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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15657/2024 R.G.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Pennacchio, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: impugnazione iscrizione Gestione Artigiani
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la comunicazione di iscrizione alla Gestione Artigiani, con inizio attività dal 12.12.2023 e CP_1 decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.12.2023, notificata in data 16.02.2024, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge. Ha rappresentato, infatti, di essere socio unico della società
“G.S. Ponteggi s.r.l.” ma di non aver prestato, per il periodo dedotto, la propria attività lavorativa in favore di detta società.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito, previa sospensione dell'impugnata comunicazione, “il rigetto dell'avanzata pretesa creditizia e illegittima iscrizione alla Gestione Artigiani da parte dell'Ente, previa sospensiva, per la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto”; con vittoria delle spese di lite.
È stata rigettata la richiesta di sospensione dell'iscrizione, non sussistendo i gravi motivi indicati in ricorso.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, CP_1
vinte le spese.
All' udienza del 27.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto la comunicazione di iscrizione della ricorrente, quale titolare d'azienda, alla Gestione Artigiani, con inizio attività dal 12.12.2023 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.12.2023.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella Gestione Artigiani.
L'iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti o artigiani, trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha previsto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa), a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
La finalità della normativa introdotta dalla L. 662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1 Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato (come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del “lavoro aziendale” personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che il socio non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU, con la sentenza n. 3240/10, ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi", intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti
(lo stesso può dirsi per la gestione artigiani).
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1
secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' ha fatto discendere l'iscrizione alla Gestione Artigiani dalla sola CP_1 circostanza che la ricorrente sia socia unica della “G.S. Ponteggi srl”.
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L' ha dedotto che “E' evidente, inoltre, che – essendo l'azienda attiva ed avendo soltanto CP_1 dipendenti con la qualifica di operaio ( più precisamente “ponteggiatori” o “montatori di ponteggi”, come risulta dal “riepilogo UNILAV”, che si produce e dall'Elenco lavoratori per il 2023 e per il
2025, che si producono), mentre non risultano dipendenti con la qualifica di quadri, dirigenti, responsabili tecnici o preposti – l'attività lavorativa necessariamente è stata svolta ed è tuttora svolta non solo da operai, ma anche da altri soggetti. Si deve presumere, pertanto, che – all'attività lavorativa degli operai – si deve essere affiancata quella di altre persone. E chi meglio e più della socia unica
(e/o eventualmente dell'amministratore unico) può e deve aver svolto – all'interno della GS Ponteggi srl – attività lavorativa?”. Tale assunto risulta tuttavia errato, non potendosi ritenere che per le imprese – tanto più per quelle artigiane, in cui l'imprenditore solitamente svolge anche funzioni di direzione e gestione dell'azienda sia sempre necessaria anche la presenza di una figura che svolga professionalmente le funzioni di direzione e gestione tecnica dell'attività aziendale.
Ad ogni modo, si evidenzia che alcun accertamento in fatto è stato compiuto dall' che ha fatto CP_1 discendere il presupposto per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione artigiani dal solo dato formale richiamato, operando una inammissibile presunzione.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti
CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione artigiani non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione d'ufficio deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento del ricorso, annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Artigiani disposta dall' nei confronti di e dichiara non dovute le somme eventualmente maturate CP_1 Parte_1
e richieste dall' a tale titolo;
CP_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 06.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.02.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15657/2024 R.G.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Pennacchio, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Resistente
Oggetto: impugnazione iscrizione Gestione Artigiani
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la comunicazione di iscrizione alla Gestione Artigiani, con inizio attività dal 12.12.2023 e CP_1 decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.12.2023, notificata in data 16.02.2024, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge. Ha rappresentato, infatti, di essere socio unico della società
“G.S. Ponteggi s.r.l.” ma di non aver prestato, per il periodo dedotto, la propria attività lavorativa in favore di detta società.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito, previa sospensione dell'impugnata comunicazione, “il rigetto dell'avanzata pretesa creditizia e illegittima iscrizione alla Gestione Artigiani da parte dell'Ente, previa sospensiva, per la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto”; con vittoria delle spese di lite.
È stata rigettata la richiesta di sospensione dell'iscrizione, non sussistendo i gravi motivi indicati in ricorso.
L' , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, CP_1
vinte le spese.
All' udienza del 27.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle osservazioni che seguono.
CP_ L'opposizione ha ad oggetto la comunicazione di iscrizione della ricorrente, quale titolare d'azienda, alla Gestione Artigiani, con inizio attività dal 12.12.2023 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.12.2023.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicché è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nella fattispecie in esame, dunque, grava in capo all' l'onere della prova in ordine alla CP_1 sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione nella Gestione Artigiani.
L'iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti o artigiani, trova origine nell'art. 1 comma 203 L. 662/1996, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha previsto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa), a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
La finalità della normativa introdotta dalla L. 662/96 è da ricercarsi nell'ambito del sistema previdenziale (che tende ad escludere una duplicazione di iscrizioni previdenziali ed oneri contributivi) ed è stata autorevolmente individuata nell'intendo di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria” (parere del C. di S., richiamato nella circolare dell' del 9 ottobre 1998; Cass. 23943/2013). CP_1 Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore.
Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato (come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di “puro” lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società.
Non può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del “lavoro aziendale” personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che il socio non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è da osservare che la S.C. SSUU, con la sentenza n. 3240/10, ha precisato che il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto “agli altri fattori produttivi", intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti
(lo stesso può dirsi per la gestione artigiani).
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provata dall' , in base al principio generale CP_1
secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr.
Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso in esame l' ha fatto discendere l'iscrizione alla Gestione Artigiani dalla sola CP_1 circostanza che la ricorrente sia socia unica della “G.S. Ponteggi srl”.
Tuttavia, nessun accertamento è stato svolto dall al fine di verificare che tale situazione sociale CP_1 abbia poi determinato in fatto l'“espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo” e la connotazione di “detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
L' ha dedotto che “E' evidente, inoltre, che – essendo l'azienda attiva ed avendo soltanto CP_1 dipendenti con la qualifica di operaio ( più precisamente “ponteggiatori” o “montatori di ponteggi”, come risulta dal “riepilogo UNILAV”, che si produce e dall'Elenco lavoratori per il 2023 e per il
2025, che si producono), mentre non risultano dipendenti con la qualifica di quadri, dirigenti, responsabili tecnici o preposti – l'attività lavorativa necessariamente è stata svolta ed è tuttora svolta non solo da operai, ma anche da altri soggetti. Si deve presumere, pertanto, che – all'attività lavorativa degli operai – si deve essere affiancata quella di altre persone. E chi meglio e più della socia unica
(e/o eventualmente dell'amministratore unico) può e deve aver svolto – all'interno della GS Ponteggi srl – attività lavorativa?”. Tale assunto risulta tuttavia errato, non potendosi ritenere che per le imprese – tanto più per quelle artigiane, in cui l'imprenditore solitamente svolge anche funzioni di direzione e gestione dell'azienda sia sempre necessaria anche la presenza di una figura che svolga professionalmente le funzioni di direzione e gestione tecnica dell'attività aziendale.
Ad ogni modo, si evidenzia che alcun accertamento in fatto è stato compiuto dall' che ha fatto CP_1 discendere il presupposto per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione artigiani dal solo dato formale richiamato, operando una inammissibile presunzione.
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro offerti
CP_ dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione artigiani non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione d'ufficio deve essere annullato in parte qua.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- in accoglimento del ricorso, annulla in parte qua l'iscrizione alla Gestione Artigiani disposta dall' nei confronti di e dichiara non dovute le somme eventualmente maturate CP_1 Parte_1
e richieste dall' a tale titolo;
CP_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1850,00 a titolo di onorario, oltre CP_1
rimborso spese e oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 06.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori