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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24018/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Di Maggio Roberta, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. De Marco Daniela, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Pianezza in data 10 settembre
2005 tra il sig. e la sig.ra (atto n. 28, Parte 2 serie A -anno 2005), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare le condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione consensuale e, conseguentemente:
1. Disporre l'affidamento dei figli minori , e a entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente le
pagina 1 di 10 decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli;
2. Il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
- due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del mercoledì al venerdì mattina), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
- due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- festività infrasettimanali e eventuali ponti alternandosi con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze estive anche la madre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali le visite con il padre saranno sospese;
3. Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di assegno perequativo, l'importo mensile di € 916,00, a mezzo due distinti bonifici di importo pari a € 458,00 ciascuno entro il giorno 5 e il giorno 20 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. disporre che i genitori si facciano carico delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie nella misura del 50% ciascuno, eccezione fatta per quel che riguarda la retta scolastica del figlio , che frequenta l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, che sarà integralmente Persona_3 a carico del padre”.
Per parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale
In via preliminare
Rimettere in termini la resistente e pertanto concedere i termini di cui all'art. 183 cpc.
In ogni caso, in via istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria e disporre, indagine tributaria sui redditi del sig. sulla Parte_1 consistenza del patrimonio della società oggi Parte_2
con sede in Collegno (TO), via Bligny n. 14, codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino: , con particolare P.IVA_1 riferimento alle somme prelevate dai soci dai conti bancari della società, o in alternativa una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la veridicità, corrispondenza e la conformità delle scritture contabili della predetta società e delle dichiarazioni dei redditi prodotti dal sig. Pt_1 sempre con particolare riferimento alle somme prelavate dai soci dai conti bancari della società.
In via principale e nel merito
pagina 2 di 10 - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Pianezza in data 10 settembre
2005 tra il sig. e la sig.ra (atto n. 28, Parte 2 serie A -anno 2005), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
- Disporre l'affidamento dei figli minori , e a entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli;
- Il padre terrà con sé i figli, salvo diversi accordi con la coaffidataria, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del mercoledì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
- due pomeriggi con pernottamento dall'uscita da scuola del mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
- per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- festività infrasettimanali e eventuali ponti ed il giorno del compleanno dei figli alternandosi con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive, con sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze estive anche la madre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali le visite con il padre saranno sospese;
- La casa ex coniugale, di proprietà della RA , è assegnata, con gli arredi che la CP_1 compongono, alla predetta, che vi abita unitamente ai figli minori.
- Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla RA la somma di € 1.200,00 a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre la somma di € 1.300,00, quale contributo al mantenimento della resistente, o in subordine dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla RA la somma di € 2.500,00 (€ 833,33 per ciascun figlio) a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori o in via di ulteriore subordine le somme che saranno ritenute di giustizia, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno.
- disporre che i genitori, fino a quando la RA non abbia reperito un'occupazione CP_1 lavorativa, si facciano carico delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie nella misura del 70% il sig. e 30% la RA eccezione fatta per quel che riguarda la retta Pt_1 CP_1 scolastica del figlio , che frequenta l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, che sarà Persona_3 integralmente a carico del padre”.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Pianezza il 10/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianezza (atto n. 28, parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.5.2007, il 6.9.2009 e Per_1 Persona_2 Per_3 il 30.8.2013.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 13.11.2019, omologata dal Tribunale di Torino in data 20.11.2019.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del vincolo matrimoniale, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, di confermare le condizioni della separazione consensuale.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 18.4.2023, compariva il solo ricorrente;
dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di riconciliazione per assenza della resistente, il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni della separazione.
Avanti al G.I. nominato si costituiva parte ricorrente integrando le proprie difese.
All'udienza del 5.7.2023 il G.I., verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia della resistente e, su richiesta di parte, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 17.10.2023, si costituiva in giudizio la resistente , chiedendo di essere Controparte_1 rimessa in termini. Nel merito, non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma instava per: i) la permanenza dei figli presso il padre secondo le modalità dettagliate in comparsa;
ii) l'assegnazione a sé della casa coniugale con gli arredi che la compongono;
iii) l'attribuzione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli dell'importo di € 3.000,00, oltre ad un assegno mensile per sè dell'importo di € 1.500,00, ovvero, in subordine, di un assegno mensile per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 4.500,00, da versarsi il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
iv) la ripartizione tra i genitori delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie relative ai figli nella misura del 70% a carico del e Pt_1 del 30% a carico proprio, eccezione fatta per la retta scolastica del figlio presso l'istituto Persona_3 privato San Giuseppe di Rivoli, integralmente a carico del padre.
Con ordinanza 2.11.2023 il G.I., vista la costituzione di parte resistente, ne revocava la contumacia e fissava nuova udienza per consentire al ricorrente di prendere posizione in merito alle istanze avversarie.
Con ordinanza del 25.1.2024, il G.I. rigettava la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti, senza l'assunzione di prove costituende.
All'udienza del 4.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. e al PM di termine di 20 giorni per le sue conclusioni.
***
Sull'istanza di rimessione in termini e sulle istanze istruttorie pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve essere qui confermato il rigetto della richiesta di rimessione in termini e delle istanze istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni già indicate con ordinanza emessa dal G.I. in data 25.1.2024, qui da intendersi integralmente richiamata.
Parte resistente non ha nemmeno allegato, prima ancora di provare, che la tardiva costituzione in giudizio (un giorno prima della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni) ed il conseguente mancato rispetto dei termini decadenziali ex artt. 167 e 183 c.p.c. sia stato dovuto ad un vizio di notifica del ricorso o a circostanze ad essa non imputabili, come richiesto dagli artt. 153 e 294 cpc ai fini della rimessione in termini.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento e sulla collocazione abitativa della prole
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso già stabilito con la sentenza di separazione e da allora vigente.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
In merito al regime di visita padre-figli, le parti hanno formulato richieste che – fermi i fine settimana alterni, da trascorrere uno con il padre e l'altro con la madre, e il numero di giorni da trascorrere complessivamente con ciascuno dei genitori – si differenziano solo per l'individuazione dei giorni della settimana da trascorrere con il padre quando egli trascorre anche il fine settimana con i figli. Mentre il ricorrente ha chiesto di confermare il calendario definito in sede di separazione consensuale (con il padre dall'uscita da scuola del martedì alla mattina del giovedì) la resistente ha proposto di accorpare le giornate infrasettimanali al fine settimana (dal mercoledì all'uscita da scuola al lunedì mattina).
La resistente non ha, tuttavia, allegato elementi nuovi o sopravvenuti che possano giustificare la chiesta revisione.
Non si ravvisano, dunque, ragioni per modificare l'assetto stabilito dalle parti stesse nell'accordo di separazione omologato che – si assume – sinora praticato.
Le parti concordano per il resto sull'articolazione delle vacanze natalizie e pasquali, festività e vacanze estive, indicando un regime corrispondente a quello già concordato in sede di separazione, che non vi è, dunque, motivo di modificare. L'unica difformità consiste nel fatto che la sig.ra CP_1
pagina 5 di 10 precisa che l'alternanza comprende anche i compleanni dei figli. Si tratta di indicazione coerente con quanto già concordato in sede di separazione e che va dunque accolta.
Si evidenzia, in ogni caso, che la prima figlia diverrà maggiorenne nel corso dell'anno e la seconda ha comunque un'età (16 anni nel 2025) che appare ormai compatibile con la possibilità di prendere accordi diretti con il genitore in ordine ai tempi e alle modalità della reciproca frequentazione.
La calendarizzazione riguarda dunque essenzialmente il figlio minore . Persona_3
Sull'assegnazione della casa familiare
La domanda formulata dalla resistente di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, dev'essere accolta in ragione della collocazione prevalente dei minori presso la madre e della sua rispondenza all'interesse della prole minore.
Sul punto si osserva che l'assegnazione era già prevista, in termini analoghi, nel verbale di separazione consensuale omologato. Il ricorrente non ha, del resto, contestato tale assegnazione né ha evidenziato ragioni che ne importino la modifica.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Il profilo che rivela una maggiore distanza tra le posizioni delle parti attiene agli aspetti economici.
Parte ricorrente ha chiesto, in punto assegno di mantenimento per i figli, di confermare gli importi a suo carico già concordati in sede di separazione e richiamati nell'ordinanza presidenziale: € 800 al mese, rivalutati secondo indici ISTAT – pari a € 916,00 mensili già attualizzati – oltre spese straordinarie al 50%, salva la retta scolastica del figlio , interamente a suo carico. Persona_3
La resistente ha instato invece, nell'atto di costituzione, per il riconoscimento di un assegno di € 3.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre ad € 1.500,00 mensili a titolo di assegno periodico per sè, ovvero in subordine € 4.500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Tali somme sono state ridotte dalla resistente nelle proprie conclusioni definitive a € 1.200 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 400 a testa), oltre ad € 1.300 mensili a titolo di assegno per sè, ovvero in subordine € 2.500 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Ha chiesto, inoltre, che la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori segua la misura del 70% a carico del e del 30% a carico della con l'eccezione della retta scolastica di Pt_1 CP_1 Per_3 presso l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, interamente a carico del padre.
[...]
In disparte dalla richiesta di assegno divorzile, che sarà esaminata nel paragrafo che segue, in punto assegno per il mantenimento dei figli il Collegio ritiene opportuno premettere che, come noto, un genitore è tenuto a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la situazione economico-patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue.
I redditi della famiglia, alla data della separazione, provenivano principalmente dalla gestione di due autocarrozzerie, l'una facente capo alla società della Parte_2 quale il era socio unitamente ai fratelli, l'altra facente capo alla società Autocarrozzeria Pt_1
Balducci 2 S.r.l., della quale erano soci entrambi i coniugi. Nel 2021 la Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. è stata dichiarata fallita, senza autorizzazione all'esercizio provvisorio (cfr. doc. 6 attoreo).
pagina 6 di 10 Il ricorrente ha allegato che la responsabilità del fallimento sia da attribuire alla cui CP_1 aveva lasciato la piena gestione dell'impresa a seguito della separazione e che rivestiva la carica di Presidente del CdA. La resistente ha contestato tale ricostruzione, affermando che il dissesto si era accumulato negli anni precedenti sotto la gestione del sig. Pt_1
Quanto alla situazione attuale, entrambe le parti hanno affermato che la propria condizione economica si è deteriorata a seguito del fallimento di Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. La resistente ritiene tuttavia che sia solo la propria situazione ad essere drasticamente peggiorata, mentre quella del marito sarebbe tuttora florida.
Orbene, la resistente risulta allo stato priva di occupazione (in comparsa conclusionale, ha accennato alla volontà di sostenere l'esame di mediatore immobiliare e di intraprendere tale professione) e tale circostanza è incontestata. Percepisce l'assegno unico da parte dell'INPS (€
695/mese circa), è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede con i figli nel comune di Pianezza (TO) (doc. n. 2) e di una autovettura (doc. n. 3) nonché comproprietaria con il di un immobile Pt_1 sito in Melendugno (LE). Entrambi gli immobili sono gravati da ipoteca (doc. 9 attoreo).
Si evidenzia, tuttavia, come la documentazione offerta in giudizio dalla resistente attestante la propria situazione economica sia parziale e lacunosa: ella non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi richieste ma unicamente le attestazioni ISEE 2022 e 2023 (doc. n. 1) e la DSU funzionale ad ottenere l'attestazione ISEE per l'anno 2024 (doc. dep. il 29.7.24); inoltre, ha prodotto la movimentazione del c/c a sé intestato relativa alla sola prima metà del mese di ottobre 2023 (doc. n. 4) e al solo periodo dal mese di marzo 2024 al mese di luglio 2024 (doc. dep. il 29.7.24), assolvendo così solo in parte all'ordine di esibizione impartito dal GI con ordinanza del 25.1.2024; dalla movimentazione bancaria emergono accrediti per riscatto polizze che, tuttavia, non sono state documentate (doc. 1 dep. il 31.7.24).
Quanto al ricorrente egli era, al momento della presentazione del ricorso, socio della Pt_1 per una quota pari ad un terzo del capitale sociale. Egli Parte_2 ha depositato le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020, 2021 e 2023 da cui risulta aver percepito redditi di partecipazione sociale, rispettivamente, pari ad €. 50.366 nel 2018, ad €. 32.383 nel 2019, ad € 35.194 nel 2020 e ad € 29.715 nel 2022 (doc. 5 e doc. dep. il 31.7.24).
La resistente, sottolineando come il tenore di vita del non corrisponda ai redditi Pt_1 dichiarati, ha rilevato che dai bilanci della versati in atti dal ricorrente, risultano Parte_2 consistenti prelievi da parte dei soci (alla voce “prelevamento titolare”): per € 897.045,03 nel 2019, per
€ 497.000,00 nel 2020, per € 538.664,11 nel 2021.
Il ricorrente ha tuttavia replicato che tali voci, iscritte all'attivo dello stato patrimoniale, corrispondono al credito complessivo della società verso i soci accumulatosi negli anni (a far data dal
1974), vale a dire rappresenta la somma progressiva complessivamente prelevata (a titolo di acconto utili o ''prestito'') dai soci nel corso degli anni.
Tale circostanza è riscontrata dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dai mastrini dei prelievi e dalla dichiarazione della commercialista della società attestante che il nel 2021 Pt_1 ha prelevato dalla società € 43.500, contro € 36.058 di utili spettanti, mentre nel 2022 ha prelevato € 53.321, contro € 20.871 di utili spettanti (cfr. doc. lett. e, h, i, q ric.). Tali dati appaiono coerenti con le risultanze degli estratti conto prodotti dal ricorrente (doc. a).
Il sig. non è più socio della essendone receduto in data 19.4.2023 e Pt_1 Parte_2 la società è stata contestualmente trasformata in s.a.s. (doc. lett. l) attoreo).
pagina 7 di 10 La documentazione prodotta ed i chiarimenti forniti, unitamente al fatto che il non Pt_1 risulta più socio della predetta società, rendono superflua la CTU contabile richiesta dalla resistente, confermando sul punto l'ordinanza emessa dal G.I. in data 25.1.2024.
Dagli estratti conto depositati emerge, tuttavia, che il – anche dopo il recesso – ha Pt_1 continuato ad avere entrate periodiche, non meglio giustificate, analoghe alle annate 2021-2022, che variano sul trimestre da € 15.000 circa (30.6.2023 - 30.9.2023) ad € 11.000 circa (30.9.2023 - 31.12.2023) ad € 8.600 circa (31.3.2024 - 30.6.2024), cfr. doc. 1 dep. il 31.7.24.
Il ricorrente risulta poi comproprietario per il 33,3% di due immobili siti nel comune di Collegno (TO) e comproprietario per 1/10 di un terreno, nonché comproprietario con la dell'immobile già CP_1 citato, sito nel medesimo comune e gravato da ipoteca (doc. lett. c;
Modello Unico 2023).
Sopporta spese di locazione per € 416 al mese (doc. 10).
Entrambi i coniugi hanno un'esposizione debitoria, in solido, per oltre € 38.928,50 nei confronti di Crédit Agricole Italia SpA, oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino (doc. n. 09 ric.).
Alla luce della predetta situazione economica, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del seppur contenuto nell'importo Pt_1 di cui infra, per i motivi che seguono.
Innanzitutto, è incontestato che nel 2021 la abbia perso l'occupazione che aveva al tempo CP_1 della separazione (in conseguenza del fallimento della Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l.) e che sia priva, da allora, di un'occupazione lavorativa. In secondo luogo, deve considerarsi che le esigenze economiche dei figli crescono, per comune esperienza, con il progredire dell'età senza bisogno di dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Civ. 13664/2022): nel caso di specie la prima figlia è prossima al conseguimento della maggiore età, la seconda compirà 16 anni nel corrente anno e sono decorsi cinque anni dalla separazione. Le entrate del sono risultate essere in concreto superiori rispetto ai Pt_1 redditi fiscalmente dichiarati. Inoltre, in sede di separazione il si era assunto l'onere di Pt_1 provvedere integralmente al pagamento delle spese scolastiche presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli per tutti e tre i figli, mentre attualmente solo il figlio risulta frequentare tale istituto, con Per_3 corrispondente risparmio di spesa per il ricorrente.
D'altro canto, non è provato che il goda, oggi, di una situazione reddituale e Pt_1 patrimoniale significativamente diversa da quella avuta al tempo della separazione consensuale
(allorquando le parti avevano concordato un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di E.
800 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie eccettuate quelle relative alle rette scolastiche), né che abbia un tenore di vita incompatibile con la situazione economica dianzi illustrata.
Per altro verso, la resistente percepisce l'assegno unico per i figli di quasi E. 700 al mese e - come si è detto- non ha documentato in modo completo la propria situazione economica, né quella attuale né quella avuta prima del fallimento della società Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. di cui era socia.
Per tali ragioni, tenuto anche conto degli ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre, si dispone che, a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito della comparsa di costituzione della resistente), il debba contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della Pt_1 maggior somma di € 1.200,00 (€ 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat. Le spese straordinarie restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, ad esclusione della retta scolastica di presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli a Persona_3 carico integrale del ricorrente (eccezione quest'ultima indicata concordemente dai genitori). Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale. pagina 8 di 10 Sull'assegno divorzile
Come già evidenziato, la resistente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore, quantificandone l'importo, in sede di precisazione delle conclusioni, in
€ 1.300 mensili. A tale richiesta si è opposto il ricorrente.
La domanda della resistente è, tuttavia, inammissibile perché tardivamente proposta dopo il verificarsi delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc ratione temporis vigente.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norne processuali” con la precisazione -nel rito previgente l'entrata in vigore della Riforma Cartabia- che “la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta” (cfr. Cass, Civ. 29290/2021; Cass. Civ. 3925/2012).
Nel caso di specie, la resistente -in origine dichiarata contumace- si è costituita in giudizio poco prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la sua richiesta di rimessione in termini è stata respinta per difetto dei relativi presupposti ex art. 294 cpc.
Ciò posto, la tardività della domanda è rilievo che può essere pacificamente effettuato anche d'ufficio dal Giudice, senza che rilevi l'atteggiamento processuale della controparte e l'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. Civ. 25598/2011; Cass. Civ. 11305/2007; Cass.
Civ. 26691/2006; Cass. Civ. 17152/2006).
Trattasi, inoltre, di questione di esclusiva rilevanza processuale che, come tale, non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., vanno sottoposte alle parti (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. Civ. 6218/2019; Cass. Civ. 19372/2015).
Preme al Collegio evidenziare come la resistente non abbia neppure allegato che i presupposti fondanti la domanda di assegno divorzile siano maturati solo nel corso del presente giudizio, sicchè tale pretesa deve ritenersi azionabile sin dall'instaurazione del presente giudizio.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di assegno divorzile è tardiva e, come tale, inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerate le conformi domande delle parti in punto affidamento e collocazione della prole e la soccombenza reciproca delle stesse sui profili economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa (compresa l'istanza di rimessione in termini della resistente), nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 9 di 10 dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità e, quanto alle figlie e , compatibilmente Per_1 Per_2 con il loro gradimento:
− a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
− due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del mercoledì al venerdì mattina), nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna;
− due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina), nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
− per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
− durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
− festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei minori, alternandosi con la madre;
− durante le vacanze estive per due settimane consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore della resistente
; Controparte_1
dispone che a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro 1.200,00 mensili
[...]
(E. 400/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”, salvo la retta scolastica per il figlio presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli integralmente a carico di Persona_4
Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
Parte_1 dichiara l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.01.2025.
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Giovanni Manzoni
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24018/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Di Maggio Roberta, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. De Marco Daniela, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Pianezza in data 10 settembre
2005 tra il sig. e la sig.ra (atto n. 28, Parte 2 serie A -anno 2005), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
Confermare le condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione consensuale e, conseguentemente:
1. Disporre l'affidamento dei figli minori , e a entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente le
pagina 1 di 10 decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli;
2. Il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
- due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del mercoledì al venerdì mattina), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
- due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina), nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- festività infrasettimanali e eventuali ponti alternandosi con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze estive anche la madre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali le visite con il padre saranno sospese;
3. Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di assegno perequativo, l'importo mensile di € 916,00, a mezzo due distinti bonifici di importo pari a € 458,00 ciascuno entro il giorno 5 e il giorno 20 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
4. disporre che i genitori si facciano carico delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie nella misura del 50% ciascuno, eccezione fatta per quel che riguarda la retta scolastica del figlio , che frequenta l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, che sarà integralmente Persona_3 a carico del padre”.
Per parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale
In via preliminare
Rimettere in termini la resistente e pertanto concedere i termini di cui all'art. 183 cpc.
In ogni caso, in via istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria e disporre, indagine tributaria sui redditi del sig. sulla Parte_1 consistenza del patrimonio della società oggi Parte_2
con sede in Collegno (TO), via Bligny n. 14, codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino: , con particolare P.IVA_1 riferimento alle somme prelevate dai soci dai conti bancari della società, o in alternativa una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la veridicità, corrispondenza e la conformità delle scritture contabili della predetta società e delle dichiarazioni dei redditi prodotti dal sig. Pt_1 sempre con particolare riferimento alle somme prelavate dai soci dai conti bancari della società.
In via principale e nel merito
pagina 2 di 10 - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Pianezza in data 10 settembre
2005 tra il sig. e la sig.ra (atto n. 28, Parte 2 serie A -anno 2005), Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza;
- Disporre l'affidamento dei figli minori , e a entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli;
- Il padre terrà con sé i figli, salvo diversi accordi con la coaffidataria, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del mercoledì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
- due pomeriggi con pernottamento dall'uscita da scuola del mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre;
- per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- festività infrasettimanali e eventuali ponti ed il giorno del compleanno dei figli alternandosi con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane consecutive, con sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze estive anche la madre terrà con sé i figli per due settimane consecutive in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, durante le quali le visite con il padre saranno sospese;
- La casa ex coniugale, di proprietà della RA , è assegnata, con gli arredi che la CP_1 compongono, alla predetta, che vi abita unitamente ai figli minori.
- Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla RA la somma di € 1.200,00 a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre la somma di € 1.300,00, quale contributo al mantenimento della resistente, o in subordine dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla RA la somma di € 2.500,00 (€ 833,33 per ciascun figlio) a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei minori o in via di ulteriore subordine le somme che saranno ritenute di giustizia, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese, per dodici mesi l'anno.
- disporre che i genitori, fino a quando la RA non abbia reperito un'occupazione CP_1 lavorativa, si facciano carico delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie nella misura del 70% il sig. e 30% la RA eccezione fatta per quel che riguarda la retta Pt_1 CP_1 scolastica del figlio , che frequenta l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, che sarà Persona_3 integralmente a carico del padre”.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Pianezza il 10/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pianezza (atto n. 28, parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.5.2007, il 6.9.2009 e Per_1 Persona_2 Per_3 il 30.8.2013.
[...]
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 13.11.2019, omologata dal Tribunale di Torino in data 20.11.2019.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del vincolo matrimoniale, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, di confermare le condizioni della separazione consensuale.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 18.4.2023, compariva il solo ricorrente;
dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di riconciliazione per assenza della resistente, il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni della separazione.
Avanti al G.I. nominato si costituiva parte ricorrente integrando le proprie difese.
All'udienza del 5.7.2023 il G.I., verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia della resistente e, su richiesta di parte, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 17.10.2023, si costituiva in giudizio la resistente , chiedendo di essere Controparte_1 rimessa in termini. Nel merito, non si opponeva alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, ma instava per: i) la permanenza dei figli presso il padre secondo le modalità dettagliate in comparsa;
ii) l'assegnazione a sé della casa coniugale con gli arredi che la compongono;
iii) l'attribuzione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli dell'importo di € 3.000,00, oltre ad un assegno mensile per sè dell'importo di € 1.500,00, ovvero, in subordine, di un assegno mensile per il mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 4.500,00, da versarsi il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
iv) la ripartizione tra i genitori delle spese mediche, specialistiche e scolastiche straordinarie relative ai figli nella misura del 70% a carico del e Pt_1 del 30% a carico proprio, eccezione fatta per la retta scolastica del figlio presso l'istituto Persona_3 privato San Giuseppe di Rivoli, integralmente a carico del padre.
Con ordinanza 2.11.2023 il G.I., vista la costituzione di parte resistente, ne revocava la contumacia e fissava nuova udienza per consentire al ricorrente di prendere posizione in merito alle istanze avversarie.
Con ordinanza del 25.1.2024, il G.I. rigettava la richiesta di rimessione in termini formulata da parte resistente e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti, senza l'assunzione di prove costituende.
All'udienza del 4.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c. e al PM di termine di 20 giorni per le sue conclusioni.
***
Sull'istanza di rimessione in termini e sulle istanze istruttorie pagina 4 di 10 Preliminarmente, deve essere qui confermato il rigetto della richiesta di rimessione in termini e delle istanze istruttorie reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni già indicate con ordinanza emessa dal G.I. in data 25.1.2024, qui da intendersi integralmente richiamata.
Parte resistente non ha nemmeno allegato, prima ancora di provare, che la tardiva costituzione in giudizio (un giorno prima della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni) ed il conseguente mancato rispetto dei termini decadenziali ex artt. 167 e 183 c.p.c. sia stato dovuto ad un vizio di notifica del ricorso o a circostanze ad essa non imputabili, come richiesto dagli artt. 153 e 294 cpc ai fini della rimessione in termini.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento e sulla collocazione abitativa della prole
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso già stabilito con la sentenza di separazione e da allora vigente.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
In merito al regime di visita padre-figli, le parti hanno formulato richieste che – fermi i fine settimana alterni, da trascorrere uno con il padre e l'altro con la madre, e il numero di giorni da trascorrere complessivamente con ciascuno dei genitori – si differenziano solo per l'individuazione dei giorni della settimana da trascorrere con il padre quando egli trascorre anche il fine settimana con i figli. Mentre il ricorrente ha chiesto di confermare il calendario definito in sede di separazione consensuale (con il padre dall'uscita da scuola del martedì alla mattina del giovedì) la resistente ha proposto di accorpare le giornate infrasettimanali al fine settimana (dal mercoledì all'uscita da scuola al lunedì mattina).
La resistente non ha, tuttavia, allegato elementi nuovi o sopravvenuti che possano giustificare la chiesta revisione.
Non si ravvisano, dunque, ragioni per modificare l'assetto stabilito dalle parti stesse nell'accordo di separazione omologato che – si assume – sinora praticato.
Le parti concordano per il resto sull'articolazione delle vacanze natalizie e pasquali, festività e vacanze estive, indicando un regime corrispondente a quello già concordato in sede di separazione, che non vi è, dunque, motivo di modificare. L'unica difformità consiste nel fatto che la sig.ra CP_1
pagina 5 di 10 precisa che l'alternanza comprende anche i compleanni dei figli. Si tratta di indicazione coerente con quanto già concordato in sede di separazione e che va dunque accolta.
Si evidenzia, in ogni caso, che la prima figlia diverrà maggiorenne nel corso dell'anno e la seconda ha comunque un'età (16 anni nel 2025) che appare ormai compatibile con la possibilità di prendere accordi diretti con il genitore in ordine ai tempi e alle modalità della reciproca frequentazione.
La calendarizzazione riguarda dunque essenzialmente il figlio minore . Persona_3
Sull'assegnazione della casa familiare
La domanda formulata dalla resistente di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, dev'essere accolta in ragione della collocazione prevalente dei minori presso la madre e della sua rispondenza all'interesse della prole minore.
Sul punto si osserva che l'assegnazione era già prevista, in termini analoghi, nel verbale di separazione consensuale omologato. Il ricorrente non ha, del resto, contestato tale assegnazione né ha evidenziato ragioni che ne importino la modifica.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Il profilo che rivela una maggiore distanza tra le posizioni delle parti attiene agli aspetti economici.
Parte ricorrente ha chiesto, in punto assegno di mantenimento per i figli, di confermare gli importi a suo carico già concordati in sede di separazione e richiamati nell'ordinanza presidenziale: € 800 al mese, rivalutati secondo indici ISTAT – pari a € 916,00 mensili già attualizzati – oltre spese straordinarie al 50%, salva la retta scolastica del figlio , interamente a suo carico. Persona_3
La resistente ha instato invece, nell'atto di costituzione, per il riconoscimento di un assegno di € 3.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre ad € 1.500,00 mensili a titolo di assegno periodico per sè, ovvero in subordine € 4.500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Tali somme sono state ridotte dalla resistente nelle proprie conclusioni definitive a € 1.200 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli (€ 400 a testa), oltre ad € 1.300 mensili a titolo di assegno per sè, ovvero in subordine € 2.500 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Ha chiesto, inoltre, che la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori segua la misura del 70% a carico del e del 30% a carico della con l'eccezione della retta scolastica di Pt_1 CP_1 Per_3 presso l'istituto privato San Giuseppe di Rivoli, interamente a carico del padre.
[...]
In disparte dalla richiesta di assegno divorzile, che sarà esaminata nel paragrafo che segue, in punto assegno per il mantenimento dei figli il Collegio ritiene opportuno premettere che, come noto, un genitore è tenuto a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il Giudice, ove necessario, disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico dell'un genitore in favore dell'altro con finalità perequativa, tenuto conto delle seguenti circostanze: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, la situazione economico-patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue.
I redditi della famiglia, alla data della separazione, provenivano principalmente dalla gestione di due autocarrozzerie, l'una facente capo alla società della Parte_2 quale il era socio unitamente ai fratelli, l'altra facente capo alla società Autocarrozzeria Pt_1
Balducci 2 S.r.l., della quale erano soci entrambi i coniugi. Nel 2021 la Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. è stata dichiarata fallita, senza autorizzazione all'esercizio provvisorio (cfr. doc. 6 attoreo).
pagina 6 di 10 Il ricorrente ha allegato che la responsabilità del fallimento sia da attribuire alla cui CP_1 aveva lasciato la piena gestione dell'impresa a seguito della separazione e che rivestiva la carica di Presidente del CdA. La resistente ha contestato tale ricostruzione, affermando che il dissesto si era accumulato negli anni precedenti sotto la gestione del sig. Pt_1
Quanto alla situazione attuale, entrambe le parti hanno affermato che la propria condizione economica si è deteriorata a seguito del fallimento di Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. La resistente ritiene tuttavia che sia solo la propria situazione ad essere drasticamente peggiorata, mentre quella del marito sarebbe tuttora florida.
Orbene, la resistente risulta allo stato priva di occupazione (in comparsa conclusionale, ha accennato alla volontà di sostenere l'esame di mediatore immobiliare e di intraprendere tale professione) e tale circostanza è incontestata. Percepisce l'assegno unico da parte dell'INPS (€
695/mese circa), è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede con i figli nel comune di Pianezza (TO) (doc. n. 2) e di una autovettura (doc. n. 3) nonché comproprietaria con il di un immobile Pt_1 sito in Melendugno (LE). Entrambi gli immobili sono gravati da ipoteca (doc. 9 attoreo).
Si evidenzia, tuttavia, come la documentazione offerta in giudizio dalla resistente attestante la propria situazione economica sia parziale e lacunosa: ella non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi richieste ma unicamente le attestazioni ISEE 2022 e 2023 (doc. n. 1) e la DSU funzionale ad ottenere l'attestazione ISEE per l'anno 2024 (doc. dep. il 29.7.24); inoltre, ha prodotto la movimentazione del c/c a sé intestato relativa alla sola prima metà del mese di ottobre 2023 (doc. n. 4) e al solo periodo dal mese di marzo 2024 al mese di luglio 2024 (doc. dep. il 29.7.24), assolvendo così solo in parte all'ordine di esibizione impartito dal GI con ordinanza del 25.1.2024; dalla movimentazione bancaria emergono accrediti per riscatto polizze che, tuttavia, non sono state documentate (doc. 1 dep. il 31.7.24).
Quanto al ricorrente egli era, al momento della presentazione del ricorso, socio della Pt_1 per una quota pari ad un terzo del capitale sociale. Egli Parte_2 ha depositato le dichiarazioni dei redditi 2019, 2020, 2021 e 2023 da cui risulta aver percepito redditi di partecipazione sociale, rispettivamente, pari ad €. 50.366 nel 2018, ad €. 32.383 nel 2019, ad € 35.194 nel 2020 e ad € 29.715 nel 2022 (doc. 5 e doc. dep. il 31.7.24).
La resistente, sottolineando come il tenore di vita del non corrisponda ai redditi Pt_1 dichiarati, ha rilevato che dai bilanci della versati in atti dal ricorrente, risultano Parte_2 consistenti prelievi da parte dei soci (alla voce “prelevamento titolare”): per € 897.045,03 nel 2019, per
€ 497.000,00 nel 2020, per € 538.664,11 nel 2021.
Il ricorrente ha tuttavia replicato che tali voci, iscritte all'attivo dello stato patrimoniale, corrispondono al credito complessivo della società verso i soci accumulatosi negli anni (a far data dal
1974), vale a dire rappresenta la somma progressiva complessivamente prelevata (a titolo di acconto utili o ''prestito'') dai soci nel corso degli anni.
Tale circostanza è riscontrata dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dai mastrini dei prelievi e dalla dichiarazione della commercialista della società attestante che il nel 2021 Pt_1 ha prelevato dalla società € 43.500, contro € 36.058 di utili spettanti, mentre nel 2022 ha prelevato € 53.321, contro € 20.871 di utili spettanti (cfr. doc. lett. e, h, i, q ric.). Tali dati appaiono coerenti con le risultanze degli estratti conto prodotti dal ricorrente (doc. a).
Il sig. non è più socio della essendone receduto in data 19.4.2023 e Pt_1 Parte_2 la società è stata contestualmente trasformata in s.a.s. (doc. lett. l) attoreo).
pagina 7 di 10 La documentazione prodotta ed i chiarimenti forniti, unitamente al fatto che il non Pt_1 risulta più socio della predetta società, rendono superflua la CTU contabile richiesta dalla resistente, confermando sul punto l'ordinanza emessa dal G.I. in data 25.1.2024.
Dagli estratti conto depositati emerge, tuttavia, che il – anche dopo il recesso – ha Pt_1 continuato ad avere entrate periodiche, non meglio giustificate, analoghe alle annate 2021-2022, che variano sul trimestre da € 15.000 circa (30.6.2023 - 30.9.2023) ad € 11.000 circa (30.9.2023 - 31.12.2023) ad € 8.600 circa (31.3.2024 - 30.6.2024), cfr. doc. 1 dep. il 31.7.24.
Il ricorrente risulta poi comproprietario per il 33,3% di due immobili siti nel comune di Collegno (TO) e comproprietario per 1/10 di un terreno, nonché comproprietario con la dell'immobile già CP_1 citato, sito nel medesimo comune e gravato da ipoteca (doc. lett. c;
Modello Unico 2023).
Sopporta spese di locazione per € 416 al mese (doc. 10).
Entrambi i coniugi hanno un'esposizione debitoria, in solido, per oltre € 38.928,50 nei confronti di Crédit Agricole Italia SpA, oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino (doc. n. 09 ric.).
Alla luce della predetta situazione economica, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del seppur contenuto nell'importo Pt_1 di cui infra, per i motivi che seguono.
Innanzitutto, è incontestato che nel 2021 la abbia perso l'occupazione che aveva al tempo CP_1 della separazione (in conseguenza del fallimento della Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l.) e che sia priva, da allora, di un'occupazione lavorativa. In secondo luogo, deve considerarsi che le esigenze economiche dei figli crescono, per comune esperienza, con il progredire dell'età senza bisogno di dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Civ. 13664/2022): nel caso di specie la prima figlia è prossima al conseguimento della maggiore età, la seconda compirà 16 anni nel corrente anno e sono decorsi cinque anni dalla separazione. Le entrate del sono risultate essere in concreto superiori rispetto ai Pt_1 redditi fiscalmente dichiarati. Inoltre, in sede di separazione il si era assunto l'onere di Pt_1 provvedere integralmente al pagamento delle spese scolastiche presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli per tutti e tre i figli, mentre attualmente solo il figlio risulta frequentare tale istituto, con Per_3 corrispondente risparmio di spesa per il ricorrente.
D'altro canto, non è provato che il goda, oggi, di una situazione reddituale e Pt_1 patrimoniale significativamente diversa da quella avuta al tempo della separazione consensuale
(allorquando le parti avevano concordato un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di E.
800 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie eccettuate quelle relative alle rette scolastiche), né che abbia un tenore di vita incompatibile con la situazione economica dianzi illustrata.
Per altro verso, la resistente percepisce l'assegno unico per i figli di quasi E. 700 al mese e - come si è detto- non ha documentato in modo completo la propria situazione economica, né quella attuale né quella avuta prima del fallimento della società Autocarrozzeria Balducci 2 S.r.l. di cui era socia.
Per tali ragioni, tenuto anche conto degli ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre, si dispone che, a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito della comparsa di costituzione della resistente), il debba contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della Pt_1 maggior somma di € 1.200,00 (€ 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat. Le spese straordinarie restano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, ad esclusione della retta scolastica di presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli a Persona_3 carico integrale del ricorrente (eccezione quest'ultima indicata concordemente dai genitori). Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale. pagina 8 di 10 Sull'assegno divorzile
Come già evidenziato, la resistente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore, quantificandone l'importo, in sede di precisazione delle conclusioni, in
€ 1.300 mensili. A tale richiesta si è opposto il ricorrente.
La domanda della resistente è, tuttavia, inammissibile perché tardivamente proposta dopo il verificarsi delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc ratione temporis vigente.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l'attribuzione dell'assegno divorzile (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norne processuali” con la precisazione -nel rito previgente l'entrata in vigore della Riforma Cartabia- che “la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta” (cfr. Cass, Civ. 29290/2021; Cass. Civ. 3925/2012).
Nel caso di specie, la resistente -in origine dichiarata contumace- si è costituita in giudizio poco prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la sua richiesta di rimessione in termini è stata respinta per difetto dei relativi presupposti ex art. 294 cpc.
Ciò posto, la tardività della domanda è rilievo che può essere pacificamente effettuato anche d'ufficio dal Giudice, senza che rilevi l'atteggiamento processuale della controparte e l'eventuale accettazione del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. Civ. 25598/2011; Cass. Civ. 11305/2007; Cass.
Civ. 26691/2006; Cass. Civ. 17152/2006).
Trattasi, inoltre, di questione di esclusiva rilevanza processuale che, come tale, non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., vanno sottoposte alle parti (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. Civ. 6218/2019; Cass. Civ. 19372/2015).
Preme al Collegio evidenziare come la resistente non abbia neppure allegato che i presupposti fondanti la domanda di assegno divorzile siano maturati solo nel corso del presente giudizio, sicchè tale pretesa deve ritenersi azionabile sin dall'instaurazione del presente giudizio.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda di assegno divorzile è tardiva e, come tale, inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, considerate le conformi domande delle parti in punto affidamento e collocazione della prole e la soccombenza reciproca delle stesse sui profili economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa (compresa l'istanza di rimessione in termini della resistente), nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 9 di 10 dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità e, quanto alle figlie e , compatibilmente Per_1 Per_2 con il loro gradimento:
− a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna durante il periodo extrascolastico;
− due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del mercoledì al venerdì mattina), nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna;
− due pomeriggi consecutivi, entrambi seguiti da pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina), nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
− per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
− durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
− festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei minori, alternandosi con la madre;
− durante le vacanze estive per due settimane consecutive, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore della resistente
; Controparte_1
dispone che a far data dalla domanda giudiziale, corrisponda a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro 1.200,00 mensili
[...]
(E. 400/mese per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”, salvo la retta scolastica per il figlio presso l'Istituto San Giuseppe di Rivoli integralmente a carico di Persona_4
Resta fermo per il pregresso quanto stabilito con il provvedimento presidenziale;
Parte_1 dichiara l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.01.2025.
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Giovanni Manzoni
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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