Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, all'esito ELla scadenza EL termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive ELl'udienza EL 12.02.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8569/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
RC (na) alla Via Pugliano n. 4 C.F. , elet.te dom. C.F._1 to in RC alla Via Trentola II 16b, presso lo studio ELl'Avv Rosa
Veneruso (C.F. ) che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1 in persona EL suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano cod. fisc.
, PEC: t, in C.F._3 Email_1 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875/7313 EL 22/03/24, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli;
CP_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indennità di malattia.
1
Con ricorso EL 09.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, lavoratore marittimo con contratto di arruolamento in Turno Generale, domandava il pagamento, a cura ELl' ELla indennità di malattia dal 05/01/2023 fino al CP_1
22/02/2023.
1
; che i medici EL SSN, immotivatamente, dal
[...]
01/02/2023 al 30/03/2023 avevano rifiutato di trasmettere in via telematica i certificati consegnati ai marittimi EL TURNO GENERALE e che, pertanto, aveva personalmente assolto agli obblighi amministrativi, inviando la comunicazione integrativa dalla quale si evinceva la data di sbarco e l'inizio ELla malattia. Riferiva poi che, verificata la regolarità amministrativa, l' aveva CP_1 liquidato la malattia complementare sino al 4.1.23, non ritenendo indennizzabile l'ulteriore periodo dal 05.01.2023 al 22.2.2023 perché i certificati non erano stati trasmessi in via telematica. Domandava, pertanto, il pagamento ELl'indennità nella misura di € 3.045,12 per 48 giorni, tenuto conto EL 75% ELla retribuzione pari a euro 63,44. L'ente convenuto si costitutiva e dichiarava di avere pagato l'indennità di malattia marittima complementare parzialmente, indennizzando il periodo di malattia dal 19.7.22 al 15.5.23, corrispondendo l'importo lordo di € 17.065,36, come da prospetto allegato (Retribuzione Media Giornaliera: € 84,58, Indennità Giornaliera: € 63,44).
L' riferiva, inoltre, che non era stato indennizzato il periodo di malattia CP_1 dal 27/01/2023 al 16/02/2023, per un totale quindi di 21 giorni, in quanto i certificati erano stati trasmessi in modalità cartacea e non telematica;
dichiarava, poi, che nemmeno il periodo dal 04/01/2023 al 11/01/2023 poteva essere riconosciuto, perché non risultava pervenuto alla sede il relativo certificato medico.
Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi ELl'art 127 ter cpc. 2 L'indennità di malattia complementare è un istituto caratteristico EL settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 EL Regio Decreto legge 1918 EL 1937, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831. La copertura assicurativa EL lavoratore decorre dal quarto giorno successivo alla data ELla denuncia, nella misura EL 75% ELla retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l'imbarco. L'indennità è soggetta a tassazione IRPEF;
il marittimo deve, quindi, trasmettere il certificato medico di apertura ELla malattia all'INPS Settore Navigazione entro due giorni dal rilascio. La denuncia deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, presentata direttamente alla Sede ELl'Istituto previdenziale. L'armatore – e per lui il comandante ELla nave - deve trasmettere la notifica ELla retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco. Dal 2014 la malattia viene retribuita dalla sede compartimentale ove CP_1 risulta essere iscritta la nave. Ai sensi ELl'art. 10 e 11 EL R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, qualora la malattia EL marittimo insorga durante l'imbarco, l'indennità comincia a decorrere dal giorno successivo allo sbarco ed invero qualora la malattia insorga dopo lo sbarco, ovvero entro i 28 giorni successivi allo sbarco, l'indennità di malattia inizia a decorrere dal quarto giorno successivo alla data ELla denuncia di malattia dopo lo sbarco.
Per quanto riguarda i marittimi iscritti al cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore, l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero ELla Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco (malattia fondamentale) e al SSN, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco (malattia complementare).
3 Nel caso di specie, la malattia EL ricorrente, marittimo iscritto a turno generale, afferisce ad un periodo di malattia complementare, essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra gli estratti EL libretto di navigazione ed il certificato di inizio malattia, insorto entro i 28 giorni dallo sbarco. L' ha provveduto a corrispondere l'importo lordo di euro 17.065,36 per CP_1 il periodo dal 19.7.22 al 15.5.23 con indennizzo calcolato su 269 giorni per come risultante dal prospetto allegato e non contestato specificamente. I periodi che interessano la presente lite non indennizzati sono quelli dal
04/01/2023 al 11/01/2023 (8 giorni) e dal 27/01/2023 al 16/02/2023 (21 giorni).
4 Quanto al primo periodo dal 04/01/2023 al 11/01/2023 (8 giorni), è stato depositato dal ricorrente solo un verbale di pronto soccorso EL 5.1.23 con diagnosi di un tipo di cistite, ove non è indicato il periodo di malattia;
in mancanza di certificazione ELla durata ELla malattia e EL relativo invio, pertanto, la domanda per tale periodo è infondata.
5 Quanto al periodo dal 27.01.2023 al 16.02.2023 (21 giorni), l'istante ha documentato la sussistenza dei certificati medici EL 26.1.23 per 12 giorni e EL 7.2.23 per 15 giorni redatti dal dr. ove è indicato l'inizio CP_2 ELla malattia EL 15.7.22; risultano allegate anche le relative raccomandate, ricevute dall' rispettivamente in data 27.1.23 e 8.2.23. CP_1
L' ha contestato l'assenza nella certificazione rilasciata di una CP_1 qualsivoglia valutazione o validazione ELlo stato di malattia in quanto, testualmente, “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici CP_4 preposti alla certificazione medico- legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta ELl'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi ELl'art. 3 punto 1 EL D.M. 22 / 02 / 1984). N.B. Il personale marittimo che sbarca per fine rapporto di lavoro NON ha lo stato giuridico di lavoratore dipendente, pertanto ai sensi EL decreto Brunetta, il medico di medicina generale NON può certificare la malattia al fine ELla relativa indennità economica. La problematica è all'attenzione EL Tribunale Amministrativo Regionale di Roma”. A prescindere dalla formale titolarità EL potere di emissione di tale tipologia di attestazione, ovvero se in capo al SSN o al S.A.S.N., bisogna rilevare come la certificazione rilasciata al ricorrente provenga pur sempre da un pubblico ufficiale ovvero da un medico di base, appartenente, in quanto tale al SSN e, come tale, dotato di potestà certificativa. Per completezza, deve poi osservarsi che, come precisa il messaggio Hermes 610/2020 allegato dall' “nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo si CP_1 faccia rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico EL Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero ELla Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale” (come è nel caso EL ricorso de quo): appare, dunque, che lo stesso ente consideri sufficiente la certificazione redatta dal medico EL SSN. Nel merito, poi, sebbene in tali certificati sia espresso da parte EL sottoscrittore il convincimento che la loro redazione non rientri tra le sue funzioni, in essi sono presenti tutti gli elementi indispensabili ai fini di una esaustiva attestazione ELlo stato di malattia, esame obiettivo, diagnosi e prognosi. Deve, poi, escludersi che la trasmissione all' di tali certificazioni a CP_1 mezzo raccomandate e non attraverso le modalità telematiche prescritte dalla vigente normativa, precluda il riconoscimento EL rivendicato trattamento di malattia. Trattasi, tuttavia, di un eventuale vizio procedimentale che in sede di giurisdizione ordinaria non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento EL diritto laddove ne ricorrano le condizioni, rientrando la relativa valutazione nell'ambito ELl'ordinario sindacato rimesso all'autorità giudiziaria. 6 Quanto al periodo dal 12.01.2023 al 26.01.2023 e dal 17.02.2023 al 22.02.2023, dal prospetto allegato dall' risulta che è già stata corrisposta CP_1
l'indennità: se si considerano i giorni compresi dal 1.1.23 al 15.5.23 di dedotta malattia, pari a 135, e si detraggono i giorni già indennizzati, pari a 104 (cfr. prospetto allegato), infatti, si ottiene proprio il numero di 31, corrispondente al numero complessivo dei giorni non indennizzati dall' (ovvero a 8 giorni CP_1 dal 4 al 11.1.23, 21 giorni dal 27.1.23 al 16.2.23, 2 giorni dal 30.4.23 al 1.5.23). In difetto di allegazione a cura ELl' sulla data di pagamento, deve CP_1 ritenersi che esso sia intervenuto in corso di causa e, dunque, è sopravvenuto il difetto di interesse da parte EL ricorrente ad ottenere una pronuncia sul punto.
7 Alla luce ELle precedenti considerazioni, sussiste pertanto il diritto EL ricorrente al pagamento ELl'indennità di malattia complementare per il solo periodo dal 27.01.2023 al 16.02.2023, in quanto il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta e certificata dal Servizio Sanitario Nazionale.
8 In ordine al quantum, l' ha individuato la somma di euro 84,58 per la CP_1 retribuzione media giornaliera;
conseguentemente, l'indennità giornaliera di malattia lorda corrispondente al 75% è pari ad euro 63,44, come indicato anche dal ricorrente. Tale indennità giornaliera di malattia va, poi, moltiplicata per i 21 giorni (per il periodo dal 27.1.2023 al 16.2.2023) per un totale lordo di euro 1.332,24. L'istituto convenuto va, quindi, condannato al pagamento di detta somma, oltre interessi, decorrenti dalla maturazione EL diritto al saldo.
9 Per l'accoglimento parziale ELla domanda, va disposta la compensazione ELle spese di lite nella misura ELla metà, con condanna ELl' al CP_1 pagamento EL residuo nella misura liquidata in dispositivo secondo le regole ELla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale ELla domanda, dichiara il diritto EL ricorrente al pagamento ELl'indennità di malattia dal 27.01.2023 al 16.02.2023, nella misura di € 1.332,24, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla maturazione EL diritto e fino al saldo, con condanna ELl' al detto CP_1 pagamento;
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse sulla domanda limitatamente al periodo dal 12.01.2023 al 26.01.2023 e dal 17.02.2023 al 22.02.2023;
- rigetta la domanda relativa al periodo dal 05.01.2023 al 11.01.2023;
- compensa le spese di lite nella misura ELla metà e condanna l' al CP_1 pagamento EL residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore EL procuratore di parte ricorrente.
Napoli, 13.02.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante