Art. 7.
Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervi e Grandola ed uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervi e Grandola ed uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.