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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2550/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Mirra, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario Mirra, in Calvi (BN), alla via Mirra Piano Colonna n. 13
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bonavita, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024, esponeva che: 1) in data Parte_1
20/08/2011, contraeva matrimonio concordatario con e che, successivamente, CP_1
nasceva il figlio ancora minorenne;
2) a causa di una serie di circostanze che Per_1
1 rendevano intollerabile la vita in comune, decideva insieme alla moglie di separarsi consensualmente, secondo quanto concordato nel verbale di udienza celebrata nell'ambito del relativo procedimento in data 11.01.2023 e con la sentenza n. 782/2023 resa dal Tribunale di
Benevento all'esito di detta procedura;
3) in seguito, i coniugi non si riconciliavano.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle CP_1
stesse condizioni di cui alla separazione consensuale.
In data 10/11/2024, si costituiva la resistente, la quale deduceva che “[…] è vero che dalla pronuncia di separazione effettivamente tra le parti non si è più ricostituita alcuna unione coniugale, e, pertanto, la sig.ra non si oppone alla richiesta avanzata dal CP_1
coniuge di pervenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n. 782/2023 emessa dal
Tribunale di Benevento”.
Tanto premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, aderiva alla domanda proposta da controparte.
All'udienza del 23/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un rinvio in trattazione scritta per poter depositare l'accordo intervenuto.
Successivamente, all'udienza del 20/02/2025, svoltasi in modalità cartolare a seguito dell'accoglimento della relativa richiesta congiunta, le parti si riportavano all'accordo depositato in atti e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2011 alle condizioni che di seguito si riportano:
“- il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre, fermo restando che la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- il padre e i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che questi ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni educativi e previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni facendosi carico di prelevarlo dalla sua abitazione e di riaccompagnarlo al termine della visita;
in ogni caso: - due giorni infrasettimanali, e precisamente il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori, dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando il padre provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
2 - a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, avendo cura di prelevarlo ed accompagnarlo presso l'abitazione in cui vive con la madre;
- ad anni alterni,
i giorni 24, 25, 26 dicembre e 31 dicembre e 1 e 2 gennaio di ciascun anno sempre nel rispetto dei medesimi orari;
- sempre ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in
Albis; - nel periodo estivo per 15 giorni continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
- per le ricorrenze relative ai compleanni e onomastici dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per tutte le altre ricorrenze i coniugi si impegneranno a comunicarlo tempestivamente e trovare un accordo.
- continuerà a corrispondere un assegno mensile di € 200,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio, da versare entro il 5 di ogni mese a automaticamente CP_1 adeguati di anno in anno all'indice ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per il medesimo figlio, preventivamente concordate e debitamente documentate.
- continuerà a pagare le rate del mutuo acceso presso la Unicredit Banca Parte_1
pari ad € 350,00 mensili e dichiara di aver provveduto ad estinguere il pagamento del prestito personale intestato a . CP_1
- rinuncia a richiedere al sig. gli arretrati relativi CP_1 Parte_1 all'assegno di mantenimento, pari a circa € 4.000,00.
- si impegna ad intestare l'immobile di sua proprietà al minore Parte_1 Per_1
- Entrambi le parti chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella dell'11.01.2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie e norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri
3 di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e c.f. Pt_1 C.F._1 CP_1
(atto n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2011);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Paduli (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2550/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Mirra, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario Mirra, in Calvi (BN), alla via Mirra Piano Colonna n. 13
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bonavita, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024, esponeva che: 1) in data Parte_1
20/08/2011, contraeva matrimonio concordatario con e che, successivamente, CP_1
nasceva il figlio ancora minorenne;
2) a causa di una serie di circostanze che Per_1
1 rendevano intollerabile la vita in comune, decideva insieme alla moglie di separarsi consensualmente, secondo quanto concordato nel verbale di udienza celebrata nell'ambito del relativo procedimento in data 11.01.2023 e con la sentenza n. 782/2023 resa dal Tribunale di
Benevento all'esito di detta procedura;
3) in seguito, i coniugi non si riconciliavano.
Tanto premesso, il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle CP_1
stesse condizioni di cui alla separazione consensuale.
In data 10/11/2024, si costituiva la resistente, la quale deduceva che “[…] è vero che dalla pronuncia di separazione effettivamente tra le parti non si è più ricostituita alcuna unione coniugale, e, pertanto, la sig.ra non si oppone alla richiesta avanzata dal CP_1
coniuge di pervenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale n. 782/2023 emessa dal
Tribunale di Benevento”.
Tanto premesso, la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, aderiva alla domanda proposta da controparte.
All'udienza del 23/01/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un rinvio in trattazione scritta per poter depositare l'accordo intervenuto.
Successivamente, all'udienza del 20/02/2025, svoltasi in modalità cartolare a seguito dell'accoglimento della relativa richiesta congiunta, le parti si riportavano all'accordo depositato in atti e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2011 alle condizioni che di seguito si riportano:
“- il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre, fermo restando che la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- il padre e i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che questi ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni educativi e previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni facendosi carico di prelevarlo dalla sua abitazione e di riaccompagnarlo al termine della visita;
in ogni caso: - due giorni infrasettimanali, e precisamente il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori, dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva quando il padre provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
2 - a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, avendo cura di prelevarlo ed accompagnarlo presso l'abitazione in cui vive con la madre;
- ad anni alterni,
i giorni 24, 25, 26 dicembre e 31 dicembre e 1 e 2 gennaio di ciascun anno sempre nel rispetto dei medesimi orari;
- sempre ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in
Albis; - nel periodo estivo per 15 giorni continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
- per le ricorrenze relative ai compleanni e onomastici dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- per tutte le altre ricorrenze i coniugi si impegneranno a comunicarlo tempestivamente e trovare un accordo.
- continuerà a corrispondere un assegno mensile di € 200,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio, da versare entro il 5 di ogni mese a automaticamente CP_1 adeguati di anno in anno all'indice ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per il medesimo figlio, preventivamente concordate e debitamente documentate.
- continuerà a pagare le rate del mutuo acceso presso la Unicredit Banca Parte_1
pari ad € 350,00 mensili e dichiara di aver provveduto ad estinguere il pagamento del prestito personale intestato a . CP_1
- rinuncia a richiedere al sig. gli arretrati relativi CP_1 Parte_1 all'assegno di mantenimento, pari a circa € 4.000,00.
- si impegna ad intestare l'immobile di sua proprietà al minore Parte_1 Per_1
- Entrambi le parti chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella dell'11.01.2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie e norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri
3 di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e c.f. Pt_1 C.F._1 CP_1
(atto n. 9, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2011);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Paduli (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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