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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 9072/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9072/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 27/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 20/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 16/01/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e da erbale di udienza del
14/11/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 16/01/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
20/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione con il Per_1
padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e stare con la figlia ,- il mercoledì pomeriggio dalle 19.00 Per_1
alle 21.00 nonché week-end alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.30;- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio;
- tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 24/12 al 30/12) o di Capodanno (dal 31/12 al 06/01);- tre giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
.• Prevedere quale contributo per il mantenimento per la somma di € 450,00 da versarsi alla signora Per_1 Pt_1
entro il giorno 5 del mese 2 a far data dal mese di dicembre 2024, con rivalutazione Istat a decorrere da dicembre 2025.
• Stabilire che l'Assegno unico universale sia incassato interamente dalla signora con rinuncia del signor Pt_1 Parte_2
a percepire la sua quota parte.
• Disporre che le spese straordinarie per siano suddivise al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese di Per_1
equitazione, per le quali il sig. contribuirà per il 20% con individuazione delle spese straordinarie sulla base del Parte_2
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e/o giustificante le stesse, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa. • Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Stra (VE) via A. Pertile n. 93 - piano terra e piano primo, catastalmente censita al Catasto Fabbricati Fg. 5, particella 532 sub 10 e sub 12, con relativi garage, alla signora Parte_1
Il sig. avrà la possibilità di utilizzare la cantina posta al piano terra per ivi depositare materiale e
[...] Parte_2
documenti; alla stessa cantina potrà solo personalmente accedere, previa comunicazione alla signora attraverso il Pt_1
garage dell'abitazione, passando per i locali lavanderia.
• La signora si impegna a rilasciare la casa coniugale al fine di poter procedere con la vendita della stessa, entro e Pt_1
non oltre il 30 giugno 2026; i coniugi s'impegnano a mettere in vendita la casa con contratto definitivo di vendita da stipularsi a partire dal 30.6.2026 o prima, qualora la signora rilasciasse l'immobile in epoca precedente. I coniugi Pt_1
s'impegnano, qualora si trovasse un acquirente, a stipulare, medio tempore, un preliminare di compravendita.
• Le parti, venduta la casa, provvederanno contestualmente ad estinguere il mutuo sulla stessa gravante e il finanziamento contratto in comune con Intesa S. Paolo.
• Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/06/2005 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Legnaro (PD), al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2005; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 9072/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 9072/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 27/05/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 20/05/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 16/01/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e da erbale di udienza del
14/11/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 16/01/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 27/05/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
20/05/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione con il Per_1
padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e stare con la figlia ,- il mercoledì pomeriggio dalle 19.00 Per_1
alle 21.00 nonché week-end alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.30;- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio;
- tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 24/12 al 30/12) o di Capodanno (dal 31/12 al 06/01);- tre giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
.• Prevedere quale contributo per il mantenimento per la somma di € 450,00 da versarsi alla signora Per_1 Pt_1
entro il giorno 5 del mese 2 a far data dal mese di dicembre 2024, con rivalutazione Istat a decorrere da dicembre 2025.
• Stabilire che l'Assegno unico universale sia incassato interamente dalla signora con rinuncia del signor Pt_1 Parte_2
a percepire la sua quota parte.
• Disporre che le spese straordinarie per siano suddivise al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese di Per_1
equitazione, per le quali il sig. contribuirà per il 20% con individuazione delle spese straordinarie sulla base del Parte_2
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e/o giustificante le stesse, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa. • Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Stra (VE) via A. Pertile n. 93 - piano terra e piano primo, catastalmente censita al Catasto Fabbricati Fg. 5, particella 532 sub 10 e sub 12, con relativi garage, alla signora Parte_1
Il sig. avrà la possibilità di utilizzare la cantina posta al piano terra per ivi depositare materiale e
[...] Parte_2
documenti; alla stessa cantina potrà solo personalmente accedere, previa comunicazione alla signora attraverso il Pt_1
garage dell'abitazione, passando per i locali lavanderia.
• La signora si impegna a rilasciare la casa coniugale al fine di poter procedere con la vendita della stessa, entro e Pt_1
non oltre il 30 giugno 2026; i coniugi s'impegnano a mettere in vendita la casa con contratto definitivo di vendita da stipularsi a partire dal 30.6.2026 o prima, qualora la signora rilasciasse l'immobile in epoca precedente. I coniugi Pt_1
s'impegnano, qualora si trovasse un acquirente, a stipulare, medio tempore, un preliminare di compravendita.
• Le parti, venduta la casa, provvederanno contestualmente ad estinguere il mutuo sulla stessa gravante e il finanziamento contratto in comune con Intesa S. Paolo.
• Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/06/2005 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Legnaro (PD), al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2005; - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca