Articolo 2 della Legge 5 agosto 1988, n. 338
Articolo 1
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26 agosto 1988
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 agosto 1988