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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3861/2023 r.g.
T R A
(nata a [...] il [...] e residente in [...]; c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. SC UC come da C.F._1 mandato in atti, attrice
E
(c.f.: , con sede in Casarano (LE), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti del Foro di Milano come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 01.12.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 05.05.2023, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - che il Controparte_1
12.10.2017, alle ore 22.00 circa, percorreva a piedi via Ricasoli in Casarano allorché, all'altezza del civico 8, era incappata in un dissesto del manto stradale (costituito da una buca coperta da materiale pubblicitario), rotolando con violenza in terra e battendovi contro con la spalla sinistra;
- che il 13.10.2017, per i persistenti dolori, si era sottoposta ad esame radiologico, dal quale era emersa la frattura del trochite omerale sinistro;
- che il
16.10.2017 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Casarano e successiva contenzione in tutore per 25 giorni s.c.; - che, dimessa dall'ospedale, si era sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione, a terapia antibiotica e fisioterapica ed era stata costretta ad interrompere temporaneamente la sua attività di fotografa professionista;
- che la sera del sinistro la pubblica illuminazione presente su via Ricasoli non era funzionante ed il dissesto non era segnalato, né delimitato;
- che la malattia si era protratta per giorni 34 di
I.T.T. e giorni 65 di I.T.P. al 50%, con postumi permanenti del 10%; - che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi, ex artt. 2051 o 2043 c.c., al quale Controparte_1 proprietario della strada, obbligato a custodirla e manutenerla o, comunque, tenuto ad evitare situazioni di pericolo invisibili e non prevedibili per gli utenti della stessa;
- che a nulla erano valse le richieste di risarcimento rivolte all'Ente con pec del 04.05.2018 e del
09.07.2021, né il successivo invito alla negoziazione assistita del 06.12.2021; concludeva chiedendo: a) accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la responsabilità del nella causazione del sinistro de quo; b) Controparte_1 conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni in favore di lei per le lesioni subite e le spese sostenute, per complessivi € 36.155,36 (di cui € 3.264,00 per giorni 34 di
I.T.T.; € 3.120,00 per giorni 65 di I.T.P. al 50%; € 21.254,00 per 10% di I.P., € 6.909,50 per danno morale ed € 1.607,86 per spese vive) o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata il 15.09.2023 si costituiva in giudizio il CP_1
che, puntualmente e specificamente contestato l'avverso dedotto e domandato,
[...] concludeva chiedendo: 1) in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, sia nell'an che nel quantum debeatur; 2) in subordine, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Parte_1 ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e accessori come per legge.
Depositate dalle parti le memorie e i documenti di cui all'art. 171ter c.p.c.: escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.09.2025, da trattarsi in forma cartolare, mercè note di trattazione scritta da depositarsi entro la medesima data;
all'esito, il Tribunale fissava l'udienza del
19.11.2025 per la discussione ex art.281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali.
Disposta la sostituzione del Giudice assegnatario, veniva fissata per il 01.12.2025 nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, nella quale il
Tribunale decideva la causa con la presente sentenza, dandone lettura in udienza dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta diligente del custode nella manutenzione della cosa pubblica gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno
(cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
Va ancora precisato che l'esclusione della responsabilità del custode, quando questi eccepisca la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile, ossia che sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata /cfr.
Cass, 25837/2017).
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.; da un lato, infatti, è pacifico che l'Amministrazione Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e sia obbligata per legge a curarne la manutenzione;
dall'altro, in giudizio è emerso che la caduta dell'attrice e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Ricasoli in Casarano, all'altezza del civico 8- di una buca sul manto stradale, non segnalata e non visibile (sia perché coperta da depliant pubblicitari, che per la riduzione dell'intensità luminosa dell'illuminazione pubblica per il risparmio energetico, ammessa dalla stessa
Amministrazione); buca in cui incappava mentre percorreva la strada a Parte_1
piedi, cadendo in terra per la perdita di equilibrio e battendo la spalla sinistra al suolo
(come dichiarato in giudizio dalla teste indifferente che, nell'occasione, si Testimone_1
trovava a poca distanza dall'attrice, assisteva alla sua caduta e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto eliminare la buca Controparte_1
presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei pedoni nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto il non ha dimostrato che il CP_1
dissesto in questione, presente sul manto stradale, si fosse determinato in epoca talmente recente rispetto all'incidente da non poter intervenire tempestivamente ed evitare pericolo per gli utenti della strada.
In giudizio parte convenuta non ha inoltre fornito prova della inevitabilità dell'evento (rientrando nel notorio che un pedone, ove incappi in una buca nella pavimentazione stradale, possa perdere l'equilibrio e cadere al suolo), né della sua non prevenibilità (sussistendo, di norma, la possibilità di ricoprire la buca con materiale inerte o, almeno, di segnalarla adeguatamente), né che l'attrice abbia concorso con la sua condotta a provocarla (atteso la idoneità delle calzature da ginnastica dalla stessa indossate nell'occorso e la mancata prova che ella conoscesse in precedenza lo stato dei luoghi e la esatta collocazione dei dissesti sul manto stradale e potesse evitarli anche in situazioni di scarsa luminosità).
Deve pertanto escludersi il comportamento colposo o quantomeno superficiale in capo all'attrice, in uno all'addebitabilità del sinistro -in tutto o in parte- alla stessa, verificatosi per un evento non prevedibile, né evitabile da con la diligenza Parte_1
normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto
L'occorso deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva all'Ente convenuto, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Ricasoli in
Casarano in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott.
nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in data 12.10.2017, in seguito alla caduta occorsale nell'abitato di Casarano, riportava trauma Parte_1
contusivo-distorsivo della spalla sinistra e la frattura scomposta del trochite omerale, causalmente correlata al dinamismo del sinistro;
- che ella veniva sottoposta, nei tempi e modi corretti, ad intervento chirurgico e si sottoponeva alle cure ed ai controlli specialistici post-operatori necessari;
- che la lesione esitava in una sindrome algo-disfunzionale caratterizzata da dolore articolare cronico e da limitazione funzionale antalgica dell'articolazione scapolo-omerale, verosimilmente secondari all'insorgere di una tendinopatia inserzionale post-traumatica e di un conflitto meccanico acromion–omerale
(sindrome da impingement post-fratturativa); - che, pur avvenuta la guarigione ossea della lesione, non si verificava appieno la guarigione funzionale dell'articolazione; - che il danno permanente poteva stimarsi, globalmente inteso, nella misura percentuale del 7 %, con una inabilità temporanea totale di giorni 34 ed, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 65.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle più recenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € (di cui € 3.910,00 per I.T.T., € 3.737,50 per I.T.P. al 50%, € 11.265,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.607,86.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 20.520,36, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza del convenuto segue il regolamento delle spese e CP_1
competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di € 20.520,36, a titolo di risarcimento dei danni da
[...] essa subiti a causa della caduta occorsale in data 12.10.2017 in Casarano sulla via Ricasoli, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
SC UC, procuratrice dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 4.098,90, di cui € 545,00 per esborsi ed €
3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi liquidati CP_1
al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso e letto in udienza in Lecce ex art. 281sexies c.p.c., addì 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3861/2023 r.g.
T R A
(nata a [...] il [...] e residente in [...]; c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. SC UC come da C.F._1 mandato in atti, attrice
E
(c.f.: , con sede in Casarano (LE), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti del Foro di Milano come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 01.12.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 05.05.2023, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - che il Controparte_1
12.10.2017, alle ore 22.00 circa, percorreva a piedi via Ricasoli in Casarano allorché, all'altezza del civico 8, era incappata in un dissesto del manto stradale (costituito da una buca coperta da materiale pubblicitario), rotolando con violenza in terra e battendovi contro con la spalla sinistra;
- che il 13.10.2017, per i persistenti dolori, si era sottoposta ad esame radiologico, dal quale era emersa la frattura del trochite omerale sinistro;
- che il
16.10.2017 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Casarano e successiva contenzione in tutore per 25 giorni s.c.; - che, dimessa dall'ospedale, si era sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione, a terapia antibiotica e fisioterapica ed era stata costretta ad interrompere temporaneamente la sua attività di fotografa professionista;
- che la sera del sinistro la pubblica illuminazione presente su via Ricasoli non era funzionante ed il dissesto non era segnalato, né delimitato;
- che la malattia si era protratta per giorni 34 di
I.T.T. e giorni 65 di I.T.P. al 50%, con postumi permanenti del 10%; - che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi, ex artt. 2051 o 2043 c.c., al quale Controparte_1 proprietario della strada, obbligato a custodirla e manutenerla o, comunque, tenuto ad evitare situazioni di pericolo invisibili e non prevedibili per gli utenti della stessa;
- che a nulla erano valse le richieste di risarcimento rivolte all'Ente con pec del 04.05.2018 e del
09.07.2021, né il successivo invito alla negoziazione assistita del 06.12.2021; concludeva chiedendo: a) accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., la responsabilità del nella causazione del sinistro de quo; b) Controparte_1 conseguentemente, condannarlo al risarcimento dei danni in favore di lei per le lesioni subite e le spese sostenute, per complessivi € 36.155,36 (di cui € 3.264,00 per giorni 34 di
I.T.T.; € 3.120,00 per giorni 65 di I.T.P. al 50%; € 21.254,00 per 10% di I.P., € 6.909,50 per danno morale ed € 1.607,86 per spese vive) o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata il 15.09.2023 si costituiva in giudizio il CP_1
che, puntualmente e specificamente contestato l'avverso dedotto e domandato,
[...] concludeva chiedendo: 1) in via principale: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, sia nell'an che nel quantum debeatur; 2) in subordine, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Parte_1 ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; in ogni caso, con vittoria di compensi e accessori come per legge.
Depositate dalle parti le memorie e i documenti di cui all'art. 171ter c.p.c.: escussi i testi indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.09.2025, da trattarsi in forma cartolare, mercè note di trattazione scritta da depositarsi entro la medesima data;
all'esito, il Tribunale fissava l'udienza del
19.11.2025 per la discussione ex art.281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali.
Disposta la sostituzione del Giudice assegnatario, veniva fissata per il 01.12.2025 nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, nella quale il
Tribunale decideva la causa con la presente sentenza, dandone lettura in udienza dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta diligente del custode nella manutenzione della cosa pubblica gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno
(cfr. Cass. 11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
Va ancora precisato che l'esclusione della responsabilità del custode, quando questi eccepisca la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile, ossia che sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata /cfr.
Cass, 25837/2017).
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.; da un lato, infatti, è pacifico che l'Amministrazione Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e sia obbligata per legge a curarne la manutenzione;
dall'altro, in giudizio è emerso che la caduta dell'attrice e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Ricasoli in Casarano, all'altezza del civico 8- di una buca sul manto stradale, non segnalata e non visibile (sia perché coperta da depliant pubblicitari, che per la riduzione dell'intensità luminosa dell'illuminazione pubblica per il risparmio energetico, ammessa dalla stessa
Amministrazione); buca in cui incappava mentre percorreva la strada a Parte_1
piedi, cadendo in terra per la perdita di equilibrio e battendo la spalla sinistra al suolo
(come dichiarato in giudizio dalla teste indifferente che, nell'occasione, si Testimone_1
trovava a poca distanza dall'attrice, assisteva alla sua caduta e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto eliminare la buca Controparte_1
presente sul manto stradale o, quantomeno, segnalarne la presenza e/o inibire il transito dei pedoni nel tratto interessato dall'anomalia affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Onde sottrarsi a responsabilità per l'accaduto il non ha dimostrato che il CP_1
dissesto in questione, presente sul manto stradale, si fosse determinato in epoca talmente recente rispetto all'incidente da non poter intervenire tempestivamente ed evitare pericolo per gli utenti della strada.
In giudizio parte convenuta non ha inoltre fornito prova della inevitabilità dell'evento (rientrando nel notorio che un pedone, ove incappi in una buca nella pavimentazione stradale, possa perdere l'equilibrio e cadere al suolo), né della sua non prevenibilità (sussistendo, di norma, la possibilità di ricoprire la buca con materiale inerte o, almeno, di segnalarla adeguatamente), né che l'attrice abbia concorso con la sua condotta a provocarla (atteso la idoneità delle calzature da ginnastica dalla stessa indossate nell'occorso e la mancata prova che ella conoscesse in precedenza lo stato dei luoghi e la esatta collocazione dei dissesti sul manto stradale e potesse evitarli anche in situazioni di scarsa luminosità).
Deve pertanto escludersi il comportamento colposo o quantomeno superficiale in capo all'attrice, in uno all'addebitabilità del sinistro -in tutto o in parte- alla stessa, verificatosi per un evento non prevedibile, né evitabile da con la diligenza Parte_1
normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto
L'occorso deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva all'Ente convenuto, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di Via Ricasoli in
Casarano in stato di sicurezza in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott.
nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in data 12.10.2017, in seguito alla caduta occorsale nell'abitato di Casarano, riportava trauma Parte_1
contusivo-distorsivo della spalla sinistra e la frattura scomposta del trochite omerale, causalmente correlata al dinamismo del sinistro;
- che ella veniva sottoposta, nei tempi e modi corretti, ad intervento chirurgico e si sottoponeva alle cure ed ai controlli specialistici post-operatori necessari;
- che la lesione esitava in una sindrome algo-disfunzionale caratterizzata da dolore articolare cronico e da limitazione funzionale antalgica dell'articolazione scapolo-omerale, verosimilmente secondari all'insorgere di una tendinopatia inserzionale post-traumatica e di un conflitto meccanico acromion–omerale
(sindrome da impingement post-fratturativa); - che, pur avvenuta la guarigione ossea della lesione, non si verificava appieno la guarigione funzionale dell'articolazione; - che il danno permanente poteva stimarsi, globalmente inteso, nella misura percentuale del 7 %, con una inabilità temporanea totale di giorni 34 ed, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 65.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle più recenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € (di cui € 3.910,00 per I.T.T., € 3.737,50 per I.T.P. al 50%, € 11.265,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio (e invero nemmeno allegate e descritte) le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.607,86.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 20.520,36, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza del convenuto segue il regolamento delle spese e CP_1
competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di € 20.520,36, a titolo di risarcimento dei danni da
[...] essa subiti a causa della caduta occorsale in data 12.10.2017 in Casarano sulla via Ricasoli, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
SC UC, procuratrice dell'attrice dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 4.098,90, di cui € 545,00 per esborsi ed €
3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi liquidati CP_1
al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso e letto in udienza in Lecce ex art. 281sexies c.p.c., addì 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)