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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2017 del ruolo gen. dell'anno 2017
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Ferrante presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Frangiosa presso il quale è elettivamente domiciliata
IS
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Cinque, domiciliato come in atti resistente
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Cinque, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.03.2017, regolarmente notificato alle parti resistenti parte ricorrente, in epigrafe indicata, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2016 0030527116, notificatagli in data 24.01.2017, con la quale la società
[...]
per la Provincia di Caserta- le Controparte_3 intimava il pagamento della somma di € 16.639, a titolo di contributi afferenti agli anni 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, dovuti alla resistente . CP_2
Eccepiva la nullità, la inefficacia e la illegittimità della cartella impugnata per i vizi formali della procedura ovvero per la notifica della stessa avvenuta via pec, l'assenza di atti prodromici (in particolare avviso bonario) all'accertamento nonché la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria della CP_2
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale impugnata, con vittoria di spese.
Veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà della cartella, in vista della eccepita prescrizione.
Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva CP_4 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda, intesa a far valere vizi di merito del titolo.
Si costituiva l'ordine degli avvocati di Santa Maria che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva la resistendo con argomentazioni in fatto e diritto alle deduzioni CP_2 sollevate dall'opponente, in particolare deducendo che alcuna prescrizione poteva dirsi compiuta, essendo il relativo termine di durata decennale, con spese vinte.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, alla luce dell'oggetto del contendere (opposizione per nullità originaria ovvero sopravvenuto venir meno della efficacia esecutiva del titolo) va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , che - quale concessionario per la riscossione - CP_4 non è titolare della pretesa esecutiva ma interviene solo per le questioni inerenti la fase della procedura successiva alla notifica del titolo.
Va disposta l'estromissione dal giudizio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, in quanto totalmente carente di legittimazione passiva.
Per ragioni di ordine logico, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità della notifica della cartella impugnata. Essa è priva di pregio e, pertanto, non può essere condivisa. Invero, la notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. Si osserva, innanzitutto, che la normativa citata da controparte (art. 26 DPR 602/1973 e art. 16 ter DL 179/2012) si riferisce agli indirizzi pec del destinatario e non certamente agli indirizzi pec del mittente. Il ricorrente non contesta affatto che la notifica sia avvenuta ad un indirizzo erroneo.
A tal proposito appare opportuno precisare che, in relazione alla notifica avviso di addebito, non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali
(Cass., n. 3805/18; Cass., n. 6518/17; Cass., n. 7665/16). Al riguardo, a proposito della notifica telematica, la Suprema Corte (da ultimo, Cass. n. 6417/19) ha ribadito che
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia che
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in
"estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al
D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal
Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"”.
La Suprema Corte ha inoltre precisato, nel già richiamato pronunciamento, che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazion comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.
27561)”.
Nel merito, per quanto concerne l'eccezione relativa all'omessa notificazione dell'avviso bonario e gli altri vizi formali eccepiti dall'opponente deve rilevarsi che dette censure, di carattere formale, andavano proposte a pena di inammissibilità nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella, come previsto dall'art. 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del
1999, che rinvia al termine previsto per le opposizioni agli atti esecutivi dall'art. 617 cpc.
Sotto tale profilo pertanto l'opposizione risulta inammissibile in quanto tardivamente proposta come si rileva dalla documentazione in atti e da quanto dedotto nello stesso ricorso introduttivo (notifica avvenuta il 24.1.2017; opposizione depositata il 3.3.2017).
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, va osservato che la prescrizione della contribuzione pretesa dalla era inizialmente quinquennale, per effetto CP_2
dell'applicazione alla stessa dell'art.3, 9° comma della legge 335/95; di seguito è divenuta decennale, per effetto dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), il quale ha disposto che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
In particolare la norma richiamata, ha ripristinato la Controparte_2
previgente disciplina della prescrizione decennale, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla . Pertanto, i Controparte_2 termini di prescrizione dei contributi, non soggiacendo più alla legge 335/1995, risultano nuovamente disciplinati interamente dall'art. 19 della legge 576/1980 che recita: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_2
dieci anni…”. Sulla base dell'art. 19 sopra riportato - i contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di 10 anni e l'istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti con la conseguenza che dovrà essere eccepita. Va inoltre precisato che, la
Cassazione (Sentenza del 18.3.2013 n. 6729), nell'interpretare la disposizione, ha escluso la natura interpretativa della norma dell'art. 66, in assenza di indici rilevatori dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, con la conseguente applicazione della nuova normativa, unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della legge (2.2.13). Quindi, a partire dal 2 febbraio 2013 non è più possibile invocare il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritti, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva prima di tale data, né è possibile invocare la prescrizione quinquennale. A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 avvenuta il 2 febbraio 2013 (Cass. 6729/2013).
In ordine al dies a quo, l'art.19, comma 2, l.n.576/1980, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla della comunicazione reddituale obbligatoria, il c.d. CP_2
Mod.5 (“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_2
delle dichiarazioni di cui agli articoli 17 e 23). La Corte costituzionale con sentenza 7.11.1989
n. 489, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.19, comma 2, l.n.576/80 nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della dalla data di trasmissione della dichiarazione sull'ammontare dei CP_2
redditi prodotti e dei contributi dovuta, dal momento che tale evento segna il momento in cui la è messa in condizioni di riscuotere il contributo, vale a dire di Parte_2 esercitare il proprio diritto (conf. Cass.
6.9.2007 n. 18698).
Applicando tale principi nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 66 L. 247/2012, vertendo l'opposizione in merito a crediti contributivi maturati negli anni dal 2008 al 2012, ma non ancora prescritti alla data del 2 febbraio 2013.
Tale termine, decorrente dalla data dell'invio del mod. 5 da parte del professionista, ovvero nel caso di specie dalla data in cui lo stesso doveva procedere a detto invio (e cioè, rispettivamente, dal settembre 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) non risulta pertanto interamente decorso alla data di notifica della cartella oggetto dell'odierna opposizione. La prescrizione, dunque, non risulta decorsa.
L'opposizione deve essere pertanto rigettata, con revoca del provvedimento di sospensiva emesso in limine litis.
Le spese sono poste a carico dell'opponente secondo le regole della soccombenza e liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute che liquida in € 2000,00 in favore della oltre IVA CAP e rimborso spese CP_2
forfettarie come per legge;
3) compensa le spese nei confronti delle altre parti processuali.
Santa Maria Capua Vetere, 6.06.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)