Art. 1472. Liberta' di manifestazione del pensiero 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare ((o di)) servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Commentari • 7
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/06/2014, n. 321Provvedimento: […] Per quanto riguarda la manifestazione del pensiero, assolutamente generica è l'allegazione di parte ricorrente, al punto da non riuscire ad evincersi l'effettiva differenza di disciplina tra quanto disposto dall'art. 33 del d.P.R. n. 545 del 1986 e dall'art. 9 della legge n. 382 del 1978 da una parte, e lo ius superveniens rappresentato verosimilmente dall'art. 1472 del codice dell'ordinamento militare (di cui al d.lgs. n. 66 del 2010) dall'altra parte.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- rimprovero·
- regolamento di disciplina militare·
- violazione delle norme sulla privacy·
- procedimento disciplinare·
- eccesso di potere·
- art. 2187 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- art. 1472 codice dell'ordinamento militare·
- violazione della libertà di manifestazione del pensiero·
- art. 9 legge n. 382 del 1978