Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00965/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2017, proposto da
TI PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro De Matteis e Luca Puce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro De Matteis in Lecce, via Trinchese n.63;
contro
Comune di Specchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 10.01.2017 resa con nota di pari data prot. n. 215, comunicata il 31.01.2017, con cui si ingiunge alla ricorrente di demolire le opere abusivamente autorizzate; nonché del verbale del 23.11.2016 che dà conto del sopralluogo del 7.11.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la signora TI PI impugnava l’ordinanza di demolizione n. 3 del 10 gennaio 2017, deducendone la illegittimità sotto molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. In particolare, la ricorrente affidava il mezzo di gravame ai seguenti ordini di censura: I) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 3, 7 e 10 Legge n° 241/1990 - Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 654 e 655 c.p.p. - Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 3, 27, 31, 32, 34, 36 e 37 d.P.R. n° 380/2001 - Violazione del principio di autonomia che caratterizza il potere sanzionatorio ripristinatorio della p.a. rispetto all ’ omologo potere del giudice penale - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per errore sul presupposto di fatto e di diritto - Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attribuiva del potere di disporre la demolizione – Ingiustizia manifesta - Irragionevolezza e contraddittorietà dell ’ azione amministrativa – NO ; II. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione art. 3 Legge n° 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza ed insufficienza della motivazione ; III. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 3, 7 e 10 Legge n° 241/1990 sotto diverso profilo .
1.2. Il Comune di Specchia, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
2. Nella camera di consiglio del 10 maggio 2017 il Collegio prendeva atto della rinunzia all’istanza di tutela cautelare.
3. La causa veniva infine trattenuta in decisione all’udienza di merito straordinario del 19 maggio 2022.
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esplicitati.
4.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia che il potere di ordinanza rimesso all’Amministrazione comunale e costituente esplicazione della potestà generale di autotutela della P.A. e della funzione pubblica sanzionatoria in materia di abusi edilizi non possa essere asservito a finalità proprie dell’esecuzione penale, perché ciò determinerebbe uno sviamento dalla causa tipica attribuiva della potestà in commento.
4.2. In particolare, la ricorrente deduce che l’ordinanza - adottata in dichiarata esecuzione della sentenza di condanna resa nel corrispondente giudizio penale - risulta viziata per non aver l’Amministrazione considerato la sopravvenuta sanatoria delle opere di cui si ingiunge la demolizione, conseguente all’accertamento di conformità a suo tempo richiesto.
4.3. Nella prospettazione attorea ciò concreterebbe una mancanza di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione ritenuto di poter ordinare la demolizione di parte del fabbricato sulla base della mera pronunzia del giudice penale, senza svolgere alcuna autonoma valutazione sulla legittimità di tali titoli, disapplicati in sede penale.
4.4. Con il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, parte ricorrente sostiene che l’oggetto del provvedimento di demolizione per cui vi è causa non sia adeguatamente determinato e che siano state violate le garanzie procedimentali, in quanto il contributo del cittadino - vista la peculiarità del caso - avrebbe potuto apportare elementi utili e rilevanti, specie in punto di fatto.
5. Così riassunte le doglianze proposte nell’atto introduttivo del presente giudizio, risulta fondato il profilo di censura con cui la parte si duole che l’Amministrazione – nell’adottare l’atto qui gravato – non abbia tenuto conto del sopravvenuto titolo edilizio in sanatoria, da ella conseguito in relazione alle opere di cui è ingiunta la demolizione.
6. Per giurisprudenza amministrativa e penale consolidata, qualora l’ordine di demolizione di opere abusive sia impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per violazioni della normativa urbanistico-edilizia, la misura sanzionatoria non deve essere eseguita dalla P.A. ma, al contrario, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel Pubblico Ministero, con connessa parallela funzione di Giudice dell’esecuzione per quanto di specifica competenza. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (v., “ex multis” , Cass. pen., nn. 32952 del 2010 e 3456 del 2012) ha affermato la natura autonoma dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna per illecito edilizio, rilevando l’assenza di disposizioni specifiche che riconducano alla autorità amministrativa il compito di eseguire l’ordine di rimozione impartito dal giudice penale.
6.1. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie per cui oggi è causa si esula dall’ipotesi suindicata, avendo il Comune agito nell’àmbito dei propri poteri di autonomia e assumendo rilievo, tra l’altro, il disposto di cui all’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001.
6.2. Il comma 9 dell’articolo citato prevede, infatti, che “per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all ’ art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita” ; il potere del giudice penale di disporre la demolizione presuppone, dunque, l’inerzia della P. A. o la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo repressivo.
6.3. Ciò comporta che, anche quando sono stati commessi gli abusi che hanno comportato l’emanazione, da parte del giudice penale, ex art. 44 cit., della misura prevista dall’art. 31 T.U.E., l’Amministrazione comunale continua a esercitare il potere di vigilanza sull’attività di natura urbanistico-edilizia svolta sul territorio comunale, il che comprende anche il compito di disporre e procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.
7. In riferimento agli ordini di demolizione provenienti dalle due autorità, amministrativa e giudiziaria, si può dunque affermare che si tratta di compiti paralleli e sinergici.
7.1. Da una lettura sistematica delle disposizioni rilevanti emerge, infatti, come l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisca esplicazione di un potere autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, e come, a sua volta, il potere repressivo della P. A. continui a spettare a quest’ultima e sia esercitabile in via autonoma.
7.2. Ne consegue che non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente con cui si sostiene, nella sostanza, lo “ scollamento tra potere esercitato e finalità in concreto perseguite ” dal Comune, sotto il profilo della asserita interferenza con il potere dell’Autorità giudiziaria di dare esecuzione alla sentenza penale di condanna ex art. 44 cit., disponendo la demolizione delle opere abusive.
7.3. Si tratta di attribuzioni distinte, esercitate in piena autonomia dalla Autorità giudiziaria e dall’Amministrazione comunale, sicché non può farsi questione della ingerenza di un potere nella sfera di attribuzioni dell’altro, o dell’assunzione impropria, da parte del Comune, del compito di portare ad esecuzione le sentenze del giudice penale.
8. Ciò posto, reputa il Collegio che, nel caso che ne occupa, il potere esercitato dall’Amministrazione comunale sia quello conferito alla stessa dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’ambito dei compiti generali di vigilanza e repressione sulla attività edilizia, stabiliti dall’art. 2, comma 4, dello stesso T.U. in materia edilizia, e che gli esiti del giudicato penale possano legittimamente costituire l’abbrivio, dal punto di vista procedimentale, per l’esercizio del potere repressivo da parte dell’Amministrazione comunale ex art. 31 cit.
8.1. Nondimeno, ai predetti fini, è comunque indispensabile che l’Amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale, instaurando una doverosa istruttoria in cui, acquisiti i necessari elementi, fornisca di questi una propria qualificazione giuridica e si determini conseguenzialmente.
8.2. Ciò in quanto l’autonomia dei due poteri in esame (quello giurisdizionale penale e quello amministrativo) è tale che “l ’ esercizio di quest ’ ultimo potere amministrativo è soggetto a requisiti, sostanziali e temporali, propri e diversi, a meno che non sussista una diversa previsione normativa di espresso raccordo tra il processo penale e il procedimento amministrativo” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 ottobre 2019, n. 4716; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 17 aprile 2019, n. 905).
8.3. Orbene, nel caso di specie, il Comune di Specchia si è limitato a disporre la demolizione delle opere che il giudice penale ha ritenuto abusive, senza svolgere alcuna attività istruttoria e senza illustrare l’iter logico che ha condotto alla decisione contestata, il che comporta l’illegittimità dell’ordinanza gravata sotto i dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione.
8.4. In particolare, il provvedimento tace sull’esistenza e sulla sorte (in termini di eventuale annullamento d’ufficio) del titolo edilizio in sanatoria n. 69/2013 del 16.5.2014, a suo tempo concesso alla ricorrente e di cui è prodotta copia agli atti del giudizio.
9. In questi termini ed entro i limiti sopra delineati, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento qui impugnato va annullato.
10. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni trattate, può disporsi eccezionalmente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO