) in cui non sia stato possibile determinarne con certezza il momento della sua insorgenza, disciplina appunto i casi di ricostruzione dei consumi per un malfunzionamento del contatore non imputabile all'utente e non il caso in esame in cui la sua fraudolenta manomissione ha comunque consentito di individuare il momento in cui era iniziato il calo della misurazioni.
Ciò posto, l'istruttoria condotta ha dato contezza delle ragioni della società opposta.
Invero, il teste , sentito all'udienza del 16.12.2021, ha ricordato, per Testimone_1
avervi partecipato personalmente, la verifica effettuata presso l'abitazione dell'attore in data 23.2.2011 (cfr. doc. 2 verbale di accesso) dichiarando che nell'occasione il contatore elettronico era aperto e manomesso;
all'interno del contatore i circuiti erano stati manomessi in modo da provocare un corto circuito interno per cui l'energia elettrica continuava a passare ma il contatore non la registrava o la registrava in minima parte.
Il teste sentita all'udienza del 14.9.2023, ha invece fornito confermato Testimone_2
pagina 3 di 5 la circostanza di cui al capitolo 7 della memoria istruttoria di parte convenuta
(successivamente, nei propri laboratori, esaminava il contatore Controparte_4
asportato rilevando, strumentalmente, che esso era affetto da un errore di misurazione del –
79,5% ossia che, per effetto della manomissione operata, esso aveva misurato solo il 19,5% dei consumi effettuati presso l'utenza) e quella di cui al capitolo 8 ( Controparte_4
procedeva quindi ad effettuare la ricostruzione dei consumi prelevati irregolarmente applicando ai consumi registrati dal contatore affetto da errore negativo, il coefficiente moltiplicativo correlato all'errore di misurazione accertato in sede di verifica - 79,5%) affermando di aver personalmente effettuato il ricalcolo della fornitura e di aver altresì constatato
(rispondendo affermativamente al capitolo 9) che l'abbassamento dei consumi conseguente alla manomissione del contatore era antecedente al 23/02/2006.
Dunque, preso atto che in ordine alla rilevata manomissione non vi è stata alcuna contestazione da parte del che ha lamentato, invece, l'inattendibilità del Parte_1
ricalcolo effettuato dalla controparte, va rilevato che la ricostruzione operata da e- distribuzione s.p.a. si è basata sul criterio oggettivo dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica, applicando ai consumi segnati dal contatore (che registrava il 79,5% in meno) una percentuale di aumento corrispondente a tale errore.
Trattasi di una modalità di ricostruzione per nulla discrezionale o irragionevole, ma fondata al contrario su un dato oggettivo (cioè l'errore percentuale di registrazione provocato dalla manomissione, misurato strumentalmente in sede di verifica e pertanto certo) applicato ai consumi effettivi del cliente come registrati dal contatore manomesso (in maniera da ricalcare perfettamente i prelievi reali dell'utilizzatore).
In concreto, quindi, se nel periodo della ricostruzione dei consumi (dal 24/02/2006 al
23/02/2011) erano stati fatturati kWh
13.990,00 corrispondenti al solo 20,5% dell'effettivo prelievo, il Distributore, mediante una semplice operazione matematica, ha calcolato l'effettivo prelievo pari al 100%, ossia kWh 68.242,00.
La fattura per prelievi irregolari (doc. 3) azionata in via monitoria contiene per pagina 4 di 5 l'appunto il dettaglio dei consumi bimestrali dell'intero periodo oggetto del recupero.
In definitiva, quindi, il decreto va confermato.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 8-12.7.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.5.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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