TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 555/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
CP_2
Controparte_3
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasquale Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. CP_3
Rossini n. 22, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
[...]
Controparte_4
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di citazione notificato in data 13.1.2023, l' ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 1680/2022 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 1.3-13.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 4360/2021, notificata in data 19.12.2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo n. 0007881/2013, relativo alla CP_2
cartella di pagamento n. 07120130099603513 000, ente impositore Controparte_3
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure, ravvisata la fondatezza della eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda e condannava le parti convenute (ente impositore e quello della riscossione) al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in I grado, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le parti appellate, sebbene ritualmente convenute in giudizio (cfr. note di deposito del 27.11.2023 e
6.12.2023), non si sono costituite.
Il procedimento, acquisito il fascicolo d'Ufficio del giudizio di I grado, è stato rinviato alla udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della CP_2 Controparte_3
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
La giurisprudenza nel contemperare tale previsione con quella di cui all'art. 325 c.p.c. (che fissa in trenta giorni dalla notificazione della sentenza il termine per proporre l'appello), ha chiarito che la decadenza dell'impugnazione si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, è inammissibile l'impugnazione proposta nel termine breve dalla notificazione della decisione ma oltre il termine lungo dalla sua pubblicazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/10/2005, n.20912; Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5953).
Il disposto normativo sopra richiamato può essere derogato solo dall'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, regolato dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 792, recentemente modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014
n. 162, e dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, a tenore del quale il decorso dei termini processuali
è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
In punto di diritto, deve ritenersi principio consolidato nell'ordinamento processuale, che ai sensi dell'art. 92 del RD n. 12 del 1941, “… la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per
3 impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile.” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/01/2012,
n. 171, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. III, 02/03/2010, n. 4942).
Anche più di recente, la Suprema Corte ha affermato: “… Va pertanto confermato l'altrettanto consolidato orientamento per cui ai giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c., non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del
11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv.
597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non vi sono dubbi, in definitiva, che il regime della sospensione feriale dei termini processuali, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, e diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, che sostanzialmente ribadisce la propria tesi anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis
c.p.c., comma 2, non sia applicabile alla fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, proposti ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c., e/o art. 619 c.p.c., e, in particolare, non sia applicabile ai termini per le impugnazioni. …” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 3,
Ord., (ud. 27/02/2020) 21-07-2020, n. 15439).
Trattasi di un orientamento consolidato, pacificamente estensibile all'intero procedimento giudiziale avente ad oggetto una opposizione all'esecuzione, in ogni suo ordine e grado e quindi anche in sede di appello (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2019) 18-06-2020, n. 11780 ove si legge: “… l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile”; ed ancora, più di recente, si veda in motivazione Cassazione civile sez. VI, 15/12/2022, (ud. 12/10/2022, dep. 15/12/2022), n. 36722).
4 Nel caso di specie, dal tenore della motivazione svolta, si ricava che il GdP inquadrava la domanda nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.. Ebbene, la parte appellante nella interposizione del gravame ha erroneamente tenuto conto del periodo di sospensione feriale: a fronte della sentenza depositata in data 13.6.2022, l'appello veniva notificato in data 13.1.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio dei sei mesi, che andava a scadere il 13.12.2022.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame.
Per ciò che concerne le spese di lite, alcuna statuizione va adottata sul punto, stante la contumacia delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 555/2023, avverso la sentenza n. 1680/2022 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 1.3-13.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 4360/2021, notificata in data 19.12.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e della CP_2 Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 14.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 555/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
CP_2
Controparte_3
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasquale Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. CP_3
Rossini n. 22, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
[...]
Controparte_4
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di citazione notificato in data 13.1.2023, l' ha Controparte_1
impugnato la sentenza n. 1680/2022 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 1.3-13.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 4360/2021, notificata in data 19.12.2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo n. 0007881/2013, relativo alla CP_2
cartella di pagamento n. 07120130099603513 000, ente impositore Controparte_3
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure, ravvisata la fondatezza della eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda e condannava le parti convenute (ente impositore e quello della riscossione) al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta in I grado, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le parti appellate, sebbene ritualmente convenute in giudizio (cfr. note di deposito del 27.11.2023 e
6.12.2023), non si sono costituite.
Il procedimento, acquisito il fascicolo d'Ufficio del giudizio di I grado, è stato rinviato alla udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e della CP_2 Controparte_3
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
La giurisprudenza nel contemperare tale previsione con quella di cui all'art. 325 c.p.c. (che fissa in trenta giorni dalla notificazione della sentenza il termine per proporre l'appello), ha chiarito che la decadenza dell'impugnazione si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, è inammissibile l'impugnazione proposta nel termine breve dalla notificazione della decisione ma oltre il termine lungo dalla sua pubblicazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
27/10/2005, n.20912; Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, n.5953).
Il disposto normativo sopra richiamato può essere derogato solo dall'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, regolato dall'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 792, recentemente modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014
n. 162, e dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, a tenore del quale il decorso dei termini processuali
è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
In punto di diritto, deve ritenersi principio consolidato nell'ordinamento processuale, che ai sensi dell'art. 92 del RD n. 12 del 1941, “… la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per
3 impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile.” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/01/2012,
n. 171, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. III, 02/03/2010, n. 4942).
Anche più di recente, la Suprema Corte ha affermato: “… Va pertanto confermato l'altrettanto consolidato orientamento per cui ai giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c., non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del
11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv.
597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non vi sono dubbi, in definitiva, che il regime della sospensione feriale dei termini processuali, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, e diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, che sostanzialmente ribadisce la propria tesi anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis
c.p.c., comma 2, non sia applicabile alla fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, proposti ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c., e/o art. 619 c.p.c., e, in particolare, non sia applicabile ai termini per le impugnazioni. …” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 3,
Ord., (ud. 27/02/2020) 21-07-2020, n. 15439).
Trattasi di un orientamento consolidato, pacificamente estensibile all'intero procedimento giudiziale avente ad oggetto una opposizione all'esecuzione, in ogni suo ordine e grado e quindi anche in sede di appello (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2019) 18-06-2020, n. 11780 ove si legge: “… l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile”; ed ancora, più di recente, si veda in motivazione Cassazione civile sez. VI, 15/12/2022, (ud. 12/10/2022, dep. 15/12/2022), n. 36722).
4 Nel caso di specie, dal tenore della motivazione svolta, si ricava che il GdP inquadrava la domanda nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.. Ebbene, la parte appellante nella interposizione del gravame ha erroneamente tenuto conto del periodo di sospensione feriale: a fronte della sentenza depositata in data 13.6.2022, l'appello veniva notificato in data 13.1.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio dei sei mesi, che andava a scadere il 13.12.2022.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame.
Per ciò che concerne le spese di lite, alcuna statuizione va adottata sul punto, stante la contumacia delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 555/2023, avverso la sentenza n. 1680/2022 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni il 1.3-13.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 4360/2021, notificata in data 19.12.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e della CP_2 Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 14.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5