Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5082 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. CIAMMETTI MONICA Avv. ARMENI PAOLO FRANCESCO
e Controparte_1
[...]
Avv. TORRE MASSIMO e
Controparte_2
Avv. ROSSI STEFANO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 959 del 2021 con cui il Tribunale di Tivoli ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 [...]
(ora Controparte_3 [...]
per ivi sentir Controparte_4 accertare e dichiarare la responsabilità dell' per avere cancellato CP_5 in data 5.1.2012 l'ipoteca iscritta al n. 37797 Part. 9337 a garanzia del mutuo fondiario concesso in data 31.7.2003 a senza il CP_6 consenso del fideiussore surrogato che aveva estinto il Parte_1 debito privandola della garanzia del credito. Chiedeva dunque di
€ 260.000,00 da questa pagato per la estinzione del mutuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione di detto mutuo fino all'effettivo soddisfo. In subordine nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero secondo equità. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea. Rilevava come nel caso di pagamento con surrogazione (e, cioè, l'ipotesi che ci occupa) che dà luogo all'estinzione dell'obbligazione garantita, motivo ostativo che giustifichi, seppure in via residuale, la dichiarazione di permanenza da parte del creditore può essere soltanto la già avvenuta annotazione della surroga ai sensi dell'art. 2843 c.c.. Allegava come tale annotazione non sarebbe stata effettuata dall'attrice prima della comunicazione. Deduceva ancora come la banca convenuta, in ogni caso, aveva provveduto ad effettuare la iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2848 c.c. (ben prima che il Sig. (debitore) provvedesse a cedere CP_6
l'immobile a terzi. Rilevava come quindi avrebbe iscritto un'ipoteca - anch'essa di primo grado - pienamente valida ed efficace, anche nei confronti dei terzi. Esperiva infine chiamata in causa della ,dalla Controparte_2 quale pretendeva di essere garantita. Si costituiva la ,aderendo alle difese della Controparte_2 chiamante. La causa era istruita documentalmente e dunque trattenuta in decisione. MOTIVAZIONE La domanda attorea di risarcimento del danno è infondata e va dunque rigettata. A tal proposito giova rammentare come “La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale - per la sua sussistenza in concreto - presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova pag. 2/6 testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza - ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte - con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell'ipoteca).” (Cassazione civile,sez. III,29/03/2006, n. 7236).
Orbene nel caso in esame deve in primo luogo rilevarsi il difetto di un comportamento colposo in capo alla convenuta. Ed invero non risulta provato che, prima della comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo da parte della convenuta alla conservatoria, ai sensi dell'art. 13 c. 8 septies della L. 40/2007, l'attrice avesse provveduto ad annotare la surrogazione nell'ipoteca, unica circostanza che avrebbe legittimato la banca alla comunicazione del “giustificato motivo ostativo” alla cancellazione ex c. 8 novies della citata legge 40/2007. Difetta ciò premesso,difetta comunque la prova del danno invocato. Ed invero è pacifico come la convenuta abbia provveduto a trascrivere nuova ipoteca in epoca anteriore alla vendita dell'immobile del debitore a terzi. Ed invero l'art. 2881 c.c. cal riguardo prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.”
pag. 3/6 Orbene nel caso in esame, in ragione del dettato dell'art.1949 c.c.,l'obbligazione non può dirsi estinta,ma solo mutata dal punto di vista soggettivo. Difetta infine il danno anche sotto altro profilo,non essendo provato che l'attrice, per effetto dell'allegata perdita del diritto di garanzia, abbia anche perduto la possibilità concreta di soddisfare il credito garantito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di ed in favore di ciascuna delle controparti Parte_1 [...]
Controparte_7
e in euro
[...] Controparte_2
7795,00 per compensi,oltre iva, cpa e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)rigetta la domanda attorea;
2)regola le spese di lite come in parte motiva.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. Parte appellante ha depositato le repliche il 25.2.2025 e le parti appellate il
3.3.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è inammissibile. Trova applicazione al caso di specie il principio della ragione più liquida. Il Tribunale, dopo avere escluso la responsabilità dell'istituto di credito, ha anche accertato che l'attrice non avesse fornito la prova del danno. In particolare, come sopra trascritto, ha stabilito che: “ciò premesso, difetta comunque la prova del danno invocato. Ed invero è pacifico come la convenuta abbia provveduto a trascrivere nuova ipoteca in epoca anteriore alla vendita dell'immobile del debitore a terzi. Ed invero l'art. 2881 c.c. al riguardo prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.”
pag. 4/6 Orbene nel caso in esame, in ragione del dettato dell'art.1949 c.c., l'obbligazione non può dirsi estinta, ma solo mutata dal punto di vista soggettivo. Difetta infine il danno anche sotto altro profilo, non essendo provato che l'attrice, per effetto dell'allegata perdita del diritto di garanzia, abbia anche perduto la possibilità concreta di soddisfare il credito garantito.” Ebbene, a fronte di tale motivazione l'appellante non ha, né avrebbe potuto farlo per la prima volta in secondo grado, dedotto né provato alcunché circa la totale insussistenza della garanzia patrimoniale del debitore né in ordine ad eventuali infruttuosi esperimenti di azioni esecutive in danno dello stesso. Non ha, pertanto, neppure offerto la prova della sussistenza di un danno. Già in prime cure aveva omesso di provare di avere effettivamente perduto la concreta possibilità di soddisfare il proprio credito “per effetto dell'allegata perdita del diritto di garanzia”. Inoltre, in assenza della benchè minima allegazione, prima che prova, in ordine all'infruttuoso esperimento (o, quanto meno, al tentativo di esperimento) di azioni esecutive in danno del debitore ovvero dell'azione di regresso in danno degli altri fideiussori, non è configurabile se non un danno ipotetico che, in quanto tale, non è risarcibile.
Risulta, piuttosto, che la ha atteso più di quattro anni anche per Parte_1 proporre la prima azione monitoria finalizzata al recupero del suo credito. Anche il motivo d'appello sulle spese di lite va respinto. Si duole l'appellante che il Tribunale l'abbia condannata a rifonderle alla parte chiamata dalla convenuta in garanzia, malgrado la non Parte_1 avesse proposto domande nei suoi confronti. Il motivo, trovando applicazione il principio che segue, è infondato. Ed invero, “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nel caso di rigetto della domanda principale, il relativo onere va posto a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.” (Cass., n. 31889 del 2019). Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
pag. 5/6 condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di Controparte_1
e nella misura che liquida, per
[...] Controparte_2 ciascuna, in euro 14.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 6/6