Articolo 1472 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1472. Liberta' di manifestazione del pensiero 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare ((o di)) servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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