Art. 1.
Per provvedere in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 , alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.
Per provvedere in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 , alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.