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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/12/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 54/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
Esseci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mazara del Vallo, via San
Giuseppe, n. 13, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che la società resistente, costituendosi, si è associata alla domanda di liquidazione giudiziale allegando, confessoriamente, di versare in una situazione di insolvenza;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva delle società ricorrenti (in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 1663/2025 del Tribunale di Palermo) e (in forza degli Parte_2 assegni indicati in ricorso). Va sottolineato che, comunque, la legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale (sul punto già Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013; Cass. civ., n. 11421/2014 e Cass. civ., n. 30827/2018); ritenuto che la società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
1
considerato che
la società intimata svolge, tra l'altro, commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (cfr. visura camerale versata in atti); considerato che, sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
considerato che
la società resistente ha superato i predetti limiti, in particolare, registrando ricavi per
€ 1.443.416 (considerando le voci 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a, c.c., come chiarito da Cass. civ., n. 7742/2016, nel vigore della legge fallimentare), come risulta dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
considerato che
l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000 tenuto conto dei crediti indicati dalle società ricorrenti e dell'esposizione debitoria (€ 56.751,17) riferita dall'Inps (nota depositata nel fascicolo telematico il
28 ottobre 2025) e di quella (€ 75.510,84 quale totale residuo al netto dell'importo sospeso) riferita dal concessionario per la riscossione (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositata nel fascicolo telematico il 16 ottobre 2025); osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, che lo stato di insolvenza della società intimata risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso dei crediti delle società ricorrenti;
2) dall'adesione alla società intimata alla domanda di liquidazione giudiziale;
3) dalla consistente esposizione debitoria nei confronti di enti pubblici;
4) dal mancato deposito dei bilanci successivamente all'esercizio 2023. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
Per questi motivi
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
Esseci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mazara del Vallo, via San
Giuseppe, n. 13, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Nomina
2 Giudice delegato il dott. Antonino Campanella
Nomina
Curatore l'Avv. Girolamo Signorello, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 26 marzo 2026, ore 10:15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate
3 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico, ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società intimata
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Antonino Campanella Giudice relatore dott. Giampaolo Bellofiore Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al N. 54/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società:
Esseci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mazara del Vallo, via San
Giuseppe, n. 13, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Motivi della decisione premesso che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale della società debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita in Mazara del Vallo, Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
rilevato che la società resistente, costituendosi, si è associata alla domanda di liquidazione giudiziale allegando, confessoriamente, di versare in una situazione di insolvenza;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva delle società ricorrenti (in Parte_1 forza del decreto ingiuntivo n. 1663/2025 del Tribunale di Palermo) e (in forza degli Parte_2 assegni indicati in ricorso). Va sottolineato che, comunque, la legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale (sul punto già Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013; Cass. civ., n. 11421/2014 e Cass. civ., n. 30827/2018); ritenuto che la società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
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considerato che
la società intimata svolge, tra l'altro, commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (cfr. visura camerale versata in atti); considerato che, sotto il profilo probatorio, deve darsi seguito all'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
considerato che
la società resistente ha superato i predetti limiti, in particolare, registrando ricavi per
€ 1.443.416 (considerando le voci 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a, c.c., come chiarito da Cass. civ., n. 7742/2016, nel vigore della legge fallimentare), come risulta dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
considerato che
l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000 tenuto conto dei crediti indicati dalle società ricorrenti e dell'esposizione debitoria (€ 56.751,17) riferita dall'Inps (nota depositata nel fascicolo telematico il
28 ottobre 2025) e di quella (€ 75.510,84 quale totale residuo al netto dell'importo sospeso) riferita dal concessionario per la riscossione (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositata nel fascicolo telematico il 16 ottobre 2025); osservato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, che lo stato di insolvenza della società intimata risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero forzoso dei crediti delle società ricorrenti;
2) dall'adesione alla società intimata alla domanda di liquidazione giudiziale;
3) dalla consistente esposizione debitoria nei confronti di enti pubblici;
4) dal mancato deposito dei bilanci successivamente all'esercizio 2023. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
Per questi motivi
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società:
Esseci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mazara del Vallo, via San
Giuseppe, n. 13, partita IVA e codice fiscale P.IVA_1
Nomina
2 Giudice delegato il dott. Antonino Campanella
Nomina
Curatore l'Avv. Girolamo Signorello, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 26 marzo 2026, ore 10:15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate
3 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico, ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società intimata
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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