Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradato 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 20322Provvedimento: […] Risulta inoltre pienamente osservata dall'a.g. italiana la raccomandazione svolta dall'autorità giudiziaria spagnola, che fosse cioè assicurata all'odierno ricorrente la salvaguardia dei propri diritti di difesa, atteso che l'art. 713 c.p.p. espressamente dispone che le misure di sicurezza siano applicate all'estradato solo previo accertamento della sua pericolosità sociale, da accertare, com'è noto, in esito all'espiazione della pena detentiva.Leggi di più...
- misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro·
- applicabilità·
- estradizione dalla spagna·
- estradizione dall'estero·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere