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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4022/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
Parte_1 codice fiscale ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_1 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Nicola
AN e PI UC
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 24.04.2025, ha impugnato gli avvisi di addebito n. 593
2025 00000847 42 000 e n. 593 2025 00000852 47 000, notificati in data 19.03.2025. Ha premesso che essa svolge esclusivamente attività di “agenzia di assicurazioni”, ed ha precisato che le somme richieste con gli avvisi di addebito impugnati afferiscono agli sgravi contributivi, cosiddetta decontribuzione sud, dalla stessa goduti, per il periodo da marzo 2021 a febbraio 2024. Ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' in quanto fondata su un errata interpretazione CP_1 della disciplina europea.
A tal fine ha richiamato l'art. 27 dal D.L. 104/2020 che ha introdotto la decontribuzione sud. Detta norma riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Ha, quindi evidenziato come la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud”, non preveda alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro
Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 della Commissione europea.
Ha, inoltre, richiamato, all'art. 1, comma 161 L. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha esteso la c.d. Decontribuzione Sud fino al 2029, rilevando che anche detta normativa, così come l'art. 27 sopracitato, non prevede alcuna esclusione limitandosi a stabilire all'art. 1, comma 164, che l'agevolazione in commento “è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020. Ha quindi rappresentato che CP_ l' ha escluso gli agenti di assicurazione dai benefici previsti dalla “Decontribuzione Sud”, sulla scorta della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. In particolare nell'interpretare e dare attuazione alla sopracitata norma la circolare n. 33 del 22.02.2021 , al punto 2, precisa che “per CP_1 effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”, statuendo, nella nota 1 della stessa circolare, che le attività escluse dalla possibilità di accedere al beneficio in oggetto sono quelle indicate nella classificazione
NACE al settore “K” attività finanziarie e assicurative) al quale fanno riferimento anche le Agenzie di assicurazione. Precisa che l'esclusione operata dall' , si fonda sul presupposto che la CP_1
Commissione Europea, autorizzando “Decontribuzione Sud”, abbia automaticamente escluso le aziende del “settore finanziario”. Da tale definizione, genericamente utilizzata dalla Commissione,
l'interpretazione fornita dall' per cui l'individuazione dei soggetti esclusi vada effettuata sulla CP_1 base delle classificazioni definite a fini statistici che, appunto, nella sezione K, Parte_2 ricomprendono le divisioni 64, 65 e 66.
Ritiene, la ricorrente, che l'estromissione degli agenti di assicurazione dalle misure agevolative previste dalla “Decontribuzione Sud” – dovuta a un'indebita confusione tra agenti e Compagnie assicurative è da ritenersi illogica, oltre che iniqua. Ha quindi rilevato che le agenzie di assicurazione non possono in alcun modo essere assimilate, in base a criteri dimensionali e reddituali, ad istituti finanziari, bancari e assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione ATECO
e NACE. Assume, inoltre, che scriminare le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI
(ammesse invece al beneficio) rappresenterebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.) e che la mancata ammissione delle agenzie di assicurazione sarebbe fortemente discriminatoria e non permetterebbe agli agenti, che sono di fatto piccole imprese operanti sul territorio, di svolgere la propria attività in condizione di parità rispetto agli altri attori che ricercano personale nei territori svantaggiati individuati dalla citata normativa. Ha rappresentato che equiparare le agenzie di assicurazione alle imprese del settore agricolo ed ai lavoratori domestici, in termini di esclusioni dal beneficio decontributivo, non appare equo, in quanto i primi hanno usufruito di appositi aiuti di stato diversi da quelli in oggetto, mentre i secondi non rientrano nell'ambito operativo della decontribuzione, non essendo datori di lavoro. Ritiene illegittimità degli avvisi di addebito impugnati anche alla luce dei precedenti aiuti di Stato riconosciuti e concessi alla categoria degli agenti assicurativi. Ha, infine, eccepito l'illegittimità della condotta dell' , che dapprima CP_1 ha consentito di godere dell'agevolazione e poi ha richiesto le agevolazioni fruite. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito opposti sospendere il giudizio in attesa di provvedimenti da parte delle Istituzioni
Europee. Nel merito ha chiesto accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulli e/o inefficaci gli opposti avvisi di addebito, in quanto del tutto illegittimi;
accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con gli avvisi di per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci. In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma sia pure parziale degli avvisi di addebito impugnati, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste: fino a giugno 2021 in quanto la misura agevolativa
[...]
non escludeva gli agenti di assicurazione dalla platea dei soggetti che ne Controparte_2 potevano usufruire, atteso che, la comunicazione C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework) non sembra annoverare il comparto assicurativo (agenti, subagenti, broker ecc. …); da gennaio 2022 fino ad agosto 2024, atteso che nelle decisioni relative alla prosecuzione della misura agevolativa c.d. Decontribuzione Sud, autorizzata in base al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, mediante la Decisione C(2022) 4499 del 24.06.2022 non si parla più di settore finanziario in generale e non vi è alcun riferimento al codice statistico NACE K. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma sia pure parziale dell'avviso di addebito impugnato, accertare e dichiarare la condotta colposa dell' e, per l'effetto: . ridurre la pretesa impositiva CP_1 nella misura pari all'importo indicato in corrispondenza del mese di febbraio 2021 all'interno dell'avviso di addebito, avendo dovuto l' , dal mese successivo, non consentire più all'agente di CP_1 usufruire del beneficio;
ridurre la pretesa impositiva nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con esclusione di interessi e sanzioni;
7) sempre in via subordinata e ove se ne ravvisi la opportunità, si chiede volersi disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea onde potersi esprimere sulla interpretazione da darsi sulle decisioni della Commissione Europea e, quindi, per un'interpretazione delle normative sugli aiuti di Stato in commento, previa sospensione, nelle more, del giudizio;
8) condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano distrattari
Si è costituito, con memorie depositate il 03.11.2025, l' che ha puntualmente contestato le CP_1 eccezioni del ricorrente. Ha dedotto la legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' stante CP_1
l'insussistenza nella specie dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito opposti e rigettare ogni avversa domanda, anche risarcitoria. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito opposti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 25.11.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2 Il ricorso è infondato e non può quindi trovare.
Occorre in primo luogo verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, avvenuta 19.03.2025, e alla data di deposito del ricorso
24.04.2025, si deve ritenere che l'opposizione al ruolo è stata tempestivamente proposta.
Nella specie gli avvisi di addebito opposti attengono al recupero delle somme indebitamente fruite dalla parte ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivo articolo 1, commi da
161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) - c.d. decontribuzione sud.
Si premette che fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per godere del beneficio contributivo grava sul ricorrente. Ciò posto parte ricorrente ritiene che l'art. 27 del d.l. 104/2020 e la successiva normativa che ha esteso l'applicazione dell'agevolazione in oggetto fino al 2029, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma che detta esclusione CP_ scaturisce dall'interpretazione operata dall' sulla base del richiamo operato alla “Comunicazione
CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”. CP_ L' ha contestato gli assunti di parte ricorrente e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul punto il Giudicante richiama quanto già statuito da codesto Tribunale in casi analoghi (sentenze:
N. 4278/2025, pubblicata il 28/11/2025, resa nel proc N.6319/2025RG; N. 3233/2025, pubblicata il
12/09/2025, resa nel proc. N. 3202/2025 R.G.; N. 3862/2025 pubblicata il 28/10/2025, resa nel proc.
N. 4991/2025RG)
“ Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” –
Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al riguardo sostenendo CP_1 che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti
PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.22.01 ed un codice NACE 66.22, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto
l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata”.
Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che l'attività della ricorrente, come è dato evincere dalle visure camerali prodotte da entrambe le parti, rientra nel codice ATECO 66.22.02, pertanto la domanda di accertamento negativo del credito deve essere rigettata, essendo, allo stato della normativa e degli atti fondata la pretesa restitutoria avanzata dall' . CP_1
Quanto alla lettera della Commissione UE dell'11/02/2025 in risposta alla lettera delle Associazioni di categoria del 25/11/2024 (all. 27 fasc. parte ricorrente), si rileva che la commissione se da una parte da atto che «il settore finanziario, e in particolare le PMI del settore, non sono escluse dal beneficio degli aiuti di Stato», dall'altro precisa che «Il settore finanziario è stato escluso dal beneficio di alcune possibilità di ricevere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato
COVID19 adottato dalla Commissione nel 2020» e che «Il motivo di tale esclusione è l'esistenza di una disciplina degli aiuti di Stato specifica per le istituzioni finanziarie». Solo con riferimento alla crisi in Ucraina la lettera chiarisce che «il settore finanziario non è stato escluso dai benefici Quadro di riferimento temporaneo per la crisi in Ucraina adottato dalla Commissione nel 2022» e che
«L'esclusione di questo settore dalle misure nazionali di aiuto di Stato menzionate nella vostra lettera deriva da una scelta delle autorità italiane che non è stata imposta dalle norme UE sugli aiuti di Stato».
Va precisato che si tratta, però, di aiuti relativi al conflitto in Ucraina e che non riguardano quelli oggetto di causa che, invece, concernono gli aiuti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, per i quali la Commissione ha confermato, nella lettera citata, l'esclusione dai relativi benefici
(tra i quali la c.d. “decontribuzione sud”) CP_ Quanto all'asserita responsabilità dell' va condiviso quanto dedotto nella memoria di costituzione dall' per cui l'originario accoglimento di istanze sulla scorta di quanto dichiarato dalle stesse CP_1 società tenute a conoscere le agevolazioni di cui intendono fruire e le relative disposizioni di legge regolatrici delle stesse, non preclude affatto all'istituto di effettuare i necessari controlli, con tutto ciò che da questi ne discende. Si osserva inoltre che le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l'esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinano gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione (Cass.
n. 6756 del 2012).
Per quanto sopra esposto l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Quanto alle spese di lite si ritiene che la natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4022/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania 20 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4022/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
Parte_1 codice fiscale ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa,
[...] P.IVA_1 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Nicola
AN e PI UC
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, con ricorso depositato il 24.04.2025, ha impugnato gli avvisi di addebito n. 593
2025 00000847 42 000 e n. 593 2025 00000852 47 000, notificati in data 19.03.2025. Ha premesso che essa svolge esclusivamente attività di “agenzia di assicurazioni”, ed ha precisato che le somme richieste con gli avvisi di addebito impugnati afferiscono agli sgravi contributivi, cosiddetta decontribuzione sud, dalla stessa goduti, per il periodo da marzo 2021 a febbraio 2024. Ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall' in quanto fondata su un errata interpretazione CP_1 della disciplina europea.
A tal fine ha richiamato l'art. 27 dal D.L. 104/2020 che ha introdotto la decontribuzione sud. Detta norma riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Ha, quindi evidenziato come la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud”, non preveda alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro
Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 della Commissione europea.
Ha, inoltre, richiamato, all'art. 1, comma 161 L. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha esteso la c.d. Decontribuzione Sud fino al 2029, rilevando che anche detta normativa, così come l'art. 27 sopracitato, non prevede alcuna esclusione limitandosi a stabilire all'art. 1, comma 164, che l'agevolazione in commento “è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020. Ha quindi rappresentato che CP_ l' ha escluso gli agenti di assicurazione dai benefici previsti dalla “Decontribuzione Sud”, sulla scorta della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. In particolare nell'interpretare e dare attuazione alla sopracitata norma la circolare n. 33 del 22.02.2021 , al punto 2, precisa che “per CP_1 effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”, statuendo, nella nota 1 della stessa circolare, che le attività escluse dalla possibilità di accedere al beneficio in oggetto sono quelle indicate nella classificazione
NACE al settore “K” attività finanziarie e assicurative) al quale fanno riferimento anche le Agenzie di assicurazione. Precisa che l'esclusione operata dall' , si fonda sul presupposto che la CP_1
Commissione Europea, autorizzando “Decontribuzione Sud”, abbia automaticamente escluso le aziende del “settore finanziario”. Da tale definizione, genericamente utilizzata dalla Commissione,
l'interpretazione fornita dall' per cui l'individuazione dei soggetti esclusi vada effettuata sulla CP_1 base delle classificazioni definite a fini statistici che, appunto, nella sezione K, Parte_2 ricomprendono le divisioni 64, 65 e 66.
Ritiene, la ricorrente, che l'estromissione degli agenti di assicurazione dalle misure agevolative previste dalla “Decontribuzione Sud” – dovuta a un'indebita confusione tra agenti e Compagnie assicurative è da ritenersi illogica, oltre che iniqua. Ha quindi rilevato che le agenzie di assicurazione non possono in alcun modo essere assimilate, in base a criteri dimensionali e reddituali, ad istituti finanziari, bancari e assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione ATECO
e NACE. Assume, inoltre, che scriminare le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI
(ammesse invece al beneficio) rappresenterebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.) e che la mancata ammissione delle agenzie di assicurazione sarebbe fortemente discriminatoria e non permetterebbe agli agenti, che sono di fatto piccole imprese operanti sul territorio, di svolgere la propria attività in condizione di parità rispetto agli altri attori che ricercano personale nei territori svantaggiati individuati dalla citata normativa. Ha rappresentato che equiparare le agenzie di assicurazione alle imprese del settore agricolo ed ai lavoratori domestici, in termini di esclusioni dal beneficio decontributivo, non appare equo, in quanto i primi hanno usufruito di appositi aiuti di stato diversi da quelli in oggetto, mentre i secondi non rientrano nell'ambito operativo della decontribuzione, non essendo datori di lavoro. Ritiene illegittimità degli avvisi di addebito impugnati anche alla luce dei precedenti aiuti di Stato riconosciuti e concessi alla categoria degli agenti assicurativi. Ha, infine, eccepito l'illegittimità della condotta dell' , che dapprima CP_1 ha consentito di godere dell'agevolazione e poi ha richiesto le agevolazioni fruite. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli impugnati avvisi di addebito opposti sospendere il giudizio in attesa di provvedimenti da parte delle Istituzioni
Europee. Nel merito ha chiesto accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulli e/o inefficaci gli opposti avvisi di addebito, in quanto del tutto illegittimi;
accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con gli avvisi di per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci. In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma sia pure parziale degli avvisi di addebito impugnati, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste: fino a giugno 2021 in quanto la misura agevolativa
[...]
non escludeva gli agenti di assicurazione dalla platea dei soggetti che ne Controparte_2 potevano usufruire, atteso che, la comunicazione C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework) non sembra annoverare il comparto assicurativo (agenti, subagenti, broker ecc. …); da gennaio 2022 fino ad agosto 2024, atteso che nelle decisioni relative alla prosecuzione della misura agevolativa c.d. Decontribuzione Sud, autorizzata in base al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, mediante la Decisione C(2022) 4499 del 24.06.2022 non si parla più di settore finanziario in generale e non vi è alcun riferimento al codice statistico NACE K. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma sia pure parziale dell'avviso di addebito impugnato, accertare e dichiarare la condotta colposa dell' e, per l'effetto: . ridurre la pretesa impositiva CP_1 nella misura pari all'importo indicato in corrispondenza del mese di febbraio 2021 all'interno dell'avviso di addebito, avendo dovuto l' , dal mese successivo, non consentire più all'agente di CP_1 usufruire del beneficio;
ridurre la pretesa impositiva nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con esclusione di interessi e sanzioni;
7) sempre in via subordinata e ove se ne ravvisi la opportunità, si chiede volersi disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea onde potersi esprimere sulla interpretazione da darsi sulle decisioni della Commissione Europea e, quindi, per un'interpretazione delle normative sugli aiuti di Stato in commento, previa sospensione, nelle more, del giudizio;
8) condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano distrattari
Si è costituito, con memorie depositate il 03.11.2025, l' che ha puntualmente contestato le CP_1 eccezioni del ricorrente. Ha dedotto la legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' stante CP_1
l'insussistenza nella specie dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito opposti e rigettare ogni avversa domanda, anche risarcitoria. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito opposti, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento del 25.11.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2 Il ricorso è infondato e non può quindi trovare.
Occorre in primo luogo verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, avvenuta 19.03.2025, e alla data di deposito del ricorso
24.04.2025, si deve ritenere che l'opposizione al ruolo è stata tempestivamente proposta.
Nella specie gli avvisi di addebito opposti attengono al recupero delle somme indebitamente fruite dalla parte ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivo articolo 1, commi da
161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) - c.d. decontribuzione sud.
Si premette che fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti per godere del beneficio contributivo grava sul ricorrente. Ciò posto parte ricorrente ritiene che l'art. 27 del d.l. 104/2020 e la successiva normativa che ha esteso l'applicazione dell'agevolazione in oggetto fino al 2029, non ha previsto l'esclusione delle imprese esercenti attività di agenzia assicurative dagli aiuti di Stato, ma che detta esclusione CP_ scaturisce dall'interpretazione operata dall' sulla base del richiamo operato alla “Comunicazione
CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”. CP_ L' ha contestato gli assunti di parte ricorrente e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul punto il Giudicante richiama quanto già statuito da codesto Tribunale in casi analoghi (sentenze:
N. 4278/2025, pubblicata il 28/11/2025, resa nel proc N.6319/2025RG; N. 3233/2025, pubblicata il
12/09/2025, resa nel proc. N. 3202/2025 R.G.; N. 3862/2025 pubblicata il 28/10/2025, resa nel proc.
N. 4991/2025RG)
“ Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”.
La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” –
Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.
In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.
Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al riguardo sostenendo CP_1 che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti
PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”.
Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".
Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.
Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.22.01 ed un codice NACE 66.22, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto
l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata”.
Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che l'attività della ricorrente, come è dato evincere dalle visure camerali prodotte da entrambe le parti, rientra nel codice ATECO 66.22.02, pertanto la domanda di accertamento negativo del credito deve essere rigettata, essendo, allo stato della normativa e degli atti fondata la pretesa restitutoria avanzata dall' . CP_1
Quanto alla lettera della Commissione UE dell'11/02/2025 in risposta alla lettera delle Associazioni di categoria del 25/11/2024 (all. 27 fasc. parte ricorrente), si rileva che la commissione se da una parte da atto che «il settore finanziario, e in particolare le PMI del settore, non sono escluse dal beneficio degli aiuti di Stato», dall'altro precisa che «Il settore finanziario è stato escluso dal beneficio di alcune possibilità di ricevere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato
COVID19 adottato dalla Commissione nel 2020» e che «Il motivo di tale esclusione è l'esistenza di una disciplina degli aiuti di Stato specifica per le istituzioni finanziarie». Solo con riferimento alla crisi in Ucraina la lettera chiarisce che «il settore finanziario non è stato escluso dai benefici Quadro di riferimento temporaneo per la crisi in Ucraina adottato dalla Commissione nel 2022» e che
«L'esclusione di questo settore dalle misure nazionali di aiuto di Stato menzionate nella vostra lettera deriva da una scelta delle autorità italiane che non è stata imposta dalle norme UE sugli aiuti di Stato».
Va precisato che si tratta, però, di aiuti relativi al conflitto in Ucraina e che non riguardano quelli oggetto di causa che, invece, concernono gli aiuti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, per i quali la Commissione ha confermato, nella lettera citata, l'esclusione dai relativi benefici
(tra i quali la c.d. “decontribuzione sud”) CP_ Quanto all'asserita responsabilità dell' va condiviso quanto dedotto nella memoria di costituzione dall' per cui l'originario accoglimento di istanze sulla scorta di quanto dichiarato dalle stesse CP_1 società tenute a conoscere le agevolazioni di cui intendono fruire e le relative disposizioni di legge regolatrici delle stesse, non preclude affatto all'istituto di effettuare i necessari controlli, con tutto ciò che da questi ne discende. Si osserva inoltre che le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l'esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinano gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione (Cass.
n. 6756 del 2012).
Per quanto sopra esposto l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Quanto alle spese di lite si ritiene che la natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4022/2025R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania 20 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi