Ordinanza cautelare 31 gennaio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02089/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lembo e Andrea Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Dirigente del 4° Settore – Servizi Tecnici – Servizio 3 Edilizia e Urbanistica Centro Storico e Abusivismo Servizi al Cittadino e Protezione Civile – Ufficio Abusivismo del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 28/29 ottobre 2021 e notificato il 30 ottobre 2021 avente ad oggetto “ Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza alla demolizione di opere realizzate abusivamente – art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01 – art. 5 del Regolamento comunale <Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi> approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/08/2021 ”;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di -OMISSIS- con ordinanza -OMISSIS- del 08/04/2019, preso atto della segnalazione pervenuta dai Carabinieri Forestale “Puglia” – Stazione di Gallipoli, disponeva nei confronti dell’odierno ricorrente l’immediata sospensione dei lavori eseguiti in assenza di titolo autorizzativo e di autorizzazione paesaggistica su lotto di terreno di proprietà dello stesso ed individuato al foglio 15 ptc. 1498 (catasto fabbricati) e ptc. 1499 (catasto terreni). La ridetta ordinanza -OMISSIS-/2019 assumeva, nei confronti del destinatario, anche la valenza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge, in esecuzione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
L’odierno ricorrente – senza che venisse adottata dall’ente comunale ordinanza di demolizione – in data 3 settembre 2019 con prot. -OMISSIS- presentava Segnalazione Certificata di Inizio Attività per “ demolizione di immobile interamente abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ”. Alla ridetta segnalazione veniva altresì allegata la relazione paesaggistica semplificata nonché la documentazione per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza.
Il Tribunale di Lecce, I sezione penale, con sentenza -OMISSIS- del 03/03/2020 così testualmente disponeva: “ Visti gli artt. 444-448 c.p.p. su concorde richiesta delle parti applica a -OMISSIS- per i reati ascritti unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cpv c.p. la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 10.000 di multa pena sospesa. Dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi … ”.
Il Comune di -OMISSIS-, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione proveniente dall’autorità giudiziaria, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 29/10/2021, notificato il 30/10/2021, ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 (ventimila/00) e, conseguentemente, ha ordinato e ingiunto il pagamento della stessa nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorrente ha impugnato l’anzidetto provvedimento per i seguenti motivi in diritto, così testualmente rubricati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 5 del Regolamento comunale, recante i “ Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ”, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/08/2021 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed in via gradata per violazione del principio di proporzionalità della sanzione.
Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il motivo di ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il Collegio osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo attribuito al giudice penale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Organo promotore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 655 c.p.p., è perciò il Pubblico Ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione di demolizione (o alla rimessione in pristino), è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6967; Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2019, n. 2137; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020, n. 4238).
Per costante giurisprudenza, inoltre, vi è un’autonomia funzionale tra l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale e dall’autorità amministrativa, non potendosi configurare alcuna illegittima duplicazione di procedimenti e non avendo la sentenza penale effetti preclusivi rispetto all’applicazione delle sanzioni di tipo ripristinatorio autonomamente irrogate dall’amministrazione comunale. Con riferimento agli ordini di demolizione provenienti dalle due autorità, amministrativa e giudiziaria, si può dunque affermare che si tratta di “ compiti paralleli e sinergici ” (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 905; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2022, n. 965). Pertanto, la vicenda processuale penale non priva il Comune dei propri poteri di vigilanza e repressivi, che in effetti coesistono, in parallelo, con quelli propri dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2019, n. 4716; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020, n. 4238; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2022, n. 965) ha ritenuto indispensabile che l’amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale, instaurando una doverosa istruttoria in cui, acquisiti i necessari elementi, ne fornisca una propria qualificazione giuridica e si determini conseguenzialmente.
Il Comune di -OMISSIS-, quindi, a fronte della presentazione della SCIA per demolizione e annessa relazione paesaggistica semplificata, avrebbe dovuto prima riscontrare la stessa e solo all’esito emettere eventualmente un proprio ordine di demolizione delle opere abusive; infine, il Comune, soltanto in caso di mancata spontanea ottemperanza del privato al proprio ordine di demolizione, avrebbe potuto procedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Per quel che è di interesse in questa sede, l’art. 31, commi 2 e ss., D.P.R. n. 380/2001 dispone quanto segue:
“ 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ”.
Giova evidenziare che i meccanismi sanzionatori di cui all’art. 31, commi 3, 4 e 4 bis , D.P.R. n. 380/2001, condividono il medesimo presupposto della constatata “ inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 ” ( id est , novanta giorni), ingiunzione che è dunque, specificamente, quella che il “ dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali ” (v. comma 2), rivolge al proprietario e al responsabile dell’abuso.
Ma a ben vedere, irrogare la sanzione di cui al richiamato comma 4 bis dell’art. 31, come d’altronde quella di cui ai precedenti commi 3 e 4, sul presupposto dell’inottemperanza non a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione (che, come si è detto, è assente), ma ad una sentenza del giudice penale, recante ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001 quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto, significa realizzare “ un’impropria combinazione tra procedimenti di natura distinta ” (v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2851; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 31 maggio 2022, n. 901; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 novembre 2022, n. 1817).
Né è possibile estendere analogicamente tale disposizione sanzionatoria al diverso caso in cui l’ordine di demolizione e rimessione in pristino sia disposto dal giudice penale, ostandovi l’art. 1, comma 2, della L. n. 689 del 1981, ai sensi del quale “ Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati ”.
Il ricorso deve essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e le spese di giudizio eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1758 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.