Articolo 32 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 31Articolo 33
Versione
9 ottobre 2010
Art. 32. Configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:
a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.
2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 01/06/2010, n. 126 e in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente