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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n.9081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GRIECO MARCELLO ANTONIO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 29/11/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione della pensione ordinaria CP_1
1 d'inabilità ovvero, in via subordinata, dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD RO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
2 va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella presente fase – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato l'esclusione della sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare anche solo una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «L'esame clinico del ricorrente, integrato dai dati della documentazione medica acquisita in atti, consente di affermare che di Parte_1 anni trentaquattro è affetto sin dall'epoca della domanda amministrativa (22/09/23) da: "Sclerosi Multipla RR EDSS 1.5/2.
Obesità 1 classe".
Ci pare a questo punto opportuno, anche al fine di rendere chiare le nostre conclusioni valutative, soffermarci sulla patologia certamente più significativa presentata dall'assicurato e maggiormente responsabile della riduzione della sua capacità lavorativa.
La Sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante che può colpire qualsiasi area del sistema nervoso centrale, essendo così caratterizzata da un punto di vista clinico da una grande varietà di segni e sintomi. Nei primi anni della malattia l'infiammazione spesso regredisce spontaneamente, con un conseguente miglioramento o una remissione più o meno completa dei
3 sintomi. Per questa dinamica la forma clinica più frequente è quella detta a 'ricadute e remissioni'.
Il grado di severità della SM, e cioè delle sequele neurologiche prodotte dal danno anatomico subito dal tessuto nervoso, si effettua tramite una serie di scale cliniche fra le quali, la più utilizzata è quella proposta da ZK e chiamata "Expanded
Disability Status Scale" (EDSS), scala che va da 0 (Paziente con obiettività neurologica normale) a 10 (morte).
Nel soggetto in esame il grado di disabilità rilevato all'epoca della domanda amministrativa era pari a 1,5/2 (certificato del
17/4/23 e 5/7/24 entrambi rilasciati presso il Centro per la diagnosi e cura delle malattie demielinizzanti della Cl.
Neurologica del Policlinico di Bari) grado di disabilità confermato nell'ultimo controllo effettuato il 6/12/24 presso tale
Centro di altissima autorevolezza. A tal proposito è necessario precisare che, per definizione, un livello EDSS inferiore a 3,5 consiste in uno stato di disabilità in cui il soggetto è pienamente deambulante, pur potendo avere deficit neurologici evidenti in diversi settori (motorio, sensitivo, cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve o moderato.
A questo punto è bene ricordare che il sig. si è Pt_1 qualificato benzinaio. Orbene tenuto conto dell'età (34 anni), delle qualificazioni acquisite dall'assicurato e del suo grado di scolarizzazione, possiamo ritenere che le attività confacenti alle sue attitudini vadano comunque ricercate fra quelle manuali con impegno fisico moderato.
Pertanto riteniamo che il complesso invalidante che deriva dalle infermità succitate, caratterizzato da una obiettività davvero modesta come attestato presso il Centro per la diagnosi e cura delle malattie demielinizzanti della Cl. Neurologica del
Policlinico di Bari e confermato dal CTU nella sua odierna visita, non sia sufficiente a determinare una riduzione della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, mancando quindi il requisito medico legale per la concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità.
4 Per le medesime ragioni non riteniamo che il periziando, a causa delle suddette infermità, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2
L.222/84), non possedendo pertanto i requisiti medico legali per la concessione della Pensione ordinaria di inabilità».
Pertanto, la domanda, sulla base delle risultanze della CTU, deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare sia della pensione ordinaria di inabilità sia dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG CA LA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GRIECO MARCELLO ANTONIO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'11/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 29/11/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione della pensione ordinaria CP_1
1 d'inabilità ovvero, in via subordinata, dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD RO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte
2 va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella presente fase – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato l'esclusione della sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare anche solo una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «L'esame clinico del ricorrente, integrato dai dati della documentazione medica acquisita in atti, consente di affermare che di Parte_1 anni trentaquattro è affetto sin dall'epoca della domanda amministrativa (22/09/23) da: "Sclerosi Multipla RR EDSS 1.5/2.
Obesità 1 classe".
Ci pare a questo punto opportuno, anche al fine di rendere chiare le nostre conclusioni valutative, soffermarci sulla patologia certamente più significativa presentata dall'assicurato e maggiormente responsabile della riduzione della sua capacità lavorativa.
La Sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica demielinizzante che può colpire qualsiasi area del sistema nervoso centrale, essendo così caratterizzata da un punto di vista clinico da una grande varietà di segni e sintomi. Nei primi anni della malattia l'infiammazione spesso regredisce spontaneamente, con un conseguente miglioramento o una remissione più o meno completa dei
3 sintomi. Per questa dinamica la forma clinica più frequente è quella detta a 'ricadute e remissioni'.
Il grado di severità della SM, e cioè delle sequele neurologiche prodotte dal danno anatomico subito dal tessuto nervoso, si effettua tramite una serie di scale cliniche fra le quali, la più utilizzata è quella proposta da ZK e chiamata "Expanded
Disability Status Scale" (EDSS), scala che va da 0 (Paziente con obiettività neurologica normale) a 10 (morte).
Nel soggetto in esame il grado di disabilità rilevato all'epoca della domanda amministrativa era pari a 1,5/2 (certificato del
17/4/23 e 5/7/24 entrambi rilasciati presso il Centro per la diagnosi e cura delle malattie demielinizzanti della Cl.
Neurologica del Policlinico di Bari) grado di disabilità confermato nell'ultimo controllo effettuato il 6/12/24 presso tale
Centro di altissima autorevolezza. A tal proposito è necessario precisare che, per definizione, un livello EDSS inferiore a 3,5 consiste in uno stato di disabilità in cui il soggetto è pienamente deambulante, pur potendo avere deficit neurologici evidenti in diversi settori (motorio, sensitivo, cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve o moderato.
A questo punto è bene ricordare che il sig. si è Pt_1 qualificato benzinaio. Orbene tenuto conto dell'età (34 anni), delle qualificazioni acquisite dall'assicurato e del suo grado di scolarizzazione, possiamo ritenere che le attività confacenti alle sue attitudini vadano comunque ricercate fra quelle manuali con impegno fisico moderato.
Pertanto riteniamo che il complesso invalidante che deriva dalle infermità succitate, caratterizzato da una obiettività davvero modesta come attestato presso il Centro per la diagnosi e cura delle malattie demielinizzanti della Cl. Neurologica del
Policlinico di Bari e confermato dal CTU nella sua odierna visita, non sia sufficiente a determinare una riduzione della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, mancando quindi il requisito medico legale per la concessione dell'Assegno Ordinario di Invalidità.
4 Per le medesime ragioni non riteniamo che il periziando, a causa delle suddette infermità, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2
L.222/84), non possedendo pertanto i requisiti medico legali per la concessione della Pensione ordinaria di inabilità».
Pertanto, la domanda, sulla base delle risultanze della CTU, deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare sia della pensione ordinaria di inabilità sia dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 11/11/2025
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