TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
MA TA TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Podgora n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12 febbraio 1994; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecco al n. 20, parte II, serie A, anno 1994; ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)La Signora in seguito alla vendita della casa familiare si è trasferita con i figli e in Pt_2 Per_1 Per_2
Monza, Monza in Via Della Blandoria 18
3) I figli e , ormai maggiorenni, godranno della più ampia libertà nelle modalità di Per_1 Per_2 frequentazione con entrambi i genitori, nel rispetto delle loro esigenze e volontà.
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 Pt_2 somma di € 400,00 (quattrocento/00) per ciascuno dei figli, e , finché entrambi Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso l'abitazione materna. Una volta che il figlio avrà lasciato l'abitazione Per_1 materna o raggiunto l'indipendenza economica, il signor verserà € 500,00 (cinquecento/00) Parte_1 per il solo mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Dette Per_2 somme saranno versate anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita.
5) Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, gli esborsi per le spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" del Tribunale di Milano, purché previamente concordate e documentate.
6) Le parti danno atto di aver già definito in sede di separazione tutte le condizioni patrimoniali e di aver già provveduto alla suddivisione di ogni altro bene comune.
7) Le parti dichiarano di essere indipendenti e non avere null'altro a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per gli obblighi di mantenimento sopra indicati. Le stesse confermano di aver già regolato ogni altra questione relativa ai rapporti patrimoniali ed economici sorti durante il matrimonio.
8) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.2.1994 a Parte_1 Parte_2
Lecco;
- Dall'unione sono nati in data 17.6.1996, in data 14.4.1998 e in data 14.6.2004. Per_3 Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (25.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.4.1998 e , 14.6.2004, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 16.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Lecco in data 12.2.1994 (Atto n. 6, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Lecco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lecco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
LA ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
MA TA TI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Podgora n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 12 febbraio 1994; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecco al n. 20, parte II, serie A, anno 1994; ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)La Signora in seguito alla vendita della casa familiare si è trasferita con i figli e in Pt_2 Per_1 Per_2
Monza, Monza in Via Della Blandoria 18
3) I figli e , ormai maggiorenni, godranno della più ampia libertà nelle modalità di Per_1 Per_2 frequentazione con entrambi i genitori, nel rispetto delle loro esigenze e volontà.
4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 Pt_2 somma di € 400,00 (quattrocento/00) per ciascuno dei figli, e , finché entrambi Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso l'abitazione materna. Una volta che il figlio avrà lasciato l'abitazione Per_1 materna o raggiunto l'indipendenza economica, il signor verserà € 500,00 (cinquecento/00) Parte_1 per il solo mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Dette Per_2 somme saranno versate anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita.
5) Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, gli esborsi per le spese straordinarie relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" del Tribunale di Milano, purché previamente concordate e documentate.
6) Le parti danno atto di aver già definito in sede di separazione tutte le condizioni patrimoniali e di aver già provveduto alla suddivisione di ogni altro bene comune.
7) Le parti dichiarano di essere indipendenti e non avere null'altro a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per gli obblighi di mantenimento sopra indicati. Le stesse confermano di aver già regolato ogni altra questione relativa ai rapporti patrimoniali ed economici sorti durante il matrimonio.
8) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.2.1994 a Parte_1 Parte_2
Lecco;
- Dall'unione sono nati in data 17.6.1996, in data 14.4.1998 e in data 14.6.2004. Per_3 Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (25.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.4.1998 e , 14.6.2004, maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 16.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Lecco in data 12.2.1994 (Atto n. 6, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Lecco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lecco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
LA ON
pagina 4 di 4