TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 430/2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2013 R.G., introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20.03.2025, e promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LENTINI ANTONELLA (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1 parte attrice nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI ER (pec: , giusta procura in atti;
Email_2 parte convenuta
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per la lesione di legittima;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.04.2013, Parte_1 conveniva in giudizio il TE , esponendo: che in data 28.08.2006 Controparte_1 decedeva a ES (RC) (Platì, 2.08.1926), madre delle parti dell'odierno Persona_1 giudizio;
che con verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del 15.02.2007
(rep. 35.648 – racc. 8.107) in notar notaio in Gioiosa Ionica (RC) veniva Persona_2 pubblicata la scheda testamentaria dal seguente tenore: “Io sottoscritto lascio erede universale di tutti i miei beni a mio figlio questa e la mia volontà. Oggi 2.8.2006 – Controparte_1
”; che l'odierna attrice veniva a conoscenza dell'esistenza del suddetto Persona_1
1 testamento solo a seguito della richiesta di divisione dell'eredità materna, da lei presentata in data 14.04.2012; che, nonostante i reiterati tentativi di addivenire ad un accordo bonario, il convenuto persisteva nel rifiuto di riconoscerle la propria quota di legittima;
di essere erede necessaria della madre, sebbene totalmente pretermessa, intendendo quindi agire per la riduzione della suddetta disposizione testamentaria, nei limiti della quota di riserva a sé spettante ex lege; che gli unici eredi della de cuius fossero proprio le odierne parti del giudizio, stante la premorienza del marito e dell'altra IA;
che il valore commerciale dell'asse ammontasse “ad euro 116.996,00 circa, di cui euro 81.000,00 circa quale 50% dell'immobile sito in ES Via Margherita, euro 26.997,00 pari ad 1/3 sul restante 50% del medesimo immobile, appartenente al defunto marito di , ed euro Persona_1 Persona_3
8.999,00 pari ad ½ sulla quota pervenuta al de cuius sull'eredità della premorta IA Per_4
; che “la quota di legittima dell'attrice costituisce il 33,33% della massa per un
[...] valore pari ad € 38.995,00”.
Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione deduzione o richiesta:
1. Accertare e stabilire la qualità di legittimario dell'attrice ex art 537 cc;
2. Accertare e stabilire che: a) il valore commerciale del compendio ereditario ammonta ad euro 116.996,00 o a quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
b) che la quota disponibile per il testatore è il 33,33% dell'intero patrimonio pari ad € 38.609,00 o quella somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire;
c) che ai figli va complessivamente il 66,66% del patrimonio pari a €
77.990,00 che corrisponde ad € 38.995,00 ciascuno o a quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
d) la quota di legittima dell'attrice costituisce il 33,33% della massa pari ad euro 38.995,00; 3. Accertare e stabilire la lesione totale in danno dell'attrice della quota riservatale dalla legge sull'eredità materna determinata dalle disposizioni testamentaria di cui al testamento olografo del 2.08.2006 pubblicato in data 15 febbraio 2007 dal Notaio in Gioiosa Jonica;
4. Conseguentemente disporre la reintegrazione Persona_2 della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra poteva disporre, nei limiti della Persona_1 quota medesima ammontante ad € 38.609,00 e nella somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire;
5. Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto per i seguenti motivi: 1) errata Controparte_1 determinazione dell'ammontare della quota di riserva e di quella disponibile;
2) improponibilità
2 domanda per errata determinazione del valore dell'asse ereditario che, oltre al fabbricato indicato da controparte, includerebbe anche i terreni menzionati nella dichiarazione di successione della madre (all. 69); in via riconvenzionale, formulava le seguenti domande: a) di usucapione del piano primo e secondo dell'immobile sito in ES (RC), alla via Margherita
n. 217 (già n. 170); b) di rimborso dell'indennità dei miglioramenti apportati al medesimo fabbricato;
c) di reintegrazione della quota di legittima inerente all'eredità del padre Per_3
lesa a seguito della donazione effettuata dal de cuius in favore dell'attrice; d) di
[...] rimborso delle spese funebri sostenute per il decesso dei congiunti;
e) di rimborso delle spese per le dichiarazioni di successione degli stessi. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via preliminare voglia in primis rigettare la domanda formulata da controparte per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione in favore del sig. del piano 1 e del piano 2 del Controparte_1 fabbricato sito alla via Margherita 217 (già 170) del Comune di ES oggi catastalmente identificato al F. 6 part.lla 766 sub 3; in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare che i lavori di completamento, ristrutturazione e risanamento conservativo sono stati eseguiti interamente dal sig. e gli stessi hanno apportato notevole migliorie Controparte_1 al fabbricato;
per l'effetto accertare e dichiarare che le migliorie apportate al fabbricato, conseguenti ai lavori effettuati dal sig. , hanno comportato un aumento di Controparte_1 valore valutabile in € 80.880,00 e pertanto il valore commerciale attuale del bene ammonta ad
€ 176.800,00; conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 tenuta a rifondere al sig. l'incremento di valore apportato dalle migliorie Controparte_1 nella misura pari ad € 80.880,00; in via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare che la donazione effettuata dal con atto di donazione del 04.05.1972 per notar Persona_3
, Rep. N. 661, Racc. N. 347 trascritto il 03.06.1972 al n. d'ord. 7161 e n. form. Persona_5
6491 in favore della IA è lesiva della legittima spettante al sig. Parte_1
posto che la donante non ha dato seguito a quanto statuito con detto atto Controparte_1 notarile in base al quale la donazione veniva effettuata in conto legittima e per l'eventuale supero disponibile;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha altresì preso Parte_1 parte alla successione legittima apertasi alla morte del sig. in misura uguale Persona_3 agli altri eredi necessari percependo cosi due volte la quota riservata ai legittimari;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'asse ereditario del sig. , costituito da relictum più Persona_3 donatum è pari ad € 93.802,80, di cui € 47.960,00 valore di metà fabbricato oggetto della domanda introduttiva, € 11.042,84 valore terreni ed € 34.800 valore beni donati;
per l'effetto accertare e dichiarare che al tempo della morte del sig. la quota di riserva Persona_3
3 spettante al coniuge risultava di valore pari ad € 19.667,61 e quella dei tre figli pari ad €
13.111,74; conseguentemente accertare e dichiarare che la mancata imputazione della donazione in conto di legittima e per l'eventuale esubero alla disponibile, nonché l'attribuzione di un'ulteriore quota pari a quella derivante dall'apertura della successione legittima ha leso i diritti degli altri legittimari e quindi la somma di cui la sig.ra si è Parte_1 indebitamente arricchita è pari ad € 13.111,74; per l'effetto condannare la sig.ra
[...]
a versare nell'asse ereditario la somma di € 13.111,74 che andrà così ad Parte_1 accrescere la quota degli altri legittimari e seguirà le vicende successorie;
in via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare che le spese funebri per il decesso dei congiunti
, e sono state interamente sostenute Persona_3 Persona_6 Persona_1 dal sig. e lo stesso ha diritto al rimborso da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 di quanto speso;
conseguentemente condannare che sig.ra , in qualità di Parte_1 unica coerede, a rifondere al sig. la somma pari ad € 5.348,67 quale metà delle Persona_3 spese sostenute dal TE per i suddetti funerali;
infine in via Controparte_1 riconvenzionale accertare e dichiarare che le spese di successione in morte dei sig.ri Per_3
e sono state interamente sostenute dal sig. e lo stesso
[...] Persona_6 CP_1 ha diritto al rimborso di quanto speso;
per l'effetto condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore del sig. della somma pari ad € 614,22 quale metà Controparte_1 delle spese sostenute da quest'ultimo per le citate successioni;
in estremo subordine in caso di accoglimento della domanda di parte attrice voglia accertare e dichiarare che nell'asse ereditario andrà ricompreso oltre il fabbricato oggetto di controversia anche altri beni immobili ovvero terreni;
per l'effetto voglia accertare e dichiarare che il valore dell'asse ereditario, e nello specifico il valore commerciale del fabbricato oggetto della domanda deve essere valutato alla data di apertura della successione epurato dei miglioramenti apportati dal sig. ; conseguentemente accertare e dichiarare che il valore del fabbricato Controparte_1 alla data del decesso ed epurato dalle migliorie conseguenti ai lavori di completamento/ristrutturazione, per le ragioni esposte in motivazione, è pari ad € 95.920,00 o pari alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà; per l'effetto accertare e dichiarare che la quota di legittima spettante alla sig.ra , sull'asse Parte_1 ereditario formato dal fabbricato, escluso il valore dei terreni, è pari ad € 21.091,85”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza, celebrata in data 5.12.2013, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4 Con la memoria ex art. 186 co. 6 n. 1) c.p.c., parte convenuta rappresentava che nelle more del giudizio si era reso necessario provvedere, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, all'aggiornamento catastale dell'immobile sito in ES (RC), in via Margherita n. 217, già identificato al foglio di mappa n. 6, part. 766, sub 3, esponendo che detto sub era stato soppresso e sostituito con i subalterni 4 (vano scala), 5 (S1 - piano seminterrato), 6 (PT - piano terra), 7 (P1 - piano primo) e 8 (P2 - piano secondo); modificava quindi le proprie conclusioni alla luce del suddetto aggiornamento catastale, instando per l'accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna della controparte “al pagamento in favore del sig. della somma di € 1.560,00, di cui € 670,00 quale spese e Controparte_1 competenze CTP fabbricato e CTP terreni, ed € 890.00 per aggiornamento catastale, o della minore o maggiore somma che l'ill.mo Giudice adito vorrà accertare e dichiarare”.
Sentite le parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., la causa veniva istruita – oltre che documentalmente
– a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data 12.01.2017; nel corso del giudizio veniva sottoposto al c.t.u. un quesito integrativo, la cui relazione veniva depositata in data 30.05.2024.
Nelle more del giudizio, il convenuto nominava l'Avv. RF NA in sostituzione del precedente difensore e, poi, anche l'Avv. Nesci Segio, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
RF NA, quest'ultimo deceduto in corso di causa.
La causa, nel corso degli anni, è stata assegnata a diversi giudici, nonché rinviata più volte al fine di favorire un bonario componimento della lite.
Questo Giudice relatore - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal
26.01.2024 - all'udienza del 19.12.2024 ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; all'udienza del 20.03.2025, il procuratore della parte attrice ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad accettare la proposta formulata, mentre il procuratore della parte convenuta ha rilevato che la proposta non fosse esaustiva. Pertanto, in detta sede, i procuratori delle parti venivano autorizzati a precisare le conclusioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
§ 1. L'azione di riduzione proposta da Parte_1
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, va premesso che, a protezione dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius conseguano, anche contro la volontà del defunto e
5 nonostante gli atti di disposizione dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione: sono, cioè, suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario (in termini analoghi cfr. Cass. civ, Sez. 2, n.
24755/2015; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo n. 4065/2025).
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità, la cui misura muta - secondo le previsioni di legge - a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.
Ed infatti, la legge riserva ai legittimari una quota o frazione dell'eredità (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) mantenga la destinazione voluta dal de cuius.
L'azione di riduzione, quindi, è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Quanto alla legittimazione, l'art. 557 c.c. stabilisce che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. La legittimazione è dunque riconosciuta al legittimario in quanto tale – cioè in quanto soggetto rientrante tra quelli indicati nell'art. 536 c.c. – e non in quanto erede
(Cass. civ., Sez. 2, n. 2923/1990, in motivazione: “Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima è soltanto quella di essere tra le persone indicate dall'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma primo, c.c., della preventiva accettazione
6 dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede. Diversamente argomentando infatti, il legittimario totalmente pretermesso dal testamento non sarebbe in grado di esercitare l'azione di riduzione, non potendo in alcun modo accettare una eredità alla quale non è stato chiamato (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621)”).
Per il tramite di detta azione il legittimario, previo accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, mira ad ottenere la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Tribunale Messina, n. 1540/2023; Tribunale Locri, n.
904/2021).
Essa è, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n.
8780).
Va ribadito che il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 25441/2017; Sez. 2, n. 368/2010).
Per verificare la sussistenza di una lesione della quota di legittima, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
Infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la quota disponibile e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario, vanno calcolate (art. 556 c.c.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte
(c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili
7 e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 c.c.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 c.c.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario
(art. 564, co. 2, c.c.) – salvo che ne sia stato dispensato – con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 24755/2015; Sez. 2, n.
27352/2014, Sez. 2, n. 12919/2012, Sez. 2, n. 11873/1993).
Poste queste premesse, a parere del Collegio la domanda di reintegra formulata dall'attrice, totalmente pretermessa dal testamento materno, deve essere accolta.
Anzitutto, va rilevato che i germani – parti dell'odierno giudizio – sono gli unici figli CP_1 superstiti della de cuius, . È infatti pacifico – oltre che documentalmente Persona_1 riscontrato (cfr. certificato di stato di famiglia originario del 22.02.2013, allegato al fascicolo di parte attrice, nonché certificati di morte in atti) – che il nucleo familiare era composto, oltre che dalle parti dell'odierno giudizio, da (nato a [...] l'[...] – deceduto in Persona_3 data 12.12.2004), (nata a [...] il [...] – deceduta a ES il Persona_1
28.08.2016) e da (nata a [...] il [...] – deceduta in data Persona_6
26.02.2006, stato civile nubile).
Inoltre, si osserva che il convenuto – pur sollevando contestazioni in ordine alla determinazione della quota di riserva e della disponibile, nonché alla ricostruzione dell'asse ereditario materno, operate ex adverso – non ha mai contestato che la disposizione testamentaria redatta dalla madre abbia leso la legittima dell'odierna attrice.
Al contrario, sin dalla costituzione in giudizio il convenuto ha osservato che “essendo il sig.
e la sig. premorti alla sig. … unici Persona_3 Persona_6 Persona_1 titolari della quota di riserva sull'eredità di quest'ultima sono le odierne parti in causa alle quali per legge spetta una quota di riserva pari ad 1/3 ciascuno” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).
Pertanto, considerato il tenore della scheda testamentaria di , pubblicata in Persona_1 data 15.02.2007, deve ritenersi pacifico che sia stata integralmente Parte_1 pretermessa dal testamento materno.
D'altra parte, mai il convenuto ha eccepito che la sorella abbia ottenuto donazioni o legati da parte della madre, da imputare alla quota di riserva.
Pertanto, in assenza di donatum ed essendo l'intera massa ereditaria stata devoluta al figlio
, è evidente la lesione della quota di legittima riservata a Controparte_1 Parte_1
8 alla quale - in qualità di IA della de cuius e considerando l'esistenza di due soli figli - Pt_1 spetta la quota di 1/3 del patrimonio della madre.
Occorre pertanto reintegrare l'attrice nella quota di riserva alla stessa spettante, mediante la declaratoria di parziale inefficacia della disposizione in favore del convenuto contenuta nel testamento olografo redatto in data 2.08.2006, nella misura necessaria per l'attribuzione all'attrice della quota pari a 1/3 dei beni ereditari.
Del resto, è stato osservato che quando, come nel caso di specie, la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria;
la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dagli artt. 537 e ss. c.c.
Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare non quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario, bensì quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario (Cass. civ., Sez. 2, 24755/2015; cfr. anche la giurisprudenza di questo Tribunale, n. 904/2021).
Nella presente fattispecie – premesso che, a seguito della deduzione di parte convenuta in ordine alla circostanza che il relictum di includesse, oltre al fabbricato Persona_1 indicato nell'atto introduttivo, anche i terreni menzionati nella dichiarazione di successione (all.
69) e che alcuna tempestiva contestazione è stata mossa sul punto dall'attrice – non appare comunque necessario determinare il valore economico della quota, sicché ogni eccezione formulata sul punto dal convenuto deve essere disattesa, appalesandosi ininfluente a fini decisori.
Infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione, all'attrice spetta ex lege la quota di 1/3 dei beni ereditari relitti dalla madre, con ciò divenendo partecipe della comunione ereditaria nei limiti di detta quota;
solo all'esito della (diversa e logicamente successiva) azione di divisione si scioglierà la comunione.
Sul punto, va rammentato che, mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente. L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria ha, dunque, come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, la quale non sussiste necessariamente nella situazione tutelabile con l'azione di reintegrazione della quota di legittima. Tanto è vero che il legittimario pretermesso
9 dal testatore, escluso - in quanto tale - dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 24755/2015; Sez. 2, n. 35/1967).
Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra, senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20143/2013; Sez. 2, n. 1408/2007; Sez. 2, n.
866/1981; Sez. 2, n. 3500/1975).
Nel caso in esame, dovendosi accogliere per le ragioni suesposte l'azione di riduzione, l'attrice, legittimaria pretermessa dalla de cuius, diventa comproprietaria per la quota di 1/3 dei beni costituenti la massa ereditaria di . Persona_1
Non essendo stata formulata nel presente giudizio una domanda di divisione dell'asse ereditario materno (circostanza espressamente affermata dall'attrice nelle note sostitutive dell'udienza del
20.06.2024), il vittorioso esperimento da parte di dell'azione di riduzione Parte_1 comporta soltanto l'acquisizione in capo alla medesima della qualità di erede pro quota della madre, che la rende partecipe, con il TE , della comunione ereditaria Controparte_1 sull'intero asse relitto dalla madre, e tanto con effetto retroattivo, a far data dall'apertura della successione.
§ 2. Le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
Con riguardo a tutte le domande riconvenzionali proposte da va in via Controparte_1 preliminare osservato che l'attrice, alla prima udienza, ha formulato generiche contestazioni e, poi, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Tuttavia, ha omesso di depositare la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., provvedendo invece al deposito della memoria n. 2), nella quale ha formulato eccezioni e contestazioni alla comparsa di costituzione avversaria.
Anzitutto, l'attrice ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a ciascuna delle domande riconvenzionali di controparte, in ragione della sua totale pretermissione dal testamento materno, con conseguente estraneità alle vicende inerenti all'eredità della de cuius.
A parere del Collegio detta eccezione - proponibile in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese,
10 proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”; Cass. civ., Sez. 3, n. 11744/2018) - è infondata.
Va preliminarmente osservato che la legittimazione, tanto attiva quanto passiva, non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione, sicché la stessa deve sussistere al momento della decisione e non già a quello della proposizione della domanda (Cass. civ., Sez.
3, n. 17064/2002).
Orbene, essendo stata accolta dal Collegio la domanda di riduzione formulata da Parte_1
quest'ultima è stata reintegrata nella quota di legittima lesa, con conseguente subentro
[...] pro quota nella comunione ereditaria della madre , con effetto retroattivo a far Persona_1 data dal momento dell'apertura della successione, ossia dal 28.08.2006, giorno del decesso della de cuius.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere disattesa.
Per il resto – fatta eccezione per le mere difese, proponibili in ogni stato del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016: “Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone
l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto … La titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.”) – le contestazioni in punto di fatto alle domande riconvenzionali del convenuto, formulate dall'attrice soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., non possono che giudicarsi tardive.
Ed infatti, l'art. 183 co. 5 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, dispone(va) che, all'udienza di prima comparizione, “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto … Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”; ai sensi del successivo co. 6, “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini
11 perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Le giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, seppure con riferimento alla disciplina normativa previgente (sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame), ha statuito che
“l'art. 183 c.p.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre, al comma 4, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (Cass. civ., Sez. 1, n. 3806/2016; Cass. civ., Sez. Un., n. 3567/2011).
Nella specie, alcuna contestazione specifica è stata fatta in prima udienza, né tantomeno entro il termine della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Ne discende che, in difetto di tempestiva e specifica contestazione, i fatti sottesi alle domande riconvenzionali del convenuto devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., fermo restando che il principio di non contestazione non possa invece essere invocato per la risoluzione di questioni giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 2844/2024: “Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto”).
§ 2.1 La domanda riconvenzionale di usucapione
Con la prima domanda riconvenzionale, il convenuto ha dedotto di essersi occupato sin dal
1991 in maniera pacifica, continua ed ininterrotta della cura, manutenzione, ristrutturazione e completamento dell'immobile sito in ES (RC), via Margherita n. 217 e, nello specifico, dei piani 1 e 2, provvedendo al completamento interno del piano 1, nonché alla costruzione del piano 2 (sottotetto), commissionando i relativi lavori e sostenendone le spese, considerandoli interamente come propri;
ha pertanto chiesto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in proprio favore di detti piani del fabbricato.
12 La domanda riconvenzionale è infondata e deve essere respinta.
Innanzitutto, va rammentato che la domanda di usucapione, in caso di accoglimento, dà luogo ad una sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario, opponibile erga omnes. Pertanto, il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti richiesti dalla legge (cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 142/2023). Ne discende che - ai fini della prova della maturata usucapione - non assume rilievo, di per sé, la tardiva contestazione da parte dell'attrice, operata solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., alla domanda riconvenzionale avversaria.
Orbene, osserva il Collegio che è un dato pacifico tra le parti che l'immobile de quo appartenesse in comproprietà ai genitori delle odierne parti del giudizio sicché, in conseguenza del decesso di (premorto alla moglie), l'immobile è transitato in comunione Persona_3 ereditaria pro quota tra la madre e i tre figli.
ha tuttavia avanzato domanda di usucapione dei piani 1 e 2 del fabbricato Controparte_1 sulla premessa che non facessero parte del compendio ereditario della madre, per essersi lui occupato sin dal 1991 di commissionare e pagare personalmente i lavori per il completamento del piano 1 e per la sopraelevazione del piano 2.
Ad avviso del Collegio la ricostruzione di parte convenuta deve essere disattesa: ed infatti, la tesi secondo cui il completamento del piano 1 e la sopraelevazione del piano 2, asseritamente commissionati e pagati dal solo convenuto, debbano indurre ad escludere i suddetti piani dell'edificio dall'asse ereditario relitto dai genitori, è smentita per tabulas dal generale principio dell'accessione.
Invero, ai sensi dell'art. 934 c.c., qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936,
937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Pertanto, la sopraelevazione realizzata sul terreno altrui appartiene di regola al proprietario del suolo: nella fattispecie, non è stato neppure allegato un titolo in deroga a detto principio, sicché
i piani 1 e 2 non possono essere esclusi dall'asse ereditario di . Persona_1
Tanto premesso, per quanto più dettagliatamente concerne la domanda di usucapione di detti piani, deve in via generale ricordarsi che, l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato in maniera continuativa per vent'anni.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa,
13 per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino;
non è ravvisabile il possesso nel mero godimento di una cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 19186/2005).
Osserva il Collegio che la domanda in esame non può essere accolta sia per la mancata prova di un possesso utile ad usucapire, sia in quanto - in ogni caso - non potrebbe ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Sotto il primo profilo, giova rammentare che, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'usucapione è necessario, ex art. 1144 c.c., che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale può ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni familiari o di amicizia con il titolare del diritto reale.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c.
e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ.,
Sez. 2, n. 20508/2019; nello stesso senso Cass. civ., Sez. 2, n. 9661/2006).
Costituisce quindi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (tra genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà; questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti. In sostanza, nei rapporti familiari, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può
14 essere considerato tollerato, a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune. Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non abbiano ceduto loro l'edificio per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa (cfr. in senso analogo Tribunale Sassari n. 868/2025).
Applicando i principi che precedono alla fattispecie in esame, a parere del Collegio deve concludersi nel senso che, fino al decesso di avvenuto il 28.08.2006, il Persona_1 godimento che l'odierno convenuto abbia avuto dei piani 1 e 2 dell'immobile in questione – estrinsecatosi anche, secondo la prospettazione del convenuto, nel completamento a sue spese del piano 1 e nella realizzazione del sottotetto al piano 2 – non possa integrare gli estremi di un possesso utile all'usucapione.
Ed infatti, anche a ritenere provato (in ragione della mancata tempestiva contestazione da parte dell'attrice) che l'odierno convenuto abbia effettivamente sostenuto tutte le spese per completare l'appartamento ubicato al primo piano, nonché commissionato le opere per la sopraelevazione del piano 2, tanto non basta a vincere la presunzione di tolleranza da parte dei genitori a che il figlio si occupasse della gestione e dell'esecuzione dei lavori presso il ridetto immobile.
Invero, si osserva innanzitutto che taluni capitoli di prova articolati dal convenuto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. minano la sua stessa prospettazione: dopo aver allegato di avere il possesso uti dominus dei piani 1 e 2 sin dal 1991, infatti, il convenuto ha chiesto di provare che “nel corso degli anni 1998-1999, il sig. ha provveduto altresì a Controparte_1 far effettuare, presso l'appartamento sito al piano primo del fabbricato ubicato in ES alla via Margherita n. 217 (già 170), altre opere atte a rendere abitabile l'appartamento quali: intonaco pareti interne, messa in posa del granito che pavimenta l'intero piano primo, piastrellamento completo del bagno, messa in opera di tegole sull'aggetto dai muri perimetrali del piano primo, nonché la costruzione dell'abbaino sul lastrico solare del primo piano” (cap.
16, confermato dai testi e ), nonché che “nel corso del 2003 il Testimone_1 Testimone_2 sig. ha, altresì, acquistato pagando di tasca propria presso il mobilificio “ CP_1 [...]
una camera da letto completa, una cucina componibile, un Controparte_2 divano e altri componenti d'arredo, destinati all'appartamento sito al piano primo del fabbricato sito in ES alla via Margherita n. 217, pagando il tutto in contanti e con
l'assegno di cui all'allegato n. 16 di importo pari ad € 3.000,00” (cap. 22; all. 15 e 16 alla comparsa di costituzione).
15 Le predette circostanze di prova inducono quindi a ritenere che, quantomeno sino al 1998-1999,
l'immobile di cui al primo piano non fosse ancora abitabile, nonché che solo nel 2003 il convenuto abbia acquistato la camera da letto, la cucina ed altri componenti d'arredo destinati all'immobile posto al primo piano.
In ogni caso, le allegazioni di parte convenuta e le relative richieste di prova non consentono di ritenere che il convenuto abbia esercitato un potere di fatto sull'immobile in opposizione ai propri genitori, il che corrobora la presunzione di tolleranza da parte di questi ultimi, ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Ed infatti, le risposte offerte dai testimoni alle circostanze di cui ai capitoli 56, 57, 58, 59 e 60 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. di parte convenuta (“56. l'abitazione della famiglia di origine costituita dalle odierne parti in causa, dai rispettivi genitori, nonché dall'altra congiunta era sita al P.T. del fabbricato ubicato in ES alla via Persona_6
Margherita n. 217; 57. il sig. , la sig.ra e la sig.ra Persona_3 Persona_6 Per_1
dimoravano esclusivamente nell'abitazione sita al P.T. del suddetto fabbricato;
58. al
[...] momento del decesso i sig.ri , e abitavano Persona_3 Persona_6 Persona_1 al piano terra, appartamento ove peraltro si è tenuto il tradizionale lutto;
59. l'appartamento sito al secondo (rectius: primo) piano dello stabile in questione è stato rifinito e reso abitabile dal sig. a proprie spese e dallo stesso esclusivamente abitato anche quando Controparte_1
i genitori e la sorella erano ancora in vita;
60. solo il sig. è Per_6 Controparte_1 sempre stato ed è a tutt'oggi l'unico titolare delle chiavi di ingresso dell'appartamento ubicato al piano primo, nonché del sottotetto-piano secondo”) appaiono del tutto insufficienti a vincere la suddetta presunzione.
I testi escussi su detti capitoli (nello specifico: , , Testimone_3 Testimone_4 Tes_1
, ) hanno effettivamente confermato che la famiglia d'origine vivesse
[...] Testimone_2 nell'abitazione ubicata al piano terra;
tuttavia, la circostanza che abitasse Controparte_1 nell'immobile sito al primo piano del fabbricato anche quando erano ancora in vita i genitori non è stata univocamente confermata dai testimoni, i quali anzi hanno sul punto reso dichiarazioni contrastanti. Ed infatti, mentre il teste ha confermato che “anche Testimone_1 quando viveva con il resto della famiglia, il sig. risiedeva Persona_3 Controparte_1 invece al primo piano da solo e che ha reso abitabile e rifinito il primo piano”, il teste
[...]
, sentito alla medesima udienza, ha dichiarato che con la sua famiglia Tes_2 Persona_3 dimorava al piano terra del suddetto fabbricato, anche perché all'epoca il piano primo era allo stato rustico. Confermo che anche dopo la morte di la sua famiglia viveva al Persona_3 piano terra. Non ricordo esattamente quando il sig. ha abitato da solo Controparte_1
16 l'appartamento posto al primo piano. Posso dire solo che vi abita da quando è sposato ovvero da cinque anni. ADR. del Giudice: mi pare che alla morte di il primo piano non Persona_3 era abitabile” (cfr. verbale d'udienza del 18.04.2019). Né è stato da tutti i testi univocamente confermato il capitolo sub 60 (cfr. ad esempio la dichiarazione di : “non sono in Testimone_3 grado di dire se è l'unico detentore delle chiavi di ingresso Controparte_1 dell'appartamento sito al primo piano”).
In definitiva, dall'istruttoria svolta non è emerso – né del resto era stato compiutamente allegato
– che abbia posseduto in modo inequivocabile i beni oggetto della domanda Controparte_1 di usucapione con un comportamento esclusivo e contrastante con quello dei genitori finché erano in vita, tale quindi da determinare un'interversio possessionis.
Pertanto, tutti gli atti posti in essere da con riferimento al fabbricato de quo Controparte_1 devono presumersi compiuti con la tolleranza dei genitori e, in virtù del disposto dell'art. 1144
c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, potendosi configurare in capo all'odierno convenuto soltanto una detenzione qualificata dei piani 1 e 2 dell'edificio.
A fortiori, il Collegio osserva che non potrebbe in ogni caso ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Invero, certamente il periodo ventennale non è decorso prima del decesso dei genitori di
, avendo quest'ultimo allegato di aver iniziato a “possedere” nel 1991; Controparte_1 vieppiù, il suddetto periodo non potrebbe decorrere nei confronti della sorella, legittimaria pretermessa dalla madre, se non dal momento dell'apertura della successione di quest'ultima.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'azione di riduzione può essere esercitata soltanto al momento dell'apertura della successione, allorquando si può valutare la sussistenza della lesione della legittima e far valere il relativo diritto. È, pertanto, solo da quello stesso momento che il possesso per l'usucapione incomincia a decorrere contro il legittimario che agisce in riduzione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 11203/1995 che, in motivazione, ha spiegato: “La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, concerne la relazione tra l'azione di riduzione e la usucapione. Più analiticamente, riguarda la decorrenza del termine per l'usucapione, ordinaria o abbreviata, in ordine ai beni che, eccedendo la disponibile, formano oggetto dell'azione di riduzione … Il codice civile vigente, che distingue la disciplina della prescrizione da quella della usucapione, all'art. 1165 stabilisce che "le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relativamente alle causa di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla usucapione". Peraltro, all'art. 2935 detta una disposizione di ordine generale che sembra ispirata proprio dal principio contra non valentem agere non currit praescriptio ("La
17 prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"). Per opinione dominante, la norma ha riguardo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto;
non anche all'impossibilità di fatto, in cui venga a trovarsi il titolare. Con la conseguenza che il principio trova applicazione nei casi previsti dalla legge … Per ciò che concerne la decorrenza, il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ. e richiamato dall'art. 1165 dello stesso codice vale per ogni tipo di usucapione … Per quanto concerne l'usucapione ventennale, essa ha origine dal comportamento omissivo del de cuius, che lascia decorrere i termini. Nel caso di beni donati in vita, si fonda non sulla inerzia, ma sul consenso del dante causa: pertanto sostanzialmente non opera contro il de cuius, sibbene contro il legittimario, che non può interromperla se non dopo l'apertura della successione. Poiché la sussistenza della lesione della quota di legittima si può valutare soltanto al momento della apertura della successione, solo da questo momento può esercitarsi l'azione di riduzione ed il relativo diritto può farsi valere. Solo dall'apertura della successione, pertanto, incomincia a decorrere contro il legittimario il possesso ad usucapionem. Alla luce delle considerazioni esposte e del collegato disposto degli artt. 2935, 1165 e 456 cod. civ. è coerente concludere che l'azione di riduzione raffigura una delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali l'usucapione non decorre se non dal giorno in cui il diritto può farsi valere”).
Da quanto precede deriva che, in ogni caso, non sono decorsi i termini di legge utili ad usucapire, sicché la domanda riconvenzionale formulata da non può che Controparte_1 essere respinta.
§ 2.2 La domanda riconvenzionale di rimborso dell'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, il convenuto ha eccepito che i lavori da lui compiuti, documentalmente provati, avessero apportato un notevole incremento di valore all'immobile, stimato in € 80.880,00 (“importo risultante dalla differenza tra valutazione economica del fabbricato conseguente ai lavori di ristrutturazione e completamento pari ad € 176.800,00 detratto l'importo di € 95.920,00 pari alla valutazione economica del fabbricato conseguente (rectius: antecedente) ai lavori di ristrutturazione e completamento, come da CTP allegata al fascicolo di parte”), chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 1150 c.c., al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie, nonché al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati, da corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla res per effetto dei miglioramenti.
18 Anche rispetto a detta domanda l'attrice ha formulato contestazioni tardive, specialmente con riguardo alla dedotta mancata prova che i lavori eseguiti prima della morte della de cuius fossero stati pagati con fondi di esclusiva pertinenza dell'odierno convenuto.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda riconvenzionale non possa essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
Anzitutto va richiamato l'art. 1150 c.c., ai sensi del quale: “1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto
a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore (…)”.
Pertanto, la norma opera con specifico riferimento a chi possa qualificarsi come possessore.
Nella fattispecie in esame, osserva il Collegio che tale non può essere l'odierno convenuto, quantomeno fino al momento del decesso del padre, , dovendosi ritenere anche Persona_3 alla stregua di quanto suesposto che il convenuto avesse soltanto la detenzione dei piani 1 e 2 del fabbricato oggetto di causa.
Con riferimento alle spese sostenute durante il periodo in cui era ancora in vita , Persona_3 la domanda in esame potrebbe tuttavia essere riqualificata ai sensi dell'art. 936 c.c.
Detta norma attribuisce al proprietario del suolo la facoltà di trattenere le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo con suoi materiali, ovvero di obbligare colui che le ha fatte a levarle;
la rimozione, ai sensi dell'u.c. della norma in esame, non può più essere chiesta decorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione, sicché in tal caso il proprietario dovrebbe pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Avendo il convenuto allegato di aver sostenuto delle spese e contestualmente chiesto il pagamento dell'aumento di valore del fabbricato per effetto dei miglioramenti, il Collegio ritiene che la riqualificazione giuridica operata sia rispettosa del disposto dell'art. 112 c.p.c.
Invece, per il periodo successivo al decesso del padre, certamente il convenuto può essere considerato come (com)possessore del fabbricato oggetto di causa, essendo il bene transitato nella comunione ereditaria paterna: ai sensi dell'art. 1146 c.c., infatti, il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Tuttavia, a parere del Collegio - con riferimento alle spese sostenute per il completamento del piano 1 e per la sopraelevazione del piano 2 - alcuna somma può essere riconosciuta all'odierno
19 convenuto per l'asserito aumento di valore dell'immobile in conseguenza dei miglioramenti da lui apportati.
Ed invero, avuto riguardo a quanto rilevato dal c.t.u. in sede di relazione integrativa (depositata il 30.05.2024), emerge documentalmente che lo stato attuale dell'edificio non corrisponde agli interventi autorizzati con la licenza edilizia.
Il c.t.u. ha infatti osservato che “dalla relazione tecnica (all.3), di cui agli elaborati tecnici forniti dal Comune di ES, si rileva che la licenza edilizia, rilasciata al committente
Signor il 11.08.1971, nr. 13 (all.1) è relativa alla costruzione di un fabbricato Persona_3 di civile abitazione da eseguirsi in ES a tre piani fuori terra e struttura portante in c.a. in aderenza a fabbricato esistente costituito da piano seminterrato e piano terra (ved. planimetria catastale e 1:200 e sezioni - all.4). Come risulta dagli elaborati grafici di progetto
(allegato 4) gli interventi autorizzati prevedevano la realizzazione di: • portico a piano sotto strada (pianta piano seminterrato); • unità immobiliare per civile abitazione a piano terra con accesso attraverso il fabbricato esistente (pianta piano terra); • terrazzo con veranda coperta a piano primo (pianta piano primo); • Vano scala interno per l'accesso ai piani”.
Tuttavia, “dal raffronto tra le planimetrie catastali del 27.11.2013 (allegati 7.1, 7.2 e 7.3) e gli elaborati grafici del progetto autorizzato con licenza edilizia 13/1971, per come riportato schematicamente negli allegati, si rileva quanto segue: … ▪ Piano 1 sub 7 (allegato 8.3): scostamenti della sagoma, formazione di nuovi vani nella porzione destinata a veranda coperta
e ampliamento con formazione di vani sulla terrazza scoperta;
▪ Piano 2 (sub 8): trattasi di unità immobiliare in corso di costruzione categoria catastale F3 -senza planimetria catastale- costituita da tetto a falde inclinate con struttura portante in acciaio, non prevista dal progetto di cui alla licenza edilizia 13/1971” (cfr. pag. 3 relazione integrativa).
L'ausiliario ha quindi concluso il suo elaborato integrativo evidenziando che “le planimetrie catastali non sono conformi a quelle del progetto autorizzato, inoltre sul fabbricato è stata effettuata una sopraelevazione non prevista negli elaborati di progetto. Le difformità planimetriche catastali e l'ampliamento in sopraelevazione del fabbricato, salvo eventuali regolarizzazioni delle irregolarità, non consentono la legittimità urbanistica necessaria per la commerciabilità dell'immobile” (cfr. pag. 4 relazione integrativa).
A parere del Collegio, quindi, non sussistono gli estremi per ravvisare un aumento di valore dell'immobile, considerato il fatto che il completamento del piano 1 è stato effettuato dal convenuto mediante la formazione di vani in una zona destinata in parte a veranda coperta ed in altra parte a terrazza scoperta;
inoltre, il tetto a falde è stato costruito in totale spregio del progetto di cui alla licenza edilizia, non essendo stato autorizzato.
20 Da quanto precede discende che il convenuto non possa pretendere il pagamento di un corrispettivo per l'esecuzione di opere abusive, in quanto altrimenti gli verrebbe consentito di trarre un utile in conseguenza di un illecito;
d'altra parte, avendo il c.t.u. espressamente escluso la commerciabilità dell'immobile, alcun aumento di valore può ipotizzarsi con riguardo ai piani
1 e 2 del fabbricato de quo.
Né ancora può ritenersi sufficientemente provato l'aumento di valore del fabbricato con specifico riferimento al solo piano terra dell'edificio.
Infatti, sebbene il convenuto abbia allegato di aver curato le opere di rifinitura esterna dell'immobile, riguardanti anche il piano terra, e consistenti “nell'acquisto del materiale decorativo, nello specifico pietra dorata presso la S.C.R. di come attestato da Parte_2
D.D.T. e relativa fattura rilasciata dallo stesso nel 2008, nonché dalla bozza/rilievo metrico,
D.D.T. e matrice assegni in favore di del 2010 (allegati n. 28, 29, 41, 42, 43)… Parte_2 dagli allegati al fascicolo di parte convenuta è agevole rilevare l'ulteriore prova … dell'acquisto del colore utilizzato per la rifinitura esterna del fabbricato presso l'edilizia di
attestato dalla matrice dell'assegno emesso in favore del suddetto (allegato Persona_7
n. 40)” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7) ed il c.t.u. abbia osservato che “le pareti esterne del fabbricato sono in parte rivestite con intonaco grezzo di malta bastarda, altre con intonaco
a finitura colorata, alcune sono prive di intonaco. Dalla tipologia dei materiali riscontrati nel corso del sopralluogo effettuato e utilizzati per la finitura delle facciate (elementi decorativi in pietra per le riquadrature delle porte esterne, elementi prefabbricati per le balaustre e il coprimuro dei parapetti dei balconi) e la tipologia della finitura dell'intonaco sono attribuibili ad interventi di recente realizzazione, come documentato anche nelle bolle di consegna materiali, allegate in atti, successive alla data di morte della de cuius del 28.08.2006. Le lavorazioni di completamento della facciata esterna sono ancora da ultimare come riscontrato per la presenza di ponteggi metallici” (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 12.01.2017, pag. 13 e relative fotografie), in difetto di un dettagliato computo metrico in ordine ai costi stimati e ripartiti per ciascun piano del fabbricato – che era onere del convenuto produrre – non è possibile stimare neppure indirettamente l'aumento di valore del piano terra dell'edificio con riguardo alle opere ivi eseguite.
Del resto, anche la c.t.p. versata in atti risulta sul punto generica, non avendo il consulente di parte calcolato l'aumento di valore con riferimento a ciascun piano del fabbricato, bensì operato un calcolo onnicomprensivo (cfr. all. 70, pag. 34).
Pertanto, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere rigettata.
21 § 2.3 La domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota di legittima inerente all'eredità di Persona_3
L'odierno convenuto ha poi proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima relativa all'eredità del padre, , eccependo Persona_3 che la lesione deriverebbe dal fatto che il de cuius abbia effettuato in vita una donazione in favore dell'odierna attrice, la quale avrebbe poi comunque concorso alla successione legittima del padre, in misura pari agli altri coeredi.
Nello specifico, il convenuto ha rappresentato che, con atto pubblico del 4.05.1972 in notar
, notaio in Ardore (rep. n. 661 – racc. n. 347), donava alla IA Persona_5 Persona_3
– “in conto legittima e, per l'eventuale supero, disponibile, con dispensa Parte_1 da collazione” – un appezzamento di suolo in ES, della superficie complessiva di 145 mq, alla via Margherita;
detta donazione includeva anche “uno scheletro consistente nel solo cemento armato, per la costruzione di un fabbricato che insiste su circa 90 mq di detto suolo.
Allo stato, il fabbricato è composto di solo strutture in cemento armato e delle solette al primo e secondo piano” (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, il convenuto ha evidenziato che la donazione avrebbe leso i suoi diritti ereditari, non avendo la sorella imputato il valore della stessa in conto disponibile e per l'eventuale supero alla disponibile, prendendo peraltro parte alla successione legittima apertasi al decesso del padre in misura pari a quella degli altri coeredi, con ciò quindi ottenendo una quota (donazione ricevuta + quota risultante dall'apertura della successione legittima) superiore a quella che le spettava, con conseguente lesione della legittima degli altri legittimari. Chiedeva, perciò, la condanna della controparte a versare nell'asse ereditario la somma di € 13.111,74.
L'attrice, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., ha contestato la domanda riconvenzionale avversaria, deducendo l'incompletezza della dichiarazione di successione in atti effettuata dal convenuto (priva di riferimenti al donatum ed alle passività), con conseguente carenza del presupposto dell'effettività della lesione;
in ogni caso, ha evidenziato che l'eredità paterna non fosse stata divisa tra i figli, sicché allo stato “nessuna lesione per mancata imputazione della quota o addirittura doppia apprensione della quota … è avvenuta non avendo mai l'attrice rifiutato di imputare alla sua quota quanto ricevuto in donazione”, operazione tuttavia da compiersi in sede di divisione ereditaria, per il tramite dell'istituto della collazione.
Dette contestazioni, qualificabili come mere difese in quanto volte a contestare il fatto costitutivo della pretesa avversaria, non possono essere considerate tardive.
A parere del Collegio, la domanda riconvenzionale è infondata, non ravvisandosi alcuna lesione della quota di riserva in favore di . Controparte_1
22 In punto di diritto giova richiamare l'art. 553 c.c., ai sensi del quale: “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
La legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, prevedendo che, anzitutto, si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato, ai sensi dell'art. 553 c.c.; poi si riducono le disposizioni testamentarie (ex art. 554 c.c.) e, infine, se la legittima non è ancora reintegrata, si riducono le donazioni (ex art. 555 c.c.).
Ed invero, la lesione della legittima potrebbe verificarsi, oltre che in conseguenza di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal de cuius, anche per effetto delle norme di legge che regolano la successione ab intestato, nel concorso tra legittimari e altri successibili: ciò può accadere poiché la quota riservata ai legittimari, pur essendo minore di quella attribuita agli stessi come eredi legittimi, si calcola non sul solo relictum, ma sull'intera massa (relictum + donatum - debiti) (ex art. 556 c.c.). L'art. 553 c.c. dispone quindi la prevalenza delle disposizioni che tutelano il legittimario rispetto a quelle dettate per la successione legittima, e quindi la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi legittimi per soddisfare la riserva spettante ai legittimari. Il legittimario deve comunque imputare alla sua quota le donazioni e i legati ricevuti dal de cuius (ex art. 564 c.c.): se detta imputazione comporta il soddisfacimento delle sue ragioni, non potrà pretendere la riduzione delle porzioni dei successibili non legittimari.
Pertanto, per l'esercizio dell'azione di riduzione è necessario, oltre all'accertamento della lesione della quota di riserva risultante dalla riunione fittizia, che i beni relitti non siano sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, poiché la quota di riserva deve essere prelevata innanzi tutto da tali beni, secondo quanto previsto dall'art. 553 c.c. (in termini, Corte d'Appello
Catania n. 1403/2025).
Va altresì rilevato che la norma in esame è pacificamente ritenuta applicabile anche nei casi in cui, come quello in esame, tutti i successori siano legittimari, essendo espressione di un principio generale (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, in motivazione: “Nonostante il tenore letterale della norma, è pacificamente ritenuto che essa si applichi anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, desumendosi con evidenza dalla ratio della disposizione che non vi è motivo di escludere questa tutela del legittimario nei confronti dei coeredi pure legittimari per limitarla solo agli altri successibili. Ritiene questa corte che la norma debba essere interpretata nel senso che il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul
23 relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicché, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non abbia alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato. Ne discende che alla riunione fittizia di cui all'art. 556 per la determinazione della porzione disponibile si deve procedere in ogni caso di concorso di legittimari nella successione e non già soltanto quando si debba agire in riduzione. E' stato già posto in luce da questa corte l'errore di ritenere che la riunione fittizia sia consentita dalla legge solo allorché il legittimario agisca in riduzione;
il fine pratico di tale operazione è anzitutto quello di stabilire, prima dell'inizio della divisione che dovrà portare alla formazione delle singole porzioni spettanti a ciascun coerede, quale sia l'ammontare delle quote di riserva, che non possono determinarsi concretamente se non con riguardo all'intero patrimonio del defunto calcolato nel modo prescritto dall'art. 556. Per agire infatti in riduzione è necessario non soltanto che dalla riunione risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni. Ne consegue che il calcolo della quota di riserva nel modo previsto da detto articolo è un espediente contabile adottato dalla legge per la determinazione quantitativa dei diritti dei legittimari ed è pertanto applicabile in via generale quando concorrano nella successione eredi necessari (sent. 15 ottobre 1958 n. 3277). Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi con la sentenza 7 gennaio 1967 n. 74, con la quale si è ulteriormente precisato che la riunione fittizia ha una finalità ben più ampia della sola attuazione della riduzione, quella di poter stabilire, in correlazione con la determinazione della porzione disponibile, quale sia la quota di riserva spettante ai legittimari, sia per il caso che gli stessi possano soddisfare le loro ragioni sui beni relitti, sia per il caso che non lo possano. Poiché il legittimario è immediatamente chiamato con la apertura della successione legittima a concorrere sul relictum per una quota non inferiore alla sua legittima, non ha influenza sulla misura della sua porzione il tempo in cui egli domanda la divisione, giacché la sua quota sul relictum non può soffrire alterazioni quantitative in dipendenza del (solo) tempo trascorso dall'apertura della successione … Tenuto conto della intensità della tutela che la legge accorda al legittimario, evidente nella disciplina contenuta negli artt. 554-564 cod. civ., si comprende facilmente come, quando è la stessa legge a chiamare i legittimari alla successione, ciò che avviene nelle successioni ab intestato, li chiami in una quota non inferiore alla quota di legittima loro riservata, investendoli perciò direttamente del diritto a conseguirla sul relictum: il che, se possibile, esclude che si debba parlare in questo caso di reintegrazione (ove non c'è lesione non c'è reintegrazione) e tanto meno che si debba fare ricorso ad una azione di
24 riduzione … la corretta interpretazione dell'art. 553 porta a ritenere che la divisione deve essere fatta in base alle quote spettanti a ciascuno secondo le norme della successione legittima, introducendosi però le (sole) modificazioni necessarie per integrare la quota riservata ai legittimari, al fine della determinazione delle porzioni concrete … Non è nemmeno convincente il sottolineare la espressione "si riducono" usata nell'art. 553, per sostenere che anche in questo caso il legittimario deve agire in riduzione per ottenere la integrazione della sua quota. E' facile rispondere, anzitutto, che il confronto fra questa norma e quelle contenute nei due successivi articoli 554 e 555 mostra con evidenza che mentre le porzioni (che spetterebbero agli altri successibili: si noti il condizionale) "si riducono" (senz'altro), la donazioni (art. 555) sono invece "soggette a riduzione"; e, in secondo luogo che, trattandosi della distribuzione del relictum per legge, non si comprenderebbe il meccanismo di una doppia
e differente attribuzione, prima con le norme della successione legittima, e poi in base a quelle che riguardano le quote riservate ai legittimari e in forza di una apposita azione”; nella giurisprudenza di merito cfr. anche Corte d'Appello Palermo, n. 1229/2019: “La disposizione di cui all'art. 553 c.c., in materia di reintegrazione della legittima, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i successori siano tutti legittimari”).
Detto orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha condivisibilmente chiarito che “l'art. 553 c.c. presuppone implicitamente che il de cuius abbia disposto di parte dei suoi beni per donazione o testamento, e pertanto che la successione legittima si apra su una parte soltanto del patrimonio … In questi casi può accadere che la quota attribuita ai legittimari dalle norme sulla successione legittima risulti inferiore a quella loro riservata dalle norme relative alla successione necessaria: così nel caso di concorso del coniuge con un TE, la quota spettante al primo in base all'art. 582 c.c. (che è di due terzi, ma calcolati sui soli beni devoluti ab intestato) può essere talvolta inferiore di quella riservata dall'art. 540 c.c. (che è di metà, ma computata sulla somma dell'intero relictum con il donatum). Tale premessa spiega il contenuto del primo inciso dell'art. 553 in esame, secondo il quale, quando, sui beni del defunto, si apra (in tutto o in parte) la successione legittima e vi siano altri successibili, in concorso con legittimari, le porzioni che spetterebbero a quei primi vanno ridotte proporzionalmente, e nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata agli eredi legittimi, che siano anche legittimari. E' stato rilevato che il termine riduzione è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l'esercizio dell'azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il
25 non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto. Si deve però convenire che, perché un tale effetto si produca, è comunque necessaria una dichiarazione di volontà dei legittimari, i quali debbono domandare che la loro quota sia calcolata a norma dell'art. 556 c.c. attraverso il procedimento di riunione fittizia;
se i legittimari non chiedono la riunione fittizia, l'eredità si devolve secondo le quote stabilite per la successione legittima … Con l'art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L'azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari. Secondo Cass. n. 1521 del 1980 l'art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. In base a tale principio, in presenza di una donazione per la quale sia prevista la dispensa da collazione, la norma importa che le quote della successione intestata si applicano solo se la ripartizione che ne deriva non sia lesiva della quota di riserva. In caso contrario la donazione fatta con dispensa è comunque imputata nella quota del donatario nella misura occorrente per soddisfare la legittima altrui, mentre la donazione sarebbe soggetta a riduzione solo in caso di insufficienza del relictum e nei limiti di tale insufficienza (sempre che l'azione di riduzione sia ammissibile e sia stata in concreto proposta) … le quote ab intestato, in presenza di donazioni, non garantiscono al legittimario il conseguimento della quota riservata. Questa, a differenza della prima, non è calcolata solo sul relictum, ma anche sul donatum. La quota devoluta al legittimario ex lege potrebbe quindi risultare talvolta di valore inferiore alla quota di riserva” (Cass. civ., Sez. 2, n.
12317/2019).
Dai principi che precedono il Collegio ritiene di poter trarre le seguenti conclusioni: laddove, come nella fattispecie in esame, si apra la successione ab intestato del de cuius e ad essa concorrano gli eredi legittimi che siano al contempo legittimari, ciascuno di essi è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota che non deve essere inferiore alla sua quota di legittima: pertanto, qualora il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, il legittimario non necessita di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c.
In ogni caso, nelle ipotesi di concorso di legittimari nella successione legittima, occorre procedere alla riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c., per determinare la quota di legittima
26 spettante a ciascuno di essi (e ciò anche a prescindere dalla proposizione nel singolo caso specifico dell'azione di riduzione); l'azione di riduzione si rende invece necessaria allorquando dall'operazione di riunione risulti una lesione della quota di riserva, purché però il relictum non risulti sufficiente a soddisfare i diritti del legittimario atteso che, ai sensi dell'art 553 c.c., la quota di riserva deve essere prelevata prioritariamente sui beni relitti.
Qualora uno dei legittimari che concorrono alla successione ab intestato del de cuius abbia ricevuto da quest'ultimo una donazione con dispensa dalla collazione ciò non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota riserva spettante agli altri coeredi (Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, cit., così massimata: “In base all'art 553 cod civ, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 cod civ, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi.
Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall'art 566 cod civ) debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell'azione di riduzione, possa più opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro - in forza della prescrizione dell'azione di riduzione - l'inattaccabilità delle donazioni anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all'integrazione della quota di riserva”).
Poste queste premesse, occorre pertanto effettuare innanzitutto l'operazione di riunione fittizia
(relictum + donatum – debiti) con riguardo all'eredità di : infatti, ciascuno dei Persona_3 coeredi legittimi di quest'ultimo, che ne sono anche legittimari (coniuge e tre figli), è chiamato alla successione ab intestato sul relictum per una quota che non deve essere inferiore alla propria quota di legittima.
Nella determinazione dell'asse ereditario di , il Collegio ritiene di fare in larga Persona_3 parte proprie le conclusioni della c.t.u. espletata in corso di causa, a firma dell'Ing. Per_8
(depositata il 12.01.2017), con la precisazione che la c.t.u. viene posta alla base della
[...]
27 presente decisione con specifico ed esclusivo riferimento alla determinazione dell'asse ereditario di (ed all'operazione di riunione fittizia eseguita dal consulente), e Persona_3 non anche di quello di , in quanto la pretermissione totale dell'odierna attrice Persona_1 rende superflua, ut supra ampiamente argomentato, l'esatta determinazione del compendio ereditario materno, in mancanza di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Orbene, il c.t.u., dopo aver individuato i beni immobili che appartenevano a alla Persona_3 data del decesso, nonché elencato le spese sostenute da in occasione della Controparte_1 morte del padre, ha osservato che “per la stima dell'intero asse ereditario del de cuius Per_3
si è proceduto per come già riferito al punto 3.3 della presente relazione. Per la
[...] determinazione del valore unitario dei suoli per ettaro di superficie, sarà fatto riferimento alla
Tabella dei Valori Agricoli Medi per l'anno 2004, redatta dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Reggio Calabria. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i valori di stima unitari per ettaro di superficie dei terreni sopracitati sono: seminativo € 6.700,00/ha; seminativo arborato € 9000,00/ha; seminativo irriguo arborato € 14.500,00/ha; uliveto 16.800,00/ha; pascolo cespugliato € 2.100,00/ha; pascolo arborato € 3.500,00/ha; ficodindieto € 6.200,00/ha; € vigneto 20.100,00/ha.
Applicando i suddetti valori unitari alle superfici catastali delle singole particelle che costituiscono i suoli costituenti la massa ereditaria si perviene al relativo valore di stima di complessivi € 11.233,88” (cfr. pag. 21 della relazione).
In ordine alla determinazione del valore dei terreni, il c.t.u. ha compiutamente controdedotto alle osservazioni formulate dal legale di parte attrice, cui per brevità si rimanda, statuendo che
“il ctu conferma il valore di stima attribuito, di complessivi € 11.233,88 (punto 3.7 di ctu), perché trattandosi di terreni in zona agricola l'accesso ai fondi deve garantire il passaggio di mezzi agricoli e non di normali autovetture” (cfr. pag. 26 della relazione).
Il valore commerciale del fabbricato, calcolato secondo i criteri spiegati dal c.t.u. al punto 3.3 della relazione, è stato stimato in € 68.118,14 (con riferimento ai piani S1, PT e P1 ed esclusione del piano P2 in quanto, come osservato a pag. 8 della relazione, “da un riscontro delle planimetrie ortofoto relative all'anno 2005 si evince che il fabbricato, dopo il mese di luglio 2005, è stato ampliato attraverso la realizzazione di un tetto di copertura con struttura portante costituita da travi e capriate metalliche e manto di copertura di tegole”, tetto che quindi non esisteva alla data del decesso di ). Persona_3
Invece, l'immobile oggetto di donazione alla IA è stato stimato Parte_1 dall'ausiliario in € 28.850,00.
28 Anche sul punto, il consulente ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni di parte attrice osservando che “il giusto valore da attribuire al fabbricato donato è quello determinato secondo i prezzi unitari di mercato, alla data di apertura della successione, pari a € 28.850,00
(punto 3.7 della relazione di ctu)” (cfr. pag. 27 della relazione).
L'ammontare complessivo dell'asse ereditario di – “risultante dalla somma del Persona_3 valore dei terreni, del fabbricato in Via regina Margherita a tre piani fuori terra, escluso il tetto di copertura, e della struttura portante del fabbricato in c.a. e del relativo suolo di sedime, oggetto di donazione alla IA IG , detratto l'importo dei debiti” – Parte_1
è stato quantificato dal c.t.u. in € 104.005,64.
Il Collegio condivide la risposta offerta dall'ausiliario alle osservazioni di parte attrice - secondo cui “alla data del decesso del decesso del sig. , esistevano libretti di Persona_3 risparmio e buoni postali fruttiferi che la relazione del CTU ha completamente trascurato.
Dalle ricerche effettuate presso alcuni uffici Postali e già allegate agli atti, come da tabella seguente risultavano i seguenti titoli e libretti di risparmio” -, atteso che in atti non sono presenti documenti relativi alla presenza di liquidità (cfr. pag. 27 della c.t.u.).
All'uopo, si osserva innanzitutto che solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
l'attrice ha dedotto che la dichiarazione di successione di non contenesse Persona_3 indicazioni in ordine agli eventuali conti correnti bancari e/o postali, sicché correttamente il giudice istruttore all'epoca titolare del procedimento non ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze relative ai libretti di risparmio postali, tardivamente allegate
(cfr. ordinanza del 23.05.2017); inoltre, va evidenziato che le comunicazioni stragiudiziali intercorse tra i difensori delle parti ai fini di un bonario componimento della lite - aventi ad oggetto, tra l'altro, l'esistenza di “buoni postali di considerevole importo … che in ogni caso vanno aggiunti all'asse ereditario di ai fini del calcolo della presunta lesione” Persona_3
(cfr. all. 73-74 alla comparsa di costituzione) - afferiscono a circostanze non tempestivamente dedotte dalle parti entro i temini di legge per le preclusioni assertive, sicché il Collegio non può tenerne conto.
Pertanto, deve condividersi la stima del relictum (€ 79.352,02) e del donatum (€ 28.850,00) operata dall'ausiliario in ordine all'asse ereditario di . Persona_3
Con riguardo al passivo ereditario, gli unici debiti allegati e provati sono quelli relativi alle spese sostenute da per le onoranze funebri, per la dichiarazione di Controparte_1 successione del padre e per la voltura immobiliare (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 2, n.
17938/2020, anche infra).
29 Sul punto, in disparte ogni ulteriore considerazione che verrà infra operata con riguardo alla domanda riconvenzionale di rimborso di dette somme, merita osservarsi che il convenuto ha allegato di aver sostenuto il complessivo esborso di € 4.164,00, di cui: € 164,00 per la tumulazione della salma;
€ 3.000,00 per la cassa mortuaria;
€ 150,00 per manifesti di lutto;
€
550,00 per viaggio funebre e fiori;
€ 150,00 per manifesti trigesimo ed € 150,00 per manifesti anniversari. Inoltre, ha dedotto di aver personalmente pagato le spese per la dichiarazione di successione, pari ad € 691,38, nonché per la voltura immobiliare, di € 55,00.
I pagamenti eseguiti da risultano provati per l'importo totale di € 4.575,38, Controparte_1 di cui € 3.829,00 per spese funebri (dovendosi intendere il totale di cui all'allegato 51 pari ad €
515,00 e non ad € 550,00) ed € 746,38 per la dichiarazione di successione e la voltura (cfr. all.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66).
Ed infatti, ritiene il Collegio che dall'importo calcolato dall'odierno convenuto debbano essere scomputate le somme pagate per “manifesti trigesimo” e “per manifesti anniversario”, trattandosi di costi non indispensabili, che pertanto esulano dalle spese per onoranze funebri qualificabili come pesi ereditari (Cass. civ., Sez. 2, n. 17938/2020), essendo stati piuttosto volontariamente sostenuti dal convenuto per la commemorazione del decesso del proprio congiunto. Pertanto, l'asse ereditario di (relictum + donatum - debiti) deve Persona_3 essere rideterminato in € 103.626,64.
Per calcolare la quota di riserva, si rammenta che, ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c., in caso di concorso tra coniuge e più figli, ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio del de cuius, da dividersi in parti uguali, mentre al coniuge ne spetta un quarto.
Alla morte di , gli eredi legittimi - nonché legittimari - erano la moglie e i tre Persona_3 figli: alla moglie compete una quota riservata pari a ¼ dell'asse calcolato mediante l'operazione di riunione fittizia, corrispondente all'importo di € 25.906,66; ai tre figli una quota complessiva pari all'importo di € 51.813,32, da dividersi in parti eguali (e quindi € 17.271,10 ciascuno).
Ne discende che, rispetto all'eredità ab intestato del padre, deve ottenere sul Controparte_1 relictum una quota pari almeno alla sua quota di riserva.
Laddove infatti il relictum risulti sufficiente a soddisfare la quota di riserva del convenuto, quest'ultimo non necessita di intaccare la donazione eseguita dal padre in favore dell'odierna attrice: infatti, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte dell'art. 553 c.c., “il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicché, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non
[ha] alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato … per agire infatti in riduzione è necessario non
30 soltanto che dalla riunione risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni” (Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, cit.).
Nel caso di specie, il solo relictum lasciato da (pari alla sommatoria del valore Persona_3 dei terreni e dei fabbricati) ammonta ad € 79.352,02.
Poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “le quote ab intestato, in presenza di donazioni, non garantiscono al legittimario il conseguimento della quota riservata”, in presenza di una donazione per la quale sia prevista la dispensa da collazione, l'art. 553 c.c. “importa che le quote della successione intestata si applicano solo se la ripartizione che ne deriva non sia lesiva della quota di riserva” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 12317/2019).
Nella specie, l'applicazione delle quote ab intestato previste dall'art. 581 c.c. (1/3 al coniuge e i restanti 2/3 ai figli) sul relictum non lede la quota di riserva del figlio . Controparte_1
Infatti, detratto l'importo di € 26.450,67 spettante ad (pari ad 1/3 del Persona_1 relictum), il restante ammontare di € 52.901,35 andrebbe diviso in parti uguali tra i tre figli, sicché a ciascuno spetterebbe l'importo di € 17.663,78.
Detta somma è pienamente satisfattiva della quota riservata a in qualità di Controparte_1 legittimario del padre, pari ad € 17.271,10, sicché non si ravvisa alcuna lesione della sua quota di riserva per effetto della donazione con dispensa da collazione posta in essere dal de cuius, ben potendo l'odierno convenuto soddisfare integralmente la sua quota di riserva sul relictum.
Alla luce di quanto precede, la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima deve essere rigettata.
§ 2.4 Le ulteriori domande riconvenzionali: di rimborso delle spese funebri e di dichiarazione di successione di , e . La domanda Persona_1 Persona_3 Persona_6 riconvenzionale di rimborso delle spese di aggiornamento catastale dell'immobile
Per quanto concerne le riconvenzionali di rimborso delle spese funebri e di dichiarazione di successione, va premesso che – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le
31 ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (Cass. civ., Sez. 2, n. 17938/2020).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso” (Cass. civ., Sez. 2, n. 28955/2023).
Nella specie, ha proposto una domanda riconvenzionale di rimborso pro Controparte_1 quota delle spese da lui sostenute in relazione dal decesso dei genitori e della sorella, allegando di aver pagato personalmente tutte le spese funebri relative al decesso dei tre congiunti, nonché delle rispettive dichiarazioni di successione.
Questo fatto deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo stato né specificamente né tantomeno tempestivamente contestato dall'odierna attrice, che ha formulato le proprie doglianze solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.; sul punto, merita altresì osservarsi che l'ulteriore deduzione di parte attrice in ordine al fatto che il rimborso delle spese possa chiedersi solo “dopo avere defalcato la detrazione fiscale, in esito alla fatturazione di cui ha beneficiato colui che ha anticipato le spese” appare, oltre che tardiva, genericamente formulata, sicché non può essere presa in esame dal Collegio.
Orbene, con riguardo al decesso di , l'odierno convenuto ha allegato in sede di Persona_1 comparsa di costituzione di aver sostenuto le seguenti spese: € 3.850,00 per cassa funebre, manifesti, carro funebre, portantini e musica;
€ 200,00 per manifesti trigesimo;
€ 350,00 per offerta del pane alla messa di trigesimo, il tutto per un importo complessivo di € 4.400,00.
Il pagamento è stato compiutamente provato dall'odierno convenuto, il quale ha prodotto le relative ricevute e gli assegni circolari (cfr. all. 60, 61, 62, 63 alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, richiamando quanto suesposto in ordine alle spese non strettamente necessarie per la morte del de cuius, devono essere scomputate dall'ammontare demandato dal convenuto le spese sostenute per “manifesti trigesimo” e per “offerta del pane alla messa di trigesimo”.
32 Non può invece ritenersi tempestivamente dedotto dal convenuto il pagamento della lavorazione della lapide per la madre, atteso che detta circostanza è stata allegata soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. nei capitoli di prova orale (cap. 54 e 55).
Non risultano neppure adeguatamente provati gli esborsi per la dichiarazione di successione della madre – invero neppure quantificati dal convenuto – sicché alcuna somma può essere riconosciuta in parte qua a . Controparte_1
Tanto premesso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Pertanto, sul totale di € 3.850,00, ha diritto di ripetere dalla sorella la Controparte_1 somma di € 1.283,33, pari ad 1/3 del totale, essendo stata l'odierna attrice riconosciuta erede della madre nella suddetta quota, riservatale dall'art. 537 co. 2 c.c.
Per quanto concerne il decesso di , il convenuto ha allegato di aver sostenuto il Persona_3 complessivo esborso di € 4.164,00, di cui: € 164,00 per la tumulazione della salma;
€ 3.000,00 per la cassa mortuaria;
€ 150,00 per manifesti di lutto;
€ 550,00 per viaggio funebre e fiori;
€
150,00 per manifesti trigesimo ed € 150,00 per manifesti anniversari. Inoltre, ha dedotto di aver personalmente pagato le spese per la dichiarazione di successione, pari ad € 691,38, nonché per la voltura immobiliare, di € 55,00.
I pagamenti eseguiti da risultano provati per l'importo totale di € 4.575,38, Controparte_1 di cui € 3.829,00 per spese funebri (dovendosi intendere il totale di cui all'allegato 51 pari ad €
515,00 e non ad € 550,00) ed € 746,38 per la dichiarazione di successione e la voltura (cfr. all.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66), sempre previo scomputo delle spese per “manifesti trigesimo” e per “manifesti anniversario”, per quanto supra argomentato.
Essendo le odierne parti del giudizio gli unici eredi superstiti di , l'importo deve Persona_3 essere ripartito equamente tra i fratelli, sicché dovrà rifondere a Parte_1 [...]
la somma di € 2.287,69. CP_1
Per quanto infine concerne il decesso di il convenuto ha allegato di aver Persona_6 sostenuto il complessivo esborso pari ad € 3.600,00, di cui: € 150,00 per viaggio funebre;
€
160,00 per manifesti lutto;
€ 2.600,00 per cassa mortuaria;
€ 160,00 per manifesti trigesimo;
€
160,00 per manifesti anniversario;
€ 370,00 per il vestito funebre della de cuius. Ha poi dedotto di aver pagato la somma di € 482,07 per la dichiarazione di successione della sorella.
Anche detti pagamenti risultano compiutamente provati (cfr. all. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68), previo scomputo degli importi corrisposti per “manifesti trigesimo” e per “manifesti anniversario”.
33 Come già osservato con riferimento a , essendo le odierne parti del giudizio gli Persona_3 unici eredi superstiti di l'importo deve essere ripartito equamente tra i loro, Persona_6 sicché dovrà rifondere a l'importo di € 1.881,03. Parte_1 Controparte_1
In definitiva, in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali di rimborso per le spese funebri e di dichiarazione di successione, dovrà rifondere al TE Parte_1
il complessivo ammontare di € 5.452,05, oltre interessi legali a far data dalla Controparte_1 domanda e sino al soddisfo.
Infine, il Collegio osserva che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. il convenuto ha rappresentato che l'Agenzia delle Entrate, in data 9.09.2013, lo avesse invitato ad effettuare l'aggiornamento planimetrico del fabbricato oggetto di causa;
pertanto, ha conferito al proprio c.t.p. l'incarico di provvedere all'aggiornamento catastale. Per l'effetto, l'odierno convenuto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 1.560,00, di cui € 670,00 quali spese e competenze del c.t.p. ed € 890,00 per aggiornamento catastale, giusta resoconto prestazioni versato in atti in allegato alla seconda memoria istruttoria (cfr. all. 87).
Rileva il Collegio, tuttavia, che non vi è prova dell'avvenuto pagamento, sicché la domanda di rimborso in parte qua deve essere respinta (Cass. civ., Sez. 3, n. 21402/2022: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese di c.t.u. in quanto l'ausiliario non ha presentato tempestiva istanza di liquidazione dei compensi, sicché non è possibile provvedere all'emissione del relativo decreto di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da le Parte_1 attribuisce una quota pari a 1/3 dell'asse ereditario di;
Persona_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da di Controparte_1 rimborso delle spese funebri e delle dichiarazioni di successione dei congiunti, condanna alla rifusione nei confronti del convenuto del complessivo Parte_1 ammontare pari ad € 5.452,05, oltre interessi legali a far data dalla domanda e sino al
34 soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- nulla sulle spese di c.t.u. per le ragioni spiegate in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/11/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2013 R.G., introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 20.03.2025, e promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LENTINI ANTONELLA (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1 parte attrice nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI ER (pec: , giusta procura in atti;
Email_2 parte convenuta
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per la lesione di legittima;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.03.2025;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.04.2013, Parte_1 conveniva in giudizio il TE , esponendo: che in data 28.08.2006 Controparte_1 decedeva a ES (RC) (Platì, 2.08.1926), madre delle parti dell'odierno Persona_1 giudizio;
che con verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del 15.02.2007
(rep. 35.648 – racc. 8.107) in notar notaio in Gioiosa Ionica (RC) veniva Persona_2 pubblicata la scheda testamentaria dal seguente tenore: “Io sottoscritto lascio erede universale di tutti i miei beni a mio figlio questa e la mia volontà. Oggi 2.8.2006 – Controparte_1
”; che l'odierna attrice veniva a conoscenza dell'esistenza del suddetto Persona_1
1 testamento solo a seguito della richiesta di divisione dell'eredità materna, da lei presentata in data 14.04.2012; che, nonostante i reiterati tentativi di addivenire ad un accordo bonario, il convenuto persisteva nel rifiuto di riconoscerle la propria quota di legittima;
di essere erede necessaria della madre, sebbene totalmente pretermessa, intendendo quindi agire per la riduzione della suddetta disposizione testamentaria, nei limiti della quota di riserva a sé spettante ex lege; che gli unici eredi della de cuius fossero proprio le odierne parti del giudizio, stante la premorienza del marito e dell'altra IA;
che il valore commerciale dell'asse ammontasse “ad euro 116.996,00 circa, di cui euro 81.000,00 circa quale 50% dell'immobile sito in ES Via Margherita, euro 26.997,00 pari ad 1/3 sul restante 50% del medesimo immobile, appartenente al defunto marito di , ed euro Persona_1 Persona_3
8.999,00 pari ad ½ sulla quota pervenuta al de cuius sull'eredità della premorta IA Per_4
; che “la quota di legittima dell'attrice costituisce il 33,33% della massa per un
[...] valore pari ad € 38.995,00”.
Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione deduzione o richiesta:
1. Accertare e stabilire la qualità di legittimario dell'attrice ex art 537 cc;
2. Accertare e stabilire che: a) il valore commerciale del compendio ereditario ammonta ad euro 116.996,00 o a quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
b) che la quota disponibile per il testatore è il 33,33% dell'intero patrimonio pari ad € 38.609,00 o quella somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire;
c) che ai figli va complessivamente il 66,66% del patrimonio pari a €
77.990,00 che corrisponde ad € 38.995,00 ciascuno o a quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
d) la quota di legittima dell'attrice costituisce il 33,33% della massa pari ad euro 38.995,00; 3. Accertare e stabilire la lesione totale in danno dell'attrice della quota riservatale dalla legge sull'eredità materna determinata dalle disposizioni testamentaria di cui al testamento olografo del 2.08.2006 pubblicato in data 15 febbraio 2007 dal Notaio in Gioiosa Jonica;
4. Conseguentemente disporre la reintegrazione Persona_2 della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra poteva disporre, nei limiti della Persona_1 quota medesima ammontante ad € 38.609,00 e nella somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire;
5. Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto per i seguenti motivi: 1) errata Controparte_1 determinazione dell'ammontare della quota di riserva e di quella disponibile;
2) improponibilità
2 domanda per errata determinazione del valore dell'asse ereditario che, oltre al fabbricato indicato da controparte, includerebbe anche i terreni menzionati nella dichiarazione di successione della madre (all. 69); in via riconvenzionale, formulava le seguenti domande: a) di usucapione del piano primo e secondo dell'immobile sito in ES (RC), alla via Margherita
n. 217 (già n. 170); b) di rimborso dell'indennità dei miglioramenti apportati al medesimo fabbricato;
c) di reintegrazione della quota di legittima inerente all'eredità del padre Per_3
lesa a seguito della donazione effettuata dal de cuius in favore dell'attrice; d) di
[...] rimborso delle spese funebri sostenute per il decesso dei congiunti;
e) di rimborso delle spese per le dichiarazioni di successione degli stessi. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via preliminare voglia in primis rigettare la domanda formulata da controparte per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione in favore del sig. del piano 1 e del piano 2 del Controparte_1 fabbricato sito alla via Margherita 217 (già 170) del Comune di ES oggi catastalmente identificato al F. 6 part.lla 766 sub 3; in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare che i lavori di completamento, ristrutturazione e risanamento conservativo sono stati eseguiti interamente dal sig. e gli stessi hanno apportato notevole migliorie Controparte_1 al fabbricato;
per l'effetto accertare e dichiarare che le migliorie apportate al fabbricato, conseguenti ai lavori effettuati dal sig. , hanno comportato un aumento di Controparte_1 valore valutabile in € 80.880,00 e pertanto il valore commerciale attuale del bene ammonta ad
€ 176.800,00; conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 tenuta a rifondere al sig. l'incremento di valore apportato dalle migliorie Controparte_1 nella misura pari ad € 80.880,00; in via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare che la donazione effettuata dal con atto di donazione del 04.05.1972 per notar Persona_3
, Rep. N. 661, Racc. N. 347 trascritto il 03.06.1972 al n. d'ord. 7161 e n. form. Persona_5
6491 in favore della IA è lesiva della legittima spettante al sig. Parte_1
posto che la donante non ha dato seguito a quanto statuito con detto atto Controparte_1 notarile in base al quale la donazione veniva effettuata in conto legittima e per l'eventuale supero disponibile;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha altresì preso Parte_1 parte alla successione legittima apertasi alla morte del sig. in misura uguale Persona_3 agli altri eredi necessari percependo cosi due volte la quota riservata ai legittimari;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'asse ereditario del sig. , costituito da relictum più Persona_3 donatum è pari ad € 93.802,80, di cui € 47.960,00 valore di metà fabbricato oggetto della domanda introduttiva, € 11.042,84 valore terreni ed € 34.800 valore beni donati;
per l'effetto accertare e dichiarare che al tempo della morte del sig. la quota di riserva Persona_3
3 spettante al coniuge risultava di valore pari ad € 19.667,61 e quella dei tre figli pari ad €
13.111,74; conseguentemente accertare e dichiarare che la mancata imputazione della donazione in conto di legittima e per l'eventuale esubero alla disponibile, nonché l'attribuzione di un'ulteriore quota pari a quella derivante dall'apertura della successione legittima ha leso i diritti degli altri legittimari e quindi la somma di cui la sig.ra si è Parte_1 indebitamente arricchita è pari ad € 13.111,74; per l'effetto condannare la sig.ra
[...]
a versare nell'asse ereditario la somma di € 13.111,74 che andrà così ad Parte_1 accrescere la quota degli altri legittimari e seguirà le vicende successorie;
in via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare che le spese funebri per il decesso dei congiunti
, e sono state interamente sostenute Persona_3 Persona_6 Persona_1 dal sig. e lo stesso ha diritto al rimborso da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 di quanto speso;
conseguentemente condannare che sig.ra , in qualità di Parte_1 unica coerede, a rifondere al sig. la somma pari ad € 5.348,67 quale metà delle Persona_3 spese sostenute dal TE per i suddetti funerali;
infine in via Controparte_1 riconvenzionale accertare e dichiarare che le spese di successione in morte dei sig.ri Per_3
e sono state interamente sostenute dal sig. e lo stesso
[...] Persona_6 CP_1 ha diritto al rimborso di quanto speso;
per l'effetto condannare la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore del sig. della somma pari ad € 614,22 quale metà Controparte_1 delle spese sostenute da quest'ultimo per le citate successioni;
in estremo subordine in caso di accoglimento della domanda di parte attrice voglia accertare e dichiarare che nell'asse ereditario andrà ricompreso oltre il fabbricato oggetto di controversia anche altri beni immobili ovvero terreni;
per l'effetto voglia accertare e dichiarare che il valore dell'asse ereditario, e nello specifico il valore commerciale del fabbricato oggetto della domanda deve essere valutato alla data di apertura della successione epurato dei miglioramenti apportati dal sig. ; conseguentemente accertare e dichiarare che il valore del fabbricato Controparte_1 alla data del decesso ed epurato dalle migliorie conseguenti ai lavori di completamento/ristrutturazione, per le ragioni esposte in motivazione, è pari ad € 95.920,00 o pari alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito stabilirà; per l'effetto accertare e dichiarare che la quota di legittima spettante alla sig.ra , sull'asse Parte_1 ereditario formato dal fabbricato, escluso il valore dei terreni, è pari ad € 21.091,85”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza, celebrata in data 5.12.2013, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4 Con la memoria ex art. 186 co. 6 n. 1) c.p.c., parte convenuta rappresentava che nelle more del giudizio si era reso necessario provvedere, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, all'aggiornamento catastale dell'immobile sito in ES (RC), in via Margherita n. 217, già identificato al foglio di mappa n. 6, part. 766, sub 3, esponendo che detto sub era stato soppresso e sostituito con i subalterni 4 (vano scala), 5 (S1 - piano seminterrato), 6 (PT - piano terra), 7 (P1 - piano primo) e 8 (P2 - piano secondo); modificava quindi le proprie conclusioni alla luce del suddetto aggiornamento catastale, instando per l'accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna della controparte “al pagamento in favore del sig. della somma di € 1.560,00, di cui € 670,00 quale spese e Controparte_1 competenze CTP fabbricato e CTP terreni, ed € 890.00 per aggiornamento catastale, o della minore o maggiore somma che l'ill.mo Giudice adito vorrà accertare e dichiarare”.
Sentite le parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., la causa veniva istruita – oltre che documentalmente
– a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data 12.01.2017; nel corso del giudizio veniva sottoposto al c.t.u. un quesito integrativo, la cui relazione veniva depositata in data 30.05.2024.
Nelle more del giudizio, il convenuto nominava l'Avv. RF NA in sostituzione del precedente difensore e, poi, anche l'Avv. Nesci Segio, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
RF NA, quest'ultimo deceduto in corso di causa.
La causa, nel corso degli anni, è stata assegnata a diversi giudici, nonché rinviata più volte al fine di favorire un bonario componimento della lite.
Questo Giudice relatore - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal
26.01.2024 - all'udienza del 19.12.2024 ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; all'udienza del 20.03.2025, il procuratore della parte attrice ha dichiarato la disponibilità della propria assistita ad accettare la proposta formulata, mentre il procuratore della parte convenuta ha rilevato che la proposta non fosse esaustiva. Pertanto, in detta sede, i procuratori delle parti venivano autorizzati a precisare le conclusioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
§ 1. L'azione di riduzione proposta da Parte_1
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, va premesso che, a protezione dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius conseguano, anche contro la volontà del defunto e
5 nonostante gli atti di disposizione dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione: sono, cioè, suscettibili - su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario (in termini analoghi cfr. Cass. civ, Sez. 2, n.
24755/2015; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Palermo n. 4065/2025).
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Il legittimario, quando sia stato interamente pretermesso dal testatore, non ha la posizione di chiamato all'eredità; tuttavia, egli, a seguito dell'esercizio dell'azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell'eredità, la cui misura muta - secondo le previsioni di legge - a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.
Ed infatti, la legge riserva ai legittimari una quota o frazione dell'eredità (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) mantenga la destinazione voluta dal de cuius.
L'azione di riduzione, quindi, è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile, abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Quanto alla legittimazione, l'art. 557 c.c. stabilisce che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere chiesta solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. La legittimazione è dunque riconosciuta al legittimario in quanto tale – cioè in quanto soggetto rientrante tra quelli indicati nell'art. 536 c.c. – e non in quanto erede
(Cass. civ., Sez. 2, n. 2923/1990, in motivazione: “Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima è soltanto quella di essere tra le persone indicate dall'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma primo, c.c., della preventiva accettazione
6 dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede. Diversamente argomentando infatti, il legittimario totalmente pretermesso dal testamento non sarebbe in grado di esercitare l'azione di riduzione, non potendo in alcun modo accettare una eredità alla quale non è stato chiamato (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621)”).
Per il tramite di detta azione il legittimario, previo accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, mira ad ottenere la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Tribunale Messina, n. 1540/2023; Tribunale Locri, n.
904/2021).
Essa è, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n.
8780).
Va ribadito che il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l'eredità, in quanto l'unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 25441/2017; Sez. 2, n. 368/2010).
Per verificare la sussistenza di una lesione della quota di legittima, occorre effettuare due operazioni preliminari alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari: la riunione fittizia e l'imputazione ex se.
Infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la quota disponibile e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario, vanno calcolate (art. 556 c.c.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte
(c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili
7 e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 c.c.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 c.c.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario
(art. 564, co. 2, c.c.) – salvo che ne sia stato dispensato – con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 24755/2015; Sez. 2, n.
27352/2014, Sez. 2, n. 12919/2012, Sez. 2, n. 11873/1993).
Poste queste premesse, a parere del Collegio la domanda di reintegra formulata dall'attrice, totalmente pretermessa dal testamento materno, deve essere accolta.
Anzitutto, va rilevato che i germani – parti dell'odierno giudizio – sono gli unici figli CP_1 superstiti della de cuius, . È infatti pacifico – oltre che documentalmente Persona_1 riscontrato (cfr. certificato di stato di famiglia originario del 22.02.2013, allegato al fascicolo di parte attrice, nonché certificati di morte in atti) – che il nucleo familiare era composto, oltre che dalle parti dell'odierno giudizio, da (nato a [...] l'[...] – deceduto in Persona_3 data 12.12.2004), (nata a [...] il [...] – deceduta a ES il Persona_1
28.08.2016) e da (nata a [...] il [...] – deceduta in data Persona_6
26.02.2006, stato civile nubile).
Inoltre, si osserva che il convenuto – pur sollevando contestazioni in ordine alla determinazione della quota di riserva e della disponibile, nonché alla ricostruzione dell'asse ereditario materno, operate ex adverso – non ha mai contestato che la disposizione testamentaria redatta dalla madre abbia leso la legittima dell'odierna attrice.
Al contrario, sin dalla costituzione in giudizio il convenuto ha osservato che “essendo il sig.
e la sig. premorti alla sig. … unici Persona_3 Persona_6 Persona_1 titolari della quota di riserva sull'eredità di quest'ultima sono le odierne parti in causa alle quali per legge spetta una quota di riserva pari ad 1/3 ciascuno” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).
Pertanto, considerato il tenore della scheda testamentaria di , pubblicata in Persona_1 data 15.02.2007, deve ritenersi pacifico che sia stata integralmente Parte_1 pretermessa dal testamento materno.
D'altra parte, mai il convenuto ha eccepito che la sorella abbia ottenuto donazioni o legati da parte della madre, da imputare alla quota di riserva.
Pertanto, in assenza di donatum ed essendo l'intera massa ereditaria stata devoluta al figlio
, è evidente la lesione della quota di legittima riservata a Controparte_1 Parte_1
8 alla quale - in qualità di IA della de cuius e considerando l'esistenza di due soli figli - Pt_1 spetta la quota di 1/3 del patrimonio della madre.
Occorre pertanto reintegrare l'attrice nella quota di riserva alla stessa spettante, mediante la declaratoria di parziale inefficacia della disposizione in favore del convenuto contenuta nel testamento olografo redatto in data 2.08.2006, nella misura necessaria per l'attribuzione all'attrice della quota pari a 1/3 dei beni ereditari.
Del resto, è stato osservato che quando, come nel caso di specie, la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria;
la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dagli artt. 537 e ss. c.c.
Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve dichiarare non quale sia il valore economico della quota di eredità spettante al legittimario, bensì quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario (Cass. civ., Sez. 2, 24755/2015; cfr. anche la giurisprudenza di questo Tribunale, n. 904/2021).
Nella presente fattispecie – premesso che, a seguito della deduzione di parte convenuta in ordine alla circostanza che il relictum di includesse, oltre al fabbricato Persona_1 indicato nell'atto introduttivo, anche i terreni menzionati nella dichiarazione di successione (all.
69) e che alcuna tempestiva contestazione è stata mossa sul punto dall'attrice – non appare comunque necessario determinare il valore economico della quota, sicché ogni eccezione formulata sul punto dal convenuto deve essere disattesa, appalesandosi ininfluente a fini decisori.
Infatti, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione, all'attrice spetta ex lege la quota di 1/3 dei beni ereditari relitti dalla madre, con ciò divenendo partecipe della comunione ereditaria nei limiti di detta quota;
solo all'esito della (diversa e logicamente successiva) azione di divisione si scioglierà la comunione.
Sul punto, va rammentato che, mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente. L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria ha, dunque, come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, la quale non sussiste necessariamente nella situazione tutelabile con l'azione di reintegrazione della quota di legittima. Tanto è vero che il legittimario pretermesso
9 dal testatore, escluso - in quanto tale - dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 24755/2015; Sez. 2, n. 35/1967).
Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra, senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 20143/2013; Sez. 2, n. 1408/2007; Sez. 2, n.
866/1981; Sez. 2, n. 3500/1975).
Nel caso in esame, dovendosi accogliere per le ragioni suesposte l'azione di riduzione, l'attrice, legittimaria pretermessa dalla de cuius, diventa comproprietaria per la quota di 1/3 dei beni costituenti la massa ereditaria di . Persona_1
Non essendo stata formulata nel presente giudizio una domanda di divisione dell'asse ereditario materno (circostanza espressamente affermata dall'attrice nelle note sostitutive dell'udienza del
20.06.2024), il vittorioso esperimento da parte di dell'azione di riduzione Parte_1 comporta soltanto l'acquisizione in capo alla medesima della qualità di erede pro quota della madre, che la rende partecipe, con il TE , della comunione ereditaria Controparte_1 sull'intero asse relitto dalla madre, e tanto con effetto retroattivo, a far data dall'apertura della successione.
§ 2. Le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
Con riguardo a tutte le domande riconvenzionali proposte da va in via Controparte_1 preliminare osservato che l'attrice, alla prima udienza, ha formulato generiche contestazioni e, poi, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Tuttavia, ha omesso di depositare la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., provvedendo invece al deposito della memoria n. 2), nella quale ha formulato eccezioni e contestazioni alla comparsa di costituzione avversaria.
Anzitutto, l'attrice ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a ciascuna delle domande riconvenzionali di controparte, in ragione della sua totale pretermissione dal testamento materno, con conseguente estraneità alle vicende inerenti all'eredità della de cuius.
A parere del Collegio detta eccezione - proponibile in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. L, n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese,
10 proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”; Cass. civ., Sez. 3, n. 11744/2018) - è infondata.
Va preliminarmente osservato che la legittimazione, tanto attiva quanto passiva, non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione, sicché la stessa deve sussistere al momento della decisione e non già a quello della proposizione della domanda (Cass. civ., Sez.
3, n. 17064/2002).
Orbene, essendo stata accolta dal Collegio la domanda di riduzione formulata da Parte_1
quest'ultima è stata reintegrata nella quota di legittima lesa, con conseguente subentro
[...] pro quota nella comunione ereditaria della madre , con effetto retroattivo a far Persona_1 data dal momento dell'apertura della successione, ossia dal 28.08.2006, giorno del decesso della de cuius.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere disattesa.
Per il resto – fatta eccezione per le mere difese, proponibili in ogni stato del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 2951/2016: “Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto
("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone
l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto … La titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.”) – le contestazioni in punto di fatto alle domande riconvenzionali del convenuto, formulate dall'attrice soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., non possono che giudicarsi tardive.
Ed infatti, l'art. 183 co. 5 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, dispone(va) che, all'udienza di prima comparizione, “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto … Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”; ai sensi del successivo co. 6, “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini
11 perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Le giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, seppure con riferimento alla disciplina normativa previgente (sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame), ha statuito che
“l'art. 183 c.p.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre, al comma 4, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo” (Cass. civ., Sez. 1, n. 3806/2016; Cass. civ., Sez. Un., n. 3567/2011).
Nella specie, alcuna contestazione specifica è stata fatta in prima udienza, né tantomeno entro il termine della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Ne discende che, in difetto di tempestiva e specifica contestazione, i fatti sottesi alle domande riconvenzionali del convenuto devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., fermo restando che il principio di non contestazione non possa invece essere invocato per la risoluzione di questioni giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 2844/2024: “Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto”).
§ 2.1 La domanda riconvenzionale di usucapione
Con la prima domanda riconvenzionale, il convenuto ha dedotto di essersi occupato sin dal
1991 in maniera pacifica, continua ed ininterrotta della cura, manutenzione, ristrutturazione e completamento dell'immobile sito in ES (RC), via Margherita n. 217 e, nello specifico, dei piani 1 e 2, provvedendo al completamento interno del piano 1, nonché alla costruzione del piano 2 (sottotetto), commissionando i relativi lavori e sostenendone le spese, considerandoli interamente come propri;
ha pertanto chiesto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in proprio favore di detti piani del fabbricato.
12 La domanda riconvenzionale è infondata e deve essere respinta.
Innanzitutto, va rammentato che la domanda di usucapione, in caso di accoglimento, dà luogo ad una sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario, opponibile erga omnes. Pertanto, il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti richiesti dalla legge (cfr. nello stesso senso Tribunale Locri, n. 142/2023). Ne discende che - ai fini della prova della maturata usucapione - non assume rilievo, di per sé, la tardiva contestazione da parte dell'attrice, operata solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., alla domanda riconvenzionale avversaria.
Orbene, osserva il Collegio che è un dato pacifico tra le parti che l'immobile de quo appartenesse in comproprietà ai genitori delle odierne parti del giudizio sicché, in conseguenza del decesso di (premorto alla moglie), l'immobile è transitato in comunione Persona_3 ereditaria pro quota tra la madre e i tre figli.
ha tuttavia avanzato domanda di usucapione dei piani 1 e 2 del fabbricato Controparte_1 sulla premessa che non facessero parte del compendio ereditario della madre, per essersi lui occupato sin dal 1991 di commissionare e pagare personalmente i lavori per il completamento del piano 1 e per la sopraelevazione del piano 2.
Ad avviso del Collegio la ricostruzione di parte convenuta deve essere disattesa: ed infatti, la tesi secondo cui il completamento del piano 1 e la sopraelevazione del piano 2, asseritamente commissionati e pagati dal solo convenuto, debbano indurre ad escludere i suddetti piani dell'edificio dall'asse ereditario relitto dai genitori, è smentita per tabulas dal generale principio dell'accessione.
Invero, ai sensi dell'art. 934 c.c., qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936,
937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Pertanto, la sopraelevazione realizzata sul terreno altrui appartiene di regola al proprietario del suolo: nella fattispecie, non è stato neppure allegato un titolo in deroga a detto principio, sicché
i piani 1 e 2 non possono essere esclusi dall'asse ereditario di . Persona_1
Tanto premesso, per quanto più dettagliatamente concerne la domanda di usucapione di detti piani, deve in via generale ricordarsi che, l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione ordinariamente avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato in maniera continuativa per vent'anni.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa,
13 per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino;
non è ravvisabile il possesso nel mero godimento di una cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 19186/2005).
Osserva il Collegio che la domanda in esame non può essere accolta sia per la mancata prova di un possesso utile ad usucapire, sia in quanto - in ogni caso - non potrebbe ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Sotto il primo profilo, giova rammentare che, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'usucapione è necessario, ex art. 1144 c.c., che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza del legittimo proprietario, la quale può ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni familiari o di amicizia con il titolare del diritto reale.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c.
e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. civ.,
Sez. 2, n. 20508/2019; nello stesso senso Cass. civ., Sez. 2, n. 9661/2006).
Costituisce quindi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui la tolleranza si presume nei legami familiari stretti (tra genitori, figli, fratelli) in quanto si considera che il proprietario consenta l'uso del bene, senza la volontà di trasferirne la proprietà; questa presunzione di tolleranza deve essere superata per ottenere l'usucapione di beni immobili tra parenti. In sostanza, nei rapporti familiari, anche il possesso esercitato per lunghi periodi può
14 essere considerato tollerato, a meno che non venga dimostrato un atteggiamento di esclusività e incompatibilità con i diritti del titolare del bene attraverso la prova di un possesso esclusivo ed evidente su una quota comune. Il legame di parentela stretta infatti fa presumere che i genitori, pur consapevoli dell'utilizzo dell'immobile da parte dei figli, non abbiano ceduto loro l'edificio per mero disinteresse, ma semplicemente per soddisfare una, più o meno temporanea, esigenza abitativa (cfr. in senso analogo Tribunale Sassari n. 868/2025).
Applicando i principi che precedono alla fattispecie in esame, a parere del Collegio deve concludersi nel senso che, fino al decesso di avvenuto il 28.08.2006, il Persona_1 godimento che l'odierno convenuto abbia avuto dei piani 1 e 2 dell'immobile in questione – estrinsecatosi anche, secondo la prospettazione del convenuto, nel completamento a sue spese del piano 1 e nella realizzazione del sottotetto al piano 2 – non possa integrare gli estremi di un possesso utile all'usucapione.
Ed infatti, anche a ritenere provato (in ragione della mancata tempestiva contestazione da parte dell'attrice) che l'odierno convenuto abbia effettivamente sostenuto tutte le spese per completare l'appartamento ubicato al primo piano, nonché commissionato le opere per la sopraelevazione del piano 2, tanto non basta a vincere la presunzione di tolleranza da parte dei genitori a che il figlio si occupasse della gestione e dell'esecuzione dei lavori presso il ridetto immobile.
Invero, si osserva innanzitutto che taluni capitoli di prova articolati dal convenuto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. minano la sua stessa prospettazione: dopo aver allegato di avere il possesso uti dominus dei piani 1 e 2 sin dal 1991, infatti, il convenuto ha chiesto di provare che “nel corso degli anni 1998-1999, il sig. ha provveduto altresì a Controparte_1 far effettuare, presso l'appartamento sito al piano primo del fabbricato ubicato in ES alla via Margherita n. 217 (già 170), altre opere atte a rendere abitabile l'appartamento quali: intonaco pareti interne, messa in posa del granito che pavimenta l'intero piano primo, piastrellamento completo del bagno, messa in opera di tegole sull'aggetto dai muri perimetrali del piano primo, nonché la costruzione dell'abbaino sul lastrico solare del primo piano” (cap.
16, confermato dai testi e ), nonché che “nel corso del 2003 il Testimone_1 Testimone_2 sig. ha, altresì, acquistato pagando di tasca propria presso il mobilificio “ CP_1 [...]
una camera da letto completa, una cucina componibile, un Controparte_2 divano e altri componenti d'arredo, destinati all'appartamento sito al piano primo del fabbricato sito in ES alla via Margherita n. 217, pagando il tutto in contanti e con
l'assegno di cui all'allegato n. 16 di importo pari ad € 3.000,00” (cap. 22; all. 15 e 16 alla comparsa di costituzione).
15 Le predette circostanze di prova inducono quindi a ritenere che, quantomeno sino al 1998-1999,
l'immobile di cui al primo piano non fosse ancora abitabile, nonché che solo nel 2003 il convenuto abbia acquistato la camera da letto, la cucina ed altri componenti d'arredo destinati all'immobile posto al primo piano.
In ogni caso, le allegazioni di parte convenuta e le relative richieste di prova non consentono di ritenere che il convenuto abbia esercitato un potere di fatto sull'immobile in opposizione ai propri genitori, il che corrobora la presunzione di tolleranza da parte di questi ultimi, ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Ed infatti, le risposte offerte dai testimoni alle circostanze di cui ai capitoli 56, 57, 58, 59 e 60 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. di parte convenuta (“56. l'abitazione della famiglia di origine costituita dalle odierne parti in causa, dai rispettivi genitori, nonché dall'altra congiunta era sita al P.T. del fabbricato ubicato in ES alla via Persona_6
Margherita n. 217; 57. il sig. , la sig.ra e la sig.ra Persona_3 Persona_6 Per_1
dimoravano esclusivamente nell'abitazione sita al P.T. del suddetto fabbricato;
58. al
[...] momento del decesso i sig.ri , e abitavano Persona_3 Persona_6 Persona_1 al piano terra, appartamento ove peraltro si è tenuto il tradizionale lutto;
59. l'appartamento sito al secondo (rectius: primo) piano dello stabile in questione è stato rifinito e reso abitabile dal sig. a proprie spese e dallo stesso esclusivamente abitato anche quando Controparte_1
i genitori e la sorella erano ancora in vita;
60. solo il sig. è Per_6 Controparte_1 sempre stato ed è a tutt'oggi l'unico titolare delle chiavi di ingresso dell'appartamento ubicato al piano primo, nonché del sottotetto-piano secondo”) appaiono del tutto insufficienti a vincere la suddetta presunzione.
I testi escussi su detti capitoli (nello specifico: , , Testimone_3 Testimone_4 Tes_1
, ) hanno effettivamente confermato che la famiglia d'origine vivesse
[...] Testimone_2 nell'abitazione ubicata al piano terra;
tuttavia, la circostanza che abitasse Controparte_1 nell'immobile sito al primo piano del fabbricato anche quando erano ancora in vita i genitori non è stata univocamente confermata dai testimoni, i quali anzi hanno sul punto reso dichiarazioni contrastanti. Ed infatti, mentre il teste ha confermato che “anche Testimone_1 quando viveva con il resto della famiglia, il sig. risiedeva Persona_3 Controparte_1 invece al primo piano da solo e che ha reso abitabile e rifinito il primo piano”, il teste
[...]
, sentito alla medesima udienza, ha dichiarato che con la sua famiglia Tes_2 Persona_3 dimorava al piano terra del suddetto fabbricato, anche perché all'epoca il piano primo era allo stato rustico. Confermo che anche dopo la morte di la sua famiglia viveva al Persona_3 piano terra. Non ricordo esattamente quando il sig. ha abitato da solo Controparte_1
16 l'appartamento posto al primo piano. Posso dire solo che vi abita da quando è sposato ovvero da cinque anni. ADR. del Giudice: mi pare che alla morte di il primo piano non Persona_3 era abitabile” (cfr. verbale d'udienza del 18.04.2019). Né è stato da tutti i testi univocamente confermato il capitolo sub 60 (cfr. ad esempio la dichiarazione di : “non sono in Testimone_3 grado di dire se è l'unico detentore delle chiavi di ingresso Controparte_1 dell'appartamento sito al primo piano”).
In definitiva, dall'istruttoria svolta non è emerso – né del resto era stato compiutamente allegato
– che abbia posseduto in modo inequivocabile i beni oggetto della domanda Controparte_1 di usucapione con un comportamento esclusivo e contrastante con quello dei genitori finché erano in vita, tale quindi da determinare un'interversio possessionis.
Pertanto, tutti gli atti posti in essere da con riferimento al fabbricato de quo Controparte_1 devono presumersi compiuti con la tolleranza dei genitori e, in virtù del disposto dell'art. 1144
c.c., non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, potendosi configurare in capo all'odierno convenuto soltanto una detenzione qualificata dei piani 1 e 2 dell'edificio.
A fortiori, il Collegio osserva che non potrebbe in ogni caso ritenersi decorso il ventennio utile ad usucapire.
Invero, certamente il periodo ventennale non è decorso prima del decesso dei genitori di
, avendo quest'ultimo allegato di aver iniziato a “possedere” nel 1991; Controparte_1 vieppiù, il suddetto periodo non potrebbe decorrere nei confronti della sorella, legittimaria pretermessa dalla madre, se non dal momento dell'apertura della successione di quest'ultima.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'azione di riduzione può essere esercitata soltanto al momento dell'apertura della successione, allorquando si può valutare la sussistenza della lesione della legittima e far valere il relativo diritto. È, pertanto, solo da quello stesso momento che il possesso per l'usucapione incomincia a decorrere contro il legittimario che agisce in riduzione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 11203/1995 che, in motivazione, ha spiegato: “La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, concerne la relazione tra l'azione di riduzione e la usucapione. Più analiticamente, riguarda la decorrenza del termine per l'usucapione, ordinaria o abbreviata, in ordine ai beni che, eccedendo la disponibile, formano oggetto dell'azione di riduzione … Il codice civile vigente, che distingue la disciplina della prescrizione da quella della usucapione, all'art. 1165 stabilisce che "le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relativamente alle causa di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto alla usucapione". Peraltro, all'art. 2935 detta una disposizione di ordine generale che sembra ispirata proprio dal principio contra non valentem agere non currit praescriptio ("La
17 prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"). Per opinione dominante, la norma ha riguardo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto;
non anche all'impossibilità di fatto, in cui venga a trovarsi il titolare. Con la conseguenza che il principio trova applicazione nei casi previsti dalla legge … Per ciò che concerne la decorrenza, il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ. e richiamato dall'art. 1165 dello stesso codice vale per ogni tipo di usucapione … Per quanto concerne l'usucapione ventennale, essa ha origine dal comportamento omissivo del de cuius, che lascia decorrere i termini. Nel caso di beni donati in vita, si fonda non sulla inerzia, ma sul consenso del dante causa: pertanto sostanzialmente non opera contro il de cuius, sibbene contro il legittimario, che non può interromperla se non dopo l'apertura della successione. Poiché la sussistenza della lesione della quota di legittima si può valutare soltanto al momento della apertura della successione, solo da questo momento può esercitarsi l'azione di riduzione ed il relativo diritto può farsi valere. Solo dall'apertura della successione, pertanto, incomincia a decorrere contro il legittimario il possesso ad usucapionem. Alla luce delle considerazioni esposte e del collegato disposto degli artt. 2935, 1165 e 456 cod. civ. è coerente concludere che l'azione di riduzione raffigura una delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali l'usucapione non decorre se non dal giorno in cui il diritto può farsi valere”).
Da quanto precede deriva che, in ogni caso, non sono decorsi i termini di legge utili ad usucapire, sicché la domanda riconvenzionale formulata da non può che Controparte_1 essere respinta.
§ 2.2 La domanda riconvenzionale di rimborso dell'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, il convenuto ha eccepito che i lavori da lui compiuti, documentalmente provati, avessero apportato un notevole incremento di valore all'immobile, stimato in € 80.880,00 (“importo risultante dalla differenza tra valutazione economica del fabbricato conseguente ai lavori di ristrutturazione e completamento pari ad € 176.800,00 detratto l'importo di € 95.920,00 pari alla valutazione economica del fabbricato conseguente (rectius: antecedente) ai lavori di ristrutturazione e completamento, come da CTP allegata al fascicolo di parte”), chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 1150 c.c., al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie, nonché al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati, da corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla res per effetto dei miglioramenti.
18 Anche rispetto a detta domanda l'attrice ha formulato contestazioni tardive, specialmente con riguardo alla dedotta mancata prova che i lavori eseguiti prima della morte della de cuius fossero stati pagati con fondi di esclusiva pertinenza dell'odierno convenuto.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda riconvenzionale non possa essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
Anzitutto va richiamato l'art. 1150 c.c., ai sensi del quale: “1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto
a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore (…)”.
Pertanto, la norma opera con specifico riferimento a chi possa qualificarsi come possessore.
Nella fattispecie in esame, osserva il Collegio che tale non può essere l'odierno convenuto, quantomeno fino al momento del decesso del padre, , dovendosi ritenere anche Persona_3 alla stregua di quanto suesposto che il convenuto avesse soltanto la detenzione dei piani 1 e 2 del fabbricato oggetto di causa.
Con riferimento alle spese sostenute durante il periodo in cui era ancora in vita , Persona_3 la domanda in esame potrebbe tuttavia essere riqualificata ai sensi dell'art. 936 c.c.
Detta norma attribuisce al proprietario del suolo la facoltà di trattenere le piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo con suoi materiali, ovvero di obbligare colui che le ha fatte a levarle;
la rimozione, ai sensi dell'u.c. della norma in esame, non può più essere chiesta decorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione, sicché in tal caso il proprietario dovrebbe pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Avendo il convenuto allegato di aver sostenuto delle spese e contestualmente chiesto il pagamento dell'aumento di valore del fabbricato per effetto dei miglioramenti, il Collegio ritiene che la riqualificazione giuridica operata sia rispettosa del disposto dell'art. 112 c.p.c.
Invece, per il periodo successivo al decesso del padre, certamente il convenuto può essere considerato come (com)possessore del fabbricato oggetto di causa, essendo il bene transitato nella comunione ereditaria paterna: ai sensi dell'art. 1146 c.c., infatti, il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Tuttavia, a parere del Collegio - con riferimento alle spese sostenute per il completamento del piano 1 e per la sopraelevazione del piano 2 - alcuna somma può essere riconosciuta all'odierno
19 convenuto per l'asserito aumento di valore dell'immobile in conseguenza dei miglioramenti da lui apportati.
Ed invero, avuto riguardo a quanto rilevato dal c.t.u. in sede di relazione integrativa (depositata il 30.05.2024), emerge documentalmente che lo stato attuale dell'edificio non corrisponde agli interventi autorizzati con la licenza edilizia.
Il c.t.u. ha infatti osservato che “dalla relazione tecnica (all.3), di cui agli elaborati tecnici forniti dal Comune di ES, si rileva che la licenza edilizia, rilasciata al committente
Signor il 11.08.1971, nr. 13 (all.1) è relativa alla costruzione di un fabbricato Persona_3 di civile abitazione da eseguirsi in ES a tre piani fuori terra e struttura portante in c.a. in aderenza a fabbricato esistente costituito da piano seminterrato e piano terra (ved. planimetria catastale e 1:200 e sezioni - all.4). Come risulta dagli elaborati grafici di progetto
(allegato 4) gli interventi autorizzati prevedevano la realizzazione di: • portico a piano sotto strada (pianta piano seminterrato); • unità immobiliare per civile abitazione a piano terra con accesso attraverso il fabbricato esistente (pianta piano terra); • terrazzo con veranda coperta a piano primo (pianta piano primo); • Vano scala interno per l'accesso ai piani”.
Tuttavia, “dal raffronto tra le planimetrie catastali del 27.11.2013 (allegati 7.1, 7.2 e 7.3) e gli elaborati grafici del progetto autorizzato con licenza edilizia 13/1971, per come riportato schematicamente negli allegati, si rileva quanto segue: … ▪ Piano 1 sub 7 (allegato 8.3): scostamenti della sagoma, formazione di nuovi vani nella porzione destinata a veranda coperta
e ampliamento con formazione di vani sulla terrazza scoperta;
▪ Piano 2 (sub 8): trattasi di unità immobiliare in corso di costruzione categoria catastale F3 -senza planimetria catastale- costituita da tetto a falde inclinate con struttura portante in acciaio, non prevista dal progetto di cui alla licenza edilizia 13/1971” (cfr. pag. 3 relazione integrativa).
L'ausiliario ha quindi concluso il suo elaborato integrativo evidenziando che “le planimetrie catastali non sono conformi a quelle del progetto autorizzato, inoltre sul fabbricato è stata effettuata una sopraelevazione non prevista negli elaborati di progetto. Le difformità planimetriche catastali e l'ampliamento in sopraelevazione del fabbricato, salvo eventuali regolarizzazioni delle irregolarità, non consentono la legittimità urbanistica necessaria per la commerciabilità dell'immobile” (cfr. pag. 4 relazione integrativa).
A parere del Collegio, quindi, non sussistono gli estremi per ravvisare un aumento di valore dell'immobile, considerato il fatto che il completamento del piano 1 è stato effettuato dal convenuto mediante la formazione di vani in una zona destinata in parte a veranda coperta ed in altra parte a terrazza scoperta;
inoltre, il tetto a falde è stato costruito in totale spregio del progetto di cui alla licenza edilizia, non essendo stato autorizzato.
20 Da quanto precede discende che il convenuto non possa pretendere il pagamento di un corrispettivo per l'esecuzione di opere abusive, in quanto altrimenti gli verrebbe consentito di trarre un utile in conseguenza di un illecito;
d'altra parte, avendo il c.t.u. espressamente escluso la commerciabilità dell'immobile, alcun aumento di valore può ipotizzarsi con riguardo ai piani
1 e 2 del fabbricato de quo.
Né ancora può ritenersi sufficientemente provato l'aumento di valore del fabbricato con specifico riferimento al solo piano terra dell'edificio.
Infatti, sebbene il convenuto abbia allegato di aver curato le opere di rifinitura esterna dell'immobile, riguardanti anche il piano terra, e consistenti “nell'acquisto del materiale decorativo, nello specifico pietra dorata presso la S.C.R. di come attestato da Parte_2
D.D.T. e relativa fattura rilasciata dallo stesso nel 2008, nonché dalla bozza/rilievo metrico,
D.D.T. e matrice assegni in favore di del 2010 (allegati n. 28, 29, 41, 42, 43)… Parte_2 dagli allegati al fascicolo di parte convenuta è agevole rilevare l'ulteriore prova … dell'acquisto del colore utilizzato per la rifinitura esterna del fabbricato presso l'edilizia di
attestato dalla matrice dell'assegno emesso in favore del suddetto (allegato Persona_7
n. 40)” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7) ed il c.t.u. abbia osservato che “le pareti esterne del fabbricato sono in parte rivestite con intonaco grezzo di malta bastarda, altre con intonaco
a finitura colorata, alcune sono prive di intonaco. Dalla tipologia dei materiali riscontrati nel corso del sopralluogo effettuato e utilizzati per la finitura delle facciate (elementi decorativi in pietra per le riquadrature delle porte esterne, elementi prefabbricati per le balaustre e il coprimuro dei parapetti dei balconi) e la tipologia della finitura dell'intonaco sono attribuibili ad interventi di recente realizzazione, come documentato anche nelle bolle di consegna materiali, allegate in atti, successive alla data di morte della de cuius del 28.08.2006. Le lavorazioni di completamento della facciata esterna sono ancora da ultimare come riscontrato per la presenza di ponteggi metallici” (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 12.01.2017, pag. 13 e relative fotografie), in difetto di un dettagliato computo metrico in ordine ai costi stimati e ripartiti per ciascun piano del fabbricato – che era onere del convenuto produrre – non è possibile stimare neppure indirettamente l'aumento di valore del piano terra dell'edificio con riguardo alle opere ivi eseguite.
Del resto, anche la c.t.p. versata in atti risulta sul punto generica, non avendo il consulente di parte calcolato l'aumento di valore con riferimento a ciascun piano del fabbricato, bensì operato un calcolo onnicomprensivo (cfr. all. 70, pag. 34).
Pertanto, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere rigettata.
21 § 2.3 La domanda riconvenzionale di reintegrazione della quota di legittima inerente all'eredità di Persona_3
L'odierno convenuto ha poi proposto un'ulteriore domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima relativa all'eredità del padre, , eccependo Persona_3 che la lesione deriverebbe dal fatto che il de cuius abbia effettuato in vita una donazione in favore dell'odierna attrice, la quale avrebbe poi comunque concorso alla successione legittima del padre, in misura pari agli altri coeredi.
Nello specifico, il convenuto ha rappresentato che, con atto pubblico del 4.05.1972 in notar
, notaio in Ardore (rep. n. 661 – racc. n. 347), donava alla IA Persona_5 Persona_3
– “in conto legittima e, per l'eventuale supero, disponibile, con dispensa Parte_1 da collazione” – un appezzamento di suolo in ES, della superficie complessiva di 145 mq, alla via Margherita;
detta donazione includeva anche “uno scheletro consistente nel solo cemento armato, per la costruzione di un fabbricato che insiste su circa 90 mq di detto suolo.
Allo stato, il fabbricato è composto di solo strutture in cemento armato e delle solette al primo e secondo piano” (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso, il convenuto ha evidenziato che la donazione avrebbe leso i suoi diritti ereditari, non avendo la sorella imputato il valore della stessa in conto disponibile e per l'eventuale supero alla disponibile, prendendo peraltro parte alla successione legittima apertasi al decesso del padre in misura pari a quella degli altri coeredi, con ciò quindi ottenendo una quota (donazione ricevuta + quota risultante dall'apertura della successione legittima) superiore a quella che le spettava, con conseguente lesione della legittima degli altri legittimari. Chiedeva, perciò, la condanna della controparte a versare nell'asse ereditario la somma di € 13.111,74.
L'attrice, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., ha contestato la domanda riconvenzionale avversaria, deducendo l'incompletezza della dichiarazione di successione in atti effettuata dal convenuto (priva di riferimenti al donatum ed alle passività), con conseguente carenza del presupposto dell'effettività della lesione;
in ogni caso, ha evidenziato che l'eredità paterna non fosse stata divisa tra i figli, sicché allo stato “nessuna lesione per mancata imputazione della quota o addirittura doppia apprensione della quota … è avvenuta non avendo mai l'attrice rifiutato di imputare alla sua quota quanto ricevuto in donazione”, operazione tuttavia da compiersi in sede di divisione ereditaria, per il tramite dell'istituto della collazione.
Dette contestazioni, qualificabili come mere difese in quanto volte a contestare il fatto costitutivo della pretesa avversaria, non possono essere considerate tardive.
A parere del Collegio, la domanda riconvenzionale è infondata, non ravvisandosi alcuna lesione della quota di riserva in favore di . Controparte_1
22 In punto di diritto giova richiamare l'art. 553 c.c., ai sensi del quale: “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
La legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, prevedendo che, anzitutto, si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato, ai sensi dell'art. 553 c.c.; poi si riducono le disposizioni testamentarie (ex art. 554 c.c.) e, infine, se la legittima non è ancora reintegrata, si riducono le donazioni (ex art. 555 c.c.).
Ed invero, la lesione della legittima potrebbe verificarsi, oltre che in conseguenza di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal de cuius, anche per effetto delle norme di legge che regolano la successione ab intestato, nel concorso tra legittimari e altri successibili: ciò può accadere poiché la quota riservata ai legittimari, pur essendo minore di quella attribuita agli stessi come eredi legittimi, si calcola non sul solo relictum, ma sull'intera massa (relictum + donatum - debiti) (ex art. 556 c.c.). L'art. 553 c.c. dispone quindi la prevalenza delle disposizioni che tutelano il legittimario rispetto a quelle dettate per la successione legittima, e quindi la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi legittimi per soddisfare la riserva spettante ai legittimari. Il legittimario deve comunque imputare alla sua quota le donazioni e i legati ricevuti dal de cuius (ex art. 564 c.c.): se detta imputazione comporta il soddisfacimento delle sue ragioni, non potrà pretendere la riduzione delle porzioni dei successibili non legittimari.
Pertanto, per l'esercizio dell'azione di riduzione è necessario, oltre all'accertamento della lesione della quota di riserva risultante dalla riunione fittizia, che i beni relitti non siano sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, poiché la quota di riserva deve essere prelevata innanzi tutto da tali beni, secondo quanto previsto dall'art. 553 c.c. (in termini, Corte d'Appello
Catania n. 1403/2025).
Va altresì rilevato che la norma in esame è pacificamente ritenuta applicabile anche nei casi in cui, come quello in esame, tutti i successori siano legittimari, essendo espressione di un principio generale (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, in motivazione: “Nonostante il tenore letterale della norma, è pacificamente ritenuto che essa si applichi anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, desumendosi con evidenza dalla ratio della disposizione che non vi è motivo di escludere questa tutela del legittimario nei confronti dei coeredi pure legittimari per limitarla solo agli altri successibili. Ritiene questa corte che la norma debba essere interpretata nel senso che il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul
23 relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicché, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non abbia alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato. Ne discende che alla riunione fittizia di cui all'art. 556 per la determinazione della porzione disponibile si deve procedere in ogni caso di concorso di legittimari nella successione e non già soltanto quando si debba agire in riduzione. E' stato già posto in luce da questa corte l'errore di ritenere che la riunione fittizia sia consentita dalla legge solo allorché il legittimario agisca in riduzione;
il fine pratico di tale operazione è anzitutto quello di stabilire, prima dell'inizio della divisione che dovrà portare alla formazione delle singole porzioni spettanti a ciascun coerede, quale sia l'ammontare delle quote di riserva, che non possono determinarsi concretamente se non con riguardo all'intero patrimonio del defunto calcolato nel modo prescritto dall'art. 556. Per agire infatti in riduzione è necessario non soltanto che dalla riunione risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni. Ne consegue che il calcolo della quota di riserva nel modo previsto da detto articolo è un espediente contabile adottato dalla legge per la determinazione quantitativa dei diritti dei legittimari ed è pertanto applicabile in via generale quando concorrano nella successione eredi necessari (sent. 15 ottobre 1958 n. 3277). Gli stessi concetti sono stati poi ribaditi con la sentenza 7 gennaio 1967 n. 74, con la quale si è ulteriormente precisato che la riunione fittizia ha una finalità ben più ampia della sola attuazione della riduzione, quella di poter stabilire, in correlazione con la determinazione della porzione disponibile, quale sia la quota di riserva spettante ai legittimari, sia per il caso che gli stessi possano soddisfare le loro ragioni sui beni relitti, sia per il caso che non lo possano. Poiché il legittimario è immediatamente chiamato con la apertura della successione legittima a concorrere sul relictum per una quota non inferiore alla sua legittima, non ha influenza sulla misura della sua porzione il tempo in cui egli domanda la divisione, giacché la sua quota sul relictum non può soffrire alterazioni quantitative in dipendenza del (solo) tempo trascorso dall'apertura della successione … Tenuto conto della intensità della tutela che la legge accorda al legittimario, evidente nella disciplina contenuta negli artt. 554-564 cod. civ., si comprende facilmente come, quando è la stessa legge a chiamare i legittimari alla successione, ciò che avviene nelle successioni ab intestato, li chiami in una quota non inferiore alla quota di legittima loro riservata, investendoli perciò direttamente del diritto a conseguirla sul relictum: il che, se possibile, esclude che si debba parlare in questo caso di reintegrazione (ove non c'è lesione non c'è reintegrazione) e tanto meno che si debba fare ricorso ad una azione di
24 riduzione … la corretta interpretazione dell'art. 553 porta a ritenere che la divisione deve essere fatta in base alle quote spettanti a ciascuno secondo le norme della successione legittima, introducendosi però le (sole) modificazioni necessarie per integrare la quota riservata ai legittimari, al fine della determinazione delle porzioni concrete … Non è nemmeno convincente il sottolineare la espressione "si riducono" usata nell'art. 553, per sostenere che anche in questo caso il legittimario deve agire in riduzione per ottenere la integrazione della sua quota. E' facile rispondere, anzitutto, che il confronto fra questa norma e quelle contenute nei due successivi articoli 554 e 555 mostra con evidenza che mentre le porzioni (che spetterebbero agli altri successibili: si noti il condizionale) "si riducono" (senz'altro), la donazioni (art. 555) sono invece "soggette a riduzione"; e, in secondo luogo che, trattandosi della distribuzione del relictum per legge, non si comprenderebbe il meccanismo di una doppia
e differente attribuzione, prima con le norme della successione legittima, e poi in base a quelle che riguardano le quote riservate ai legittimari e in forza di una apposita azione”; nella giurisprudenza di merito cfr. anche Corte d'Appello Palermo, n. 1229/2019: “La disposizione di cui all'art. 553 c.c., in materia di reintegrazione della legittima, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i successori siano tutti legittimari”).
Detto orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha condivisibilmente chiarito che “l'art. 553 c.c. presuppone implicitamente che il de cuius abbia disposto di parte dei suoi beni per donazione o testamento, e pertanto che la successione legittima si apra su una parte soltanto del patrimonio … In questi casi può accadere che la quota attribuita ai legittimari dalle norme sulla successione legittima risulti inferiore a quella loro riservata dalle norme relative alla successione necessaria: così nel caso di concorso del coniuge con un TE, la quota spettante al primo in base all'art. 582 c.c. (che è di due terzi, ma calcolati sui soli beni devoluti ab intestato) può essere talvolta inferiore di quella riservata dall'art. 540 c.c. (che è di metà, ma computata sulla somma dell'intero relictum con il donatum). Tale premessa spiega il contenuto del primo inciso dell'art. 553 in esame, secondo il quale, quando, sui beni del defunto, si apra (in tutto o in parte) la successione legittima e vi siano altri successibili, in concorso con legittimari, le porzioni che spetterebbero a quei primi vanno ridotte proporzionalmente, e nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata agli eredi legittimi, che siano anche legittimari. E' stato rilevato che il termine riduzione è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l'esercizio dell'azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il
25 non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto. Si deve però convenire che, perché un tale effetto si produca, è comunque necessaria una dichiarazione di volontà dei legittimari, i quali debbono domandare che la loro quota sia calcolata a norma dell'art. 556 c.c. attraverso il procedimento di riunione fittizia;
se i legittimari non chiedono la riunione fittizia, l'eredità si devolve secondo le quote stabilite per la successione legittima … Con l'art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L'azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari. Secondo Cass. n. 1521 del 1980 l'art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. In base a tale principio, in presenza di una donazione per la quale sia prevista la dispensa da collazione, la norma importa che le quote della successione intestata si applicano solo se la ripartizione che ne deriva non sia lesiva della quota di riserva. In caso contrario la donazione fatta con dispensa è comunque imputata nella quota del donatario nella misura occorrente per soddisfare la legittima altrui, mentre la donazione sarebbe soggetta a riduzione solo in caso di insufficienza del relictum e nei limiti di tale insufficienza (sempre che l'azione di riduzione sia ammissibile e sia stata in concreto proposta) … le quote ab intestato, in presenza di donazioni, non garantiscono al legittimario il conseguimento della quota riservata. Questa, a differenza della prima, non è calcolata solo sul relictum, ma anche sul donatum. La quota devoluta al legittimario ex lege potrebbe quindi risultare talvolta di valore inferiore alla quota di riserva” (Cass. civ., Sez. 2, n.
12317/2019).
Dai principi che precedono il Collegio ritiene di poter trarre le seguenti conclusioni: laddove, come nella fattispecie in esame, si apra la successione ab intestato del de cuius e ad essa concorrano gli eredi legittimi che siano al contempo legittimari, ciascuno di essi è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota che non deve essere inferiore alla sua quota di legittima: pertanto, qualora il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, il legittimario non necessita di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c.
In ogni caso, nelle ipotesi di concorso di legittimari nella successione legittima, occorre procedere alla riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c., per determinare la quota di legittima
26 spettante a ciascuno di essi (e ciò anche a prescindere dalla proposizione nel singolo caso specifico dell'azione di riduzione); l'azione di riduzione si rende invece necessaria allorquando dall'operazione di riunione risulti una lesione della quota di riserva, purché però il relictum non risulti sufficiente a soddisfare i diritti del legittimario atteso che, ai sensi dell'art 553 c.c., la quota di riserva deve essere prelevata prioritariamente sui beni relitti.
Qualora uno dei legittimari che concorrono alla successione ab intestato del de cuius abbia ricevuto da quest'ultimo una donazione con dispensa dalla collazione ciò non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota riserva spettante agli altri coeredi (Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, cit., così massimata: “In base all'art 553 cod civ, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art 555 cod civ, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all'attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi.
Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall'art 566 cod civ) debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell'azione di riduzione, possa più opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi, ferma peraltro - in forza della prescrizione dell'azione di riduzione - l'inattaccabilità delle donazioni anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all'integrazione della quota di riserva”).
Poste queste premesse, occorre pertanto effettuare innanzitutto l'operazione di riunione fittizia
(relictum + donatum – debiti) con riguardo all'eredità di : infatti, ciascuno dei Persona_3 coeredi legittimi di quest'ultimo, che ne sono anche legittimari (coniuge e tre figli), è chiamato alla successione ab intestato sul relictum per una quota che non deve essere inferiore alla propria quota di legittima.
Nella determinazione dell'asse ereditario di , il Collegio ritiene di fare in larga Persona_3 parte proprie le conclusioni della c.t.u. espletata in corso di causa, a firma dell'Ing. Per_8
(depositata il 12.01.2017), con la precisazione che la c.t.u. viene posta alla base della
[...]
27 presente decisione con specifico ed esclusivo riferimento alla determinazione dell'asse ereditario di (ed all'operazione di riunione fittizia eseguita dal consulente), e Persona_3 non anche di quello di , in quanto la pretermissione totale dell'odierna attrice Persona_1 rende superflua, ut supra ampiamente argomentato, l'esatta determinazione del compendio ereditario materno, in mancanza di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Orbene, il c.t.u., dopo aver individuato i beni immobili che appartenevano a alla Persona_3 data del decesso, nonché elencato le spese sostenute da in occasione della Controparte_1 morte del padre, ha osservato che “per la stima dell'intero asse ereditario del de cuius Per_3
si è proceduto per come già riferito al punto 3.3 della presente relazione. Per la
[...] determinazione del valore unitario dei suoli per ettaro di superficie, sarà fatto riferimento alla
Tabella dei Valori Agricoli Medi per l'anno 2004, redatta dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Reggio Calabria. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, i valori di stima unitari per ettaro di superficie dei terreni sopracitati sono: seminativo € 6.700,00/ha; seminativo arborato € 9000,00/ha; seminativo irriguo arborato € 14.500,00/ha; uliveto 16.800,00/ha; pascolo cespugliato € 2.100,00/ha; pascolo arborato € 3.500,00/ha; ficodindieto € 6.200,00/ha; € vigneto 20.100,00/ha.
Applicando i suddetti valori unitari alle superfici catastali delle singole particelle che costituiscono i suoli costituenti la massa ereditaria si perviene al relativo valore di stima di complessivi € 11.233,88” (cfr. pag. 21 della relazione).
In ordine alla determinazione del valore dei terreni, il c.t.u. ha compiutamente controdedotto alle osservazioni formulate dal legale di parte attrice, cui per brevità si rimanda, statuendo che
“il ctu conferma il valore di stima attribuito, di complessivi € 11.233,88 (punto 3.7 di ctu), perché trattandosi di terreni in zona agricola l'accesso ai fondi deve garantire il passaggio di mezzi agricoli e non di normali autovetture” (cfr. pag. 26 della relazione).
Il valore commerciale del fabbricato, calcolato secondo i criteri spiegati dal c.t.u. al punto 3.3 della relazione, è stato stimato in € 68.118,14 (con riferimento ai piani S1, PT e P1 ed esclusione del piano P2 in quanto, come osservato a pag. 8 della relazione, “da un riscontro delle planimetrie ortofoto relative all'anno 2005 si evince che il fabbricato, dopo il mese di luglio 2005, è stato ampliato attraverso la realizzazione di un tetto di copertura con struttura portante costituita da travi e capriate metalliche e manto di copertura di tegole”, tetto che quindi non esisteva alla data del decesso di ). Persona_3
Invece, l'immobile oggetto di donazione alla IA è stato stimato Parte_1 dall'ausiliario in € 28.850,00.
28 Anche sul punto, il consulente ha adeguatamente controdedotto alle osservazioni di parte attrice osservando che “il giusto valore da attribuire al fabbricato donato è quello determinato secondo i prezzi unitari di mercato, alla data di apertura della successione, pari a € 28.850,00
(punto 3.7 della relazione di ctu)” (cfr. pag. 27 della relazione).
L'ammontare complessivo dell'asse ereditario di – “risultante dalla somma del Persona_3 valore dei terreni, del fabbricato in Via regina Margherita a tre piani fuori terra, escluso il tetto di copertura, e della struttura portante del fabbricato in c.a. e del relativo suolo di sedime, oggetto di donazione alla IA IG , detratto l'importo dei debiti” – Parte_1
è stato quantificato dal c.t.u. in € 104.005,64.
Il Collegio condivide la risposta offerta dall'ausiliario alle osservazioni di parte attrice - secondo cui “alla data del decesso del decesso del sig. , esistevano libretti di Persona_3 risparmio e buoni postali fruttiferi che la relazione del CTU ha completamente trascurato.
Dalle ricerche effettuate presso alcuni uffici Postali e già allegate agli atti, come da tabella seguente risultavano i seguenti titoli e libretti di risparmio” -, atteso che in atti non sono presenti documenti relativi alla presenza di liquidità (cfr. pag. 27 della c.t.u.).
All'uopo, si osserva innanzitutto che solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
l'attrice ha dedotto che la dichiarazione di successione di non contenesse Persona_3 indicazioni in ordine agli eventuali conti correnti bancari e/o postali, sicché correttamente il giudice istruttore all'epoca titolare del procedimento non ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze relative ai libretti di risparmio postali, tardivamente allegate
(cfr. ordinanza del 23.05.2017); inoltre, va evidenziato che le comunicazioni stragiudiziali intercorse tra i difensori delle parti ai fini di un bonario componimento della lite - aventi ad oggetto, tra l'altro, l'esistenza di “buoni postali di considerevole importo … che in ogni caso vanno aggiunti all'asse ereditario di ai fini del calcolo della presunta lesione” Persona_3
(cfr. all. 73-74 alla comparsa di costituzione) - afferiscono a circostanze non tempestivamente dedotte dalle parti entro i temini di legge per le preclusioni assertive, sicché il Collegio non può tenerne conto.
Pertanto, deve condividersi la stima del relictum (€ 79.352,02) e del donatum (€ 28.850,00) operata dall'ausiliario in ordine all'asse ereditario di . Persona_3
Con riguardo al passivo ereditario, gli unici debiti allegati e provati sono quelli relativi alle spese sostenute da per le onoranze funebri, per la dichiarazione di Controparte_1 successione del padre e per la voltura immobiliare (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 2, n.
17938/2020, anche infra).
29 Sul punto, in disparte ogni ulteriore considerazione che verrà infra operata con riguardo alla domanda riconvenzionale di rimborso di dette somme, merita osservarsi che il convenuto ha allegato di aver sostenuto il complessivo esborso di € 4.164,00, di cui: € 164,00 per la tumulazione della salma;
€ 3.000,00 per la cassa mortuaria;
€ 150,00 per manifesti di lutto;
€
550,00 per viaggio funebre e fiori;
€ 150,00 per manifesti trigesimo ed € 150,00 per manifesti anniversari. Inoltre, ha dedotto di aver personalmente pagato le spese per la dichiarazione di successione, pari ad € 691,38, nonché per la voltura immobiliare, di € 55,00.
I pagamenti eseguiti da risultano provati per l'importo totale di € 4.575,38, Controparte_1 di cui € 3.829,00 per spese funebri (dovendosi intendere il totale di cui all'allegato 51 pari ad €
515,00 e non ad € 550,00) ed € 746,38 per la dichiarazione di successione e la voltura (cfr. all.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66).
Ed infatti, ritiene il Collegio che dall'importo calcolato dall'odierno convenuto debbano essere scomputate le somme pagate per “manifesti trigesimo” e “per manifesti anniversario”, trattandosi di costi non indispensabili, che pertanto esulano dalle spese per onoranze funebri qualificabili come pesi ereditari (Cass. civ., Sez. 2, n. 17938/2020), essendo stati piuttosto volontariamente sostenuti dal convenuto per la commemorazione del decesso del proprio congiunto. Pertanto, l'asse ereditario di (relictum + donatum - debiti) deve Persona_3 essere rideterminato in € 103.626,64.
Per calcolare la quota di riserva, si rammenta che, ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c., in caso di concorso tra coniuge e più figli, ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio del de cuius, da dividersi in parti uguali, mentre al coniuge ne spetta un quarto.
Alla morte di , gli eredi legittimi - nonché legittimari - erano la moglie e i tre Persona_3 figli: alla moglie compete una quota riservata pari a ¼ dell'asse calcolato mediante l'operazione di riunione fittizia, corrispondente all'importo di € 25.906,66; ai tre figli una quota complessiva pari all'importo di € 51.813,32, da dividersi in parti eguali (e quindi € 17.271,10 ciascuno).
Ne discende che, rispetto all'eredità ab intestato del padre, deve ottenere sul Controparte_1 relictum una quota pari almeno alla sua quota di riserva.
Laddove infatti il relictum risulti sufficiente a soddisfare la quota di riserva del convenuto, quest'ultimo non necessita di intaccare la donazione eseguita dal padre in favore dell'odierna attrice: infatti, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte dell'art. 553 c.c., “il legittimario è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di legittima, sicché, ove il relictum sia sufficiente a coprire tale quota, egli non
[ha] alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 cod. civ. per ottenere quanto a lui riservato … per agire infatti in riduzione è necessario non
30 soltanto che dalla riunione risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni” (Cass. civ., Sez. 2, n. 1521/1980, cit.).
Nel caso di specie, il solo relictum lasciato da (pari alla sommatoria del valore Persona_3 dei terreni e dei fabbricati) ammonta ad € 79.352,02.
Poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “le quote ab intestato, in presenza di donazioni, non garantiscono al legittimario il conseguimento della quota riservata”, in presenza di una donazione per la quale sia prevista la dispensa da collazione, l'art. 553 c.c. “importa che le quote della successione intestata si applicano solo se la ripartizione che ne deriva non sia lesiva della quota di riserva” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 12317/2019).
Nella specie, l'applicazione delle quote ab intestato previste dall'art. 581 c.c. (1/3 al coniuge e i restanti 2/3 ai figli) sul relictum non lede la quota di riserva del figlio . Controparte_1
Infatti, detratto l'importo di € 26.450,67 spettante ad (pari ad 1/3 del Persona_1 relictum), il restante ammontare di € 52.901,35 andrebbe diviso in parti uguali tra i tre figli, sicché a ciascuno spetterebbe l'importo di € 17.663,78.
Detta somma è pienamente satisfattiva della quota riservata a in qualità di Controparte_1 legittimario del padre, pari ad € 17.271,10, sicché non si ravvisa alcuna lesione della sua quota di riserva per effetto della donazione con dispensa da collazione posta in essere dal de cuius, ben potendo l'odierno convenuto soddisfare integralmente la sua quota di riserva sul relictum.
Alla luce di quanto precede, la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima deve essere rigettata.
§ 2.4 Le ulteriori domande riconvenzionali: di rimborso delle spese funebri e di dichiarazione di successione di , e . La domanda Persona_1 Persona_3 Persona_6 riconvenzionale di rimborso delle spese di aggiornamento catastale dell'immobile
Per quanto concerne le riconvenzionali di rimborso delle spese funebri e di dichiarazione di successione, va premesso che – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – “le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le
31 ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (Cass. civ., Sez. 2, n. 17938/2020).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso” (Cass. civ., Sez. 2, n. 28955/2023).
Nella specie, ha proposto una domanda riconvenzionale di rimborso pro Controparte_1 quota delle spese da lui sostenute in relazione dal decesso dei genitori e della sorella, allegando di aver pagato personalmente tutte le spese funebri relative al decesso dei tre congiunti, nonché delle rispettive dichiarazioni di successione.
Questo fatto deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non essendo stato né specificamente né tantomeno tempestivamente contestato dall'odierna attrice, che ha formulato le proprie doglianze solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.; sul punto, merita altresì osservarsi che l'ulteriore deduzione di parte attrice in ordine al fatto che il rimborso delle spese possa chiedersi solo “dopo avere defalcato la detrazione fiscale, in esito alla fatturazione di cui ha beneficiato colui che ha anticipato le spese” appare, oltre che tardiva, genericamente formulata, sicché non può essere presa in esame dal Collegio.
Orbene, con riguardo al decesso di , l'odierno convenuto ha allegato in sede di Persona_1 comparsa di costituzione di aver sostenuto le seguenti spese: € 3.850,00 per cassa funebre, manifesti, carro funebre, portantini e musica;
€ 200,00 per manifesti trigesimo;
€ 350,00 per offerta del pane alla messa di trigesimo, il tutto per un importo complessivo di € 4.400,00.
Il pagamento è stato compiutamente provato dall'odierno convenuto, il quale ha prodotto le relative ricevute e gli assegni circolari (cfr. all. 60, 61, 62, 63 alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, richiamando quanto suesposto in ordine alle spese non strettamente necessarie per la morte del de cuius, devono essere scomputate dall'ammontare demandato dal convenuto le spese sostenute per “manifesti trigesimo” e per “offerta del pane alla messa di trigesimo”.
32 Non può invece ritenersi tempestivamente dedotto dal convenuto il pagamento della lavorazione della lapide per la madre, atteso che detta circostanza è stata allegata soltanto in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. nei capitoli di prova orale (cap. 54 e 55).
Non risultano neppure adeguatamente provati gli esborsi per la dichiarazione di successione della madre – invero neppure quantificati dal convenuto – sicché alcuna somma può essere riconosciuta in parte qua a . Controparte_1
Tanto premesso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Pertanto, sul totale di € 3.850,00, ha diritto di ripetere dalla sorella la Controparte_1 somma di € 1.283,33, pari ad 1/3 del totale, essendo stata l'odierna attrice riconosciuta erede della madre nella suddetta quota, riservatale dall'art. 537 co. 2 c.c.
Per quanto concerne il decesso di , il convenuto ha allegato di aver sostenuto il Persona_3 complessivo esborso di € 4.164,00, di cui: € 164,00 per la tumulazione della salma;
€ 3.000,00 per la cassa mortuaria;
€ 150,00 per manifesti di lutto;
€ 550,00 per viaggio funebre e fiori;
€
150,00 per manifesti trigesimo ed € 150,00 per manifesti anniversari. Inoltre, ha dedotto di aver personalmente pagato le spese per la dichiarazione di successione, pari ad € 691,38, nonché per la voltura immobiliare, di € 55,00.
I pagamenti eseguiti da risultano provati per l'importo totale di € 4.575,38, Controparte_1 di cui € 3.829,00 per spese funebri (dovendosi intendere il totale di cui all'allegato 51 pari ad €
515,00 e non ad € 550,00) ed € 746,38 per la dichiarazione di successione e la voltura (cfr. all.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66), sempre previo scomputo delle spese per “manifesti trigesimo” e per “manifesti anniversario”, per quanto supra argomentato.
Essendo le odierne parti del giudizio gli unici eredi superstiti di , l'importo deve Persona_3 essere ripartito equamente tra i fratelli, sicché dovrà rifondere a Parte_1 [...]
la somma di € 2.287,69. CP_1
Per quanto infine concerne il decesso di il convenuto ha allegato di aver Persona_6 sostenuto il complessivo esborso pari ad € 3.600,00, di cui: € 150,00 per viaggio funebre;
€
160,00 per manifesti lutto;
€ 2.600,00 per cassa mortuaria;
€ 160,00 per manifesti trigesimo;
€
160,00 per manifesti anniversario;
€ 370,00 per il vestito funebre della de cuius. Ha poi dedotto di aver pagato la somma di € 482,07 per la dichiarazione di successione della sorella.
Anche detti pagamenti risultano compiutamente provati (cfr. all. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 68), previo scomputo degli importi corrisposti per “manifesti trigesimo” e per “manifesti anniversario”.
33 Come già osservato con riferimento a , essendo le odierne parti del giudizio gli Persona_3 unici eredi superstiti di l'importo deve essere ripartito equamente tra i loro, Persona_6 sicché dovrà rifondere a l'importo di € 1.881,03. Parte_1 Controparte_1
In definitiva, in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali di rimborso per le spese funebri e di dichiarazione di successione, dovrà rifondere al TE Parte_1
il complessivo ammontare di € 5.452,05, oltre interessi legali a far data dalla Controparte_1 domanda e sino al soddisfo.
Infine, il Collegio osserva che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. il convenuto ha rappresentato che l'Agenzia delle Entrate, in data 9.09.2013, lo avesse invitato ad effettuare l'aggiornamento planimetrico del fabbricato oggetto di causa;
pertanto, ha conferito al proprio c.t.p. l'incarico di provvedere all'aggiornamento catastale. Per l'effetto, l'odierno convenuto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 1.560,00, di cui € 670,00 quali spese e competenze del c.t.p. ed € 890,00 per aggiornamento catastale, giusta resoconto prestazioni versato in atti in allegato alla seconda memoria istruttoria (cfr. all. 87).
Rileva il Collegio, tuttavia, che non vi è prova dell'avvenuto pagamento, sicché la domanda di rimborso in parte qua deve essere respinta (Cass. civ., Sez. 3, n. 21402/2022: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nulla deve disporsi con riguardo alle spese di c.t.u. in quanto l'ausiliario non ha presentato tempestiva istanza di liquidazione dei compensi, sicché non è possibile provvedere all'emissione del relativo decreto di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da le Parte_1 attribuisce una quota pari a 1/3 dell'asse ereditario di;
Persona_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da di Controparte_1 rimborso delle spese funebri e delle dichiarazioni di successione dei congiunti, condanna alla rifusione nei confronti del convenuto del complessivo Parte_1 ammontare pari ad € 5.452,05, oltre interessi legali a far data dalla domanda e sino al
34 soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande riconvenzionali formulate dal convenuto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- nulla sulle spese di c.t.u. per le ragioni spiegate in motivazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/11/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
Teams
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
35