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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di previdenza in primo grado iscritta al n. 7093/2024
r.g., decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Mastrocinque;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Vincenzo Chiloiro;
Controparte_1
, con l'avv. Giuseppe Palumbo;
Controparte_2
convenuti
avente ad oggetto: previdenza complementare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.7.2024, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze della (già Amiu spa), chiedeva Controparte_1
condannarsi la stessa a versare al fondo di previdenza complementare la somma di euro 14.927,32 a titolo di quote di CP_2
trattamento di fine rapporto e di contributi dovuti nel periodo dall'1.2.2019 al 31.12.2023 e non versati.
1 Costituendosi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la Controparte_1
domanda, mentre il fondo si rimetteva al giudice. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione ad agire dell'istante deve rilevarsi quanto segue.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo 5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c.: cfr. Cass. 15.2.2019
n. 4626 e, più di recente, Cass.
8.6.2023 n. 16266; il principio è condiviso anche dal giudice costituzionale: cfr. Corte cost. 15.7.2021 n. 154.
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di
2 credito, e nella seconda (cessione di credito) in azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Quanto sin qui rilevato in relazione alle quote del TFR vale, a maggior ragione, in relazione ai contributi a carico del lavoratore, trattandosi in tal caso di somme di pertinenza dello stesso che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione per versarle al fondo.
Quanto, infine, ai contributi a carico del datore di lavoro, per i quali non può ipotizzarsi una delegazione di pagamento né una cessione di credito,
trattandosi di somme che lo stesso datore di lavoro si impegna direttamente a versare al fondo, è evidente la sussistenza dell'interesse del lavoratore a conseguire tale effetto in concreto, a tutela della propria posizione assicurativa, integrante un diritto soggettivo che viene leso in caso di omesso versamento dei contributi datoriali.
Sussiste, pertanto, la legittimazione ad agire dell'istante.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'omesso versamento dei contributi in questione, come dedotto in ricorso, trova infatti conferma nella documentazione prodotta in giudizio, né il datore di lavoro ha contestato in modo specifico l'an o anche solo il
quantum debeatur.
Deve pertanto condannarsi la a versare in favore del Controparte_1
i contributi dovuti nel periodo dal 1.2.2019 al Controparte_2
31.12.2023 nella misura indicata in ricorso.
Le spese di causa seguono la soccombenza della ex art. Controparte_1
3 c.p.c., quanto alla parte ricorrente, in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la a versare al fondo nazionale pensione Controparte_1
Previambiente la somma di euro 14.927,32; condanna la CP_1
a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per
[...]
compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giuseppe Mastrocinque;
condanna la a rifondere al fondo le spese di causa, Controparte_1 CP_2
liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di previdenza in primo grado iscritta al n. 7093/2024
r.g., decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Mastrocinque;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Vincenzo Chiloiro;
Controparte_1
, con l'avv. Giuseppe Palumbo;
Controparte_2
convenuti
avente ad oggetto: previdenza complementare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.7.2024, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze della (già Amiu spa), chiedeva Controparte_1
condannarsi la stessa a versare al fondo di previdenza complementare la somma di euro 14.927,32 a titolo di quote di CP_2
trattamento di fine rapporto e di contributi dovuti nel periodo dall'1.2.2019 al 31.12.2023 e non versati.
1 Costituendosi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la Controparte_1
domanda, mentre il fondo si rimetteva al giudice. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione ad agire dell'istante deve rilevarsi quanto segue.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo 5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c.: cfr. Cass. 15.2.2019
n. 4626 e, più di recente, Cass.
8.6.2023 n. 16266; il principio è condiviso anche dal giudice costituzionale: cfr. Corte cost. 15.7.2021 n. 154.
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di
2 credito, e nella seconda (cessione di credito) in azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Quanto sin qui rilevato in relazione alle quote del TFR vale, a maggior ragione, in relazione ai contributi a carico del lavoratore, trattandosi in tal caso di somme di pertinenza dello stesso che il datore di lavoro trattiene sulla retribuzione per versarle al fondo.
Quanto, infine, ai contributi a carico del datore di lavoro, per i quali non può ipotizzarsi una delegazione di pagamento né una cessione di credito,
trattandosi di somme che lo stesso datore di lavoro si impegna direttamente a versare al fondo, è evidente la sussistenza dell'interesse del lavoratore a conseguire tale effetto in concreto, a tutela della propria posizione assicurativa, integrante un diritto soggettivo che viene leso in caso di omesso versamento dei contributi datoriali.
Sussiste, pertanto, la legittimazione ad agire dell'istante.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'omesso versamento dei contributi in questione, come dedotto in ricorso, trova infatti conferma nella documentazione prodotta in giudizio, né il datore di lavoro ha contestato in modo specifico l'an o anche solo il
quantum debeatur.
Deve pertanto condannarsi la a versare in favore del Controparte_1
i contributi dovuti nel periodo dal 1.2.2019 al Controparte_2
31.12.2023 nella misura indicata in ricorso.
Le spese di causa seguono la soccombenza della ex art. Controparte_1
3 c.p.c., quanto alla parte ricorrente, in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la a versare al fondo nazionale pensione Controparte_1
Previambiente la somma di euro 14.927,32; condanna la CP_1
a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per
[...]
compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giuseppe Mastrocinque;
condanna la a rifondere al fondo le spese di causa, Controparte_1 CP_2
liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93