Decreto cautelare 4 novembre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 21096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21096 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12859 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare, 187° Reggimento Paracadutisti "Folgore";
per l'annullamento
del procedimento di inchiesta formale M_D -OMISSIS- del 25.2.2022, conclusosi con l’adozione del provvedimento M_D -OMISSIS- del 5.8.2022, con cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio per la durata di 5 mesi, con relative ripercussioni di stato giuridico ed economico; del provvedimento M_D -OMISSIS-dell’8.9.2022, con cui è stata determinata la detrazione di anzianità dello stato giuridico ed economico di 5 mesi, quale effetto del predetto provvedimento del 5.8.2022; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, sergente maggiore dell’Esercito italiano, ha impugnato e chiesto l’annullamento del procedimento di inchiesta formale M_D -OMISSIS- del 25.2.2022, conclusosi con l’adozione del provvedimento M_D -OMISSIS- del 5.8.2022, con cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio per la durata di 5 mesi, con relative ripercussioni di stato giuridico ed economico; del provvedimento M_D -OMISSIS-dell’8.9.2022, con cui è stata determinata la detrazione di anzianità dello stato giuridico ed economico di 5 mesi, quale effetto del predetto provvedimento del 5.8.2022; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In particolare, al ricorrente è stato contestato che “ in data 2 aprile 2021 inoltrava una lettera/comunicazione sottoscritta dall'interessato – tramite posta elettronica certificata e per il tramite gerarchico all'ente di appartenenza – al Presidente della Repubblica Italiana dove formulava dichiarazioni opinabili sotto il profilo formale e di legittimità, oltre che censurabile nel merito dei contenuti, rappresentate in maniera inverosimile e fuorviante, nonché lesive dell'onorabilità delle Istituzioni e, di conseguenza, del prestigio e della reputazione della Forza Armata e del Corpo di appartenenza. Inoltre, suddetta comunicazione veniva pubblicata in data 15 gennaio 2022 sul sito di pubblica informazione "comedonchisciotte.org" e i contenuti della stessa avevano rilievo anche all'esterno dell'Istituzione Militare ledendo il prestigio della stessa. Tale fatto rendeva debole il vincolo di fiducia su cui è fondato il rapporto di impiego/servizio del militare e ingenerava dubbi in ordine all'affidabilità e fedeltà del Sottufficiale alle Istituzioni della Repubblica Italiana ”.
Al ricorrente è stato, pertanto, imputato un comportamento idoneo ad integrare la violazione dei “ principi disciplinari di cui agli artt. 712, 713 comma 2, e 717 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, configurando una condotta non solo contraria ai doveri attinenti al giuramento prestato, al senso di responsabilità, alle norme di comportamento, ma anche lesiva del prestigio dell'Istituzione, della categoria d'appartenenza e della dignità del grado rivestito ”.
Quanto al ricorso, il ricorrente ha premesso, sul piano fattuale, che “ dal 2018 ad oggi sono stati comminati ben tredici (13) procedimenti disciplinari di corpo; quattro (4) inchieste formali, posto che è in atto una quarta inchiesta formale, volta alla rimozione del grado o al congedo dell’odierno ricorrente, perché il ricorrente, esercitando un suo diritto, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti; tre (3) procedimenti penali presso la Procura militare di Roma [418/A/2018 – 22/2020 – 211/2021]; inoltre è stata disposta d’ordine la visita psicologica militare ” (cfr. pag. 4).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO DELL’INCHIESTA FORMALE E SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EX ARTT.LI 1392 e 1393 D.LGS 66/2010, E DELL’ART. 1041, COMMA 1, LETT. S), n. 6, d.P.R.90/2010 ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “ l’illecito disciplinare sarebbe avvenuto in data 2.4.2021 (…), mentre è stato contestato in data 2.3.2022 (…), ovvero dopo ben 334 giorni, quindi ben oltre il termine legale previsto dalla legge. Il termine di 90 giorni dall’ultimo atto del procedimento è perentorio, quindi doveva essere dichiarato estinto ”; e che “ l’Amministrazione militare avrebbe quindi dovuto promuovere l’azione disciplinare, eventualmente alla fine del procedimento penale ovvero, se iniziata prima, questa doveva essere sospesa sino all’esito dell’indagine penale, posto che, per i fatti del 2 aprile 2021 il Comandante di corpo pro tempore, in data 22 giugno 2021, aveva inviato alla Procura Militare di Roma la richiesta di procedimento penale, ai sensi dell’art.260 c.p.m.p., che incardinava il procedimento penale n.-OMISSIS- STA R, poi archiviato, in data 2.5.2022, di cui ci si riserva di depositare l’atto di archiviazione dell’A.G.M, anche se, è provato che non pende più alcun procedimento a carico del ricorrente, come dimostra la certificazione ex art. 335 c.p.p., in atti ” (cfr. pag. 16).
2°) “ NULLITÀ DELL’ATTO DI INCHIESTA FORMALE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI EX ARTT. 7 E SEGG., ART. 21 SEPTIES CO. 1, E OCTIES CO.1, L. 241/1990, E ART.1370 CO.1 D.LGS 66/2010 – CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ”.
Il ricorrente ha soggiunto che “ la contestazione M_D -OMISSIS- 25-02-2022 (…) viene collocata in data 2 aprile 2021 (…), mentre il provvedimento sanzionatorio si riferisce ad eventi del 6 gennaio 2022 (…), l’errore del giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato non è una negligenza trascurabile, ma assume un valore decisivo, poiché pregiudica anche il diritto alla prova spettante all’incolpato e, specificamente, il diritto a provare di non essere stato sui luoghi dell’illecito, nel momento in cui sarebbe stato perpetrato ” (cfr. pag. 18).
3°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 6, C. 1, LETT. B) L. 241/1990 E VIOLAZIONI DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL COMANDANTE DI CORPO COMPETENTE EX ART.726, D.P.R. 90/2010 ”.
Il ricorrente ha, poi, lamentato, sotto il profilo della legittimità procedimentale, di aver “ presentato formale istanza di convocazione, ovvero di essere udito (…), in primis per poter presentare oralmente le proprie difese, ma anche per chiedere degli accertamenti tecnici ex art. 6, comma 1, lett. b), L.241/90, accertamenti che non sono mai stati eseguiti ” (cfr. pag. 19); e ciò, tenuto conto che “ si trovava in posizione di aspettativa a carattere temporaneo (trovandosi sospeso dal lavoro per gli effetti del DL 44/21), presso la sua residenza in Campania ed oltretutto senza stipendio, ma anche impossibilitato dal prendere mezzi pubblici ed entrare nei locali della caserma, in quanto non vaccinato ” (cfr. pag. 21).
4°) “ INCOMPETENZA DELL’AUTORITÀ (COMANDO) CHE HA DISPOSTO LE SANZIONI PER NULLITÀ DELL’ATTO DELL’INCHIESTA FORMALE, ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33 E ARTT. 1377 - 1378 CO.1, LETT. F, D.LGS 66/2010, ART.455 D.P.R. 90/2010, ART. 6 L.241/90 E 97 COSTITUZIONE ”.
Il ricorrente, ancora, ha ribadito che “ per gli effetti dell’4 ter, D.L. n.44/21 che produceva la perdita dello status di militare in servizio del ricorrente, trovandosi lo stesso come detto sopra, in posizione di aspettativa ” (cfr. pag. 23); con la conseguenza che “ tutti gli adempimenti istruttori, compresa la formulazione del “parere-proposta”, dovevano essere posti in essere dalla competente Autorità militare appositamente designata dalla Forza armata del Sergente Maggiore Capo, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale ” (cfr. pag. 24).
5°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO “NE BIS IN IDEM”, DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI, ART.1371, D.LGS 66/2010 “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE ”.
Il ricorrente ha sostenuto, altresì, che le medesime condotte sarebbero state già oggetto di un precedente procedimento disciplinare.
6°) “ ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DI LEGGE DEL COMANDO CHE HA DISPOSTO L’INCHIESTA FORMALE, IN VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 21, 52 CO.3, COST., E ART.1465, CO.1, E ART. 1472 D.LGS 66/2010 ”.
Il ricorrente, inoltre, ha stigmatizzato che “ le Autorità militari vogliono, in buona sostanza, limitare la libera manifestazione del pensiero del ricorrente, dimenticando che la libera manifestazione del pensiero è una pietra angolare della democrazia e di uno Stato di diritto, così come affermato dalla Corte Costituzionale più volte, sin dalle sue prime sentenze ” (cfr. pag. 26); pertanto, “ le esternazioni (…) non erano sottoposte ad un obbligo di previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione militare, la quale non può certo sindacare sulle opinioni di un militare ” (cfr. pag. 29).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa (7.11.2022).
Con ordinanza n. 7376 del 5 dicembre 2022 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 21 novembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria di replica (16.10.2025), nella quale – dopo essersi riportato alle doglianze articolate nell’atto introduttivo del giudizio – ha chiesto, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, anche di “ annullare (…) tutti gli atti conseguenti e successivi quali la revoca del brevetto di paracadutista e il trasferimento di autorità presso la sede di Bologna, così come indicato nel ricorso (nonché qualsiasi altro atto conseguenziale o prodromico ai sopradetti provvedimenti anche se sconosciuto); dichiarare che gli atti impugnati e la sanzione comminata al ricorrente hanno natura ritorsiva e discriminatoria, adottati in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e tutela della dignità del lavoratore pubblico-militare, con ogni conseguente statuizione di legge; disporre e/o ordinare la ricostruzione integrale della carriera, con pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio e di tutti gli effetti giuridici ed economici connessi, inclusi quelli previdenziali; condannare l’Amministrazione al pagamento degli stipendi non corrisposti per il periodo di sospensione, cosi come l’attribuzione del F.E.S.I.-Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali in riferimento all’anno 2022 e concessi nel 2023, con rivalutazione monetaria ed interessi legali ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande proposte dal ricorrente nella memoria di replica depositata in data 16.10.2025, nella quale sono state presentate domande diverse ed ulteriori (ricostruzione integrale della carriera; pagamento degli stipendi non corrisposti per il periodo di sospensione) rispetto a quella proposta con il ricorso principale (domanda di annullamento).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa “ si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (in termini, tra le tante, Cass., III, 24 aprile 2015, n. 8394; III, 30 agosto 2013, n. 19958) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2017, n. 4126).
Alla luce del riferito orientamento, le domande proposte nella memoria di replica devono essere dichiarate inammissibili.
Con riguardo, invece, alla domanda proposta con il ricorso principale, il Collegio è dell’avviso che sia infondata e, pertanto, debba essere respinta.
Non coglie nel segno il primo motivo, posto che il ricorrente, in data 6.1.2022 ha inoltrato, a mezzo PEC, al Comando del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” una sua comunicazione, ai sensi dell'art. 748 del DPR 90/2010, costituita da una lettera da indirizzare, per il tramite gerarchico, al Presidente della Repubblica: lettera contenente dichiarazioni afferenti al tema della certificazione verde COVID-19 e all'obbligo vaccinale introdotto dal legislatore per determinate categorie di soggetti, con pesanti giudizi espressi in merito all’obbligo vaccinale.
A ciò è seguito che in data 15.1.2022 tale lettera è stata divulgata sul sito di pubblica informazione “ comedonchisciotte.org ”, dunque al di fuori dell’istituzione militare.
Pertanto, la contestazione avvenuta in data 2.3.2022 è da ritenersi tempestiva.
La tempestività ora cennata depone, altresì, per il rigetto anche del secondo motivo, con cui il ricorrente – invertendo illegittimamente il principio che regola l’onere della prova – ha sostenuto che gli sarebbe stata preclusa la possibilità di allegare la “ prova spettante all’incolpato e, specificamente, il diritto a provare di non essere stato sui luoghi dell’illecito, nel momento in cui sarebbe stato perpetrato ”.
Di converso, con memoria del 29.4.2022 il ricorrente ha articolato in sede procedimentale le proprie difese, reputate non persuasive dall’Amministrazione.
Parimenti infondati, poi, sono il terzo e quarto motivo, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente, mediante i quali il ricorrente ha sostenuto che il proprio status fosse ricollegabile ad un’aspettativa che non avrebbe consentito l’instaurazione e la conclusione del procedimento oggetto del contendere.
Invero, il ricorrente è stato sospeso dal 21.12.2021 dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, disposizione per effetto del quale è stata disposta la sospensione con effetto immediato “ dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15.12.2021.
L’art. 4 ter del DL 44/2021 ha introdotto “ l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, tra gli altri, al “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico ”, in cui rientra il personale dell’Esercito italiano.
Nel preambolo del decreto, in particolare, si è fatto espresso riferimento alla “ straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica ”; nonché alla parimenti “ straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale ”.
Alla luce di quanto rilevato, nella specie si è trattato, con tutta evidenza, di “misure urgenti” finalizzate a fronteggiare la pandemìa: il che depone, da un lato, per l’applicazione generalizzata di tali misure su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni; e, dall’altro lato, depone per la configurabilità di previsioni che si risolvono nella conformazione di condotte umane verso la cura di un interesse pubblico prevalente (la tutela della salute pubblica); condotte che si contestualizzano anche, ma non solo, nell’esercizio dell’attività lavorativa alla stregua di un “ requisito essenziale ” (art. 4 ter, comma 2) e che, nel caso di violazione dell’obbligo in questione, non possono, ad avviso del Collegio, sostanziare questioni di (mera) rilevanza lavoristica, perché in tal caso non si spiegherebbe la previsione relativa all’irrogazione di sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, “ salvo che il fatto costituisca reato ” (art. 4 ter, comma 6), cioè una risposta al disvalore generato dalla violazione di un obbligo giuridico.
Invero, la tesi del ricorrente muove da un’insufficienza prospettica data dalla dedotta preferenza dell’interesse del singolo dipendente sull’interesse generale: un assunto travisato, come non si può che inferire dalla disposizione di cui all’art. 626 del codice dell’ordinamento militare, in cui è previsto che “ il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito ” (comma 1) e “ dal rapporto di subordinazione deriva il dovere di obbedienza ” (comma 3).
Tale disciplina, contrariamente a quanto è stato dedotto, non ha comportato alcuna soluzione del rapporto di servizio; piuttosto, nel caso della sospensione disposta per violazione dell’obbligo vaccinale è stata prevista una reversibilità immediata della situazione originaria, nel senso che al dipendente è stata data la possibilità di riprendere l’esercizio dell’attività lavorativa – non già di essere “riassunto” nella pubblica amministrazione militare – sol che questi si sottoponesse alla vaccinazione.
Privo di fondatezza, se non inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 40 c.p.a., è, poi, il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem senza allegare alcun elemento diretto a dimostrare l’identità degli addebiti pregressi.
Da ultimo, va respinto anche il sesto motivo.
La veemenza dei rilievi, veicolati all’esterno, hanno palesemente violato i canoni di continenza che devono caratterizzare le esternazioni di un militare.
Valga solo riferire che, nella propria lettera “aperta”, il ricorrente ha definito “ il certificato verde (lasciapassare verde) (…) una infame pratica ritorsiva...a tutti gli effetti una pratica discriminatoria oscena, che merita il massimo disprezzo e la massima opposizione da parte di tutti i cittadini che non sono disposti a piegarsi allo squallore infinito del nuovo Leviatano tecno-sanitario, che sta tentando di soffocare i valori fondamentali di democrazia e libertà (...) giova rammentare ciò che è ovvio nel tempo della menzogna universale: i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (...) non sono in alcun modo vincolati e vincolabili a presunti passaporti verdi, gialli, fucsia o color guano (...) è coerentemente un criminale chi prova a giustificare tale abominio con il nobile nome della scienza ”.
Ed ha soggiunto che la vaccinazione rifletterebbe una “ squallida ideologia proprio come l’infame dottrina della razza nel 1938 o l'aberrante dottrina eugenetica ”.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La costituzione formale dell’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente
AN ZZ, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | RO OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.