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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5968 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde Vitello, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 193, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bazzano, presso il cui studio a Palermo, via
Ariosto n. 25H, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
23/01/1993 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1141/2023 emesso da questo Tribunale in data 27/01-15/02/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 30/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto a
Palermo dai sigg. e in data 23/01/1993, annotato nei Controparte_1 Parte_1
registri di matrimonio al n. 10 - P.II S.A Vol. 2030 Reg. Uff del Comune di Palermo;
2) Disporre a carico di entrambi i coniugi l'erogazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 250,00 mensili, da corrispondere direttamente Persona_1
alla stessa mediante bonifico bancario. Tale importo subirà l'adeguamento Istat previsto ex lege.
3) In ordine alla casa coniugale (appartamento sito in Palermo Viale Croce Rossa n.32 distinto al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio n. 30, particella 1351 - sub 24, piano
1, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 8, vani 7,5, superficie catastale totale: 172 mq., totale escluse aree scoperte: 167 mq., rendita euro 581,01), i coniugi stabiliscono che questa rimanga assegnata in godimento alle figlie e e alla signora CP_2 Per_1
, essendo tra l'altro di proprietà di quest'ultima. Controparte_1
A tal proposito si precisa che, essendo assolutamente indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la rinunzia al diritto di abitazione esistente sull'immobile de quo, il sig. si obbliga a procedere, entro e non oltre 30 giorni della Parte_1
comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla stipula di idoneo atto notarile, rendendo l'immobile libero da qualsiasi limitazione del diritto di proprietà e/o di godimento.
4) In ordine ai rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, la sig.ra si Controparte_1 obbliga a corrispondere la somma di € 81.000,00 al sig. , di cui € 73.000,00 in Pt_1 unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza de qua ed € 8.000,00 in rate mensili di € 350,00 a partire dal mese di settembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese.
2 In tal modo i coniugi reciprocamente dichiarano di non avere più nulla a che pretendere
l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, avendo regolato tra loro ogni altra pendenza e chiuso ogni rapporto patrimoniale.
5) Entrambi i genitori provvederanno, in ogni caso, nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenere per le figlie che non abbiano reddito da lavoro, secondo le modalità generali di cui ai criteri adottati dal Tribunale di Palermo, giusto protocollo del luglio 2019 in ordine a “spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, cui si rimand espressamente.
6) I signori e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti, rinunciando pertanto ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento.
6) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto, danno il proprio consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palwemo il 23/01/1993 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il C.F._2
30/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 10, parte II, serie A dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5968 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde Vitello, presso il cui studio a Palermo, via
Libertà n. 193, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bazzano, presso il cui studio a Palermo, via
Ariosto n. 25H, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
23/01/1993 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1141/2023 emesso da questo Tribunale in data 27/01-15/02/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 30/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto a
Palermo dai sigg. e in data 23/01/1993, annotato nei Controparte_1 Parte_1
registri di matrimonio al n. 10 - P.II S.A Vol. 2030 Reg. Uff del Comune di Palermo;
2) Disporre a carico di entrambi i coniugi l'erogazione di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 250,00 mensili, da corrispondere direttamente Persona_1
alla stessa mediante bonifico bancario. Tale importo subirà l'adeguamento Istat previsto ex lege.
3) In ordine alla casa coniugale (appartamento sito in Palermo Viale Croce Rossa n.32 distinto al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio n. 30, particella 1351 - sub 24, piano
1, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 8, vani 7,5, superficie catastale totale: 172 mq., totale escluse aree scoperte: 167 mq., rendita euro 581,01), i coniugi stabiliscono che questa rimanga assegnata in godimento alle figlie e e alla signora CP_2 Per_1
, essendo tra l'altro di proprietà di quest'ultima. Controparte_1
A tal proposito si precisa che, essendo assolutamente indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la rinunzia al diritto di abitazione esistente sull'immobile de quo, il sig. si obbliga a procedere, entro e non oltre 30 giorni della Parte_1
comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla stipula di idoneo atto notarile, rendendo l'immobile libero da qualsiasi limitazione del diritto di proprietà e/o di godimento.
4) In ordine ai rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, la sig.ra si Controparte_1 obbliga a corrispondere la somma di € 81.000,00 al sig. , di cui € 73.000,00 in Pt_1 unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza de qua ed € 8.000,00 in rate mensili di € 350,00 a partire dal mese di settembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese.
2 In tal modo i coniugi reciprocamente dichiarano di non avere più nulla a che pretendere
l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, avendo regolato tra loro ogni altra pendenza e chiuso ogni rapporto patrimoniale.
5) Entrambi i genitori provvederanno, in ogni caso, nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie da sostenere per le figlie che non abbiano reddito da lavoro, secondo le modalità generali di cui ai criteri adottati dal Tribunale di Palermo, giusto protocollo del luglio 2019 in ordine a “spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, cui si rimand espressamente.
6) I signori e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti, rinunciando pertanto ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento.
6) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto, danno il proprio consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palwemo il 23/01/1993 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il C.F._2
30/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 10, parte II, serie A dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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