Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza breve 5 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 25/03/2021, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 01335/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin e Maria Chiara De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'effetti esecutivi,
del provvedimento -OMISSIS-, a firma del -OMISSIS- contenente divieto di ingresso nel -OMISSIS- (-OMISSIS-) per la durata di anni tre, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, notificato all'interessato in data -OMISSIS-;
di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte del ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto il dott. Filippo Dallari e udito per la parte ricorrente il difensore, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che la misura impugnata ha carattere cautelare-preventivo e può essere applicata anche in assenza di precedenti penali;
- che, in ragione dei molteplici procedimenti che hanno riguardato il ricorrente, la valutazione di pericolosità compiuta dall’Amministrazione resistente non risulta manifestamente irragionevole;
- che al ricorrente è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato altresì in ordine al presupposto del periculum in mora :
- che il ricorrente può essere autorizzato a visitare la madre;
- che il provvedimento impugnato non impedisce il mero transito in treno per raggiungere il luogo di lavoro a -OMISSIS-;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che, per la peculiarità della fattispecie e in particolare in ragione della non illiceità della condotta da ultimo contestata, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.