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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 799/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 799/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “divisione di beni non caduti in successione”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Foschini Giacomo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo, via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata alla citazione
ATTRICE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Mirri, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, Corso Matteotti n. 4/29, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 12/2/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con Sentenza n. 763/2021, pubbl. il 12/10/2021, l'intestato Tribunale Tribunale, non definitivamente pronunciando nella presente causa ha, per quanto ancora qui interessa, “dichiarato lo scioglimento della comunione per pari quote tra e sull'immobile Parte_1 Controparte_2
sito in Lugo (RA) via Stradone San Bernardino n. 72, foglio 36, part. 112, sub 1, insistente unitamente ad altre unità immobiliari sull'area distinta al Catasto Terreni del comune di Lugo fg. 36 part. 112, e su tutti i diritti sulle relative parti comuni” e, con separato ordinanza ha disposto “procedersi allo svolgimento delle operazioni divisionali relativamente all'immobile oggetto di causa”, delegando per il pagina 1 di 3 compimento delle operazioni di vendita e quelle successive il notaio dott. , con Persona_1
studio in Ravenna via Giacomo Matteotti n. 24.
Con comunicazione vistata dal GI in data 18-21/10/2024, il Professionista delegato ha rappresentato che “nonostante le varie comunicazioni inviate a parte attrice per dar impulso alle operazioni di vendita, a oggi, non risultano eseguiti i pagamenti relativi al fondo spese richiesto e alle spese necessarie alla pubblicazione nel PVP”; pertanto il predetto Professionista “vista l'inattività delle parti” ha restituito il fascicolo al GI rimettendosi alle sue determinazioni.
All'udienza del 12/2/2025 nessuna delle parti ha manifestato dinanzi al Giudice la volontà di anticipare le spese occorrenti, sebbene nell'ordinanza di delega delle operazioni divisionali fosse stato previsto che le parti in solido provvedessero a versare un fondo spese sul conto corrente aperto a nome della procedura divisionale, con avvertenza che, in caso di omesso versamento, sarebbe stata possibile una pronuncia d'improcedibilità del giudizio.
Pertanto il Giudice, ritenuta la causa matura per la definizione. fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito ha trattenuto la causa in decisione.
1. Deve essere pronunciata l'improcedibilità del giudizio, per sopravvenuto disinteresse delle parti, in considerazione anche dell'operatività nell'ordinamento processual civilistico dei principi dell'impulso processuale e della ragionevole durata del processo, che non consentono una pendenza del processo ad oltranza, secondo l'arbitrio delle parti.
Occorre, dunque, dichiarare il difetto di interesse alla divisione in capo alle parti, entrambe restie all'anticipazione del fondo spese occorrente per le attività delegate, posto in solido in capo alle stesse. Con In via meramente incidentale il osserva che la definitività del provvedimento (Sentenza n.
763/2021 pubbl. il 12/10/2021) che nel caso di specie ha pronunciato “lo scioglimento della comunione” (i.e.: ha accertato l'esistenza del diritto alla divisione) comporterà che tale diritto non potrà più essere messo in discussione tra le parti e le stesse potranno, pertanto, stragiudizialmente o con un nuovo giudizio, procedere alla divisione.
2. Le spese legali maturate successivamente alla pronuncia della sentenza che ha accertato il diritto alla divisione vanno compensate in virtù del principio di causalità, avendo il contegno di entrambe le parti dato luogo all'improcedibilità del giudizio.
Le spese del delegato alla vendita – liquidate con separato decreto in pari data - vanno poste definitivamente a carico delle parti in ragione della metà, trattandosi di spese nell'interesse dei comunisti nel procedimento estintosi per inattività delle parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- compensa le spese legali maturate successivamente alla pronuncia della sentenza che ha accertato il diritto alla divisione;
- pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna, le spese del delegato alla vendita liquidate con separato decreto in pari data;
- dispone la chiusura del conto corrente intestato alla procedura e la restituzione di ogni eventuale saldo alla parte anticipataria.
Ravenna, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 799/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto “divisione di beni non caduti in successione”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Foschini Giacomo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo, via della Libertà n. 14, in virtù di procura allegata alla citazione
ATTRICE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Mirri, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, Corso Matteotti n. 4/29, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 12/2/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con Sentenza n. 763/2021, pubbl. il 12/10/2021, l'intestato Tribunale Tribunale, non definitivamente pronunciando nella presente causa ha, per quanto ancora qui interessa, “dichiarato lo scioglimento della comunione per pari quote tra e sull'immobile Parte_1 Controparte_2
sito in Lugo (RA) via Stradone San Bernardino n. 72, foglio 36, part. 112, sub 1, insistente unitamente ad altre unità immobiliari sull'area distinta al Catasto Terreni del comune di Lugo fg. 36 part. 112, e su tutti i diritti sulle relative parti comuni” e, con separato ordinanza ha disposto “procedersi allo svolgimento delle operazioni divisionali relativamente all'immobile oggetto di causa”, delegando per il pagina 1 di 3 compimento delle operazioni di vendita e quelle successive il notaio dott. , con Persona_1
studio in Ravenna via Giacomo Matteotti n. 24.
Con comunicazione vistata dal GI in data 18-21/10/2024, il Professionista delegato ha rappresentato che “nonostante le varie comunicazioni inviate a parte attrice per dar impulso alle operazioni di vendita, a oggi, non risultano eseguiti i pagamenti relativi al fondo spese richiesto e alle spese necessarie alla pubblicazione nel PVP”; pertanto il predetto Professionista “vista l'inattività delle parti” ha restituito il fascicolo al GI rimettendosi alle sue determinazioni.
All'udienza del 12/2/2025 nessuna delle parti ha manifestato dinanzi al Giudice la volontà di anticipare le spese occorrenti, sebbene nell'ordinanza di delega delle operazioni divisionali fosse stato previsto che le parti in solido provvedessero a versare un fondo spese sul conto corrente aperto a nome della procedura divisionale, con avvertenza che, in caso di omesso versamento, sarebbe stata possibile una pronuncia d'improcedibilità del giudizio.
Pertanto il Giudice, ritenuta la causa matura per la definizione. fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito ha trattenuto la causa in decisione.
1. Deve essere pronunciata l'improcedibilità del giudizio, per sopravvenuto disinteresse delle parti, in considerazione anche dell'operatività nell'ordinamento processual civilistico dei principi dell'impulso processuale e della ragionevole durata del processo, che non consentono una pendenza del processo ad oltranza, secondo l'arbitrio delle parti.
Occorre, dunque, dichiarare il difetto di interesse alla divisione in capo alle parti, entrambe restie all'anticipazione del fondo spese occorrente per le attività delegate, posto in solido in capo alle stesse. Con In via meramente incidentale il osserva che la definitività del provvedimento (Sentenza n.
763/2021 pubbl. il 12/10/2021) che nel caso di specie ha pronunciato “lo scioglimento della comunione” (i.e.: ha accertato l'esistenza del diritto alla divisione) comporterà che tale diritto non potrà più essere messo in discussione tra le parti e le stesse potranno, pertanto, stragiudizialmente o con un nuovo giudizio, procedere alla divisione.
2. Le spese legali maturate successivamente alla pronuncia della sentenza che ha accertato il diritto alla divisione vanno compensate in virtù del principio di causalità, avendo il contegno di entrambe le parti dato luogo all'improcedibilità del giudizio.
Le spese del delegato alla vendita – liquidate con separato decreto in pari data - vanno poste definitivamente a carico delle parti in ragione della metà, trattandosi di spese nell'interesse dei comunisti nel procedimento estintosi per inattività delle parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio;
- compensa le spese legali maturate successivamente alla pronuncia della sentenza che ha accertato il diritto alla divisione;
- pone definitivamente a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna, le spese del delegato alla vendita liquidate con separato decreto in pari data;
- dispone la chiusura del conto corrente intestato alla procedura e la restituzione di ogni eventuale saldo alla parte anticipataria.
Ravenna, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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