Articolo 1465 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1465. Diritti riconosciuti dalla Costituzione 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignita' di tutti i militari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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