Articolo 713 del Codice di procedura penale
Articolo 712Articolo 610
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24 ottobre 1989
Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradato 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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